CCNL Ristorazione Collettiva
Mensa, buoni pasto e indennità nel CCNL della ristorazione collettiva
Per chi lavora in mensa il pasto è insieme prodotto e beneficio. Vediamo pasto in natura, indennità sostitutiva, buoni pasto e le altre indennità tipiche del settore.
In sintesi
Il CCNL (art. 151 e allegato C) prevede che le aziende della ristorazione somministrino fino a due pasti al giorno ai dipendenti, che pagano il prezzo del pasto (0,85 euro più quattro aumenti annuali da 0,20 euro tra il 2018 e il 2021, cioè 1,65 euro dal 2021, salvo condizioni aziendali o territoriali). Indennità sostitutiva di mensa e buoni pasto non sono previsti dal testo nazionale: se l’azienda li riconosce valgono le soglie dell’art. 51 TUIR. Buoni elettronici esenti fino a 10 euro dal 2026 (8 fino al 2025), cartacei fino a 4 euro, indennità sostitutiva fino a 5,29 euro solo per cantieri e zone senza ristorazione; la mensa aziendale è esente senza limite.
Il pasto: una voce particolare nel settore
Nella ristorazione collettiva il pasto ha una doppia natura: è il prodotto del lavoro e, al tempo stesso, un possibile beneficio per chi opera in cucina e in distribuzione. Per questo il tema del vitto in servizio, dell’indennità sostitutiva di mensa e dei buoni pasto è ricorrente nel CCNL e negli accordi di commessa.
Pasto in natura, indennità e buoni pasto
- Pasto in natura: è la forma prevista dal CCNL (art. 151 e allegato C): fino a due pasti giornalieri, ciascuno con un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta (o equivalente) e una bevanda, sano e in quantità sufficiente. Il lavoratore paga il prezzo del pasto, trattenuto in busta: 0,85 euro, più 0,20 euro dal 1° gennaio di ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, cioè 1,65 euro dal 1° gennaio 2021, salvo condizioni diverse aziendali o territoriali.
- Indennità sostitutiva di mensa: somma in denaro riconosciuta quando il pasto non può essere fornito. Il CCNL nazionale non ne fissa l’importo: dipende dall’accordo aziendale o territoriale.
- Buoni pasto (ticket): titoli spendibili per il pasto, non previsti dal testo nazionale ma frequenti negli accordi di commessa; soglie di esenzione fiscale: 10 euro al giorno se elettronici (dal 1° gennaio 2026), 4 euro se cartacei.
La modalità applicata dipende dall’organizzazione della commessa e dagli accordi aziendali.
Tabella riepilogativa
Pasto del lavoratore: forme e trattamento
| Forma |
Quando si usa |
Trattamento fiscale (art. 51, c. 2, lett. c, TUIR) |
| Pasto in mensa aziendale (diretta o gestita da terzi) |
Personale di cucina e distribuzione in servizio |
Esente senza limite di importo |
| Buono pasto elettronico |
Alternativa al servizio mensa |
Esente fino a 10 euro al giorno dal 1° gennaio 2026 (8 euro fino al 2025); l’eccedenza è reddito |
| Buono pasto cartaceo |
Alternativa al servizio mensa |
Esente fino a 4 euro al giorno; l’eccedenza è reddito |
| Indennità sostitutiva di mensa |
Addetti a cantieri, strutture temporanee o unità in zone senza servizi di ristorazione |
Esente fino a 5,29 euro al giorno; negli altri casi concorre al reddito |
Il CCNL nazionale non fissa importi di indennità sostitutiva né di buoni pasto: le cifre in tabella sono i limiti di esenzione fiscale. Le tre forme hanno trattamenti distinti e non si sommano per superare le soglie.
Quando spetta e come si verifica
Il CCNL (allegato C) dice che la somministrazione del vitto è una convenzione su scala nazionale non collegata alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che per questo non è valutabile ai fini contrattuali e assicurativi: il pasto non entra quindi negli istituti retributivi. Chi non vuole usufruire del servizio deve comunicarlo per iscritto al datore entro dicembre per l’anno successivo e in tal caso non gli viene trattenuto il pasto. Per i lavoratori part-time il prezzo segue gli stessi aumenti (art. 78, c. 2: l’aumento del 2019 si applica, al più tardi, dal rinnovo del contratto). Conviene controllare la voce in busta paga e l’eventuale accordo aziendale applicato.
Altre indennità tipiche
Il CCNL nazionale prevede l’indennità di funzione dei Quadri (75 euro al mese per il livello A e 70 euro per il B, art. 154). Per la ristorazione collettiva i trattamenti integrativi salariali sono demandati ad accordi provinciali o territoriali (art. 232). Indennità per lavorazioni disagiate o per il lavoro in celle frigorifere non compaiono nel testo nazionale e possono esistere solo negli accordi di secondo livello.
Pasto, indennità e cambio appalto
Al cambio appalto il CCNL garantisce al lavoratore assunto dal subentrante i trattamenti integrativi salariali pattuiti ed erogati almeno sei mesi prima del passaggio (art. 230) e lascia salve le condizioni di miglior favore degli accordi territoriali o aziendali in atto (art. 231, c. 2). Un accordo sull’indennità sostitutiva con la gestione uscente va quindi dimostrato con i cedolini e gli accordi, ed è utile farlo con l’assistenza del sindacato.
Casi pratici
Tizio — Pasto in servizio
Tizio (addetto mensa) consuma il pasto durante il servizio presso la struttura: è la forma in natura, tipica del personale di cucina e distribuzione. Verifica che la voce sia gestita correttamente, anche sul piano fiscale, nella busta paga.
Caia — Indennità sostitutiva
Caia presta servizio in un turno in cui il pasto non può essere fornito in natura. Le viene riconosciuta l’indennità sostitutiva di mensa prevista dall’accordo applicato. Trattandosi di somma in denaro, ne verifica il trattamento fiscale in busta.
Sempronio — Buono pasto al cambio gestore
Sempronio percepiva buoni pasto in base a un accordo della vecchia gestione. Al cambio appalto il subentrante deve garantirgli i trattamenti integrativi salariali pattuiti almeno sei mesi prima (art. 230); verifica con il sindacato se i buoni rientrano tra questi o negli accordi di miglior favore salvi ai sensi dell’art. 231.