Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 58/2023 – Energia da fonti rinnovabili: onere di motivazione nei ricorsi statali

    Con la sentenza n. 58/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in larga parte inammissibili e per il resto non fondate le censure dello Stato contro la legge della Provincia autonoma di Trento sulle fonti rinnovabili, per la genericità con cui erano formulate.

    Di cosa si tratta

    Quando lo Stato impugna una legge regionale o provinciale, non basta affermare che sia incostituzionale: deve indicare con precisione quali norme statali sarebbero violate e perché. È l’onere di motivazione, particolarmente rigoroso nei ricorsi in via principale, cioè quelli con cui lo Stato contesta direttamente una legge territoriale. La legge della Provincia autonoma di Trento 2 maggio 2022, n. 4 promuoveva l’uso dell’energia da fonti rinnovabili in attuazione degli obiettivi europei. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne ha impugnato diverse disposizioni, ma, secondo la Corte, evocando in modo generico una serie di norme statali senza precisare quali fossero effettivamente i parametri violati. La questione è interessante perché mostra che anche lo Stato, quando agisce davanti alla Corte, deve rispettare regole stringenti di chiarezza e specificità: un ricorso mal costruito porta all’inammissibilità, a prescindere dal merito della contestazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, 5, 7 e 10 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all’art. 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, in materia di energia da fonti rinnovabili e tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili la maggior parte delle questioni (relative agli artt. 4, 5, 7 e 10), perché le censure erano motivate in modo generico, attraverso l’evocazione di norme statali senza precisare quali fossero i parametri effettivamente interposti e violati: il ricorrente è così venuto meno all’onere di esatta definizione della questione, particolarmente rilevante nel ricorso in via principale. Ha dichiarato non fondata la sola questione residua sull’art. 5, nella formulazione anteriore a una successiva integrazione.

    Il principio

    Anche lo Stato, quando impugna una legge provinciale, deve indicare con precisione quali norme sarebbero violate e in che modo. Un ricorso che evochi genericamente le disposizioni statali, senza definire i parametri interposti, non rispetta l’onere di motivazione ed è inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è il ricorso in via principale?

    È il giudizio con cui lo Stato impugna direttamente davanti alla Corte una legge regionale o provinciale che ritiene invasiva delle proprie competenze, senza passare per un giudice comune.

    Perché il ricorso dello Stato è stato dichiarato inammissibile?

    Perché le censure erano troppo generiche: lo Stato citava varie norme senza spiegare quali fossero effettivamente violate e perché. Questo viola l’onere di motivazione richiesto in questi giudizi.

    Che cos’è un «parametro interposto»?

    È una norma statale che, pur non essendo costituzionale, viene usata come termine di confronto per valutare la legittimità di una legge regionale rispetto al riparto di competenze. Va indicata con precisione.

    La legge trentina sulle rinnovabili resta in vigore?

    Sì. Essendo le questioni in gran parte inammissibili e la residua non fondata, la legge non è stata annullata e continua a produrre i suoi effetti.

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  • Corte cost. n. 59/2023 – Enoturismo e derivazione di acque sotterranee in Puglia

    Con la sentenza n. 59/2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le censure contro una norma della Regione Puglia in materia di derivazione di acque sotterranee inserita in un provvedimento su enoturismo e altre materie.

    Di cosa si tratta

    Le acque sotterranee sono una risorsa pubblica la cui derivazione, cioè il prelievo per usi vari, è soggetta a regole che bilanciano l’uso da parte dei privati con la tutela dell’ambiente. La legge della Regione Puglia 4 marzo 2022, n. 3 era un provvedimento «omnibus» che modificava varie discipline, dall’enoturismo alla fauna selvatica, e all’art. 10 dettava disposizioni sulla derivazione di acque sotterranee. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quest’ultima norma, ritenendo che incidesse su ambiti di competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e che violasse i principi di buon andamento e di leale collaborazione. La questione tocca il difficile equilibrio tra la gestione regionale delle risorse idriche e i vincoli posti dallo Stato a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La Corte ha esaminato distintamente i diversi profili di censura, valutando sia la loro ammissibilità sia la loro fondatezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10 della legge reg. Puglia n. 3 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, oltre che al principio di leale collaborazione, in materia di derivazione di acque sotterranee e tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione promossa in riferimento all’art. 97 della Costituzione e non fondate le altre questioni, promosse in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., nonché al principio di leale collaborazione. La disciplina regionale sulla derivazione delle acque sotterranee è stata quindi ritenuta compatibile con i parametri costituzionali invocati e con le competenze statali in materia di tutela dell’ambiente.

    Il principio

    La disciplina regionale sulla derivazione di acque sotterranee è legittima quando rispetta i limiti delle competenze statali in materia di tutela dell’ambiente. Le censure generiche o mal poste sono inammissibili, mentre quelle che non dimostrano un effettivo contrasto con i parametri costituzionali sono respinte come non fondate.

    Domande e risposte

    Che cos’è la derivazione di acque sotterranee?

    È il prelievo di acqua dal sottosuolo per usi civili, agricoli o industriali. Essendo l’acqua una risorsa pubblica, la derivazione è soggetta a regole che ne disciplinano l’uso e tutelano l’ambiente.

    Perché lo Stato aveva impugnato la norma pugliese?

    Perché temeva che la disciplina regionale invadesse la competenza statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    Perché la Corte ha respinto le censure?

    Perché una è stata ritenuta inammissibile e le altre non fondate: la disciplina regionale è stata giudicata compatibile con i parametri costituzionali e con le competenze statali in materia ambientale.

    La norma sull’enoturismo era in discussione?

    L’impugnazione riguardava in particolare la disposizione sulla derivazione delle acque, contenuta in un provvedimento che toccava anche l’enoturismo: è quella la parte esaminata e salvata dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 60/2023 – Albo dei segretari comunali e accesso ai pubblici uffici

    Con la sentenza n. 60/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime norme della Regione Sardegna che consentivano l’iscrizione all’albo regionale dei segretari comunali a soggetti privi del concorso nazionale, in violazione del principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il segretario comunale è una figura chiave dell’amministrazione locale, che si accede tramite un concorso pubblico nazionale e l’iscrizione in un apposito albo. Questo sistema garantisce che a ricoprire l’incarico siano persone selezionate con criteri uniformi e meritocratici. La legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 prevedeva, per fronteggiare le carenze di organico, l’iscrizione all’albo regionale di soggetti che non avevano superato il concorso nazionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, ritenendo che questo aprisse una via di reclutamento parallela in contrasto con i principi costituzionali. La questione tocca un nodo importante: l’accesso ai pubblici uffici deve avvenire in condizioni di eguaglianza, e mettere sullo stesso piano chi ha superato il concorso nazionale e chi non lo ha fatto crea una disparità tra titoli di valore diverso. La Corte si era già pronunciata su una norma analoga con la sentenza n. 95 del 2021.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e allo statuto speciale, per violazione del principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022. Ha rilevato che la norma violava il principio di accesso in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici (artt. 3 e 51 Cost.), perché sottoponeva alla stessa disciplina possessori di titoli di valenza oggettivamente diversa, iscrivendo nell’albo regionale sia chi aveva superato il corso-concorso nazionale, sia chi ne era privo. Ha inoltre ricordato che lo Stato aveva già previsto procedure semplificate per fronteggiare le carenze di organico. Le restanti censure sono rimaste assorbite.

    Il principio

    L’accesso ai pubblici uffici deve avvenire in condizioni di eguaglianza e per concorso. Una Regione non può aprire un canale parallelo che iscriva all’albo dei segretari comunali chi non ha superato il concorso nazionale, equiparando titoli di valore diverso e violando gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Chi è il segretario comunale?

    È il funzionario di vertice che assiste il Comune nello svolgimento delle attività amministrative e di legalità. Vi si accede tramite concorso nazionale e iscrizione in un apposito albo.

    Perché la norma sarda è stata annullata?

    Perché iscriveva all’albo regionale anche chi non aveva superato il concorso nazionale, creando una disparità tra titoli di valore diverso e un canale di reclutamento parallelo non consentito.

    Cosa dice l’art. 51 della Costituzione?

    Garantisce a tutti i cittadini l’accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

    Come si possono allora coprire le carenze di organico?

    La Corte ha ricordato che lo Stato ha già previsto procedure semplificate di svolgimento del concorso nazionale per segretari, idonee a fronteggiare le carenze senza derogare al principio del concorso.

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  • Corte cost. n. 61/2023 – Proroga dei contratti a termine nel pubblico impiego regionale

    Con la sentenza n. 61/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Siciliana che prorogava per il 2022 e il 2023 contratti di lavoro a tempo determinato, perché eccedeva i limiti di durata fissati dalla disciplina statale sul pubblico impiego.

    Di cosa si tratta

    Nel lavoro pubblico i contratti a tempo determinato possono essere usati solo per esigenze temporanee o eccezionali, ed entro limiti massimi di durata fissati dalla legge statale. Questi vincoli servono a evitare che il precariato si trasformi in un canale stabile di reclutamento alternativo al concorso pubblico. La legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 prorogava per gli esercizi 2022 e 2023 una facoltà originariamente attribuita in via eccezionale e temporanea, consentendo la prosecuzione di rapporti a tempo determinato di personale ex ARAS. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, ritenendo che la proroga superasse i limiti statali. La questione è concreta: tocca i diritti dei lavoratori coinvolti e, allo stesso tempo, il rispetto delle regole che disciplinano l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, ricondotte alla materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale. La Corte ha verificato se la proroga regionale fosse compatibile con questo quadro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 10 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, nella parte in cui prorogava per il 2022 e il 2023 i rapporti a tempo determinato del personale interessato, in contrasto con l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022 nella parte indicata. Ha rilevato che l’estensione temporale della facoltà, originariamente eccezionale e temporanea, eccedeva i limiti di durata massima dei contratti a tempo determinato stabiliti dalla disciplina statale, riconducibile alla materia dell’ordinamento civile. La Corte ha precisato che l’illegittimità non pregiudica, ai sensi dell’art. 2126 del codice civile, i diritti dei lavoratori che hanno già svolto le attività previste dai contratti.

    Il principio

    Le Regioni non possono prorogare contratti di lavoro a tempo determinato del personale pubblico oltre i limiti di durata fissati dalla legge statale: la disciplina dell’assunzione del personale rientra nell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. Restano comunque salvi i diritti dei lavoratori per le prestazioni già rese.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva prorogare i contratti a termine?

    Perché i limiti di durata dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego sono fissati dalla legge statale, nell’ambito dell’ordinamento civile riservato allo Stato: la Regione non può estenderli autonomamente.

    Cosa succede ai lavoratori che hanno già lavorato?

    I loro diritti restano salvi: l’art. 2126 del codice civile garantisce la retribuzione e le tutele per le prestazioni di lavoro effettivamente svolte, anche quando il contratto è viziato.

    Quando è ammesso un contratto a termine nel pubblico impiego?

    Solo per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ed entro i limiti di durata stabiliti dalla legge statale e dalla contrattazione collettiva.

    Perché questi limiti sono così importanti?

    Perché evitano che il lavoro a termine diventi un canale stabile di reclutamento che aggira il principio del concorso pubblico, garanzia di accesso imparziale agli uffici.

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  • Corte cost. n. 205/2023 – Equa riparazione per l’irragionevole durata del processo e termine per la domanda

    Con la sentenza n. 205 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole non fondate, le questioni sulla disciplina dell’equa riparazione per la durata irragionevole del processo, la cosiddetta legge Pinto.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta legge Pinto consente a chi ha subìto un processo di durata irragionevole di ottenere un’equa riparazione del danno. Per accedere a questo indennizzo la legge prevede regole e termini precisi. Nel caso esaminato, le Corti d’appello di Napoli e di Bologna, chiamate a decidere domande di equa riparazione, hanno dubitato della legittimità costituzionale di una previsione introdotta nel 2012, che incide sulle condizioni per ottenere il rimedio. Secondo i giudici rimettenti, la disciplina poteva risultare in contrasto con il principio di uguaglianza, con la ragionevole durata del processo e con i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che all’art. 6 garantisce il diritto a un processo entro un termine ragionevole e a un rimedio effettivo in caso di violazione. La questione tocca l’effettività della tutela riconosciuta a chi attende anni la definizione di una causa, e l’equilibrio tra l’esigenza di contenere il contenzioso e quella di garantire un ristoro adeguato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (equa riparazione), introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, sollevato dalle Corti d’appello di Napoli e di Bologna in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina dell’equa riparazione introdotta nel 2012 è stata ritenuta, nei termini esaminati, compatibile con i principi costituzionali e con i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Il principio

    La disciplina dell’equa riparazione per la durata irragionevole del processo, nei termini esaminati, non viola il principio di uguaglianza né i parametri sul giusto processo e sui vincoli CEDU: la fissazione delle condizioni di accesso al rimedio rientra nella discrezionalità del legislatore, purché ne sia salvaguardata l’effettività.

    Domande e risposte

    Cosa è la legge Pinto?

    È la legge che riconosce un’equa riparazione del danno a chi ha subìto un processo di durata irragionevole, in attuazione delle garanzie sul giusto processo.

    La Corte ha ridotto la tutela per chi attende anni una sentenza?

    No: ha ritenuto la disciplina compatibile con la Costituzione e con la CEDU, senza intervenire sul diritto all’equa riparazione.

    Che ruolo ha l’art. 6 della CEDU?

    Garantisce il diritto a un processo entro un termine ragionevole e a un rimedio effettivo: i giudici lo invocavano come parametro, ma la Corte ha escluso il contrasto.

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  • Corte cost. n. 206/2023 – Riversamento del gettito IRAP e competenza statale sui tributi

    Con la sentenza n. 206 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della legge di stabilità del Veneto che interveniva sul riversamento dei proventi dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF derivanti dai controlli fiscali.

    Di cosa si tratta

    L’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF sono tributi il cui gettito è in parte destinato alle Regioni, ma la cui disciplina di fondo rientra nel sistema tributario dello Stato, materia di competenza legislativa esclusiva statale. Esistono regole specifiche su come vengono riversati alle Regioni i proventi derivanti dall’attività di controllo fiscale. La legge di stabilità regionale 2023 del Veneto era intervenuta su questo meccanismo di riversamento diretto. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma davanti alla Corte, sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario, nel quale rientrano sia le imposte in questione sia la destinazione del relativo gettito, con possibili riflessi anche sull’equilibrio dei bilanci. La questione riguarda il confine tra l’autonomia finanziaria delle Regioni e la riserva allo Stato della disciplina dei tributi statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2022 (legge di stabilità regionale 2023), promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sul sistema tributario statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022. La norma regionale, intervenendo sul riversamento dei proventi dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF derivanti dai controlli fiscali, ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario.

    Il principio

    La disciplina dei tributi statali, comprese le modalità di destinazione e riversamento del relativo gettito, è riservata alla competenza esclusiva dello Stato: la Regione non può modificarla con propria legge, neppure quando una quota del gettito le è destinata.

    Domande e risposte

    Le Regioni non hanno alcun potere su IRAP e addizionale IRPEF?

    Una parte del gettito è destinata alle Regioni, ma la disciplina di questi tributi, comprese le regole di riversamento, appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.

    Perché si parla di sistema tributario dello Stato?

    Perché l’art. 117 della Costituzione riserva allo Stato la materia del sistema tributario statale, nella quale rientrano le imposte in questione e la destinazione del loro gettito.

    Cosa comporta la decisione per il Veneto?

    La norma regionale è caduta: il riversamento dei proventi continua a essere disciplinato dalle regole statali, non modificabili con legge regionale.

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  • Corte cost. n. 207/2023 – Furto con violenza sulle cose e principio di offensività

    Con la sentenza n. 207 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole non fondate, le questioni sull’aggravante del furto con violenza sulle cose, anche quando l’oggetto colpito ha valore economico minimo.

    Di cosa si tratta

    Il codice penale prevede un’aggravante del furto quando il fatto è commesso con violenza sulle cose, cioè danneggiando o forzando l’oggetto su cui o per mezzo del quale si compie il reato. Nel caso esaminato, il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimità costituzionale di questa aggravante nella parte in cui non richiede che la cosa danneggiata abbia un valore economico apprezzabile, né che la violenza esercitata comporti un pericolo per l’integrità delle persone o delle cose circostanti. Secondo il giudice, applicare l’aggravante anche a danneggiamenti di oggetti privi di valore o senza alcun pericolo concreto contrasterebbe con il principio di offensività, secondo cui non vi è reato senza un’effettiva lesione o messa in pericolo del bene tutelato, e con la finalità rieducativa e proporzionalità della pena. La questione tocca un tema di fondo del diritto penale: il confine tra la condotta meritevole di un trattamento più severo e la mera violazione formale priva di reale dannosità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 625, primo comma, numero 2), del codice penale, sollevato dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo del principio di offensività e della proporzionalità della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. L’aggravante del furto con violenza sulle cose, anche in assenza di un valore economico apprezzabile dell’oggetto o di un pericolo per le cose circostanti, non è stata ritenuta in contrasto con il principio di offensività né con la proporzionalità della pena.

    Il principio

    L’aggravante della violenza sulle cose nel furto non viola il principio di offensività: la violenza diretta a vincere la protezione del bene esprime di per sé una maggiore pericolosità della condotta, a prescindere dal valore economico dell’oggetto colpito, e la valutazione del disvalore resta affidata al giudice nella commisurazione della pena.

    Domande e risposte

    Cosa è la violenza sulle cose nel furto?

    È il danneggiamento o la forzatura dell’oggetto su cui o per mezzo del quale si commette il furto, ad esempio forzare una serratura o rompere un involucro.

    L’aggravante scatta anche per oggetti di poco valore?

    Sì: la Corte ha ritenuto che l’aggravante possa applicarsi anche quando l’oggetto colpito ha valore economico minimo, senza per questo violare il principio di offensività.

    Cosa è il principio di offensività?

    È il principio secondo cui non c’è reato senza un’effettiva lesione o messa in pericolo del bene protetto: il giudice rimettente lo riteneva violato, ma la Corte ha escluso il contrasto.

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  • Corte cost. n. 208/2023 – Distruzione delle armi confiscate e disciplina dei beni sequestrati

    Con la sentenza n. 208 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandola non fondata, la questione sulla norma che impone la distruzione delle armi e degli oggetti atti a offendere confiscati.

    Di cosa si tratta

    Quando armi comuni o oggetti atti a offendere vengono confiscati nell’ambito di un procedimento penale, una legge a tutela dell’ordine pubblico stabilisce che debbano essere versati alle direzioni di artiglieria e destinati alla distruzione, salvo eccezioni. Questa disciplina si differenzia da quella generale prevista per gli altri beni confiscati, che di norma vengono venduti con acquisizione del ricavato all’erario, salvo che abbiano interesse scientifico, storico o artistico. Nel caso esaminato, il Giudice per le indagini preliminari di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ritenuto irrazionale la regola che impone la distruzione delle armi confiscate, sostenendo che non vi fosse un motivo ragionevole per sottrarle alla disciplina generale di vendita. Ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale, ipotizzando una disparità di trattamento ingiustificata. La questione tocca la scelta legislativa di trattare le armi in modo specifico rispetto agli altri beni, in ragione della loro intrinseca pericolosità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6 della legge n. 152 del 1975 (disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), sollevato dal GIP del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della disparità di trattamento rispetto agli altri beni confiscati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La scelta di destinare alla distruzione le armi e gli oggetti atti a offendere confiscati, anziché alla vendita, non è stata ritenuta irragionevole, in considerazione della peculiare pericolosità di tali beni rispetto agli altri oggetti confiscati.

    Il principio

    La distinta disciplina che impone la distruzione delle armi confiscate, anziché la loro vendita, non viola il principio di uguaglianza: la specifica pericolosità delle armi giustifica un trattamento differenziato rispetto agli altri beni confiscati, secondo una scelta non irragionevole del legislatore.

    Domande e risposte

    Perché le armi confiscate vengono distrutte e non vendute?

    Per la loro intrinseca pericolosità: il legislatore ha scelto di sottrarle al circuito della vendita, e la Corte ha ritenuto questa scelta ragionevole.

    C’è disparità di trattamento con gli altri beni confiscati?

    La Corte ha escluso una disparità incostituzionale: la diversità di disciplina si giustifica proprio in ragione della natura pericolosa delle armi.

    Esistono eccezioni alla distruzione?

    Sì: la legge fa salve alcune ipotesi, ad esempio per beni di particolare interesse, secondo quanto previsto dalla normativa sulle armi.

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  • Corte cost. n. 209/2023 – Emersione dei rapporti di lavoro durante l’emergenza COVID-19

    Con la sentenza n. 209 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le questioni sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro introdotta durante l’emergenza COVID-19.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, il decreto “Rilancio” del 2020 ha previsto una procedura di emersione che consentiva la regolarizzazione di rapporti di lavoro, anche con cittadini stranieri, in particolari settori. La normativa fissava requisiti sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro, tra cui un’adeguata capacità reddituale del datore. Nel caso esaminato, un cittadino straniero aveva impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata in suo favore, motivato dalla mancanza di idonea capacità reddituale del datore di lavoro, una società cooperativa, con conseguente diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il TAR Umbria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, dubitando della ragionevolezza di alcuni requisiti e del rispetto dei criteri della legge delega, oltre che di alcuni profili relativi alla tutela del lavoro e al sindacato sugli atti amministrativi. La questione tocca l’equilibrio tra l’esigenza di regolarizzare il lavoro irregolare e i presupposti richiesti per accedere alla procedura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), convertito nella legge n. 77 del 2020, sollevato dal TAR Umbria in riferimento agli artt. 3, 10, 35, 76, 97 e 113 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sui commi 5 e 6 sollevata in riferimento agli artt. 10 e 76 della Costituzione, e non fondate le altre questioni: quelle sul comma 4 in riferimento agli artt. 3 e 35, e quelle sui commi 5 e 6 in riferimento agli artt. 97 e 113. La disciplina dell’emersione è stata ritenuta, nei termini esaminati, compatibile con la Costituzione.

    Il principio

    La disciplina della procedura straordinaria di emersione dei rapporti di lavoro adottata nell’emergenza COVID-19, con i requisiti previsti anche a carico del datore di lavoro, rientra nella discrezionalità del legislatore e non contrasta, nei termini esaminati, con i principi di ragionevolezza, tutela del lavoro e buon andamento.

    Domande e risposte

    Cosa era la procedura di emersione del 2020?

    Una procedura straordinaria, legata all’emergenza COVID-19, per regolarizzare rapporti di lavoro, anche di cittadini stranieri, in determinati settori.

    Perché la domanda poteva essere respinta?

    Tra i requisiti vi era l’adeguata capacità reddituale del datore di lavoro: la sua mancanza poteva comportare il rigetto della domanda, come avvenuto nel caso esaminato.

    La Corte ha confermato la disciplina?

    Sì, nei termini esaminati: ha respinto le censure, ritenendo i requisiti previsti compatibili con la Costituzione.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 210/2023 – Sanzioni del Codice della strada e restituzione degli atti al giudice

    Con l’ordinanza n. 210 del 2023 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di La Spezia, perché rivaluti la questione alla luce delle sopravvenienze normative.

    Di cosa si tratta

    Talvolta, dopo che un giudice ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, intervengono modifiche legislative o nuove decisioni che incidono sul quadro normativo di riferimento. In questi casi la Corte, anziché decidere subito, può ordinare la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché verifichi se la questione sia ancora rilevante e attuale oppure debba essere riformulata. Si tratta di un meccanismo che evita pronunce su un contesto normativo nel frattempo cambiato. Nel caso esaminato, il Giudice di pace di La Spezia aveva sollevato una questione su una norma sanzionatoria del Codice della strada, nell’ambito di un giudizio relativo a sanzioni amministrative. La Corte ha ritenuto opportuno restituire gli atti al giudice, così che possa nuovamente valutare la questione tenendo conto degli elementi sopravvenuti, senza che la Corte si pronunci sul merito in questa sede.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 224, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), sollevato dal Giudice di pace di La Spezia nell’ambito di un giudizio in materia di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di La Spezia. Non vi è una decisione sul merito: il giudice dovrà rivalutare la rilevanza e i termini della questione alla luce del quadro normativo aggiornato.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, mutano gli elementi normativi rilevanti, la Corte può restituire gli atti al giudice affinché riesamini la questione: ciò assicura che il controllo di costituzionalità si svolga su un contesto attuale e non superato.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    Che la Corte rinvia la questione al giudice che l’ha sollevata, perché la riesamini alla luce di novità normative o giurisprudenziali, senza deciderla nel merito.

    La norma del Codice della strada è stata dichiarata legittima?

    No: la Corte non si è pronunciata sul merito; ha solo restituito gli atti per una nuova valutazione del giudice.

    La questione è definitivamente chiusa?

    No: il giudice potrà riproporla, se la riterrà ancora rilevante, aggiornandola al quadro normativo vigente.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 211/2023 – Maternità e decorrenza giuridica per le vincitrici di concorso nella Polizia penitenziaria

    Con la sentenza n. 211 del 2023 la Corte costituzionale ha tutelato le vincitrici di concorso nella Polizia penitenziaria assenti per maternità, riconoscendo loro la stessa decorrenza giuridica degli altri vincitori.

    Di cosa si tratta

    Chi vince un concorso pubblico nella Polizia penitenziaria deve frequentare un corso di formazione, al termine del quale è immesso in ruolo con una determinata decorrenza, anche giuridica, importante per l’anzianità e la progressione di carriera. Una vincitrice che, al momento del corso, si trovi in maternità non può frequentarlo insieme agli altri e deve attendere il primo corso utile successivo. La disciplina, però, non prevedeva che, una volta conseguita l’idoneità in quel corso successivo, la decorrenza giuridica fosse allineata a quella degli altri vincitori dello stesso concorso. Il risultato era penalizzante: la lavoratrice perdeva anzianità e posizione solo perché era stata madre nel periodo del corso originario. La questione è stata sollevata per evitare che la maternità si traduca in uno svantaggio di carriera, in contrasto con la parità tra uomo e donna e con la tutela della maternità e della famiglia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo n. 443 del 1992 (ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non garantiscono alle vincitrici assenti per maternità la stessa decorrenza giuridica degli altri vincitori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992 nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori, divenute idonee al primo corso successivo all’assenza per maternità, siano immesse in ruolo con la stessa decorrenza giuridica attribuita agli altri vincitori dello stesso concorso.

    Il principio

    La maternità non può tradursi in uno svantaggio di carriera: alla vincitrice di concorso che ha dovuto rinviare il corso di formazione per maternità deve essere riconosciuta, una volta conseguita l’idoneità, la stessa decorrenza giuridica degli altri vincitori, a tutela della parità e della maternità.

    Domande e risposte

    Chi beneficia di questa decisione?

    Le vincitrici di concorso nella Polizia penitenziaria che, assenti per maternità, hanno frequentato il primo corso utile successivo: ora hanno diritto alla stessa decorrenza giuridica degli altri vincitori.

    Cosa significa “decorrenza giuridica”?

    È la data da cui si calcolano anzianità e progressione di carriera: allinearla a quella degli altri vincitori evita che la maternità causi una perdita di posizione.

    Perché era una discriminazione?

    Perché penalizzava la lavoratrice unicamente per aver esercitato la maternità, in contrasto con la parità tra i sessi e con la tutela costituzionale della maternità.

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  • Corte cost. n. 212/2023 – Trattenimento del richiedente protezione internazionale e convalida del giudice

    Con la sentenza n. 212 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sui termini per la convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto dal questore.

    Di cosa si tratta

    Quando lo straniero che chiede protezione internazionale viene trattenuto in un centro, la misura incide sulla sua libertà personale e deve essere convalidata dall’autorità giudiziaria entro termini stringenti, a garanzia dei diritti della persona. La legge stabilisce che il provvedimento del questore sia sottoposto al giudice per la convalida entro un termine breve. Nel caso esaminato, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, doveva decidere sul riesame della convalida di un trattenimento disposto dal questore nei confronti di uno straniero che aveva manifestato l’intenzione di chiedere la protezione internazionale. Il giudice ha dubitato della legittimità costituzionale della norma che, rinviando alla disciplina sull’espulsione, individua il momento da cui decorrono le quarantotto ore per chiedere la convalida. Il timore era che questo meccanismo potesse comprimere la tutela della libertà personale del richiedente, garantita dalla Costituzione. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), nella parte in cui rinvia all’art. 14 del Testo unico sull’immigrazione, sollevato dal Tribunale di Milano in riferimento all’art. 13 della Costituzione, sulla libertà personale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non vi è quindi una pronuncia sul merito: la disciplina dei termini per la convalida del trattenimento resta in vigore e la sua conformità all’art. 13 della Costituzione non è stata esaminata.

    Il principio

    L’inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza valutare la fondatezza della censura: la disciplina sul trattenimento del richiedente protezione resta applicabile e il dubbio potrà essere riproposto con un’ordinanza di rimessione che superi gli ostacoli rilevati.

    Domande e risposte

    Cosa è la convalida del trattenimento?

    È il controllo con cui il giudice verifica, entro termini brevi, la legittimità della misura che limita la libertà dello straniero trattenuto, a garanzia dell’art. 13 della Costituzione.

    La Corte ha detto che il meccanismo è legittimo?

    No: ha dichiarato la questione inammissibile, quindi non si è pronunciata sul merito della disciplina.

    Restano garanzie per il richiedente protezione?

    Sì: il trattenimento deve comunque essere convalidato dal giudice nei termini di legge; la decisione non incide su questa garanzia.

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