Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 309 Codice della Navigazione – Poteri processuali del comandante

    Art. 309 Codice della Navigazione – Poteri processuali del comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell'equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell'armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell'articolo 306. L'armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.

  • Art. 308 Codice della Navigazione – Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze

    Art. 308 Codice della Navigazione – Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave, l'armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all'arrivo nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate o vendute la nave è perduta per causa non imputabile all'armatore, questi è tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al momento dell'impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita. Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena, l'armatore è tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all'armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita. Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l'armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l'armatore è tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l'armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.

  • Art. 305 Codice della Navigazione – Scaricazione prima della verifica della relazione

    Art. 305 Codice della Navigazione – Scaricazione prima della verifica della relazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Anteriormente alla verifica, a norma dell'articolo 584, della relazione di cui all'articolo precedente, il comandante non può iniziare la scaricazione della nave, tranne che in caso di urgenza.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: mensa, buoni pasto e indennità

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Mensa, buoni pasto e indennità nel CCNL della ristorazione collettiva

    Per chi lavora in mensa il pasto è insieme prodotto e beneficio. Vediamo pasto in natura, indennità sostitutiva, buoni pasto e le altre indennità tipiche del settore.

    In sintesi

    Il CCNL (art. 151 e allegato C) prevede che le aziende della ristorazione somministrino fino a due pasti al giorno ai dipendenti, che pagano il prezzo del pasto (0,85 euro più quattro aumenti annuali da 0,20 euro tra il 2018 e il 2021, cioè 1,65 euro dal 2021, salvo condizioni aziendali o territoriali). Indennità sostitutiva di mensa e buoni pasto non sono previsti dal testo nazionale: se l’azienda li riconosce valgono le soglie dell’art. 51 TUIR. Buoni elettronici esenti fino a 10 euro dal 2026 (8 fino al 2025), cartacei fino a 4 euro, indennità sostitutiva fino a 5,29 euro solo per cantieri e zone senza ristorazione; la mensa aziendale è esente senza limite.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Il pasto: una voce particolare nel settore

    Nella ristorazione collettiva il pasto ha una doppia natura: è il prodotto del lavoro e, al tempo stesso, un possibile beneficio per chi opera in cucina e in distribuzione. Per questo il tema del vitto in servizio, dell’indennità sostitutiva di mensa e dei buoni pasto è ricorrente nel CCNL e negli accordi di commessa.

    Pasto in natura, indennità e buoni pasto

    • Pasto in natura: è la forma prevista dal CCNL (art. 151 e allegato C): fino a due pasti giornalieri, ciascuno con un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta (o equivalente) e una bevanda, sano e in quantità sufficiente. Il lavoratore paga il prezzo del pasto, trattenuto in busta: 0,85 euro, più 0,20 euro dal 1° gennaio di ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, cioè 1,65 euro dal 1° gennaio 2021, salvo condizioni diverse aziendali o territoriali.
    • Indennità sostitutiva di mensa: somma in denaro riconosciuta quando il pasto non può essere fornito. Il CCNL nazionale non ne fissa l’importo: dipende dall’accordo aziendale o territoriale.
    • Buoni pasto (ticket): titoli spendibili per il pasto, non previsti dal testo nazionale ma frequenti negli accordi di commessa; soglie di esenzione fiscale: 10 euro al giorno se elettronici (dal 1° gennaio 2026), 4 euro se cartacei.

    La modalità applicata dipende dall’organizzazione della commessa e dagli accordi aziendali.

    Tabella riepilogativa

    Pasto del lavoratore: forme e trattamento
    Forma Quando si usa Trattamento fiscale (art. 51, c. 2, lett. c, TUIR)
    Pasto in mensa aziendale (diretta o gestita da terzi) Personale di cucina e distribuzione in servizio Esente senza limite di importo
    Buono pasto elettronico Alternativa al servizio mensa Esente fino a 10 euro al giorno dal 1° gennaio 2026 (8 euro fino al 2025); l’eccedenza è reddito
    Buono pasto cartaceo Alternativa al servizio mensa Esente fino a 4 euro al giorno; l’eccedenza è reddito
    Indennità sostitutiva di mensa Addetti a cantieri, strutture temporanee o unità in zone senza servizi di ristorazione Esente fino a 5,29 euro al giorno; negli altri casi concorre al reddito

    Il CCNL nazionale non fissa importi di indennità sostitutiva né di buoni pasto: le cifre in tabella sono i limiti di esenzione fiscale. Le tre forme hanno trattamenti distinti e non si sommano per superare le soglie.

    Quando spetta e come si verifica

    Il CCNL (allegato C) dice che la somministrazione del vitto è una convenzione su scala nazionale non collegata alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che per questo non è valutabile ai fini contrattuali e assicurativi: il pasto non entra quindi negli istituti retributivi. Chi non vuole usufruire del servizio deve comunicarlo per iscritto al datore entro dicembre per l’anno successivo e in tal caso non gli viene trattenuto il pasto. Per i lavoratori part-time il prezzo segue gli stessi aumenti (art. 78, c. 2: l’aumento del 2019 si applica, al più tardi, dal rinnovo del contratto). Conviene controllare la voce in busta paga e l’eventuale accordo aziendale applicato.

    Altre indennità tipiche

    Il CCNL nazionale prevede l’indennità di funzione dei Quadri (75 euro al mese per il livello A e 70 euro per il B, art. 154). Per la ristorazione collettiva i trattamenti integrativi salariali sono demandati ad accordi provinciali o territoriali (art. 232). Indennità per lavorazioni disagiate o per il lavoro in celle frigorifere non compaiono nel testo nazionale e possono esistere solo negli accordi di secondo livello.

    Pasto, indennità e cambio appalto

    Al cambio appalto il CCNL garantisce al lavoratore assunto dal subentrante i trattamenti integrativi salariali pattuiti ed erogati almeno sei mesi prima del passaggio (art. 230) e lascia salve le condizioni di miglior favore degli accordi territoriali o aziendali in atto (art. 231, c. 2). Un accordo sull’indennità sostitutiva con la gestione uscente va quindi dimostrato con i cedolini e gli accordi, ed è utile farlo con l’assistenza del sindacato.

    Casi pratici

    Tizio — Pasto in servizio
    Tizio (addetto mensa) consuma il pasto durante il servizio presso la struttura: è la forma in natura, tipica del personale di cucina e distribuzione. Verifica che la voce sia gestita correttamente, anche sul piano fiscale, nella busta paga.
    Caia — Indennità sostitutiva
    Caia presta servizio in un turno in cui il pasto non può essere fornito in natura. Le viene riconosciuta l’indennità sostitutiva di mensa prevista dall’accordo applicato. Trattandosi di somma in denaro, ne verifica il trattamento fiscale in busta.
    Sempronio — Buono pasto al cambio gestore
    Sempronio percepiva buoni pasto in base a un accordo della vecchia gestione. Al cambio appalto il subentrante deve garantirgli i trattamenti integrativi salariali pattuiti almeno sei mesi prima (art. 230); verifica con il sindacato se i buoni rientrano tra questi o negli accordi di miglior favore salvi ai sensi dell’art. 231.
  • Art. 303 Codice della Navigazione – Abbandono della nave in pericolo

    Art. 303 Codice della Navigazione – Abbandono della nave in pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante non può ordinare l'abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell'equipaggio. Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.

  • Art. 302 Codice della Navigazione – Provvedimenti per la salvezza della spedizione

    Art. 302 Codice della Navigazione – Provvedimenti per la salvezza della spedizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi. Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307. Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.

  • Art. 301 Codice della Navigazione – Riduzione delle razioni di viveri

    Art. 301 Codice della Navigazione – Riduzione delle razioni di viveri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non è possibile sopperire a norma dell'articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.

  • Art. 300 Codice della Navigazione – Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione

    Art. 300 Codice della Navigazione – Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo. A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all'uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo.

  • Art. 299 Codice della Navigazione – Documenti di bordo e tenuta dei libri

    Art. 299 Codice della Navigazione – Documenti di bordo e tenuta dei libri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano regolarmente tenuti.

  • Art. 298 Codice della Navigazione – Comando della nave in navigazione

    Art. 298 Codice della Navigazione – Comando della nave in navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.

  • Art. 297 Codice della Navigazione – Doveri del comandante prima della partenza

    Art. 297 Codice della Navigazione – Doveri del comandante prima della partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.

  • Art. 296 Codice della Navigazione – Atti di stato civile e testamenti

    Art. 296 Codice della Navigazione – Atti di stato civile e testamenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell'articolo 611 del codice civile.

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