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Con la sentenza n. 15/2023 la Corte costituzionale ha respinto nel merito le principali questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale sanitario, dichiarandole non fondate.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 44 del 2021 aveva imposto al personale sanitario l’obbligo di vaccinarsi contro il COVID-19, prevedendo la sospensione dal lavoro per chi non vi adempiva. Numerosi giudici hanno sollevato dubbi di legittimità su questa disciplina, ritenendola lesiva di una pluralità di diritti: la libertà di autodeterminazione in materia di salute, l’uguaglianza, il diritto al lavoro e alla retribuzione. Con questa sentenza la Corte ha affrontato il cuore della questione: il bilanciamento tra la libertà individuale di rifiutare un trattamento sanitario e l’interesse collettivo alla salute pubblica, particolarmente forte per chi opera a contatto con pazienti fragili. Si tratta di una delle decisioni più rilevanti sull’emergenza pandemica, perché definisce i limiti entro cui il legislatore può imporre obblighi vaccinali a determinate categorie professionali, senza violare la Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Più giudici, tra cui il TAR per la Lombardia e il Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 sull’obbligo vaccinale dei sanitari, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 della Costituzione (libertà personale e salute, uguaglianza, tutela del lavoro).
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Nel merito, ha ritenuto che l’obbligo vaccinale per il personale sanitario non violasse la Costituzione: la disciplina rappresenta un bilanciamento non irragionevole tra la libertà individuale e l’interesse collettivo alla salute pubblica. L’obbligo è stato quindi confermato.
Il principio
L’imposizione dell’obbligo vaccinale al personale sanitario, con sospensione in caso di inadempimento, costituisce un bilanciamento ragionevole tra libertà individuale di autodeterminazione e tutela della salute collettiva: non è in contrasto con la Costituzione.
Domande e risposte
L’obbligo vaccinale per i sanitari era legittimo?
Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di merito: la disciplina rappresentava un bilanciamento ragionevole tra libertà individuale e salute collettiva.
Come si concilia l’obbligo con la libertà di scelta in materia di salute?
La Corte ha ritenuto che, per chi lavora a contatto con pazienti, l’interesse collettivo alla salute possa giustificare un obbligo vaccinale, purché ragionevole e proporzionato, ai sensi dell’art. 32 Cost.
La sospensione dal lavoro era legittima?
La Corte ha confermato la legittimità complessiva della disciplina, considerando la sospensione una conseguenza coerente con la finalità di tutela della salute pubblica.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – diritti inviolabili e doveri di solidarietà
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza
- Art. 32 della Costituzione – tutela della salute individuale e collettiva
- Art. 35 della Costituzione – tutela del lavoro
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.