Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2826 Codice Civile: Indicazione dell’immobile ipotecato

    Articolo 2826 Codice Civile: Indicazione dell’immobile ipotecato

    Art. 2826 c.c. Indicazione dell’immobile ipotecato

    In vigore dal 19/04/1942

    Nell’atto di concessione dell’ipoteca l’immobile deve essere specificamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.

  • Articolo 2827 Codice Civile: Luogo dell’iscrizione

    Articolo 2827 Codice Civile: Luogo dell’iscrizione

    Art. 2827 c.c. Luogo dell’iscrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile.

  • Articolo 2828 Codice Civile: Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale

    Articolo 2828 Codice Civile: Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale

    Art. 2828 c.c. Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale

    In vigore dal 19/04/1942

    L’ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

  • Articolo 2829 Codice Civile: Iscrizione sui beni del defunto

    Articolo 2829 Codice Civile: Iscrizione sui beni del defunto

    Art. 2829 c.c. Iscrizione sui beni del defunto

    In vigore dal 19/04/1942

    L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi, l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

  • Articolo 2830 Codice Civile: Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente

    Articolo 2830 Codice Civile: Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente

    Art. 2830 c.c. Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente

    In vigore dal 19/04/1942

    Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

  • Articolo 2831 Codice Civile: Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore

    Articolo 2831 Codice Civile: Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore

    Art. 2831 c.c. Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore

    In vigore dal 19/04/1942

    Le obbligazioni e seguenti risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.

    Per i titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’art. 2843.

    Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l’indicazione dell’emittente, della data dell’atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all’iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l’annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.

  • Articolo 2834 Codice Civile: Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente

    Articolo 2834 Codice Civile: Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente

    Art. 2834 c.c. Iscrizione dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente

    In vigore dal 19/04/1942

    Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale che spetta all’alienante o al condividente a norma dei nn. 1 e 2 dell’art. 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all’ipoteca da parte dell’alienante o del condividente.

  • Articolo 2835 Codice Civile: Iscrizione in base a scrittura privata

    Articolo 2835 Codice Civile: Iscrizione in base a scrittura privata

    Art. 2835 c.c. Iscrizione in base a scrittura privata

    In vigore dal 19/04/1942

    Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.

    Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d’un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

    L’originale o la copia rimane in deposito nell’ufficio dei registri immobiliari.

  • Articolo 2836 Codice Civile: Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

    Articolo 2836 Codice Civile: Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

    Art. 2836 c.c. Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

    In vigore dal 19/04/1942

    Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o dia una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo..

  • Articolo 2837 Codice Civile: Atti formati all’estero

    Articolo 2837 Codice Civile: Atti formati all’estero

    Art. 2837 c.c. Atti formati all’estero

    In vigore dal 19/04/1942

    Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati.