Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 39/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sul reato previsto dal Testo unico immigrazione per lo straniero che rientra in Italia dopo l’espulsione.
Di cosa si tratta
Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) punisce, all’art. 14, comma 1-bis, comportamenti legati alla mancata ottemperanza all’ordine di allontanamento dello straniero. Il Giudice di pace di Livorno, in un procedimento penale a carico di un cittadino straniero, ha dubitato della legittimità della norma, ritenendola in contrasto con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa. La Corte, però, aveva già affrontato profili analoghi in precedenti pronunce. Con questa ordinanza ribadisce le ragioni per cui la disciplina resiste alle censure, senza necessità di una sentenza che riesamini integralmente la questione: di qui la forma dell’ordinanza di manifesta infondatezza, riservata ai casi in cui la non fondatezza emerge in modo evidente alla luce della giurisprudenza già consolidata.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Livorno ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (principio di uguaglianza e diritto di difesa).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La norma del Testo unico immigrazione resta quindi in vigore: la pronuncia in forma di ordinanza segnala che le censure erano già superate dalla giurisprudenza costituzionale e non meritavano una nuova decisione nel merito con sentenza.
Il principio
Le censure di disuguaglianza e di lesione del diritto di difesa rivolte alla norma del Testo unico immigrazione sono manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza già esistente: la disciplina è confermata.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra manifesta infondatezza e non fondatezza?
Entrambe respingono la questione, ma la manifesta infondatezza si usa quando l’esito negativo è evidente e in linea con precedenti già consolidati, e si adotta con ordinanza anziché con sentenza.
La norma sull’immigrazione resta valida?
Sì. La Corte ha respinto le censure: l’art. 14, comma 1-bis, del Testo unico immigrazione continua ad applicarsi.
Cosa contestava il giudice?
Riteneva che la norma trattasse in modo irragionevole situazioni diverse e comprimesse il diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza invocato dal giudice rimettente
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.