Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 146 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, sollevate sotto i profili dell’eguaglianza e della funzione della pena.
Di cosa si tratta
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 168-bis, primo comma, del codice penale, che disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti. Questo istituto consente, per i reati meno gravi, di sospendere il processo e affidare l’imputato a un percorso di prova; il suo esito positivo estingue il reato. Il giudice dubitava che i limiti di accesso previsti dalla norma determinassero disparità di trattamento irragionevoli e fossero in contrasto con la funzione rieducativa della pena. La messa alla prova è uno strumento centrale della giustizia riparativa e deflattiva. Per l’imputato la posta in gioco era la possibilità di accedere a un’alternativa al processo ordinario. La Corte ha ritenuto che la disciplina non violasse i parametri costituzionali invocati.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 168-bis, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal GUP del Tribunale di Torino.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina della messa alla prova compatibile con il principio di eguaglianza e con la finalità rieducativa della pena.
Il principio
La delimitazione dei presupposti per l’accesso alla messa alla prova rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, i principi di eguaglianza e di finalità rieducativa, se resta entro limiti di ragionevolezza.
Domande e risposte
Che cos’è la messa alla prova?
È un istituto che, per i reati meno gravi, consente di sospendere il processo affidando l’imputato a un programma di prova; l’esito positivo estingue il reato.
La disciplina resta invariata?
Sì. La pronuncia di non fondatezza conferma l’art. 168-bis cod. pen., che continua ad applicarsi nei termini vigenti.
Perché non ogni limite all’accesso è incostituzionale?
Perché spetta al legislatore individuare i presupposti degli istituti premiali; la Corte interviene solo se le scelte sono manifestamente irragionevoli.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.