Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 295 Codice della Navigazione – Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

    Art. 295 Codice della Navigazione – Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

  • Art. 294 Codice della Navigazione – Assunzione di comandante straniero all’estero

    Art. 294 Codice della Navigazione – Assunzione di comandante straniero all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorità consolare, il comando della nave può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.

  • Art. 292-bis Codice della Navigazione – Requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta

    Art. 292-bis Codice della Navigazione – Requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.

  • Art. 292 Codice della Navigazione – Comando della nave

    Art. 292 Codice della Navigazione – Comando della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.

  • Art. 291 Codice della Navigazione – Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria

    Art. 291 Codice della Navigazione – Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando il raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione, la pubblicità richiesta nell'articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l'institore. Del comandante della nave

  • Art. 290 Codice della Navigazione – Altre specie di raccomandazione

    Art. 290 Codice della Navigazione – Altre specie di raccomandazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando il raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori. Quando il raccomandatario assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia. Quando il raccomandatario assume l'obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.

  • Art. 289 Codice della Navigazione – Pubblicità della procura

    Art. 289 Codice della Navigazione – Pubblicità della procura

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso l'ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo le norme del regolamento. Il comandante del porto deve dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al consiglio provinciale delle corporazioni. Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare.

  • Art. 288 Codice della Navigazione – Rappresentanza processuale del raccomandatario

    Art. 288 Codice della Navigazione – Rappresentanza processuale del raccomandatario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.

  • Art. 287 Codice della Navigazione – Norme applicabili al contratto di raccomandazione

    Art. 287 Codice della Navigazione – Norme applicabili al contratto di raccomandazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo i casi previsti nell'articolo 290, al contratto di raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: maternità e congedi

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Maternità e congedi nel CCNL della ristorazione collettiva

    Diritti in larga parte di legge (d.lgs. 151/2001), che il contratto può solo migliorare. Congedo obbligatorio, paternità, parentale, divieto di licenziamento e tutela dalle mansioni gravose di cucina.

    In sintesi

    La tutela della maternità è fissata dal d.lgs. 151/2001 e dagli artt. 199-206 del CCNL: congedo obbligatorio di cinque mesi con indennità INPS all’80% integrata dal datore fino al 100% della retribuzione netta (art. 200), congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi, congedo parentale fino ai 14 anni del figlio e riposi giornalieri. Vige il divieto di licenziamento dalla gravidanza al primo anno del bambino e il diritto allo spostamento dalle mansioni a rischio, frequenti in cucina.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Il quadro: legge e contratto

    La tutela della maternità e della paternità è materia in larga parte di legge: il riferimento è il d.lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità). Il CCNL non può ridurre questi diritti e può solo migliorarli, ad esempio integrando l’indennità o ampliando i permessi. Conviene quindi distinguere ciò che è garantito dalla legge da ciò che il contratto aggiunge.

    Congedo di maternità obbligatorio

    Il congedo di maternità obbligatorio dura cinque mesi: di norma due prima e tre dopo il parto, con possibilità di flessibilità (un mese prima e quattro dopo) o di astensione posticipata interamente dopo il parto, se le condizioni di salute lo consentono. Durante il congedo spetta un’indennità INPS pari all’80% della retribuzione (art. 199, c. 9) e il datore di lavoro, per i cinque mesi, la integra a proprio carico in modo da raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera netta (art. 200). L’importo anticipato dal datore è posto a conguaglio con i contributi INPS. Per le lavoratrici a termine stagionali l’INPS paga direttamente.

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi: durata e indennità
    Istituto Durata Trattamento economico
    Congedo di maternità 5 mesi (2 prima e 3 dopo il parto; oppure 1 prima e 4 dopo, o tutti e 5 dopo, con certificazione medica) INPS 80%, integrazione del datore fino al 100% della retribuzione netta (art. 200)
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), entro i 5 mesi dalla nascita Indennità INPS 100%, anticipata dal datore
    Congedo parentale Fino a 14 anni del figlio (dal 2026); 10 mesi tra i genitori, 11 se il padre ne fruisce almeno 3; madre al massimo 6 mesi, padre 7 30% per nove mesi complessivi (tre alla madre, tre al padre, tre in alternativa), di cui tre all’80% alle condizioni INPS
    Riposi giornalieri (allattamento) Primo anno di vita: due riposi di un’ora, uno solo se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore (art. 202) Indennità INPS pari all’intera retribuzione dei riposi
    Malattia del figlio Fino ai 3 anni senza limite; da 3 a 14 anni 10 giorni lavorativi l’anno per genitore (dal 2026) Secondo artt. 48-49 d.lgs. 151/2001

    Le misure sono quelle del d.lgs. 151/2001 e degli artt. 199-206 del CCNL; l’integrazione al 100% dell’art. 200 è il miglioramento economico del contratto. Dal 1° gennaio 2026 la legge 199/2025 ha esteso a 14 anni l’età del figlio per il congedo parentale e per la malattia del figlio dei lavoratori dipendenti (il testo del CCNL parla ancora di 12 e 8 anni).

    Congedo parentale e riposi

    Dopo il congedo obbligatorio, ciascun genitore può fruire del congedo parentale (art. 201): per un figlio fino a 14 anni (dal 1° gennaio 2026), entro i limiti individuali e complessivi di legge. Si può frazionare anche a ore, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga, e il preavviso è di 5 giorni (2 se il congedo è orario), salvo oggettiva impossibilità. L’indennità INPS è del 30% della retribuzione per nove mesi complessivi, con tre mesi all’80% alle condizioni previste dall’INPS. Il congedo parentale è computato nell’anzianità e non riduce ferie e permessi (art. 201, c. 5). Nel primo anno spettano inoltre i riposi giornalieri (art. 202): due ore al giorno, anche cumulabili, retribuite dall’INPS. Sono diritti che si esercitano anche su commessa, con preavviso al datore per organizzare i turni.

    Il CCNL prevede anche il part-time post partum: fino ai tre anni del bambino il genitore a tempo pieno e indeterminato può chiedere la trasformazione temporanea in tempo parziale, nel limite del 5% della forza occupata nell’unità produttiva e con 60 giorni di preavviso (art. 205).

    Divieto di licenziamento e mansioni a rischio

    Vige il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo casi eccezionali tassativi. Nella ristorazione collettiva è particolarmente rilevante la tutela dalle mansioni a rischio: la lavoratrice in gravidanza va spostata da lavorazioni gravose o pericolose tipiche della cucina (sollevamento pesi, esposizione a calore, agenti chimici di pulizia), con eventuale anticipo del congedo per inidoneità della mansione. Le dimissioni presentate nel periodo di divieto di licenziamento danno diritto al TFR e a un’indennità pari a quella del preavviso (art. 199, c. 5); le dimissioni nei primi tre anni di vita del bambino vanno convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e non richiedono preavviso.

    Tredicesima, quattordicesima e anzianità nei congedi

    Il testo del 2018 riconosce alla lavoratrice, per i periodi di astensione obbligatoria, solo il 20% della tredicesima (art. 183, c. 4) e nulla per la quattordicesima (art. 184, c. 6). L’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 cambia la regola: i periodi di congedo di maternità e paternità e di congedo parentale si computano ai fini dell’integrale maturazione della tredicesima; per la quattordicesima valgono dalla firma maternità e paternità e dal 1° dicembre 2027 il congedo parentale. Gli stessi periodi contano nell’anzianità di servizio e nella maturazione di ferie e permessi retribuiti dell’art. 114 (art. 199, c. 8, nel testo 2024).

    Maternità e cambio appalto

    La lavoratrice in maternità o il genitore in congedo al momento del cambio appalto conservano le proprie tutele. Rientrano nel personale considerato dalla clausola sociale se addetti alla commessa e iscritti al LUL da almeno sei mesi (art. 226). Il subentrante instaura rapporti ex novo (art. 229) e garantisce il trattamento economico, scatti compresi (art. 230). Il divieto di licenziamento e i diritti del Testo Unico restano pienamente operanti durante e dopo il passaggio.

    Casi pratici

    Tizia — Cuoca in gravidanza
    Tizia, cuoca in una mensa, comunica la gravidanza. L’azienda la sposta dalle lavorazioni gravose (sollevamento pentoloni, esposizione al calore) a mansioni compatibili. Se non sono disponibili mansioni adeguate, può essere anticipato il congedo per inidoneità della mansione.
    Caia — Indennità integrata dal CCNL
    Caia è in congedo di maternità obbligatorio. Percepisce l’indennità INPS all’80% e il datore le versa, per i cinque mesi, la differenza fino al 100% della retribuzione giornaliera netta (art. 200).
    Sempronio — Congedo di paternità
    Sempronio, addetto mensa, diventa padre. Fruisce del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi entro i cinque mesi dalla nascita, indennizzato al 100%, organizzando con il responsabile di commessa la copertura del turno.
  • Art. 286 Codice della Navigazione – Recesso di comproprietari componenti dell’equipaggio

    Art. 286 Codice della Navigazione – Recesso di comproprietari componenti dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I comproprietari che siano componenti dell'equipaggio della nave comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla società ed ottenere il rimborso delle loro quote. Del raccomandatario

  • Art. 285 Codice della Navigazione – Ripartizione degli utili e delle perdite

    Art. 285 Codice della Navigazione – Ripartizione degli utili e delle perdite

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 278, gli utili e le perdite della società di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi dalla partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave.

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