Autore: Andrea Marton

  • Articolo 95 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice

    Articolo 95 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice

    Art. 95 c.p.p. – Provvedimenti del giudice

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell’art. 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all’intervento dell’ente o dell’associazione. L’opposizione è notificata al legale rappresentante dell’ente o dell’associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.

    2. Se l’intervento è avvenuto prima dell’esercizio dell’azione penale (405), Sull’opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell’udienza preliminare, l’opposizione è proposta prima dell’apertura della discussione (421); se è avvenuto in dibattimento, l’opposizione è proposta a norma dell’art. 491 comma 1.

    3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

    4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l’esclusione dell’ente o dell’associazione.

  • Articolo 96 Codice di Procedura Penale: Difensore di fiducia

    Articolo 96 Codice di Procedura Penale: Difensore di fiducia

    Art. 96 c.p.p. – Difensore di fiducia

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’imputato (60, 61) ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia (6552; 24-26, 38 att.).

    2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (27, 65 att.).

    3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata (386) o in custodia cautelare (293), finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto (3074 c.p.), con le forme previste dal comma 2.

  • Articolo 97 Codice di Procedura Penale: Difensore di ufficioArticolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60

    Articolo 97 Codice di Procedura Penale: Difensore di ufficioArticolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60

    Art. 97 c.p.p. – Difensore di ufficio

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’imputato (60, 61) che non ha nominato un difensore di fiducia (96) o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (6554; 38 att.).

    2. I Consigli dell’Ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

    3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma 2.

    4. Quando è richiesta la presenza del difensore (350, 391, 401, 420, 484, 666) e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa (105), il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile (262; 302 att.) per il quale si applicano le disposizioni dell’art. 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2.

    5. Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo (303 att.).

    6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

  • Articolo 98 Codice di Procedura Penale: Patrocinio dei non abbienti

    Articolo 98 Codice di Procedura Penale: Patrocinio dei non abbienti

    Art. 98 c.p.p. – Patrocinio dei non abbienti

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’imputato (60, 61), la persona offesa dal reato (101), il danneggiato che intende costituirsi parte civile (76) e il responsabile civile (83 s.) possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (2252, 6135), secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti (32 att.).

  • Articolo 99 Codice di Procedura Penale: Estensione al difensore dei diritti dell’imputato

    Articolo 99 Codice di Procedura Penale: Estensione al difensore dei diritti dell’imputato

    Art. 99 c.p.p. – Estensione al difensore dei diritti dell’imputato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo (46, 141, 4195, 438, 446, 571, 589).

    2. L’imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

  • Articolo 100 Codice di Procedura Penale: Difensore delle altre parti private

    Articolo 100 Codice di Procedura Penale: Difensore delle altre parti private

    Art. 100 c.p.p. – Difensore delle altre parti private

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La parte civile (76), il responsabile civile (83 s.) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) stanno in giudizio col ministero di un difensore (24, 26, 38 att.), munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (122; 27 att.) dal difensore o da altra persona abilitata.

    2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile (178), del decreto di citazione o (83) o della dichiarazione di costituzione (84) o di intervento (85) del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89). In tali casi l’autografia della sottoscrizione (110) della parte è certificata dal difensore.

    3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.

    4. Il difensore può compiere e ricevere nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati (82, 84, 85, 589). In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

    5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore (1544; 65 att.).

  • Articolo 101 Codice di Procedura Penale: Difensore della persona offesa

    Articolo 101 Codice di Procedura Penale: Difensore della persona offesa

    Art. 101 c.p.p. – Difensore della persona offesa

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La persona offesa dal reato, per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti (90), può nominare un difensore (24, 38 att.) nelle forme previste dall’art. 96 comma 2 (27, 33, 65 att.).

    2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell’art. 93 si applicano le disposizioni dell’art. 100.

  • Articolo 102 Codice di Procedura Penale: Sostituto del difensoreArticolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60

    Articolo 102 Codice di Procedura Penale: Sostituto del difensoreArticolo modificato dalla legge 6 marzo 2001, n. 60

    Art. 102 c.p.p. – Sostituto del difensore

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare un sostituto.

    2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore (38 att.).

  • Articolo 103 Codice di Procedura Penale: Garanzie di libertà del difensore

    Articolo 103 Codice di Procedura Penale: Garanzie di libertà del difensore

    Art. 103 c.p.p. – Garanzie di libertà del difensore

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Le ispezioni (244) e le perquisizioni (247, 352) negli uffici dei difensori (96, 97) sono consentite solo:

    a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati (60, 61), limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito;

    b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate (244, 247).

    2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici (225, 233, 359) non si può procedere a sequestro (252, 253, 354); di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

    3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell’ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

    4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

    5. Non è consentita l’intercettazione (271) relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

    6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza (353) tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni salvo che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

    7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’art. 271, i risultati delle ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati (191).

  • Articolo 104 Codice di Procedura Penale: Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare

    Articolo 104 Codice di Procedura Penale: Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare

    Art. 104 c.p.p. – Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’imputato in stato di custodia cautelare (284-286) ha diritto di conferire con il difensore fin dall’inizio dell’esecuzione della misura (293; 36 att.).

    2. La persona arrestata in flagranza (380 s.) o fermata a norma dell’art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l’arresto o il fermo.

    3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a sette giorni, l’esercizio del diritto di conferire con il difensore.

    4. Nell’ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l’arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice (390).