Art. 85 c.p.p. – Intervento volontario del responsabile civile
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Quando vi è costituzione di parte civile (76) o quando il pubblico ministero esercita l’azione civile a norma dell’art.77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l’udienza preliminare (416 s.) e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art.484 presentando una dichiarazione scritta a norma dell’art.84 commi 1 e 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l’intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’art.468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata (152), a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
4. L’intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata (82) o se è ordinata l’esclusione (80, 81) della parte civile.
