Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 8/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 2033 del codice civile, relativo alla ripetizione di somme indebitamente percepite, applicato a prestazioni previdenziali.
Di cosa si tratta
L’art. 2033 del codice civile disciplina la ripetizione dell’indebito: chi ha pagato una somma non dovuta ha diritto a riaverla indietro, con gli interessi. La questione nasceva dall’applicazione di questa regola alle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS e poi risultate non spettanti: il beneficiario, spesso una persona in condizioni economiche fragili, può vedersi chiedere la restituzione di somme già percepite e magari spese in buona fede. Il Tribunale di Lecce e la Corte di cassazione, in funzione di giudice del lavoro, hanno dubitato della legittimità della disciplina, invocando i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare la tutela della proprietà, e i princìpi costituzionali in materia previdenziale e di bilancio. Il tema riguarda il bilanciamento tra l’interesse pubblico al recupero delle somme indebite e la tutela dell’affidamento del percettore in buona fede.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Lecce e la Corte di cassazione, sezione lavoro, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2033 del codice civile, applicato alla ripetizione di prestazioni previdenziali, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (tutela della proprietà), oltre ad altri parametri.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. La disciplina della ripetizione dell’indebito, applicata alle prestazioni previdenziali, ha quindi superato il vaglio di costituzionalità: la regola dell’art. 2033 cod. civ. resta applicabile.
Il principio
L’applicazione della ripetizione dell’indebito alle prestazioni previdenziali non viola, nei limiti esaminati, i vincoli convenzionali sulla tutela della proprietà né i parametri costituzionali invocati: le questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate.
Domande e risposte
Cos’è la ripetizione dell’indebito?
È il diritto, previsto dall’art. 2033 cod. civ., di chi ha pagato una somma non dovuta a riaverla indietro; applicata alle prestazioni previdenziali, consente all’ente di recuperare somme erogate ma non spettanti.
L’INPS può chiedere indietro le somme non dovute?
Sì. La Corte ha confermato la legittimità della disciplina: il recupero delle prestazioni previdenziali indebite resta possibile, nei limiti previsti dalla legge.
Conta la buona fede del percettore?
La buona fede e l’affidamento del percettore rilevano nel bilanciamento, ma la Corte non ha ritenuto incostituzionale la regola generale della ripetizione applicata alle prestazioni previdenziali.
Norme collegate
- Art. 11 della Costituzione – apertura agli ordinamenti sovranazionali, in relazione alla CEDU
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dalla CEDU sulla tutela della proprietà
- Art. 38 della Costituzione – tutela previdenziale, tra i profili rilevanti
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.