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Con la sentenza n. 12/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni su una norma in materia di IMU e fiscalità immobiliare, sollevate in riferimento ai princìpi di uguaglianza e capacità contributiva.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 102 del 2013 conteneva disposizioni urgenti in materia di IMU e fiscalità immobiliare. L’art. 2, comma 5-ter, riguardava un profilo dell’imposta municipale propria. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in una controversia tributaria, ha dubitato della legittimità della norma, ritenendola in contrasto con il principio di uguaglianza e con il principio di capacità contributiva, secondo cui ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica. La Corte è stata chiamata a verificare se la disciplina dell’imposta immobiliare trattasse in modo ragionevole situazioni diverse e se rispettasse il legame tra prelievo fiscale e reale capacità economica del contribuente. Il tema interessa proprietari di immobili e contribuenti, perché definisce i limiti entro cui il legislatore può modulare le imposte sulla casa senza violare i princìpi costituzionali in materia tributaria.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina in materia di IMU non violasse né il principio di uguaglianza né quello di capacità contributiva: la norma resta quindi pienamente applicabile.

Il principio

Il legislatore tributario dispone di ampia discrezionalità nel modulare le imposte immobiliari: la disciplina IMU esaminata non viola i princìpi di uguaglianza e di capacità contributiva, purché ragionevole e collegata a una reale capacità economica.

Domande e risposte

Cos’è il principio di capacità contributiva?

È il principio dell’art. 53 Cost.: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica, secondo criteri di progressività.

La norma sull’IMU è stata confermata?

Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione resta in vigore e applicabile.

Quando una norma tributaria è incostituzionale?

Quando tratta in modo irragionevole situazioni uguali o assoggetta a prelievo manifestazioni prive di reale capacità contributiva; non è questo il caso esaminato.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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