Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 9/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su una legge abruzzese che esonerava le forze dell’ordine e altri operatori dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2021 prevedeva un esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (il cosiddetto ticket) per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e della Polizia locale. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata ritenendo che la Regione avesse violato i princìpi statali di coordinamento della finanza pubblica e i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, oltre all’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa. La compartecipazione alla spesa sanitaria è infatti collegata a equilibri di bilancio e a standard nazionali che lo Stato fissa per garantire uniformità sul territorio: una Regione non può introdurre esenzioni che incidano su questi profili senza adeguata copertura e nel rispetto dei princìpi statali. La Corte ha però chiuso il giudizio senza esaminare il merito, dichiarando le questioni inammissibili.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 4 della legge reg. Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27, in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione (copertura finanziaria, livelli essenziali delle prestazioni, coordinamento della finanza pubblica).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è entrata nel merito dell’esonero dal ticket per le forze dell’ordine, a causa di vizi nella prospettazione del ricorso: la legge regionale resta quindi in vigore, senza una pronuncia sulla sua legittimità.

Il principio

Le questioni sull’esonero regionale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria non sono state esaminate nel merito: la Corte le ha dichiarate inammissibili per difetti nel modo in cui erano state prospettate.

Domande e risposte

L’esonero dal ticket per le forze dell’ordine è stato confermato?

La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi la legge abruzzese resta in vigore senza una pronuncia sulla sua legittimità.

Perché lo Stato impugna le esenzioni regionali dal ticket?

Perché la compartecipazione alla spesa sanitaria è legata ai livelli essenziali delle prestazioni e all’equilibrio di bilancio, profili che lo Stato deve garantire in modo uniforme.

Cosa impone l’art. 81 Cost. richiamato?

Impone l’equilibrio di bilancio e la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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