Art. 83 c.p.p. – Citazione del responsabile civile
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall’art.77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto (529-531) o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere (425).
2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.
3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:
a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;
b) l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
c) l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’art. 84;
d) la data e le sottoscrizioni (110) del giudice e dell’ausiliario (126) che lo assiste.
4. Copia del decreto è notificata (152) a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all’imputato. Nel caso previsto dall’art.77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all’imputato a cura del pubblico ministero. L’originale dell’atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile è nulla (1781 lett. b) se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare (416 s.) o nel giudizio (465 s.). La nullità della notificazione rende nulla la citazione.
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata (82) o se è ordinata l’esclusione (80, 81) della parte civile.