CCNL Ristorazione Collettiva
Maternità e congedi nel CCNL della ristorazione collettiva
Diritti in larga parte di legge (d.lgs. 151/2001), che il contratto può solo migliorare. Congedo obbligatorio, paternità, parentale, divieto di licenziamento e tutela dalle mansioni gravose di cucina.
In sintesi
La tutela della maternità è fissata dal d.lgs. 151/2001 e dagli artt. 199-206 del CCNL: congedo obbligatorio di cinque mesi con indennità INPS all’80% integrata dal datore fino al 100% della retribuzione netta (art. 200), congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi, congedo parentale fino ai 14 anni del figlio e riposi giornalieri. Vige il divieto di licenziamento dalla gravidanza al primo anno del bambino e il diritto allo spostamento dalle mansioni a rischio, frequenti in cucina.
Il quadro: legge e contratto
La tutela della maternità e della paternità è materia in larga parte di legge: il riferimento è il d.lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità). Il CCNL non può ridurre questi diritti e può solo migliorarli, ad esempio integrando l’indennità o ampliando i permessi. Conviene quindi distinguere ciò che è garantito dalla legge da ciò che il contratto aggiunge.
Congedo di maternità obbligatorio
Il congedo di maternità obbligatorio dura cinque mesi: di norma due prima e tre dopo il parto, con possibilità di flessibilità (un mese prima e quattro dopo) o di astensione posticipata interamente dopo il parto, se le condizioni di salute lo consentono. Durante il congedo spetta un’indennità INPS pari all’80% della retribuzione (art. 199, c. 9) e il datore di lavoro, per i cinque mesi, la integra a proprio carico in modo da raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera netta (art. 200). L’importo anticipato dal datore è posto a conguaglio con i contributi INPS. Per le lavoratrici a termine stagionali l’INPS paga direttamente.
Tabella riepilogativa
Maternità, paternità e congedi: durata e indennità
| Istituto |
Durata |
Trattamento economico |
| Congedo di maternità |
5 mesi (2 prima e 3 dopo il parto; oppure 1 prima e 4 dopo, o tutti e 5 dopo, con certificazione medica) |
INPS 80%, integrazione del datore fino al 100% della retribuzione netta (art. 200) |
| Congedo di paternità obbligatorio |
10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), entro i 5 mesi dalla nascita |
Indennità INPS 100%, anticipata dal datore |
| Congedo parentale |
Fino a 14 anni del figlio (dal 2026); 10 mesi tra i genitori, 11 se il padre ne fruisce almeno 3; madre al massimo 6 mesi, padre 7 |
30% per nove mesi complessivi (tre alla madre, tre al padre, tre in alternativa), di cui tre all’80% alle condizioni INPS |
| Riposi giornalieri (allattamento) |
Primo anno di vita: due riposi di un’ora, uno solo se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore (art. 202) |
Indennità INPS pari all’intera retribuzione dei riposi |
| Malattia del figlio |
Fino ai 3 anni senza limite; da 3 a 14 anni 10 giorni lavorativi l’anno per genitore (dal 2026) |
Secondo artt. 48-49 d.lgs. 151/2001 |
Le misure sono quelle del d.lgs. 151/2001 e degli artt. 199-206 del CCNL; l’integrazione al 100% dell’art. 200 è il miglioramento economico del contratto. Dal 1° gennaio 2026 la legge 199/2025 ha esteso a 14 anni l’età del figlio per il congedo parentale e per la malattia del figlio dei lavoratori dipendenti (il testo del CCNL parla ancora di 12 e 8 anni).
Congedo parentale e riposi
Dopo il congedo obbligatorio, ciascun genitore può fruire del congedo parentale (art. 201): per un figlio fino a 14 anni (dal 1° gennaio 2026), entro i limiti individuali e complessivi di legge. Si può frazionare anche a ore, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga, e il preavviso è di 5 giorni (2 se il congedo è orario), salvo oggettiva impossibilità. L’indennità INPS è del 30% della retribuzione per nove mesi complessivi, con tre mesi all’80% alle condizioni previste dall’INPS. Il congedo parentale è computato nell’anzianità e non riduce ferie e permessi (art. 201, c. 5). Nel primo anno spettano inoltre i riposi giornalieri (art. 202): due ore al giorno, anche cumulabili, retribuite dall’INPS. Sono diritti che si esercitano anche su commessa, con preavviso al datore per organizzare i turni.
Il CCNL prevede anche il part-time post partum: fino ai tre anni del bambino il genitore a tempo pieno e indeterminato può chiedere la trasformazione temporanea in tempo parziale, nel limite del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e con 60 giorni di preavviso (art. 205).
Divieto di licenziamento e mansioni a rischio
Vige il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo casi eccezionali tassativi. Nella ristorazione collettiva è particolarmente rilevante la tutela dalle mansioni a rischio: la lavoratrice in gravidanza va spostata da lavorazioni gravose o pericolose tipiche della cucina (sollevamento pesi, esposizione a calore, agenti chimici di pulizia), con eventuale anticipo del congedo per inidoneità della mansione. Le dimissioni presentate nel periodo di divieto di licenziamento danno diritto al TFR e a un’indennità pari a quella del preavviso (art. 199, c. 5); le dimissioni nei primi tre anni di vita del bambino vanno convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e non richiedono preavviso.
Tredicesima, quattordicesima e anzianità nei congedi
Il testo del 2018 riconosce alla lavoratrice, per i periodi di astensione obbligatoria, solo il 20% della tredicesima (art. 183, c. 4) e nulla per la quattordicesima (art. 184, c. 6). L’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 cambia la regola: i periodi di congedo di maternità e paternità e di congedo parentale si computano ai fini dell’integrale maturazione della tredicesima; per la quattordicesima valgono dalla firma maternità e paternità e dal 1° dicembre 2027 il congedo parentale. Gli stessi periodi contano nell’anzianità di servizio e nella maturazione di ferie e permessi retribuiti dell’art. 114 (art. 199, c. 8, nel testo 2024).
Maternità e cambio appalto
La lavoratrice in maternità o il genitore in congedo al momento del cambio appalto conservano le proprie tutele. Rientrano nel personale considerato dalla clausola sociale se addetti alla commessa e iscritti al LUL da almeno sei mesi (art. 226). Il subentrante instaura rapporti ex novo (art. 229) e garantisce il trattamento economico, scatti compresi (art. 230). Il divieto di licenziamento e i diritti del Testo Unico restano pienamente operanti durante e dopo il passaggio.
Casi pratici
Tizia — Cuoca in gravidanza
Tizia, cuoca in una mensa, comunica la gravidanza. L’azienda la sposta dalle lavorazioni gravose (sollevamento pentoloni, esposizione al calore) a mansioni compatibili. Se non sono disponibili mansioni adeguate, può essere anticipato il congedo per inidoneità della mansione.
Caia — Indennità integrata dal CCNL
Caia è in congedo di maternità obbligatorio. Percepisce l’indennità INPS all’80% e il datore le versa, per i cinque mesi, la differenza fino al 100% della retribuzione giornaliera netta (art. 200).
Sempronio — Congedo di paternità
Sempronio, addetto mensa, diventa padre. Fruisce del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi entro i cinque mesi dalla nascita, indennizzato al 100%, organizzando con il responsabile di commessa la copertura del turno.