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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 14/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’obbligo vaccinale dei sanitari sollevate dal giudice amministrativo siciliano.

Di cosa si tratta

Anche questa pronuncia si inserisce nel gruppo di decisioni del 2023 dedicate all’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale sanitario, introdotto dal decreto-legge n. 44 del 2021. In più, era richiamata la legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in una controversia che coinvolgeva l’Università di Palermo, aveva sollevato dubbi di legittimità sotto vari profili: dall’uguaglianza alla libertà di insegnamento e al diritto allo studio, fino al buon andamento dell’amministrazione. La Corte ha distinto tra le censure: alcune sono state ritenute manifestamente inammissibili per difetti di prospettazione, altre infondate nel merito. La decisione conferma l’orientamento secondo cui l’obbligo vaccinale per i sanitari, in un contesto emergenziale, rientra nelle scelte ragionevoli del legislatore a tutela della salute collettiva.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, e dell’art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione (uguaglianza, lavoro, salute, libertà di insegnamento, diritto allo studio, buon andamento).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 33, 34 e 97 Cost., e non fondata la questione riferita all’art. 32 Cost. Nel merito ha quindi confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario rispetto al parametro della tutela della salute.

Il principio

L’obbligo vaccinale per i sanitari non viola la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost.: le ulteriori censure (uguaglianza, lavoro, insegnamento, studio, buon andamento) sono manifestamente inammissibili per difetti di prospettazione.

Domande e risposte

Questa sentenza conferma l’obbligo vaccinale dei sanitari?

Sì, rispetto al parametro della salute: la questione riferita all’art. 32 Cost. è stata dichiarata non fondata, in linea con le altre decisioni del 2023.

Cosa c’entra la legge sul consenso informato?

Il giudice l’aveva richiamata per sostenere che l’obbligo vaccinale comprimesse l’autodeterminazione del paziente; la Corte ha però ritenuto le censure in larga parte inammissibili o infondate.

Perché alcune questioni sono manifestamente inammissibili?

Perché presentavano evidenti carenze nel modo in cui erano state sollevate, che hanno impedito alla Corte di esaminarle nel merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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