Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 7/2023 – Legge finanziaria campana e tutela del paesaggio: questione inammissibile

    Con la sentenza n. 7/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma della legge finanziaria regionale campana, sollevata in un processo penale in relazione alla tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale 2013 della Campania (legge reg. n. 5 del 2013), all’art. 1, comma 65, conteneva una disposizione che la Corte d’appello di Napoli, in un procedimento penale, ha ritenuto possibile in contrasto con la tutela del paesaggio. Quest’ultima è affidata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s): le Regioni non possono adottare norme che ne riducano il livello di protezione, neppure con disposizioni inserite in leggi di bilancio. La particolarità del caso è che la questione è stata sollevata nell’ambito di un processo penale: il giudice penale, dovendo applicare la norma regionale per decidere sulla responsabilità degli imputati, ne ha dubitato la legittimità. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito, riscontrando profili di inammissibilità legati al modo in cui la questione era stata prospettata e alla sua rilevanza nel giudizio penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli, sezione quinta penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge reg. Campania 6 maggio 2013, n. 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela del paesaggio e dell’ambiente).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non è entrata nel merito del rapporto tra la norma finanziaria regionale e la tutela del paesaggio, per vizi nella prospettazione: la disposizione resta in vigore, senza una pronuncia sulla sua legittimità.

    Il principio

    La tutela del paesaggio è riservata allo Stato anche rispetto alle norme contenute nelle leggi di bilancio regionali; la questione, però, è stata dichiarata inammissibile per difetti nel modo in cui è stata sollevata nel processo penale.

    Domande e risposte

    Una norma di una legge finanziaria regionale può violare la tutela del paesaggio?

    Sì, in linea di principio: la tutela del paesaggio è riservata allo Stato e le Regioni non possono ridurla neppure con disposizioni inserite in leggi di bilancio.

    La norma campana è stata annullata?

    No. La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non si è pronunciata nel merito e la disposizione resta efficace.

    Perché la questione nasce in un processo penale?

    Perché il giudice penale doveva applicare la norma regionale per decidere sulla responsabilità degli imputati e ne ha dubitato la legittimità costituzionale.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 8/2023 – Ripetizione di prestazioni previdenziali indebite: questioni in parte respinte

    Con la sentenza n. 8/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 2033 del codice civile, relativo alla ripetizione di somme indebitamente percepite, applicato a prestazioni previdenziali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2033 del codice civile disciplina la ripetizione dell’indebito: chi ha pagato una somma non dovuta ha diritto a riaverla indietro, con gli interessi. La questione nasceva dall’applicazione di questa regola alle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS e poi risultate non spettanti: il beneficiario, spesso una persona in condizioni economiche fragili, può vedersi chiedere la restituzione di somme già percepite e magari spese in buona fede. Il Tribunale di Lecce e la Corte di cassazione, in funzione di giudice del lavoro, hanno dubitato della legittimità della disciplina, invocando i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare la tutela della proprietà, e i princìpi costituzionali in materia previdenziale e di bilancio. Il tema riguarda il bilanciamento tra l’interesse pubblico al recupero delle somme indebite e la tutela dell’affidamento del percettore in buona fede.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce e la Corte di cassazione, sezione lavoro, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2033 del codice civile, applicato alla ripetizione di prestazioni previdenziali, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (tutela della proprietà), oltre ad altri parametri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. La disciplina della ripetizione dell’indebito, applicata alle prestazioni previdenziali, ha quindi superato il vaglio di costituzionalità: la regola dell’art. 2033 cod. civ. resta applicabile.

    Il principio

    L’applicazione della ripetizione dell’indebito alle prestazioni previdenziali non viola, nei limiti esaminati, i vincoli convenzionali sulla tutela della proprietà né i parametri costituzionali invocati: le questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Domande e risposte

    Cos’è la ripetizione dell’indebito?

    È il diritto, previsto dall’art. 2033 cod. civ., di chi ha pagato una somma non dovuta a riaverla indietro; applicata alle prestazioni previdenziali, consente all’ente di recuperare somme erogate ma non spettanti.

    L’INPS può chiedere indietro le somme non dovute?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità della disciplina: il recupero delle prestazioni previdenziali indebite resta possibile, nei limiti previsti dalla legge.

    Conta la buona fede del percettore?

    La buona fede e l’affidamento del percettore rilevano nel bilanciamento, ma la Corte non ha ritenuto incostituzionale la regola generale della ripetizione applicata alle prestazioni previdenziali.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 9/2023 – Esonero dalla spesa sanitaria per le forze dell’ordine in Abruzzo: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 9/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su una legge abruzzese che esonerava le forze dell’ordine e altri operatori dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2021 prevedeva un esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (il cosiddetto ticket) per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e della Polizia locale. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata ritenendo che la Regione avesse violato i princìpi statali di coordinamento della finanza pubblica e i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, oltre all’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa. La compartecipazione alla spesa sanitaria è infatti collegata a equilibri di bilancio e a standard nazionali che lo Stato fissa per garantire uniformità sul territorio: una Regione non può introdurre esenzioni che incidano su questi profili senza adeguata copertura e nel rispetto dei princìpi statali. La Corte ha però chiuso il giudizio senza esaminare il merito, dichiarando le questioni inammissibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 4 della legge reg. Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27, in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione (copertura finanziaria, livelli essenziali delle prestazioni, coordinamento della finanza pubblica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è entrata nel merito dell’esonero dal ticket per le forze dell’ordine, a causa di vizi nella prospettazione del ricorso: la legge regionale resta quindi in vigore, senza una pronuncia sulla sua legittimità.

    Il principio

    Le questioni sull’esonero regionale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria non sono state esaminate nel merito: la Corte le ha dichiarate inammissibili per difetti nel modo in cui erano state prospettate.

    Domande e risposte

    L’esonero dal ticket per le forze dell’ordine è stato confermato?

    La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi la legge abruzzese resta in vigore senza una pronuncia sulla sua legittimità.

    Perché lo Stato impugna le esenzioni regionali dal ticket?

    Perché la compartecipazione alla spesa sanitaria è legata ai livelli essenziali delle prestazioni e all’equilibrio di bilancio, profili che lo Stato deve garantire in modo uniforme.

    Cosa impone l’art. 81 Cost. richiamato?

    Impone l’equilibrio di bilancio e la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 10/2023 – Accertamento dei redditi e indagini bancarie: questioni non fondate

    Con la sentenza n. 10/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla norma che consente al fisco di basare l’accertamento dei redditi sui dati dei conti bancari.

    Di cosa si tratta

    L’art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Agenzia delle entrate, nell’accertamento delle imposte sui redditi, di porre a base delle rettifiche i dati risultanti dai conti bancari del contribuente, salvo che questi dimostri di averne tenuto conto o che non riguardano operazioni imponibili. Si tratta di una presunzione legale che agevola l’azione di contrasto all’evasione, ma che pone a carico del contribuente l’onere di provare il contrario. La Commissione tributaria provinciale di Arezzo, in una controversia tra un contribuente e l’Agenzia delle entrate, ha dubitato della legittimità di questa presunzione, ritenendola in contrasto con il principio di uguaglianza e con quello di capacità contributiva. La Corte ha quindi esaminato il delicato equilibrio tra l’interesse pubblico a una corretta riscossione dei tributi e la tutela del contribuente, chiamato a difendersi da presunzioni fondate sui movimenti dei propri conti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Arezzo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in via principale e in via gradata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate in via principale, e non fondate quelle sollevate in via gradata. La presunzione che consente di fondare l’accertamento sui dati dei conti bancari resta quindi legittima, nell’interpretazione indicata dalla Corte.

    Il principio

    La presunzione che consente al fisco di basare l’accertamento dei redditi sui dati dei conti bancari, salvo prova contraria del contribuente, non viola i princìpi di uguaglianza e di capacità contributiva, se interpretata nei sensi indicati dalla Corte.

    Domande e risposte

    Il fisco può ancora usare i dati dei conti bancari per l’accertamento?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità della norma: i dati dei conti possono fondare l’accertamento, fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

    Cosa significa non fondata nei sensi di cui in motivazione?

    È una pronuncia interpretativa di rigetto: la Corte salva la norma a condizione che sia interpretata nel modo indicato nella motivazione, escludendo le letture incostituzionali.

    Come può difendersi il contribuente?

    Dimostrando di aver tenuto conto delle somme nelle dichiarazioni o che i movimenti non riguardano operazioni imponibili: l’onere della prova ricade su di lui.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 11/2023 – Servizi pubblici locali dell’ambiente in Emilia-Romagna: questioni non fondate

    Con la sentenza n. 11/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni su una norma dell’Emilia-Romagna in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2011 disciplina l’organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente, come la gestione dei rifiuti e del ciclo idrico. Il Consiglio di Stato, in una controversia che vedeva coinvolta un’impresa del settore ambientale, ha dubitato della legittimità dell’art. 16, comma 1, ultimo periodo, ritenendolo in possibile contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e di concorrenza, oltre che con il principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e con l’autonomia finanziaria. Il tema riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella regolazione dei servizi ambientali, settore di grande rilievo economico in cui convivono esigenze di tutela ambientale, concorrenza tra operatori e sostenibilità delle tariffe a carico degli utenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettere s) ed e), e 119, secondo comma, della Costituzione (riserva di legge per le prestazioni imposte, tutela dell’ambiente e della concorrenza, autonomia finanziaria).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina regionale sull’organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente non violasse i parametri invocati: la norma resta quindi in vigore.

    Il principio

    La disciplina regionale sull’organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente rientra nei limiti della competenza regionale e non viola la riserva di legge, la tutela della concorrenza e dell’ambiente né l’autonomia finanziaria: le questioni sono infondate.

    Domande e risposte

    Cosa sono i servizi pubblici locali dell’ambiente?

    Sono servizi come la gestione dei rifiuti e del ciclo idrico, organizzati a livello territoriale per garantire prestazioni essenziali ai cittadini nel rispetto della tutela ambientale.

    La norma emiliana è stata confermata?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione resta in vigore e applicabile.

    Cos’è la riserva di legge dell’art. 23 Cost.?

    È il principio per cui nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge: serve a tutelare i cittadini da imposizioni arbitrarie.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 12/2023 – Agevolazione IMU e capacità contributiva: questione non fondata

    Con la sentenza n. 12/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni su una norma in materia di IMU e fiscalità immobiliare, sollevate in riferimento ai princìpi di uguaglianza e capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 102 del 2013 conteneva disposizioni urgenti in materia di IMU e fiscalità immobiliare. L’art. 2, comma 5-ter, riguardava un profilo dell’imposta municipale propria. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in una controversia tributaria, ha dubitato della legittimità della norma, ritenendola in contrasto con il principio di uguaglianza e con il principio di capacità contributiva, secondo cui ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica. La Corte è stata chiamata a verificare se la disciplina dell’imposta immobiliare trattasse in modo ragionevole situazioni diverse e se rispettasse il legame tra prelievo fiscale e reale capacità economica del contribuente. Il tema interessa proprietari di immobili e contribuenti, perché definisce i limiti entro cui il legislatore può modulare le imposte sulla casa senza violare i princìpi costituzionali in materia tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina in materia di IMU non violasse né il principio di uguaglianza né quello di capacità contributiva: la norma resta quindi pienamente applicabile.

    Il principio

    Il legislatore tributario dispone di ampia discrezionalità nel modulare le imposte immobiliari: la disciplina IMU esaminata non viola i princìpi di uguaglianza e di capacità contributiva, purché ragionevole e collegata a una reale capacità economica.

    Domande e risposte

    Cos’è il principio di capacità contributiva?

    È il principio dell’art. 53 Cost.: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica, secondo criteri di progressività.

    La norma sull’IMU è stata confermata?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione resta in vigore e applicabile.

    Quando una norma tributaria è incostituzionale?

    Quando tratta in modo irragionevole situazioni uguali o assoggetta a prelievo manifestazioni prive di reale capacità contributiva; non è questo il caso esaminato.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 13/2023 – Abusivismo edilizio in Sicilia e tutela del paesaggio: questioni respinte

    Con l’ordinanza n. 13/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni su una norma siciliana in materia di abusivismo edilizio e paesaggio.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Siciliana n. 17 del 1994 detta provvedimenti per la prevenzione dell’abusivismo edilizio e la destinazione delle costruzioni abusive esistenti. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con più sentenze non definitive, aveva sollevato questioni di legittimità sull’art. 5, comma 3, ritenendo che la disciplina regionale incidesse sulla tutela del paesaggio, materia riservata allo Stato, e contrastasse con lo statuto speciale della Regione. La Corte ha esaminato i diversi profili e li ha respinti: alcuni in modo manifestamente inammissibile, per difetti di prospettazione, altri come manifestamente infondati. La pronuncia, in forma di ordinanza, conferma che le censure non superavano il vaglio di costituzionalità e che la norma siciliana, nei limiti indicati, resta in vigore. Il tema riguarda l’equilibrio tra l’autonomia regionale e la protezione unitaria del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana 31 maggio 1994, n. 17, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e allo statuto speciale della Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni e manifestamente infondate le altre. La norma siciliana non è stata caducata: le censure relative alla tutela del paesaggio e allo statuto speciale non hanno superato il vaglio della Corte.

    Il principio

    Le censure di contrasto con la tutela statale del paesaggio non superano il vaglio di costituzionalità quando sono prospettate in modo inadeguato o risultano infondate: la norma regionale resta in vigore.

    Domande e risposte

    La norma siciliana sull’abusivismo è stata annullata?

    No. La Corte ha respinto le questioni, dichiarandole in parte inammissibili e in parte infondate: la disposizione resta in vigore.

    Perché si discute di paesaggio per l’abusivismo edilizio?

    Perché la repressione e la sanatoria degli abusi incidono sul territorio e sul paesaggio, la cui tutela è di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono abbassarne il livello.

    Cosa significa manifestamente infondata?

    Che la non fondatezza della questione è evidente alla luce della giurisprudenza, tanto da consentire la decisione con ordinanza anziché con sentenza.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 14/2023 – Obbligo vaccinale anti COVID e accesso ai concorsi: questioni respinte

    Con la sentenza n. 14/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’obbligo vaccinale dei sanitari sollevate dal giudice amministrativo siciliano.

    Di cosa si tratta

    Anche questa pronuncia si inserisce nel gruppo di decisioni del 2023 dedicate all’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale sanitario, introdotto dal decreto-legge n. 44 del 2021. In più, era richiamata la legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in una controversia che coinvolgeva l’Università di Palermo, aveva sollevato dubbi di legittimità sotto vari profili: dall’uguaglianza alla libertà di insegnamento e al diritto allo studio, fino al buon andamento dell’amministrazione. La Corte ha distinto tra le censure: alcune sono state ritenute manifestamente inammissibili per difetti di prospettazione, altre infondate nel merito. La decisione conferma l’orientamento secondo cui l’obbligo vaccinale per i sanitari, in un contesto emergenziale, rientra nelle scelte ragionevoli del legislatore a tutela della salute collettiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, e dell’art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione (uguaglianza, lavoro, salute, libertà di insegnamento, diritto allo studio, buon andamento).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 33, 34 e 97 Cost., e non fondata la questione riferita all’art. 32 Cost. Nel merito ha quindi confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario rispetto al parametro della tutela della salute.

    Il principio

    L’obbligo vaccinale per i sanitari non viola la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost.: le ulteriori censure (uguaglianza, lavoro, insegnamento, studio, buon andamento) sono manifestamente inammissibili per difetti di prospettazione.

    Domande e risposte

    Questa sentenza conferma l’obbligo vaccinale dei sanitari?

    Sì, rispetto al parametro della salute: la questione riferita all’art. 32 Cost. è stata dichiarata non fondata, in linea con le altre decisioni del 2023.

    Cosa c’entra la legge sul consenso informato?

    Il giudice l’aveva richiamata per sostenere che l’obbligo vaccinale comprimesse l’autodeterminazione del paziente; la Corte ha però ritenuto le censure in larga parte inammissibili o infondate.

    Perché alcune questioni sono manifestamente inammissibili?

    Perché presentavano evidenti carenze nel modo in cui erano state sollevate, che hanno impedito alla Corte di esaminarle nel merito.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 15/2023 – Obbligo vaccinale per i sanitari: la Corte conferma la legittimità

    Con la sentenza n. 15/2023 la Corte costituzionale ha respinto nel merito le principali questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale sanitario, dichiarandole non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 44 del 2021 aveva imposto al personale sanitario l’obbligo di vaccinarsi contro il COVID-19, prevedendo la sospensione dal lavoro per chi non vi adempiva. Numerosi giudici hanno sollevato dubbi di legittimità su questa disciplina, ritenendola lesiva di una pluralità di diritti: la libertà di autodeterminazione in materia di salute, l’uguaglianza, il diritto al lavoro e alla retribuzione. Con questa sentenza la Corte ha affrontato il cuore della questione: il bilanciamento tra la libertà individuale di rifiutare un trattamento sanitario e l’interesse collettivo alla salute pubblica, particolarmente forte per chi opera a contatto con pazienti fragili. Si tratta di una delle decisioni più rilevanti sull’emergenza pandemica, perché definisce i limiti entro cui il legislatore può imporre obblighi vaccinali a determinate categorie professionali, senza violare la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più giudici, tra cui il TAR per la Lombardia e il Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 sull’obbligo vaccinale dei sanitari, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 della Costituzione (libertà personale e salute, uguaglianza, tutela del lavoro).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Nel merito, ha ritenuto che l’obbligo vaccinale per il personale sanitario non violasse la Costituzione: la disciplina rappresenta un bilanciamento non irragionevole tra la libertà individuale e l’interesse collettivo alla salute pubblica. L’obbligo è stato quindi confermato.

    Il principio

    L’imposizione dell’obbligo vaccinale al personale sanitario, con sospensione in caso di inadempimento, costituisce un bilanciamento ragionevole tra libertà individuale di autodeterminazione e tutela della salute collettiva: non è in contrasto con la Costituzione.

    Domande e risposte

    L’obbligo vaccinale per i sanitari era legittimo?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di merito: la disciplina rappresentava un bilanciamento ragionevole tra libertà individuale e salute collettiva.

    Come si concilia l’obbligo con la libertà di scelta in materia di salute?

    La Corte ha ritenuto che, per chi lavora a contatto con pazienti, l’interesse collettivo alla salute possa giustificare un obbligo vaccinale, purché ragionevole e proporzionato, ai sensi dell’art. 32 Cost.

    La sospensione dal lavoro era legittima?

    La Corte ha confermato la legittimità complessiva della disciplina, considerando la sospensione una conseguenza coerente con la finalità di tutela della salute pubblica.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 16/2023 – Obbligo vaccinale per i sanitari e sospensione dal lavoro: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 16/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su una norma dell’obbligo vaccinale anti COVID-19, relativa agli effetti della sospensione sul rapporto di lavoro dei sanitari.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza pandemica, il decreto-legge n. 44 del 2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, prevedendo che l’inadempimento comportasse la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie e, di riflesso, dal rapporto di lavoro. L’art. 4, comma 4, riguardava in particolare gli effetti economici e retributivi di questa sospensione. Il TAR per la Lombardia, in una controversia relativa a un professionista sospeso, ha dubitato della legittimità della disciplina, invocando un’ampia gamma di parametri costituzionali: dai princìpi fondamentali alla tutela del lavoro e della retribuzione. La Corte, però, non ha esaminato il merito di questa specifica questione: ha riscontrato profili di inammissibilità legati al modo in cui era stata sollevata. La pronuncia si inserisce in un gruppo di decisioni del 2023 con cui la Corte ha affrontato la legittimità dell’obbligo vaccinale per i sanitari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione (tra cui tutela del lavoro e della retribuzione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è entrata nel merito dei profili sugli effetti economici della sospensione dei sanitari non vaccinati, per vizi nella prospettazione: la norma resta in vigore. La legittimità di fondo dell’obbligo vaccinale è stata invece affrontata in altre pronunce dello stesso periodo.

    Il principio

    Le censure sugli effetti economici della sospensione dei sanitari inadempienti all’obbligo vaccinale non sono state esaminate nel merito: la Corte le ha dichiarate inammissibili per difetti nel modo in cui erano state sollevate.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato l’obbligo vaccinale per i sanitari?

    No. In questa sentenza ha dichiarato inammissibili le questioni sugli effetti economici della sospensione; la legittimità dell’obbligo è stata confermata in altre pronunce coeve, come la n. 15 del 2023.

    Cosa prevedeva la norma per i sanitari non vaccinati?

    La sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie e dal rapporto di lavoro, con i relativi effetti economici, in caso di inadempimento all’obbligo vaccinale.

    Perché inammissibili e non infondate?

    Perché la Corte ha rilevato vizi nel modo in cui il giudice aveva impostato la questione, che le hanno impedito di decidere nel merito.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 17/2023 – Recupero dei sottotetti in Puglia e tutela del paesaggio: parziale illegittimità

    Con la sentenza n. 17/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme pugliesi sul recupero dei sottotetti e dei locali, perché incidevano sulla tutela del paesaggio riservata allo Stato; ha invece respinto altre censure.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, con la legge n. 38 del 2021, aveva modificato la disciplina sul recupero a fini abitativi di sottotetti, porticati e locali seminterrati, ampliando le possibilità di intervento edilizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge ritenendo che essa, agevolando il recupero di questi spazi, finisse per derogare ai vincoli paesaggistici e ambientali, materia di competenza esclusiva statale. La Costituzione affida infatti allo Stato la tutela dell’ambiente e del paesaggio (art. 117, secondo comma, lettera s, e art. 9), e le Regioni non possono abbassarne il livello di protezione neppure per favorire il recupero del patrimonio edilizio. La Corte ha dovuto distinguere tra le previsioni che effettivamente comprimevano la tutela paesaggistica e quelle che restavano nei limiti della competenza regionale sull’edilizia e sul governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Puglia 30 novembre 2021, n. 38, deducendo il contrasto, tra l’altro, con gli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 1 e 2 sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio. Le disposizioni che comprimevano la tutela paesaggistica sono state quindi rimosse.

    Il principio

    Le Regioni non possono, agevolando il recupero edilizio di sottotetti e locali, derogare ai vincoli paesaggistici fissati dallo Stato: le norme che lo fanno sono illegittime, mentre restano salve quelle che non incidono sul livello di tutela.

    Domande e risposte

    Il recupero dei sottotetti è ancora possibile in Puglia?

    La disciplina che ampliava le possibilità di recupero in deroga ai vincoli paesaggistici è stata dichiarata illegittima; resta applicabile la normativa che rispetta la tutela del paesaggio fissata dallo Stato.

    Perché la Corte distingue tra le varie disposizioni?

    Perché alcune norme comprimevano la tutela paesaggistica, di competenza statale, mentre altre rientravano nella competenza regionale: solo le prime sono state annullate.

    Cos’è la Convenzione europea sul paesaggio?

    È un trattato internazionale che impegna gli Stati a tutelare, gestire e pianificare i paesaggi; è richiamato come parametro tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 18/2023 – Confisca dei beni e termini nelle misure di prevenzione antimafia: illegittimità

    Con la sentenza n. 18/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della riforma del codice antimafia, nella parte in cui faceva decorrere un termine di decadenza prima della sua stessa entrata in vigore.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 161 del 2017 ha modificato il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L’art. 37 introduceva un termine di decadenza collegato a disposizioni della legge di stabilità 2013. Il problema sollevato riguardava la decorrenza di questo termine: la norma, così come formulata, poteva far decorrere il termine di decadenza prima ancora della propria entrata in vigore, con la conseguenza paradossale che il diritto poteva risultare già scaduto nel momento in cui la nuova disciplina entrava in vigore. Una simile soluzione contrasta con i princìpi di ragionevolezza e di tutela giurisdizionale: non si può pretendere che qualcuno rispetti un termine prima di poterlo conoscere. Il tema tocca i diritti dei terzi coinvolti nei procedimenti di confisca antimafia, ad esempio i creditori che vantano pretese sui beni sequestrati e confiscati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione, sollevata in via incidentale, riguardava l’art. 37, primo periodo, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione (ragionevolezza e diritto di agire in giudizio), nella parte relativa alla decorrenza del termine di decadenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, primo periodo, della legge n. 161 del 2017, nella parte in cui non escludeva che il termine di decadenza previsto dalla legge di stabilità 2013 potesse decorrere prima dell’entrata in vigore dello stesso art. 37. Il termine non può quindi iniziare a decorrere prima che la norma che lo prevede sia entrata in vigore.

    Il principio

    Un termine di decadenza non può decorrere prima dell’entrata in vigore della norma che lo introduce: una simile previsione, che rischia di far scadere il diritto prima che sia esercitabile, è irragionevole e lesiva del diritto di agire in giudizio.

    Domande e risposte

    Cos’è un termine di decadenza?

    È il periodo entro cui un diritto deve essere esercitato, pena la sua perdita: scaduto il termine, non è più possibile far valere la pretesa.

    Perché era irragionevole far decorrere il termine prima dell’entrata in vigore?

    Perché si chiedeva di rispettare un termine senza che la norma che lo prevedeva fosse ancora in vigore: il diritto poteva risultare già perduto al momento dell’entrata in vigore della legge.

    Chi tutela questa pronuncia?

    I terzi coinvolti nei procedimenti di confisca antimafia, come i creditori che vantano diritti sui beni sequestrati, che avrebbero potuto vedersi opporre un termine già scaduto.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche