Autore: Andrea Marton

  • Articolo 115 Codice di Procedura Penale: Violazione del divieto di pubblicazione

    Articolo 115 Codice di Procedura Penale: Violazione del divieto di pubblicazione

    Art. 115 c.p.p. – Violazione del divieto di pubblicazione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale (684 c.p.), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 comma 3 lett. b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

    2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare.

  • Articolo 116 Codice di Procedura Penale: Copie, estratti e certificati

    Articolo 116 Codice di Procedura Penale: Copie, estratti e certificati

    Art. 116 c.p.p. – Copie, estratti e certificati

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione (675), chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio (42 att.) a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (1412, 243, 258, 329, 335, 366).

    2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza (43 att.).

    3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall’art. 114.

    3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all’autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

  • Articolo 117 Codice di Procedura Penale: Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

    Articolo 117 Codice di Procedura Penale: Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

    Art. 117 c.p.p. – Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Fermo quanto disposto dall’art. 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

    2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

    2-bis. Il procuratore nazionale antimafia (76 bis ord. giud.), nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 371-bis, accede al registro delle notizie di reato (335) e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia (70 bis ord. giud.) realizzando se del caso collegamenti reciproci.

  • Articolo 118 Codice di Procedura Penale: Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell’interno

    Articolo 118 Codice di Procedura Penale: Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell’interno

    Art. 118 c.p.p. – Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell’interno

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il Ministro dell’Interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche un deroga ai divieto stabilito dall’art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sui loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (380). L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

    1-bis. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all’accesso diretto al registro previsto dall’art. 335, anche se tenuto in forma automatizzata.

    2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

    3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio (326 c.p.).

  • Articolo 119 Codice di Procedura Penale: Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

    Articolo 119 Codice di Procedura Penale: Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

    Art. 119 c.p.p. – Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

    2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere (110), l’autorità procedente nomina uno o più interpreti (143), scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

  • Articolo 120 Codice di Procedura Penale: Testimoni ad atti del procedimento

    Articolo 120 Codice di Procedura Penale: Testimoni ad atti del procedimento

    Art. 120 c.p.p. – Testimoni ad atti del procedimento

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

    a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

    b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive (215 c.p.) o a misure di prevenzione.

  • Articolo 121 Codice di Procedura Penale: Memorie e richieste delle parti

    Articolo 121 Codice di Procedura Penale: Memorie e richieste delle parti

    Art. 121 c.p.p. – Memorie e richieste delle parti

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. In ogni stato e grado del procedimento le parti (901, 233) e i difensori possono presentare al giudice (367) memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.

    2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge (2993, 398, 418), entro quindici giorni.

  • Articolo 122 Codice di Procedura Penale: Procura speciale per determinati atti

    Articolo 122 Codice di Procedura Penale: Procura speciale per determinati atti

    Art. 122 c.p.p. – Procura speciale per determinati atti

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (2703 c.c.) e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce (37 att.). Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.

    2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta (110) dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio.

    3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi un cui questa è richiesta dalla legge.

  • Articolo 123 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

    Articolo 123 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

    Art. 123 c.p.p. – Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni (582), dichiarazioni e richieste (121) con atto ricevuto dal direttore (1613). Esse sono iscritte un apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità competente (44 att.) e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.

    2. Quando l’imputato è in stato di arresto (284) o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura (286), ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (57), il quale ne cura l’immediata trasmissione all’autorità competente (44 att.). Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.

    3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denuncie, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

  • Articolo 124 Codice di Procedura Penale: Obbligo di osservanza delle norme processuali

    Articolo 124 Codice di Procedura Penale: Obbligo di osservanza delle norme processuali

    Art. 124 c.p.p. – Obbligo di osservanza delle norme processuali

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari (126) del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) sono tenuti a osservare le norme di questo Codice anche quando l’inosservanza non importa nullità (177, s.) o altra sanzione processuale.

    2. I dirigenti degli uffici vigilano sull’osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.