Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 41/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della legge di stabilità 2022 della Provincia autonoma di Trento, accogliendo in parte il ricorso del Governo.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due articoli della legge di stabilità 2022 della Provincia autonoma di Trento (legge prov. 27 dicembre 2021, n. 22). Le disposizioni riguardavano l’organizzazione del personale provinciale e i relativi rapporti di lavoro. Il Governo riteneva che la Provincia avesse oltrepassato i limiti delle proprie competenze, anche in rapporto allo statuto speciale di autonomia e alla materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato. La questione tocca il delicato equilibrio tra l’ampia autonomia riconosciuta alle Province di Trento e Bolzano e i confini posti dalla Costituzione e dallo statuto speciale, in particolare quando le scelte regionali incidono su aspetti dei rapporti di lavoro che la Costituzione affida in via esclusiva al legislatore statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 16 e 17, comma 1, lettera a), della legge prov. Trento n. 22 del 2021, lamentando il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), anche in relazione allo statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. n. 670 del 1972.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto in parte il ricorso: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera a). Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 16 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e non fondata la questione sullo stesso art. 16 riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e allo statuto speciale. Resta quindi caducata solo la disposizione di cui all’art. 17.
Il principio
L’autonomia delle Province a statuto speciale incontra il limite delle competenze esclusive dello Stato, tra cui l’ordinamento civile: la disposizione provinciale che oltrepassa tale limite è illegittima, mentre le altre censure non superano il vaglio della Corte.
Domande e risposte
Tutta la legge provinciale è stata annullata?
No. È stata dichiarata illegittima solo una disposizione (art. 17, comma 1, lettera a). Per l’art. 16 la Corte ha invece respinto o dichiarato inammissibili le censure.
Perché lo Stato impugna le leggi delle Province autonome?
Perché, pur godendo di ampia autonomia, le Province di Trento e Bolzano devono rispettare i limiti fissati dalla Costituzione e dallo statuto speciale; quando li superano, lo Stato può ricorrere alla Corte costituzionale.
Cosa si intende per ordinamento civile come limite?
È la materia, riservata allo Stato dall’art. 117 Cost., che disciplina i rapporti tra privati e taluni aspetti dei rapporti di lavoro: le Regioni e le Province autonome non possono regolarla autonomamente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – parametro di ragionevolezza invocato dal Governo sull’art. 16
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento dell’amministrazione
- Art. 117 della Costituzione – competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.