Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 194 Codice della Navigazione – Imbarco di merci vietate e pericolose

    Art. 194 Codice della Navigazione – Imbarco di merci vietate e pericolose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all'arrivo nel primo porto di approdo. Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di destinazione. Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all'autorità consolare.

  • Art. 192 Codice della Navigazione – Imbarco di passeggeri infermi

    Art. 192 Codice della Navigazione – Imbarco di passeggeri infermi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali. A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità,l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.

  • Art. 191 Codice della Navigazione – Obbligo dei componenti dell’equipaggio di cooperare al ricupero

    Art. 191 Codice della Navigazione – Obbligo dei componenti dell’equipaggio di cooperare al ricupero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il recupero dei relitti.

  • Art. 190 Codice della Navigazione – Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo

    Art. 190 Codice della Navigazione – Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.

  • Art. 189 Codice della Navigazione – Deficienza delle razioni di viveri

    Art. 189 Codice della Navigazione – Deficienza delle razioni di viveri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante del porto e l'autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte all'equipaggio. Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette. Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorità consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte. Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l'armatore è tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.

  • Art. 187 Codice della Navigazione – Disciplina di bordo

    Art. 187 Codice della Navigazione – Disciplina di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo. Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo. Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

  • Art. 186 Codice della Navigazione – Autorità del comandante

    Art. 186 Codice della Navigazione – Autorità del comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: apprendistato

    CCNL Ristorazione Collettiva

    L’apprendistato nel CCNL della ristorazione collettiva

    Lo strumento principale per formare cuochi e addetti mensa: tipologie, durata, paga crescente e formazione obbligatoria, nel quadro del d.lgs. 81/2015 e del contratto di settore.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante (18-29 anni) è la via più usata per formare cuochi e addetti mensa. Dura al massimo 36 mesi (24 per il 6° livello; 48 o 42 per alcune figure di cucina e bar) e la paga è l’80% di quella del lavoratore qualificato il primo anno, l’85% il secondo, il 90% il terzo (art. 68 CCNL). La formazione è obbligatoria, con piano formativo. Al termine ciascuna parte può recedere con 30 giorni di preavviso; altrimenti il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Perché l’apprendistato conta nel settore

    La ristorazione collettiva ha forte bisogno di figure operative formate — cuochi, aiuto cuochi, addetti mensa — e l’apprendistato è lo strumento principale per inserire i giovani con un percorso che unisce lavoro e formazione. Il quadro di riferimento è il d.lgs. 81/2015, che il CCNL declina per il settore.

    Le tre tipologie di apprendistato

    • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (15-25 anni): integra lavoro e percorso scolastico/formativo per conseguire un titolo.
    • Apprendistato professionalizzante (18-29 anni): è il più usato nella ristorazione, per formare cuochi e addetti attraverso l’esperienza in azienda e la formazione di base e trasversale.
    • Apprendistato di alta formazione e ricerca: per titoli universitari, dottorati, praticantati; marginale nel settore operativo.

    Durata, inquadramento e retribuzione

    La durata massima non è quella generica di legge: l’art. 72 del CCNL la fissa per livello di destinazione. Sono 36 mesi per i livelli 2°, 3°, 4°, 5° e 6° Super e 24 mesi per il 6° livello. Per le figure i cui contenuti sono sovrapponibili a quelli artigiani il limite sale a 48 mesi (2° livello: capo cuoco, capo laboratorio gelateria o pasticceria, capo barista, capo banconiere di pasticceria; 3° livello: cuoco unico, primo pasticcere, primo barman e barman unico) e a 42 mesi per alcune figure del 4° livello (gastronomo, gelatiere, pizzaiolo, cuoco capo partita, cuoco di cucina non organizzata in partite). Malattia, infortunio o altre sospensioni involontarie superiori a 30 giorni consecutivi prorogano la scadenza (art. 60, c. 2); i periodi svolti presso altri datori per lo stesso profilo si computano se tra l’uno e l’altro non c’è un’interruzione superiore a 12 mesi (art. 73, c. 5).

    Sul piano economico il CCNL non prevede il sotto-inquadramento: l’art. 68 determina la retribuzione dell’apprendista in percentuale della normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello: 80% il primo anno, 85% il secondo, 90% il terzo e 95% il quarto. Il 95% si applica quando la durata massima del contratto supera 36 mesi e nella quarta annualità degli apprendistati in cicli stagionali. Le percentuali valgono anche in caso di conferma anticipata e la retribuzione netta dell’apprendista non può superare quella di un lavoratore non apprendista di pari livello. Per l’apprendistato di qualifica e diploma professionale le ore svolte in azienda oltre il piano curriculare sono pagate al 50% nei primi due anni, al 65% nel terzo e al 70% nel quarto (art. 75).

    Gli importi in euro si ricavano applicando la percentuale alla paga del livello di destinazione (vedi le tabelle retributive).

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante: elementi chiave
    Elemento Disciplina
    Età 18-29 anni (d.lgs. 81/2015)
    Durata massima 36 mesi (livelli 2°-5° e 6° Super), 24 mesi (6°), 48 o 42 mesi per le figure dell’art. 72, c. 2
    Retribuzione 80% / 85% / 90% / 95% (1°-4° anno) della paga del qualificato di pari livello (art. 68)
    Formazione tecnico-professionale Ore medie annue: 80 (livelli 2° e 3°), 60 (4°, 5°, 6° Super), 40 (6°) (art. 73)
    Forma Contratto scritto con qualifica, livello, durata, prova e piano formativo individuale (artt. 60 e 66)
    Numero di apprendisti Da 10 dipendenti in su: 3 apprendisti ogni 2 qualificati; sotto i 10: uno per qualificato; fino a 3 se non ci sono qualificati (art. 62)
    Esito Preavviso di 30 giorni dal termine; se nessuno recede, tempo indeterminato (art. 60, c. 4)

    La formazione è parte del contratto

    L’apprendistato non è un semplice contratto a basso costo: la formazione è obbligatoria e il mancato adempimento dell’obbligo formativo da parte del datore comporta sanzioni e il rischio di riqualificazione del rapporto. Deve essere redatto un piano formativo individuale e va indicato un referente per la formazione. Il CCNL (art. 65) prevede che le ore di formazione svolte fuori dal turno di lavoro siano retribuite e che l’azienda autocertifichi all’ente bilaterale la propria capacità formativa; l’apprendistato è utilizzabile solo se l’azienda applica integralmente il CCNL, in particolare assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua (art. 60, c. 5).

    Esito e clausola sociale

    L’apprendistato è fin dall’inizio un rapporto a tempo indeterminato a causa mista. Durante il periodo formativo si può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo (art. 60, c. 3). Al termine ciascuna parte può recedere con un preavviso di 30 giorni che decorre dal termine stesso: nel preavviso continuano la disciplina dell’apprendistato e la retribuzione in atto (art. 68, c. 2); se manca il preavviso si applica il trattamento dell’art. 209. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato. L’apprendista riceve gli stessi trattamenti normativi dei qualificati, salvo diversa previsione (art. 71). Al cambio appalto la clausola sociale dell’art. 226 riguarda il personale addetto all’unità produttiva e iscritto al LUL da almeno sei mesi.

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista cuoco
    Tizio, 22 anni, è assunto con apprendistato professionalizzante per diventare cuoco capo partita (4° livello di destinazione, durata massima 42 mesi). Nel primo anno prende l’80% della paga di un cuoco di 4° livello, nel secondo l’85%, nel terzo il 90% e nel quarto il 95%. Segue la formazione prevista dal piano formativo (60 ore medie l’anno).
    Caia — Fine apprendistato e conferma
    Caia conclude i 36 mesi di apprendistato come secondo cuoco di mensa (5° livello). Né lei né l’azienda recedono nei 30 giorni di preavviso che decorrono dal termine: il rapporto prosegue automaticamente a tempo indeterminato al livello di destinazione.
    Sempronio — Formazione non erogata
    Sempronio si accorge che l’azienda non gli ha mai erogato la formazione prevista dal piano formativo. L’inadempimento dell’obbligo formativo è grave: con l’assistenza del sindacato chiede la regolarizzazione, segnalando il rischio di riqualificazione del rapporto in ordinario contratto a tempo indeterminato.
  • Art. 185 Codice della Navigazione – Navi straniere

    Art. 185 Codice della Navigazione – Navi straniere

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani . Della polizia di bordo

  • Art. 184 Codice della Navigazione – Dell’arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna

    Art. 184 Codice della Navigazione – Dell’arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, all'arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all'autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la durata della sosta. L'autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima località in cui abbia sede una autorità portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorità portuale o consolare; l'autorità predetta provvede a norma dell'articolo 132, secondo comma. Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità preposta alla navigazione interna o all'autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all'articolo 183. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi .

  • Art. 183 Codice della Navigazione – Informazioni eventuali circa il viaggio

    Art. 183 Codice della Navigazione – Informazioni eventuali circa il viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio. È inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità, per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.

  • Art. 182 Codice della Navigazione – Denunzia di avvenimenti straordinari

    Art. 182 Codice della Navigazione – Denunzia di avvenimenti straordinari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all'autorità consolare, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni. Se la nave non è provvista di giornale o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale. Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi alla autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.