Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 254 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità di acquisti a causa di morte

    Art. 254 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità di acquisti a causa di morte

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi domanda la pubblicità di un acquisto a causa di morte deve consegnare all'ufficio competente i documenti rispettivamente richiesti dagli articoli 2660, 2661, 2662 del codice civile, per i casi in ciascuno di detti articoli indicati. La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all'articolo precedente, completate con quelle richieste dall'articolo 2660 del codice civile.

  • Art. 253 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità di atti tra vivi

    Art. 253 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità di atti tra vivi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell'articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente. La nota di trascrizione deve contenere: 1) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti; 2) l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo; 3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante; 5) l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.

  • Art. 252 Codice della Navigazione – Forma dei titoli per la pubblicità

    Art. 252 Codice della Navigazione – Forma dei titoli per la pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice civile. Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 249, è sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.

  • Art. 251 Codice della Navigazione – Ufficio competente ad eseguire la pubblicità

    Art. 251 Codice della Navigazione – Ufficio competente ad eseguire la pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante. Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta all'ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l'ufficio trasmette immediatamente all'ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.

  • Art. 250 Codice della Navigazione – Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi

    Art. 250 Codice della Navigazione – Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazioni sull'atto di nazionalità; quando concernono navi minori o galleggianti, o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

  • Art. 249 Codice della Navigazione – Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi

    Art. 249 Codice della Navigazione – Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti, all'estero, devono essere ricevuti dall'autorità consolare. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

  • Art. 248 Codice della Navigazione – Diritti dei terzi sulle pertinenze

    Art. 248 Codice della Navigazione – Diritti dei terzi sulle pertinenze

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento della nave non pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo.

  • Art. 247 Codice della Navigazione – Regime delle pertinenze di proprietà aliena

    Art. 247 Codice della Navigazione – Regime delle pertinenze di proprietà aliena

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ai terzi di buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la proprietà aliena della pertinenza può essere opposta solo quando risulta da scrittura avente data certa anteriore ovvero dall'inventario di bordo. La cessazione della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà aliena non risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall'inventario di bordo, non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave.

  • Art. 246 Codice della Navigazione – Pertinenze della nave

    Art. 246 Codice della Navigazione – Pertinenze della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave. La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale.

  • Art. 245 Codice della Navigazione – Norme applicabili alle navi

    Art. 245 Codice della Navigazione – Norme applicabili alle navi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette alle norme sui beni mobili.

  • Art. 243 Codice della Navigazione – Varo della nave

    Art. 243 Codice della Navigazione – Varo della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti. Il giorno e l'ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere preventivamente comunicati all'ufficio ove la nave in costruzione è iscritta. In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l'ufficio predetto può, su richiesta dell'interessato, autorizzare il varo.

  • Art. 242 Codice della Navigazione – Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione

    Art. 242 Codice della Navigazione – Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione. La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli da 252 a 254; 256.

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