Autore: Andrea Marton

  • Articolo 135 Codice di Procedura Penale: Redazione del verbale

    Articolo 135 Codice di Procedura Penale: Redazione del verbale

    Art. 135 c.p.p. – Redazione del verbale

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il verbale è redatto dall’ausiliario (126, 50 att.; 1 reg.) che assiste il giudice.

    2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico (1342), il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato (50, 51 att.).

  • Articolo 136 Codice di Procedura Penale: Contenuto del verbale

    Articolo 136 Codice di Procedura Penale: Contenuto del verbale

    Art. 136 c.p.p. – Contenuto del verbale

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il verbale contiene (480, 481) la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l’ausiliario (126) ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

    2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda, se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante (482), o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione (499, 501).

  • Articolo 137 Codice di Procedura Penale: Sottoscrizione del verbale

    Articolo 137 Codice di Procedura Penale: Sottoscrizione del verbale

    Art. 137 c.p.p. – Sottoscrizione del verbale

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Salvo quanto previsto dall’art. 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto (110) ala fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

    2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.

  • Articolo 138 Codice di Procedura Penale: Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

    Articolo 138 Codice di Procedura Penale: Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

    Art. 138 c.p.p. – Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Salvo quanto previsto dall’art. 483 comma 2 i nastri impressi con i caratteri della stenotipia (134) sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

    2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all’amministrazione dello Stato (51 att.).

  • Articolo 139 Codice di Procedura Penale: Riproduzione fonografica o audiovisiva

    Articolo 139 Codice di Procedura Penale: Riproduzione fonografica o audiovisiva

    Art. 139 c.p.p. – Riproduzione fonografica o audiovisiva

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La riproduzione fonografica o audiovisiva (134) è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario (126) che assiste il giudice.

    2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione (136).

    3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva (134).

    4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all’amministrazione dello Stato.

    5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

    6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento (49 att.; 24 reg.).

  • Articolo 140 Codice di Procedura Penale: Modalità di documentazione in casi particolari

    Articolo 140 Codice di Procedura Penale: Modalità di documentazione in casi particolari

    Art. 140 c.p.p. – Modalità di documentazione in casi particolari

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.

    2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva (1252, 12710, 4205, 4942, 5673, 6669), il giudice vigila affinché sia riprodotta nell’originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.

  • Articolo 141 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni orali delle parti

    Articolo 141 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni orali delle parti

    Art. 141 c.p.p. – Dichiarazioni orali delle parti

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando la legge non impone la forma scritta (1256), le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l’ausiliario (126) che assiste il giudice redige il verbale (134, 136) e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti (482). Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

    2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese (116).

  • Articolo 142 Codice di Procedura Penale: Nullità dei verbali

    Articolo 142 Codice di Procedura Penale: Nullità dei verbali

    Art. 142 c.p.p. – Nullità dei verbali

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione (110) del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

  • Articolo 143 Codice di Procedura Penale: Nomina dell’interprete

    Articolo 143 Codice di Procedura Penale: Nomina dell’interprete

    Art. 143 c.p.p. – Nomina dell’interprete

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’imputato (60, 61) che non conosce la lingua italiana (109) ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano (1693).

    2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall’art. 119, l’autorità procedente nomina un interprete (52 att.) quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile (242) ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione (141) non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale (134) con la traduzione eseguita dall’interprete.

    3. L’interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

    4. La prestazione dell’ufficio di interprete è obbligatoria (133; 336 c.p.).

  • Articolo 144 Codice di Procedura Penale: Incapacità e incompatibilità dell’interprete

    Articolo 144 Codice di Procedura Penale: Incapacità e incompatibilità dell’interprete

    Art. 144 c.p.p. – Incapacità e incompatibilità dell’interprete

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

    a) il minorenne, l’interdetto (414 c.c., 32 c.p.), l’inabilitato (415 c.c.) e chi è affetto da infermità di mente;

    b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31 c.p.) ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte (30, 31 c.p.);

    c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali (215 c.p.) o a misure di prevenzione;

    d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare (199) o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso (12). Nondimeno, nel caso previsto dall’art. 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.