Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 171/2022 – Tamponi e test riservati alle farmacie, non alle parafarmacie

    Con la sentenza n. 171 del 2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma che, durante l’emergenza Covid, riservava alle sole farmacie — e non alle parafarmacie — l’effettuazione dei test sierologici e dei tamponi antigenici rapidi.

    Di cosa si tratta

    Durante la pandemia da Covid-19, per ampliare la rete di testing, il legislatore ha consentito di effettuare test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le farmacie. Le cosiddette «parafarmacie» — esercizi che vendono farmaci da banco e prodotti parafarmaceutici, con la presenza di un farmacista — sono rimaste escluse da questa possibilità. Alcune associazioni e operatori del settore hanno contestato la disparità, e il TAR Marche ha sollevato la questione. Il punto: è ragionevole consentire i test solo alle farmacie, quando anche nelle parafarmacie opera un farmacista? La questione tocca la libertà di iniziativa economica e la parità di trattamento, ma anche le ragioni di tutela della salute pubblica che giustificano un assetto particolare del servizio farmaceutico, fondato sulla pianta organica e su specifici obblighi delle farmacie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui consentivano i test e i tamponi solo alle farmacie e non alle parafarmacie. Il TAR Marche invocava gli artt. 3 e 41 della Costituzione, lamentando un’irragionevole disparità di trattamento e una limitazione ingiustificata della libertà di iniziativa economica delle parafarmacie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha confermato la legittimità della scelta del legislatore: la diversità di disciplina tra farmacie e parafarmacie trova giustificazione nel ruolo particolare delle farmacie nel servizio farmaceutico e nelle esigenze di tutela della salute, e non viola né il principio di eguaglianza né la libertà di impresa.

    Il principio

    La differenza di regime tra farmacie e parafarmacie non è irragionevole: le farmacie sono inserite in un sistema di servizio pubblico con specifici obblighi e garanzie, sicché riservare loro determinate prestazioni sanitarie risponde a esigenze di tutela della salute e non lede gli artt. 3 e 41 Cost.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra farmacia e parafarmacia?

    La farmacia è titolare di una concessione, inserita nella pianta organica del servizio farmaceutico, e può dispensare anche i farmaci con ricetta, con precisi obblighi di servizio. La parafarmacia vende farmaci da banco e prodotti parafarmaceutici, con un farmacista, ma senza quel ruolo pubblicistico.

    Perché la presenza del farmacista non basta a equiparare i due esercizi?

    Perché la Corte ha valorizzato non solo la qualifica professionale, ma l’inserimento delle farmacie in un sistema di servizio pubblico con specifici obblighi e controlli, che giustifica la riserva di certe prestazioni a tutela della salute.

    La decisione vale solo per i tamponi Covid?

    Riguarda quella specifica disciplina emergenziale, ma riafferma un principio più generale già consolidato: la legittimità del diverso regime tra farmacie e parafarmacie nell’erogazione di servizi sanitari.

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  • Corte cost. n. 172/2022 – Taglio quinquennale delle pensioni elevate

    Con l’ordinanza n. 172 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sul taglio quinquennale delle pensioni di importo elevato introdotto dalla legge di bilancio 2019, dichiarandole in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) aveva introdotto, per cinque anni, una riduzione percentuale delle pensioni di importo più alto, il cosiddetto «contributo di solidarietà» sui trattamenti d’oro. Alcuni pensionati titolari di assegni elevati hanno contestato la misura, rivendicando l’integralità del trattamento, e la Corte dei conti del Lazio ha sollevato la questione. Il dubbio principale riguardava la durata: la giurisprudenza costituzionale ha ammesso prelievi di questo tipo a condizione che siano temporanei, e il rimettente riteneva eccessiva la durata di cinque anni rispetto al limite di tre anni emerso in precedenti pronunce. Il tema tocca un equilibrio delicato tra la sostenibilità del sistema previdenziale, la solidarietà e la tutela dell’affidamento dei pensionati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte relativa alla riduzione dei trattamenti pensionistici elevati. La Corte dei conti del Lazio invocava gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, lamentando la violazione dei principi di ragionevolezza, affidamento, eguaglianza, adeguatezza del trattamento previdenziale e capacità contributiva, soprattutto per la durata quinquennale del prelievo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni nella parte in cui chiedevano di sostituire la durata di cinque anni con quella di tre anni, e manifestamente infondate le questioni riferite alla riduzione «per la durata di tre anni». Il taglio è quindi rimasto in vigore.

    Il principio

    Il contributo di solidarietà sulle pensioni elevate è legittimo se temporaneo, ragionevole e sorretto da finalità solidaristiche: la Corte non può sostituirsi al legislatore nel rideterminarne la durata, e le censure che chiedevano questo risultato sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Il taglio alle pensioni alte è costituzionale?

    Sì, entro certi limiti. La Corte ammette prelievi solidaristici sulle pensioni elevate purché temporanei, ragionevoli e proporzionati. In questo caso le censure sono state respinte e la misura è rimasta valida.

    Che differenza c’è tra «manifesta inammissibilità» e «manifesta infondatezza»?

    La prima riguarda un vizio della questione (ad esempio, si chiedeva alla Corte di compiere una scelta riservata al legislatore). La seconda significa che la questione è palesemente priva di fondamento nel merito. In entrambi i casi la norma resta in vigore.

    Perché chiedere «tre anni invece di cinque» era inammissibile?

    Perché stabilire la durata del prelievo è una scelta discrezionale di politica economica e previdenziale che spetta al legislatore: la Corte non poteva riscrivere la norma fissando una durata diversa.

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  • Corte cost. n. 173/2022 – Tenuità del fatto e risarcimento alla parte civile

    Con la sentenza n. 173 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che, quando assolve l’imputato per particolare tenuità del fatto, il giudice penale deve comunque decidere sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile.

    Di cosa si tratta

    Chi ha subito un danno da reato può costituirsi «parte civile» nel processo penale, per ottenere il risarcimento direttamente in quella sede. Il codice di procedura penale, però, non prevedeva espressamente che il giudice decidesse sulla domanda risarcitoria quando proscioglie l’imputato per la «particolare tenuità del fatto» (art. 131-bis cod. pen.): una causa di non punibilità che presuppone che il fatto, pur costituendo reato, sia di scarsissima offensività. Il risultato era che la vittima, dopo aver atteso l’intero processo penale, poteva vedersi negato l’esame della sua richiesta di risarcimento ed essere costretta a ricominciare davanti al giudice civile. Il Tribunale militare di Roma ha sollevato la questione. Il tema riguarda l’effettività della tutela della vittima del reato e la ragionevole durata del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decida sulla domanda di restituzioni e risarcimento della parte civile. Il Tribunale militare di Roma invocava gli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU (diritto a un giusto processo e di accesso a un tribunale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando proscioglie per particolare tenuità del fatto, decida sulla domanda di restituzioni e risarcimento del danno della parte civile. La pronuncia è additiva e colma la lacuna a tutela della vittima.

    Il principio

    Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto non priva la parte civile del diritto a vedere esaminata, nello stesso processo penale, la sua domanda di risarcimento: negarlo lederebbe il diritto di difesa e il giusto processo, costringendo la vittima a un nuovo giudizio.

    Domande e risposte

    Che cos’è la «particolare tenuità del fatto»?

    È una causa di non punibilità (art. 131-bis cod. pen.) che esclude la pena quando il fatto, pur essendo reato, è di offensività minima e non abituale. L’imputato è prosciolto, ma il fatto resta storicamente accertato.

    La vittima poteva restare senza risarcimento?

    Prima della sentenza rischiava di sì: il giudice penale poteva non decidere sulla domanda civile, costringendo la vittima a riproporla davanti al giudice civile, con nuovi tempi e costi. La Corte ha eliminato questo vuoto di tutela.

    Adesso il giudice penale condanna sempre al risarcimento?

    No: deve esaminare e decidere la domanda della parte civile, ma l’esito dipende dalla prova del danno. Il punto è che la richiesta non può più essere ignorata solo perché l’imputato è prosciolto per tenuità.

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  • Corte cost. n. 174/2022 – Messa alla prova e reati connessi

    Con la sentenza n. 174 del 2022 la Corte costituzionale ha esteso la possibilità di accedere alla messa alla prova: l’imputato può ottenerla anche per reati connessi ad altri per i quali il beneficio sia già stato concesso.

    Di cosa si tratta

    La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto che consente all’imputato di reati non gravi di estinguere il reato svolgendo lavori di pubblica utilità e seguendo un programma di reinserimento, evitando il processo e la condanna. Il codice penale prevede però che il beneficio non possa essere concesso «più di una volta». Si poneva il problema dei reati «connessi»: fatti legati tra loro che, per ragioni processuali, vengono giudicati separatamente. Può un imputato, che ha già ottenuto la messa alla prova per un reato, accedervi di nuovo per un reato connesso a quello? Il GUP di Bologna ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole negare il beneficio in casi che, se fossero stati riuniti in un unico processo, lo avrebbero consentito. Il tema riguarda l’effettività di uno strumento deflattivo e rieducativo importante per la giustizia penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, vietando di concedere la messa alla prova più di una volta, non prevede che l’imputato possa usufruirne per reati connessi (ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.) con altri per i quali il beneficio sia già stato concesso. Il GUP di Bologna invocava l’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla messa alla prova quando si proceda per reati connessi con altri per i quali il beneficio sia già stato concesso. La pronuncia è «additiva»: aggiunge alla disposizione la possibilità mancante.

    Il principio

    Il divieto di concedere più di una volta la messa alla prova non si applica ai reati connessi: se i fatti, per la loro connessione, avrebbero potuto essere trattati in un unico procedimento, negare il beneficio solo perché sono giudicati separatamente è irragionevole e viola l’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è la messa alla prova?

    È un istituto che, per i reati meno gravi, sospende il processo affidando all’imputato un programma di trattamento (lavoro di pubblica utilità, condotte riparatorie). Se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. Serve a deflazionare i processi e a favorire il reinserimento.

    Perché conta che i reati siano «connessi»?

    Perché reati connessi sono fatti collegati che potrebbero essere giudicati insieme. La Corte ha ritenuto irragionevole che la sorte del beneficio dipenda dal caso processuale di una trattazione separata: se fossero stati riuniti, la messa alla prova sarebbe stata concessa per tutti.

    Significa che si può chiedere la messa alla prova all’infinito?

    No. Il divieto di concederla più di una volta resta per i reati non connessi. La sentenza apre solo all’ipotesi specifica dei reati connessi con altri già ammessi al beneficio.

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    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza: parametro in base al quale è stata corretta l’irragionevole disparità di trattamento.
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  • Corte cost. n. 175/2022 – Omesso versamento delle ritenute ed eccesso di delega

    Con la sentenza n. 175 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per eccesso di delega, la parte della riforma penale-tributaria del 2015 che aveva esteso il reato di omesso versamento delle ritenute ai casi basati sulla sola dichiarazione del sostituto d’imposta.

    Di cosa si tratta

    Il datore di lavoro e altri soggetti agiscono come «sostituti d’imposta»: trattengono le ritenute fiscali e devono versarle all’Erario. L’omesso versamento, oltre certe soglie, è reato. Originariamente il delitto puniva l’omesso versamento delle ritenute «risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti». Una riforma del 2015 ha aggiunto le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione», estendendo la rilevanza penale anche al mancato versamento di ritenute desumibili dalla sola dichiarazione annuale del sostituto, senza bisogno delle certificazioni. Il Tribunale di Monza, in un processo penale, ha dubitato che questa estensione fosse coperta dalla legge che aveva delegato il Governo a riformare il sistema sanzionatorio. Il tema riguarda un principio cardine del diritto penale: la legge delegata non può ampliare l’area del penalmente rilevante oltre i confini fissati dalla legge di delega del Parlamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha modificato l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». Il Tribunale di Monza invocava gli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in particolare per eccesso di delega: l’ampliamento del reato non trovava copertura nella legge delega n. 23 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», e in via consequenziale di alcune previsioni collegate. L’estensione del reato di omesso versamento delle ritenute alle somme risultanti dalla sola dichiarazione del sostituto eccedeva i limiti della delega legislativa.

    Il principio

    Il Governo, nell’esercizio di una delega legislativa, non può ampliare l’ambito di un reato oltre i confini tracciati dalla legge di delega: in materia penale ciò viola sia il principio di legalità (art. 25 Cost.) sia i limiti della delega (artt. 76 e 77 Cost.).

    Domande e risposte

    Che cos’è l’«eccesso di delega»?

    Si verifica quando il Governo, nell’adottare un decreto legislativo, va oltre i principi e i criteri direttivi fissati dal Parlamento nella legge di delega. La Costituzione (artt. 76 e 77) impone che il decreto legislativo resti entro quei limiti, pena la sua illegittimità.

    Cosa cambia per chi era imputato di questo reato?

    Caduta la parte di norma dichiarata illegittima, non è più punibile l’omesso versamento di ritenute basato sulla sola dichiarazione del sostituto, in mancanza delle certificazioni. La pronuncia ha effetti anche sui processi in corso e sui fatti pregressi, secondo le regole sulla retroattività della legge penale più favorevole.

    Resta reato l’omesso versamento delle ritenute certificate?

    Sì. La Corte ha colpito solo l’estensione introdotta nel 2015. L’omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti continua a essere penalmente rilevante, alle condizioni di legge.

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  • Corte cost. n. 208/2022 – Intercettazioni del deputato Ferri e conflitto con la Camera: ammissibilita

    Con l’ordinanza n. 208/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto sollevato dalla sezione disciplinare del CSM contro la Camera dei deputati, che aveva negato l’utilizzo di intercettazioni nei confronti del deputato Cosimo Ferri.

    Di cosa si tratta

    Le comunicazioni dei parlamentari godono di una particolare tutela: l’utilizzo a loro carico di intercettazioni, anche se ottenute nei confronti di altri, richiede di regola l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Nel procedimento disciplinare davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura a carico del deputato e magistrato Cosimo Maria Ferri, la Camera dei deputati aveva negato l’autorizzazione all’utilizzo di alcune captazioni informatiche. La sezione disciplinare del CSM ha sollevato un conflitto di attribuzione, ritenendo lesa la propria sfera di competenza. Questa ordinanza riguarda la fase preliminare, in cui la Corte verifica solo se il conflitto sia ammissibile, senza decidere chi abbia ragione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Camera dei deputati, sorto dalla deliberazione con cui la Camera aveva negato l’autorizzazione all’utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri nel giudizio disciplinare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla sezione disciplinare del CSM nei confronti della Camera dei deputati, e ha disposto le comunicazioni e notifiche di rito. La decisione riguarda solo l’ammissibilita: il merito sara deciso in una fase successiva.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilita del conflitto di attribuzione la Corte verifica soltanto la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per dare ingresso al giudizio; la decisione sulla fondatezza, cioe su chi spettasse il potere, e rinviata alla fase successiva.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con questa ordinanza?

    Solo che il conflitto e ammissibile e puo proseguire: non ha ancora stabilito se la Camera potesse negare l’utilizzo delle intercettazioni. Quel giudizio avverra nella fase di merito.

    Perche serve l’autorizzazione della Camera?

    Perche le comunicazioni dei parlamentari hanno una tutela rafforzata: l’utilizzo a loro carico di intercettazioni richiede di regola il via libera della Camera di appartenenza.

    Chi ha sollevato il conflitto?

    La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che riteneva lesa la propria competenza dal diniego della Camera nel procedimento a carico del deputato Ferri.

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  • Corte cost. n. 212/2022 – Conflitto della deputata Cunial contro il Parlamento: ricorso inammissibile

    Con l’ordinanza n. 212/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e lo strumento con cui un organo costituzionale puo lamentare che un altro potere abbia invaso o menomato le sue attribuzioni. Anche il singolo parlamentare puo, in casi particolari, sollevarlo a tutela delle proprie prerogative. La deputata Sara Cunial aveva promosso un conflitto nei confronti del Parlamento in seduta comune, in relazione a una comunicazione del Presidente della Camera e agli atti connessi. La Corte, nella fase di ammissibilita, ha dovuto verificare se ricorressero i presupposti per dare seguito al conflitto, in particolare la sussistenza di una lesione concreta e attuale delle attribuzioni costituzionali della parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune, sorto a seguito di una comunicazione del Presidente della Camera dei deputati e degli atti connessi. La ricorrente lamentava la lesione delle proprie prerogative parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune. Il conflitto non ha superato la fase di ammissibilita.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal singolo parlamentare e ammissibile solo in presenza dei rigorosi presupposti richiesti, tra cui una lesione concreta e attuale delle attribuzioni costituzionali: in difetto, il ricorso e dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’e il conflitto di attribuzione tra poteri?

    E il giudizio con cui un organo costituzionale contesta a un altro potere dello Stato l’invasione o la menomazione delle proprie attribuzioni, davanti alla Corte costituzionale.

    Un singolo deputato puo promuoverlo?

    Puo farlo a tutela delle proprie prerogative, ma solo in presenza di rigorosi presupposti. In questo caso il ricorso e stato ritenuto inammissibile.

    Cosa significa la pronuncia di inammissibilita?

    Che la Corte non ha esaminato nel merito il conflitto, ritenendo non integrati i presupposti necessari per darvi seguito.

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  • Corte cost. n. 232/2022 – Friuli-Venezia Giulia rinuncia al ricorso: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 232/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo dopo la rinuncia della Regione Friuli-Venezia Giulia al ricorso contro una norma della legge di bilancio statale 2022.

    Di cosa si tratta

    Anche le Regioni possono impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi dello Stato che ritengano lesive delle proprie competenze. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato in via principale una disposizione della legge di bilancio statale per il 2022. Quando chi ha promosso il giudizio rinuncia al ricorso e la controparte accetta (o non vi si oppone), il processo costituzionale si estingue: la Corte non decide la questione nel merito, ma chiude il procedimento prendendo atto della rinuncia. Cio accade spesso quando, nel frattempo, le ragioni del contrasto vengono superate, ad esempio per modifiche normative o intese tra le parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 4, della legge n. 234 del 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022), promosso in via principale dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che lamentava la lesione delle proprie attribuzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. A seguito della rinuncia della Regione al ricorso, il giudizio si e chiuso senza decisione nel merito sulla questione di legittimita costituzionale.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte della Regione che ha promosso il giudizio in via principale, in assenza di opposizione, comporta l’estinzione del processo costituzionale, senza esame della questione nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa “processo estinto”?

    Significa che il giudizio costituzionale si chiude senza una decisione nel merito, perche chi lo aveva promosso vi ha rinunciato e la rinuncia e stata accettata o non contestata.

    La norma statale e stata giudicata legittima?

    No. La Corte non si e pronunciata sulla legittimita: l’estinzione chiude il procedimento senza valutare il merito della disposizione.

    Perche una Regione rinuncia al ricorso?

    Spesso perche, nel frattempo, le ragioni del contrasto vengono meno, ad esempio per modifiche normative sopravvenute o per intese raggiunte con lo Stato.

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  • Corte cost. n. 227/2022 – Ergastolo ostativo e benefici penitenziari: restituzione atti

    Con l’ordinanza n. 227/2022 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di cassazione sulla questione dell’ergastolo ostativo, dopo le sopravvenute modifiche normative.

    Di cosa si tratta

    L’ergastolo ostativo e il regime per cui chi e condannato per gravi reati, in particolare di mafia, non puo accedere a benefici penitenziari e misure alternative se non collabora con la giustizia. La Corte costituzionale aveva gia segnalato l’esigenza di un intervento per renderlo compatibile con la finalita rieducativa della pena, e il legislatore e poi intervenuto con nuove disposizioni. In un procedimento la Corte di cassazione aveva sollevato la questione di legittimita costituzionale sulla disciplina previgente. Sopravvenute le modifiche normative, la Corte ha restituito gli atti perche il giudice rivalutasse la questione alla luce del nuovo quadro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), nonche l’art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati ostativi, sollevati dalla Corte di cassazione, prima sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Alla luce delle sopravvenute modifiche normative in materia di ergastolo ostativo e benefici penitenziari, la Cassazione dovra rivalutare la rilevanza e l’attualita della questione.

    Il principio

    A fronte dell’intervento del legislatore sulla disciplina dell’ergastolo ostativo, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice perche rivaluti la questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cos’e l’ergastolo ostativo?

    E il regime che preclude ai condannati per gravi reati, in particolare di mafia, l’accesso a benefici penitenziari e misure alternative in assenza di collaborazione con la giustizia.

    Perche la Corte non ha deciso nel merito?

    Perche, dopo la rimessione, il legislatore ha modificato la disciplina: la Corte ha restituito gli atti al giudice per la rivalutazione della questione alla luce delle nuove norme.

    Cosa accade dopo la restituzione degli atti?

    La Corte di cassazione riesamina la rilevanza della questione e, se la ritiene ancora fondata alla luce del nuovo quadro, potra sollevarla di nuovo.

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  • Corte cost. n. 231/2022 – Imposta regionale sulla benzina del Molise: restituzione atti

    Con l’ordinanza n. 231/2022 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice tributario sulla questione relativa all’imposta regionale sulla benzina del Molise, per ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva istituito un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, poi modificata nel tempo. In una controversia tributaria tra un contribuente e l’Agenzia delle dogane, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha dubitato della legittimita costituzionale della norma regionale e ha sollevato la questione. Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, il quadro normativo cambia (ius superveniens), la Corte non decide subito nel merito: restituisce gli atti al giudice perche rivaluti se la questione sia ancora rilevante alla luce delle nuove disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4 della legge della Regione Molise n. 38 del 2004 (Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), come modificato dalla legge regionale n. 2 del 2018, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso. Il giudice dovra rivalutare la rilevanza e la perdurante attualita della questione alla luce delle sopravvenienze normative, prima di un’eventuale nuova rimessione.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, sopravvengono modifiche normative che incidono sulla questione, la Corte restituisce gli atti al giudice perche ne rivaluti la rilevanza alla luce del nuovo quadro, senza decidere nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione perche verifichi se, dopo i cambiamenti normativi sopravvenuti, la questione sia ancora rilevante per decidere la causa.

    La Corte ha detto se l’imposta e legittima?

    No. Non si e pronunciata nel merito: ha solo disposto la restituzione degli atti per la rivalutazione della questione.

    Cosa accade ora?

    Il giudice tributario riesamina la rilevanza della questione; se la ritiene ancora attuale, potra sollevarla nuovamente davanti alla Corte.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 194/2022 – Patteggiamento allargato e accordo sulle pene accessorie

    Con l’ordinanza n. 194/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 444 del codice di procedura penale in materia di patteggiamento.

    Di cosa si tratta

    L’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) consente all’imputato e al pubblico ministero di concordare una pena, evitando il dibattimento. Per i reati piu gravi e ammesso il patteggiamento cosiddetto allargato, con regole particolari sui presupposti e sugli effetti dell’accordo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimita costituzionale su un profilo di questa disciplina, invocando il principio di uguaglianza. La Corte ha dovuto valutare in via preliminare se la questione fosse ammissibile e rilevante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il GUP di Firenze lamentava una disparita di trattamento nella disciplina del patteggiamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita della questione di legittimita costituzionale dell’art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale. La pronuncia non entra nel merito della disciplina del patteggiamento.

    Il principio

    Quando la questione sul patteggiamento non e correttamente prospettata o non e rilevante nel giudizio a quo, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita senza esaminare nel merito la disciplina del codice di procedura penale.

    Domande e risposte

    Cos’e il patteggiamento?

    E l’applicazione della pena su richiesta delle parti: imputato e pubblico ministero concordano una pena, sottoposta al vaglio del giudice, evitando il dibattimento e ottenendo benefici processuali.

    Cos’e il patteggiamento “allargato”?

    E la forma di patteggiamento ammessa per pene piu elevate, con presupposti ed effetti particolari rispetto a quello ordinario, disciplinata dall’art. 444 del codice di procedura penale.

    La Corte ha modificato la disciplina?

    No. La questione e stata dichiarata manifestamente inammissibile: la norma resta in vigore e la Corte non si e pronunciata nel merito.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 204/2022 – Sospensione dei processi esecutivi penali durante l’emergenza COVID

    Con l’ordinanza n. 204/2022 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come infondate, le questioni sulle proroghe e sospensioni dei termini processuali introdotte durante l’emergenza COVID-19.

    Di cosa si tratta

    Per fronteggiare la pandemia, il legislatore intervenne piu volte sui termini e sullo svolgimento dei processi, prevedendo sospensioni e proroghe per ridurre la presenza fisica nelle aule e gestire l’arretrato. Alcune di queste misure riguardavano anche la fase dell’esecuzione penale. I Tribunali di Cosenza e Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, hanno dubitato della legittimita di tali disposizioni, ritenendo che potessero comprimere il diritto di difesa e il giusto processo. La Corte ha riunito i giudizi e ha valutato distintamente le diverse norme impugnate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) e l’art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito nella legge n. 21 del 2021), in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. I Tribunali di Cosenza e Napoli lamentavano la lesione del diritto di difesa e del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni relative all’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020 e la manifesta infondatezza delle questioni relative all’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020. Le misure emergenziali sui termini processuali non contrastano con i parametri invocati.

    Il principio

    Le sospensioni e proroghe dei termini processuali adottate durante l’emergenza COVID-19 rientrano in scelte legittime di gestione dell’attivita giurisdizionale e non violano di per se il diritto di difesa ne il giusto processo.

    Domande e risposte

    Perche furono sospesi i termini dei processi durante la pandemia?

    Per ridurre la presenza fisica nelle aule, contenere il contagio e gestire l’arretrato, attraverso sospensioni e proroghe disposte da appositi decreti emergenziali.

    Quelle misure hanno leso il diritto di difesa?

    No, secondo la Corte. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte infondate: le misure non contrastano con il diritto di difesa e il giusto processo.

    Riguardavano anche l’esecuzione penale?

    Si. I giudici rimettenti operavano come giudici dell’esecuzione, e le questioni toccavano anche i termini in quella fase del procedimento.

    Norme collegate

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