Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 14/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’obbligo vaccinale dei sanitari sollevate dal giudice amministrativo siciliano.
Di cosa si tratta
Anche questa pronuncia si inserisce nel gruppo di decisioni del 2023 dedicate all’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale sanitario, introdotto dal decreto-legge n. 44 del 2021. In più, era richiamata la legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in una controversia che coinvolgeva l’Università di Palermo, aveva sollevato dubbi di legittimità sotto vari profili: dall’uguaglianza alla libertà di insegnamento e al diritto allo studio, fino al buon andamento dell’amministrazione. La Corte ha distinto tra le censure: alcune sono state ritenute manifestamente inammissibili per difetti di prospettazione, altre infondate nel merito. La decisione conferma l’orientamento secondo cui l’obbligo vaccinale per i sanitari, in un contesto emergenziale, rientra nelle scelte ragionevoli del legislatore a tutela della salute collettiva.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, e dell’art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione (uguaglianza, lavoro, salute, libertà di insegnamento, diritto allo studio, buon andamento).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 33, 34 e 97 Cost., e non fondata la questione riferita all’art. 32 Cost. Nel merito ha quindi confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario rispetto al parametro della tutela della salute.
Il principio
L’obbligo vaccinale per i sanitari non viola la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost.: le ulteriori censure (uguaglianza, lavoro, insegnamento, studio, buon andamento) sono manifestamente inammissibili per difetti di prospettazione.
Domande e risposte
Questa sentenza conferma l’obbligo vaccinale dei sanitari?
Sì, rispetto al parametro della salute: la questione riferita all’art. 32 Cost. è stata dichiarata non fondata, in linea con le altre decisioni del 2023.
Cosa c’entra la legge sul consenso informato?
Il giudice l’aveva richiamata per sostenere che l’obbligo vaccinale comprimesse l’autodeterminazione del paziente; la Corte ha però ritenuto le censure in larga parte inammissibili o infondate.
Perché alcune questioni sono manifestamente inammissibili?
Perché presentavano evidenti carenze nel modo in cui erano state sollevate, che hanno impedito alla Corte di esaminarle nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, tra i parametri invocati
- Art. 32 della Costituzione – tutela della salute, unico parametro esaminato nel merito
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento dell’amministrazione
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.