Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 13/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni su una norma siciliana in materia di abusivismo edilizio e paesaggio.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Siciliana n. 17 del 1994 detta provvedimenti per la prevenzione dell’abusivismo edilizio e la destinazione delle costruzioni abusive esistenti. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con più sentenze non definitive, aveva sollevato questioni di legittimità sull’art. 5, comma 3, ritenendo che la disciplina regionale incidesse sulla tutela del paesaggio, materia riservata allo Stato, e contrastasse con lo statuto speciale della Regione. La Corte ha esaminato i diversi profili e li ha respinti: alcuni in modo manifestamente inammissibile, per difetti di prospettazione, altri come manifestamente infondati. La pronuncia, in forma di ordinanza, conferma che le censure non superavano il vaglio di costituzionalità e che la norma siciliana, nei limiti indicati, resta in vigore. Il tema riguarda l’equilibrio tra l’autonomia regionale e la protezione unitaria del paesaggio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana 31 maggio 1994, n. 17, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e allo statuto speciale della Regione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni e manifestamente infondate le altre. La norma siciliana non è stata caducata: le censure relative alla tutela del paesaggio e allo statuto speciale non hanno superato il vaglio della Corte.
Il principio
Le censure di contrasto con la tutela statale del paesaggio non superano il vaglio di costituzionalità quando sono prospettate in modo inadeguato o risultano infondate: la norma regionale resta in vigore.
Domande e risposte
La norma siciliana sull’abusivismo è stata annullata?
No. La Corte ha respinto le questioni, dichiarandole in parte inammissibili e in parte infondate: la disposizione resta in vigore.
Perché si discute di paesaggio per l’abusivismo edilizio?
Perché la repressione e la sanatoria degli abusi incidono sul territorio e sul paesaggio, la cui tutela è di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono abbassarne il livello.
Cosa significa manifestamente infondata?
Che la non fondatezza della questione è evidente alla luce della giurisprudenza, tanto da consentire la decisione con ordinanza anziché con sentenza.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione – tutela del paesaggio come principio fondamentale
- Art. 117 della Costituzione – competenza esclusiva statale sulla tutela del paesaggio
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.