Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 10/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla norma che consente al fisco di basare l’accertamento dei redditi sui dati dei conti bancari.

Di cosa si tratta

L’art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Agenzia delle entrate, nell’accertamento delle imposte sui redditi, di porre a base delle rettifiche i dati risultanti dai conti bancari del contribuente, salvo che questi dimostri di averne tenuto conto o che non riguardano operazioni imponibili. Si tratta di una presunzione legale che agevola l’azione di contrasto all’evasione, ma che pone a carico del contribuente l’onere di provare il contrario. La Commissione tributaria provinciale di Arezzo, in una controversia tra un contribuente e l’Agenzia delle entrate, ha dubitato della legittimità di questa presunzione, ritenendola in contrasto con il principio di uguaglianza e con quello di capacità contributiva. La Corte ha quindi esaminato il delicato equilibrio tra l’interesse pubblico a una corretta riscossione dei tributi e la tutela del contribuente, chiamato a difendersi da presunzioni fondate sui movimenti dei propri conti.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Arezzo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in via principale e in via gradata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate in via principale, e non fondate quelle sollevate in via gradata. La presunzione che consente di fondare l’accertamento sui dati dei conti bancari resta quindi legittima, nell’interpretazione indicata dalla Corte.

Il principio

La presunzione che consente al fisco di basare l’accertamento dei redditi sui dati dei conti bancari, salvo prova contraria del contribuente, non viola i princìpi di uguaglianza e di capacità contributiva, se interpretata nei sensi indicati dalla Corte.

Domande e risposte

Il fisco può ancora usare i dati dei conti bancari per l’accertamento?

Sì. La Corte ha confermato la legittimità della norma: i dati dei conti possono fondare l’accertamento, fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

Cosa significa non fondata nei sensi di cui in motivazione?

È una pronuncia interpretativa di rigetto: la Corte salva la norma a condizione che sia interpretata nel modo indicato nella motivazione, escludendo le letture incostituzionali.

Come può difendersi il contribuente?

Dimostrando di aver tenuto conto delle somme nelle dichiarazioni o che i movimenti non riguardano operazioni imponibili: l’onere della prova ricade su di lui.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.