Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 227 Codice della Navigazione – Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza

    Art. 227 Codice della Navigazione – Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza.

  • Art. 225 Codice della Navigazione – Concessione di servizi

    Art. 225 Codice della Navigazione – Concessione di servizi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione. È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici. I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione. Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: dimissioni volontarie e preavviso

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Dimissioni volontarie e preavviso nel CCNL della ristorazione collettiva

    Preavviso uguale a quello del licenziamento, procedura telematica obbligatoria e possibilità di revoca. Vediamo regole, dimissioni per giusta causa e cosa cambia nel passaggio di gestione.

    In sintesi

    Chi si dimette deve rispettare il preavviso dell’art. 208 del CCNL (da 15 giorni a 6 mesi secondo livello e anzianità, lo stesso termine del licenziamento), altrimenti subisce la trattenuta dell’indennità sostitutiva. Le dimissioni vanno rassegnate per via telematica e sono revocabili entro sette giorni. In caso di giusta causa (es. stipendio non pagato) non serve preavviso e spetta l’indennità a carico del datore. Il passaggio per clausola sociale non è una dimissione.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Le dimissioni volontarie

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal rapporto a tempo indeterminato. Sono un diritto, ma vanno esercitate rispettando il preavviso previsto dal CCNL, salvo i casi di dimissioni per giusta causa. Anche nei contratti a termine sono possibili recessi anticipati nei casi previsti dalla legge.

    Il preavviso a carico del lavoratore

    L’art. 208 del CCNL fissa i termini di preavviso tanto per il licenziamento quanto per le dimissioni: non c’è un termine ridotto per chi si dimette. Cresce con il livello e con l’anzianità. Il dimissionario che non lo rispetta deve al datore un’indennità pari alla retribuzione del periodo mancante, che il datore può trattenere dalle competenze finali (art. 209). Le dimissioni vanno presentate con disdetta scritta e con questi termini (art. 210).

    Preavviso per livello e anzianità (art. 208 CCNL)
    Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri (A e B) 4 mesi 5 mesi 6 mesi
    Livello 1 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    Livelli 2 e 3 1 mese 45 giorni 2 mesi
    Livelli 4 e 5 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    Livelli 6S, 6 e 7 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    Il datore può rinunciare al preavviso se il dimissionario lo chiede, facendo cessare subito il rapporto; se è lui a farlo cessare prima della scadenza per sua iniziativa, deve pagare l’indennità del periodo mancante (art. 210, c. 3). Il preavviso non può iniziare durante la malattia né durante le ferie nei casi di licenziamento, e le ferie non si concedono durante il preavviso (art. 209, c. 4).

    Tabella riepilogativa

    Dimissioni: regole essenziali
    Aspetto Regola
    Preavviso Art. 208 CCNL: da 15 giorni a 6 mesi, per livello e anzianità; stesso termine del licenziamento
    Forma Telematica obbligatoria (procedura Ministero del Lavoro)
    Revoca Entro 7 giorni dalla trasmissione, in via telematica
    Dimissioni per giusta causa Senza preavviso, con indennità a carico del datore
    Mancato preavviso Trattenuta dell’indennità sostitutiva sulle competenze finali
    Competenze finali TFR, ratei di tredicesima/ferie, spettanze maturate

    La procedura telematica obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) dei lavoratori dipendenti devono essere presentate in via telematica, tramite la procedura del Ministero del Lavoro, direttamente o tramite soggetti abilitati (patronati, sindacati, consulenti del lavoro). Le dimissioni in forma cartacea non sono valide, salvo le eccezioni di legge. La revoca è possibile entro sette giorni dalla trasmissione, sempre per via telematica.

    Dimissioni per giusta causa

    Se il datore commette inadempimenti gravi (ad esempio mancato pagamento della retribuzione, mancato versamento dei contributi, mobbing o demansionamento grave), il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza preavviso e con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore. La giusta causa deve essere fondata e dimostrabile: è opportuno farsi assistere dal sindacato o da un consulente.

    Dimissioni e cambio appalto

    Il passaggio per clausola sociale non è una dimissione: la gestione subentrante assume il personale iscritto al LUL da almeno sei mesi (art. 226) e l’azienda uscente è esonerata dal preavviso degli artt. 208 e 209 (art. 229, c. 1), mantenendo il lavoratore livello e scatti di anzianità. Chi invece sceglie di non passare alla nuova impresa o di lasciare comunque il lavoro deve rassegnare regolari dimissioni telematiche con il preavviso dovuto. È bene non confondere il passaggio automatico di gestione con un atto volontario di recesso.

    Casi pratici

    Tizio — Dimissioni telematiche
    Tizio (addetto mensa) trova un nuovo impiego. Rassegna le dimissioni con la procedura telematica del Ministero, tramite il patronato, e lavora il periodo di preavviso dell’art. 208 (15 giorni se è di 6° o 7° livello con meno di 5 anni di servizio). Alla cessazione riceve TFR e ratei maturati.
    Caia — Dimissioni per stipendio non pagato
    Caia (cuoca) non riceve lo stipendio da più mensilità. Si fa assistere dal sindacato e si dimette per giusta causa: non deve preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore, oltre al recupero delle retribuzioni arretrate.
    Sempronio — Revoca entro sette giorni
    Sempronio trasmette le dimissioni d’impulso dopo un diverbio. Il giorno dopo ci ripensa: entro sette giorni dalla trasmissione revoca le dimissioni in via telematica, e il rapporto prosegue regolarmente.
  • Art. 222 Codice della Navigazione – Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca

    Art. 222 Codice della Navigazione – Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca.

  • Art. 221 Codice della Navigazione – Riserva della pesca ai cittadini

    Art. 221 Codice della Navigazione – Riserva della pesca ai cittadini

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni internazionali. Tuttavia con decreto reale possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette.

  • Art. 220 Codice della Navigazione – Categorie della pesca

    Art. 220 Codice della Navigazione – Categorie della pesca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti.

  • Art. 219 Codice della Navigazione – Pesca marittima

    Art. 219 Codice della Navigazione – Pesca marittima

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo.

  • Art. 215 Codice della Navigazione

    Art. 215 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Fonte: Normattiva.

  • Art. 214 Codice della Navigazione

    Art. 214 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Fonte: Normattiva.

  • Art. 213 Codice della Navigazione

    Art. 213 cod. nav.

    Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Fonte: Normattiva.

  • Art. 209 Codice della Navigazione – Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio

    Art. 209 Codice della Navigazione – Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione provvedono le autorità marittime o consolari. I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave. Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.

  • Art. 208 Codice della Navigazione – Attribuzioni delle autorità marittime e consolari

    Art. 208 Codice della Navigazione – Attribuzioni delle autorità marittime e consolari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare. Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della scomparizione a norma dell'articolo 206. Analogamente procedono le autorità marittime e consolari quando all'approdo di una nave rilevino l'omessa compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi della omissione.

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