Autore: Andrea Marton

  • Articolo 65 Codice di Procedura Penale: Interrogatorio nel merito

    Articolo 65 Codice di Procedura Penale: Interrogatorio nel merito

    Art. 65 c.p.p. – Interrogatorio nel merito

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’autorità giudiziaria (294, 364, 388, 391) contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.

    2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.

    3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale (134). Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

  • Articolo 66 Codice di Procedura Penale: Verifica dell’identità personale dell’imputato

    Articolo 66 Codice di Procedura Penale: Verifica dell’identità personale dell’imputato

    Art. 66 c.p.p. – Verifica dell’identità personale dell’imputato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nel primo atto cui è presente l’imputato (60, 61), l’autorità giudiziaria (349) lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo (21 att.), ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false (495, 496 c.p.).

    2. L’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell’autorità procedente, quando sia certa l’identità fisica della persona.

    3. Le erronee generalità attribuite all’imputato sono rettificate nelle forme previste dall’art.130 (668).

  • Articolo 67 Codice di Procedura Penale: Incertezza sull’età dell’imputato

    Articolo 67 Codice di Procedura Penale: Incertezza sull’età dell’imputato

    Art. 67 c.p.p. – Incertezza sull’età dell’imputato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne (98 c.p.), l’autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

  • Articolo 68 Codice di Procedura Penale: Errore sull’identità fisica dell’imputato

    Articolo 68 Codice di Procedura Penale: Errore sull’identità fisica dell’imputato

    Art. 68 c.p.p. – Errore sull’identità fisica dell’imputato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se risulta l’errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’art.129 (620, 667).

  • Articolo 69 Codice di Procedura Penale: Morte dell’imputato

    Articolo 69 Codice di Procedura Penale: Morte dell’imputato

    Art. 69 c.p.p. – Morte dell’imputato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se risulta la morte dell’imputato (150 c.p.), in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell’art. 129 (411).

    2. La sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale (405) per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell’imputato è stata erroneamente dichiarata.

  • Articolo 70 Codice di Procedura Penale: Accertamenti sulla capacità dell’imputato

    Articolo 70 Codice di Procedura Penale: Accertamenti sulla capacità dell’imputato

    Art. 70 c.p.p. – Accertamenti sulla capacità dell’imputato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (129, 529-531) o di non luogo a procedere (425) e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre dispone anche di ufficio (1902) perizia (220).

    2. Durante il tempo occorrente per l’espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo (467), ogni altra prova richiesta dalle parti (1901).

    3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte (328) con le forme previste per l’incidente probatorio (392 s.). Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari (405-407) e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nel casi previsti dall’art. 392.

  • Articolo 71 Codice di Procedura Penale: Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato

    Articolo 71 Codice di Procedura Penale: Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato

    Art. 71 c.p.p. – Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’art. 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso (181 lett. b), sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425).

    2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice nomina all’imputato un curatore speciale (166), designando di preferenza l’eventuale rappresentante legale.

    3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all’imputato.

    4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art.70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell’imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

    5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall’art.70 comma 3.

    6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’art.75 comma 3.

  • Articolo 72 Codice di Procedura Penale: Revoca dell’ordinanza di sospensione

    Articolo 72 Codice di Procedura Penale: Revoca dell’ordinanza di sospensione

    Art. 72 c.p.p. – Revoca dell’ordinanza di sospensione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento (71), o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso (3132).

    2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell’imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell’imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425).

  • Articolo 73 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti cautelari

    Articolo 73 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti cautelari

    Art. 73 c.p.p. – Provvedimenti cautelari

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell’imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l’autorità competente per l’adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.

    2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell’imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L’ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell’autorità indicata nel comma 1.

    3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare (284-286) dell’imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall’art. 286.

    4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all’informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

  • Articolo 74 Codice di Procedura Penale: Legittimazione all’azione civile

    Articolo 74 Codice di Procedura Penale: Legittimazione all’azione civile

    Art. 74 c.p.p. – Legittimazione all’azione civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale (76) dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato (60) e del responsabile civile (83 s.).