Autore: Andrea Marton

  • Articolo 85 Codice di Procedura Penale: Intervento volontario del responsabile civile

    Articolo 85 Codice di Procedura Penale: Intervento volontario del responsabile civile

    Art. 85 c.p.p. – Intervento volontario del responsabile civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando vi è costituzione di parte civile (76) o quando il pubblico ministero esercita l’azione civile a norma dell’art.77 comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l’udienza preliminare (416 s.) e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art.484 presentando una dichiarazione scritta a norma dell’art.84 commi 1 e 2.

    2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se l’intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’art.468 comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

    3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata (152), a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

    4. L’intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata (82) o se è ordinata l’esclusione (80, 81) della parte civile.

  • Articolo 86 Codice di Procedura Penale: Richiesta di esclusione del responsabile civile

    Articolo 86 Codice di Procedura Penale: Richiesta di esclusione del responsabile civile

    Art. 86 c.p.p. – Richiesta di esclusione del responsabile civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall’imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.

    2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente (85) anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654.

    3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484-491). Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

  • Articolo 87 Codice di Procedura Penale: Esclusione di ufficio del responsabile civile

    Articolo 87 Codice di Procedura Penale: Esclusione di ufficio del responsabile civile

    Art. 87 c.p.p. – Esclusione di ufficio del responsabile civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492), il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l’intervento del responsabile civile, ne dispone l’esclusione di ufficio, con ordinanza.

    2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.

    3. L’esclusione è disposta senza ritardo anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato (440).

  • Articolo 88 Codice di Procedura Penale: Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile

    Articolo 88 Codice di Procedura Penale: Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile

    Art. 88 c.p.p. – Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

    2. L’esclusione della parte civile (80, 81) o del responsabile civile (86, 87) non pregiudica l’esercizio in sede civile dell’azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l’azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

    3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell’art.75 comma 3.

  • Articolo 89 Codice di Procedura Penale: Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

    Articolo 89 Codice di Procedura Penale: Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

    Art. 89 c.p.p. – Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l’udienza preliminare (416 s.) o per il giudizio (465 s.) a richiesta del pubblico ministero o dell’imputato.

    2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile (83 s.). Non si applica la disposizione dell’art.87 comma 3.

  • Articolo 90 Codice di Procedura Penale: Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

    Articolo 90 Codice di Procedura Penale: Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

    Art. 90 c.p.p. – Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge (101, 336, 341, 360, 367, 369, 394, 398, 401, 408-410, 413, 419, 429, 451, 456, 564, 572), in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova (33 att.).

    2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p..

    3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa (307 c.4 c.p.).

  • Articolo 91 Codice di Procedura Penale: Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

    Articolo 91 Codice di Procedura Penale: Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

    Art. 91 c.p.p. – Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato (90, 505, 511; 212 coord.).

  • Articolo 92 Codice di Procedura Penale: Consenso della persona offesa

    Articolo 92 Codice di Procedura Penale: Consenso della persona offesa

    Art. 92 c.p.p. – Consenso della persona offesa

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.

    2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni.

    3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

    4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

  • Articolo 93 Codice di Procedura Penale: Intervento degli enti o delle associazioni

    Articolo 93 Codice di Procedura Penale: Intervento degli enti o delle associazioni

    Art. 93 c.p.p. – Intervento degli enti o delle associazioni

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Per l’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall’art. 91 l’ente o l’associazione presenta all’autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

    a) le indicazioni relative alla denominazione dell’ente o dell’associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;

    b) l’indicazione del procedimento

    c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura (100, 101);

    d) l’esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l’intervento;

    e) la sottoscrizione (110) del difensore.

    2. Unitamente all’atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa (92) e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall’art. 100 comma 1.

    3. Se è presentato fuori udienza, l’atto di intervento deve essere notificato (152) alle parti e produce effetto dal giorno dell’ultima notificazione.

    4. L’intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

  • Articolo 94-ter Codice di Procedura Penale: mine per l’intervento

    Articolo 94-ter Codice di Procedura Penale: mine per l’intervento

    Art. 94-ter c.p.p. – mine per l’intervento

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato (91) possono intervenire (93) nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 (491).