Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 34/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile, nella fase preliminare, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Potenza contro una delibera del Senato sull’insindacabilità di un senatore.

Di cosa si tratta

L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni: è la cosiddetta insindacabilità. Quando una Camera delibera che certe affermazioni di un proprio membro rientrano in questa garanzia, il giudice che procede contro quel parlamentare può non essere d’accordo e sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale. In questo caso, il Tribunale di Potenza contestava la delibera con cui il Senato aveva ritenuto insindacabili i fatti attribuiti a un senatore. La pronuncia in esame riguarda solo la prima fase del conflitto, quella dell’ammissibilità: la Corte verifica se il ricorso provenga da un soggetto legittimato e presenti i requisiti minimi, riservando al successivo giudizio di merito l’esame nel concreto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la deliberazione del 16 febbraio 2022 con cui il Senato aveva affermato l’insindacabilità dei fatti ascritti a un senatore.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, riconoscendo che il Tribunale è legittimato a sollevare il conflitto, e ha disposto le notifiche al Senato. Si tratta di una decisione che apre la fase di merito: non stabilisce ancora chi abbia ragione, ma consente al conflitto di proseguire.

Il principio

Nella fase preliminare del conflitto di attribuzione, la Corte verifica solo la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi: l’ammissibilità del ricorso del giudice contro la delibera di insindacabilità non anticipa l’esito del merito.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

È la garanzia, prevista dall’art. 68 Cost., per cui deputati e senatori non rispondono delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni.

La Corte ha dato ragione al giudice o al Senato?

Né l’uno né l’altro: ha solo dichiarato ammissibile il conflitto, aprendo la successiva fase di merito in cui si deciderà nel concreto.

Perché il giudice solleva un conflitto contro il Senato?

Perché ritiene che la delibera di insindacabilità incida sulle proprie attribuzioni, impedendogli di procedere: spetta alla Corte stabilire chi abbia titolo a decidere.

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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