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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 11/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni su una norma dell’Emilia-Romagna in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2011 disciplina l’organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente, come la gestione dei rifiuti e del ciclo idrico. Il Consiglio di Stato, in una controversia che vedeva coinvolta un’impresa del settore ambientale, ha dubitato della legittimità dell’art. 16, comma 1, ultimo periodo, ritenendolo in possibile contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e di concorrenza, oltre che con il principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e con l’autonomia finanziaria. Il tema riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella regolazione dei servizi ambientali, settore di grande rilievo economico in cui convivono esigenze di tutela ambientale, concorrenza tra operatori e sostenibilità delle tariffe a carico degli utenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettere s) ed e), e 119, secondo comma, della Costituzione (riserva di legge per le prestazioni imposte, tutela dell’ambiente e della concorrenza, autonomia finanziaria).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina regionale sull’organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente non violasse i parametri invocati: la norma resta quindi in vigore.

Il principio

La disciplina regionale sull’organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente rientra nei limiti della competenza regionale e non viola la riserva di legge, la tutela della concorrenza e dell’ambiente né l’autonomia finanziaria: le questioni sono infondate.

Domande e risposte

Cosa sono i servizi pubblici locali dell’ambiente?

Sono servizi come la gestione dei rifiuti e del ciclo idrico, organizzati a livello territoriale per garantire prestazioni essenziali ai cittadini nel rispetto della tutela ambientale.

La norma emiliana è stata confermata?

Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione resta in vigore e applicabile.

Cos’è la riserva di legge dell’art. 23 Cost.?

È il principio per cui nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge: serve a tutelare i cittadini da imposizioni arbitrarie.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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