Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 284 Codice della Navigazione – Effetti della mancanza di pubblicità

    Art. 284 Codice della Navigazione – Effetti della mancanza di pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente. Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. In mancanza della pubblicità prescritta nell'articolo 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale.

  • Art. 283 Codice della Navigazione – Responsabilità dei comproprietari

    Art. 283 Codice della Navigazione – Responsabilità dei comproprietari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote sociali; ma la responsabilità dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società non può superare l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave. Il debito complessivo della società di armamento può essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.

  • Art. 282 Codice della Navigazione – Pubblicità a cura del gerente

    Art. 282 Codice della Navigazione – Pubblicità a cura del gerente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell'atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l'indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull'atto di nazionalità. In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell'atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell'articolo 279.

  • Art. 281 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità dell’atto di costituzione

    Art. 281 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità dell’atto di costituzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ufficio, al quale è richiesta la pubblicità della costituzione della società di armamento, provvede alla esecuzione delle formalità indicate nell'articolo 256.

  • Art. 280 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità dell’atto di costituzione

    Art. 280 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità dell’atto di costituzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare. La nota deve contenere:

    a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari;

    b) gli elementi di individuazione della nave;

    c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo;

    d) il nome e la paternità del gerente e l'indicazione dei suoi poteri. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.

  • Art. 279 Codice della Navigazione – Pubblicità dell’atto di costituzione

    Art. 279 Codice della Navigazione – Pubblicità dell’atto di costituzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società. La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola.

  • Art. 278 Codice della Navigazione – Costituzione della società

    Art. 278 Codice della Navigazione – Costituzione della società

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I comproprietari possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti. Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave.

  • Art. 277 Codice della Navigazione – Valutazione del nolo e degli altri proventi

    Art. 277 Codice della Navigazione – Valutazione del nolo e degli altri proventi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l'ammontare lordo. Della società di armamento fra comproprietari

  • Art. 274 Codice della Navigazione – Responsabilità dell’armatore

    Art. 274 Codice della Navigazione – Responsabilità dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, né degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

  • Art. 273 Codice della Navigazione – Nomina di comandante della nave

    Art. 273 Codice della Navigazione – Nomina di comandante della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore nomina il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal comando.

  • Art. 270 Codice della Navigazione – Contenuto della dichiarazione di armatore

    Art. 270 Codice della Navigazione – Contenuto della dichiarazione di armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La dichiarazione di armatore deve contenere:

    a) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell'armatore;

    b) gli elementi di individuazione della nave. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:

    c) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario;

    d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: malattia e infortunio

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Malattia e infortunio nel CCNL della ristorazione collettiva

    Conservazione del posto per 180 giorni per anno solare, indennità INPS, obblighi di certificato e reperibilità. E le regole proprie dell’infortunio sul lavoro, con integrazione al 100% della retribuzione.

    In sintesi

    In malattia accertata o infortunio il lavoratore non in prova né in preavviso conserva il posto per 180 giorni per anno solare (1° gennaio-31 dicembre), cumulando più assenze (art. 194). Per la malattia l’indennità INPS è riconosciuta nella misura dell’80%, e per i primi tre giorni (carenza) il datore paga la normale retribuzione se la malattia supera i cinque giorni (art. 190). In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL è integrata dal datore fino al 100% della retribuzione (art. 191). Il comporto vale anche per l’infortunio: non ha un conteggio separato.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Malattia: conservazione del posto e comporto

    In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per centottanta giorni per anno, cioè per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre (art. 194, c. 1). Se ci si ammala più volte nell’anno, i periodi si cumulano (c. 2). Per i lavoratori a termine la conservazione è limitata alla durata del contratto o della stagione (c. 3). Il fondamento è l’art. 2110 del Codice civile.

    Se alla fine del comporto il lavoratore non riesce a riprendere servizio, il rapporto si intende risolto con diritto all’intero TFR e a quanto altro dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva del preavviso (c. 4).

    Su richiesta, prima del 180° giorno e con raccomandata, il lavoratore può ottenere una aspettativa generica fino a ulteriori 120 giorni, una sola volta e non per malattie croniche o psichiche; per le gravi patologie oncologiche la proroga può superare i 120 giorni (artt. 195 e 196).

    Trattamento economico della malattia

    Durante la malattia il lavoratore ha diritto all’indennità INPS, che l’art. 190 riconosce nella misura dell’80% (comprensiva dell’integrazione dei decreti ministeriali del 1957 e del 1962, finanziata da un’aliquota aggiuntiva dello 0,77% a carico dei datori), anticipata dal datore ai lavoratori a tempo indeterminato e posta a conguaglio con i contributi INPS. Per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) il datore paga la normale retribuzione, se la malattia dura più di cinque giorni. Dai ratei di tredicesima e quattordicesima non si detrae nulla per i periodi di malattia (art. 190, c. 4).

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio: chi paga e cosa
    Evento Indennità di base A carico del datore Comporto
    Malattia comune INPS, 80% (art. 190) Retribuzione dei primi 3 giorni di carenza, se la malattia supera i 5 giorni 180 giorni per anno solare, cumulabili (art. 194)
    Infortunio sul lavoro INAIL Intera retribuzione del giorno dell’infortunio; integrazione fino al 100% della retribuzione (art. 191) Stessi 180 giorni dell’art. 194
    Malattia professionale INAIL Integrazione come per l’infortunio, se l’INAIL corrisponde l’indennità (art. 191, c. 5) Art. 194

    Obblighi del lavoratore: certificato e reperibilità

    In caso di malattia il lavoratore deve (artt. 188 e 189):

    • dare immediata notizia al datore di lavoro dello stato di salute;
    • far inviare il certificato medico telematico all’INPS (con certificato cartaceo, consegnarlo entro 2 giorni dal rilascio);
    • essere reperibile al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, salvo giustificata necessità.

    Senza certificato l’assenza è ingiustificata; la mancata presentazione in servizio alla data indicata dal certificato esonera il datore dall’obbligo di conservare il posto, e il lavoratore è considerato dimissionario con l’indennità di mancato preavviso a suo carico.

    Infortunio sul lavoro e malattia professionale

    Il datore assicura il personale presso l’INAIL. Per l’infortunio paga l’intera retribuzione del giorno in cui avviene e il 60% della retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (carenza, art. 73 D.P.R. 1124/1965); inoltre integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione, dal giorno dell’infortunio, in tutti i casi in cui l’INAIL la corrisponde (art. 191, c. 3-5). Per i lavoratori a tempo indeterminato anticipa l’indennità alle normali scadenze e ne chiede il rimborso all’INAIL (art. 193). L’assenza per infortunio rientra negli stessi 180 giorni di comporto (art. 194, c. 1). Nella ristorazione collettiva sono frequenti i rischi tipici della cucina (ustioni, tagli, scivolamenti): la corretta denuncia all’INAIL è essenziale.

    Malattia, infortunio e cambio appalto

    Il lavoratore assente per malattia o infortunio al momento del cambio appalto rientra tra il personale considerato dalla clausola sociale (se addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi, art. 226). L’azienda uscente deve consegnare al subentrante il numero di giornate di malattia indennizzate nell’anno di calendario (art. 224) e rilasciare al lavoratore la dichiarazione delle giornate di malattia indennizzate nei 365 giorni precedenti (art. 190, c. 2). È un punto da verificare nel passaggio.

    Casi pratici

    Tizio — Influenza e certificato
    Tizio, addetto mensa, si ammala. Avvisa l’azienda a inizio turno e si fa rilasciare dal medico il certificato telematico, comunicando il protocollo. Resta reperibile nelle fasce di controllo. Percepisce l’indennità INPS (80%) e, se la malattia supera i cinque giorni, la normale retribuzione per i primi tre giorni a carico del datore.
    Caia — Ustione in cucina
    Caia (cuoca) si ustiona durante il servizio. Si tratta di infortunio sul lavoro: viene gestito dall’INAIL, con l’integrazione del datore fino al 100% della retribuzione dal giorno dell’infortunio. Il periodo di assenza rientra nei 180 giorni dell’anno solare (art. 194).
    Sempronio — Vicino al comporto
    Sempronio ha sommato nell’anno solare 150 giorni di malattia. Gli restano 30 giorni di comporto (180 giorni per anno solare, cumulabili): oltre quel limite il datore può risolvere il rapporto con TFR ma senza indennità sostitutiva del preavviso, salvo che Sempronio chieda l’aspettativa generica prima del 180° giorno.
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