Autore: Andrea Marton

  • Articolo 75 Codice di Procedura Penale: Rapporti tra azione civile e azione penale

    Articolo 75 Codice di Procedura Penale: Rapporti tra azione civile e azione penale

    Art. 75 c.p.p. – Rapporti tra azione civile e azione penale

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato (324 c.p.c.). L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio (306 c.p.c.); il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile (541).

    2. L’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile (79).

    3. Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale (76) o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge (71, 88, 441, 444).

  • Articolo 76 Codice di Procedura Penale: Costituzione di parte civile

    Articolo 76 Codice di Procedura Penale: Costituzione di parte civile

    Art. 76 c.p.p. – Costituzione di parte civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’azione civile nel processo penale è esercitata (74), anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.

    2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (4412, 4442)

  • Articolo 77 Codice di Procedura Penale: Capacità processuale della parte civile

    Articolo 77 Codice di Procedura Penale: Capacità processuale della parte civile

    Art. 77 c.p.p. – Capacità processuale della parte civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l’esercizio delle azioni civili (75 c.p.c.).

    2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale (3384). La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti (3074 c.p.) e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

    3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace.

    4. In caso di assoluta urgenza, l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza ovvero il curatore speciale.

  • Articolo 78 Codice di Procedura Penale: Formalità della costituzione di parte civile

    Articolo 78 Codice di Procedura Penale: Formalità della costituzione di parte civile

    Art. 78 c.p.p. – Formalità della costituzione di parte civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

    a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

    b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

    c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura

    d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;

    e) la sottoscrizione (110) del difensore.

    2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata (152) a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

    3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.

  • Articolo 79-ter Codice di Procedura Penale: mine per la costituzione di parte civile

    Articolo 79-ter Codice di Procedura Penale: mine per la costituzione di parte civile

    Art. 79-ter c.p.p. – mine per la costituzione di parte civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare (416 s.) e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484.

    2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

    3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

  • Articolo 80 Codice di Procedura Penale: Richiesta di esclusione della parte civile

    Articolo 80 Codice di Procedura Penale: Richiesta di esclusione della parte civile

    Art. 80 c.p.p. – Richiesta di esclusione della parte civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il pubblico ministero, l’imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

    2. Nel caso di costituzione di parte civile per l’udienza preliminare (416 s.), la richiesta è proposta, a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484, 491).

    3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento (465-469) o introduttivi dello stesso (478-495), la richiesta è proposta oralmente a norma dell’art. 491 comma 1.

    4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

    5. L’esclusione della parte civile ordinata nell’udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art.484.

  • Articolo 81 Codice di Procedura Penale: Esclusione di ufficio della parte civile

    Articolo 81 Codice di Procedura Penale: Esclusione di ufficio della parte civile

    Art. 81 c.p.p. – Esclusione di ufficio della parte civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492), il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile ne dispone l’esclusione di ufficio con ordinanza (4442)

    2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare (420).

  • Articolo 82 Codice di Procedura Penale: Revoca della costituzione di parte civile

    Articolo 82 Codice di Procedura Penale: Revoca della costituzione di parte civile

    Art. 82 c.p.p. – Revoca della costituzione di parte civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La costituzione di parte civile (76, 78) può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.

    2. La costituzione si intende revocata (232 att.) se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’art.523 ovvero se promuove l’azione davanti al giudice civile.

    3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile ha cagionato all’imputato e al responsabile civile. L’azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.

    4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile.

  • Articolo 83 Codice di Procedura Penale: Citazione del responsabile civile

    Articolo 83 Codice di Procedura Penale: Citazione del responsabile civile

    Art. 83 c.p.p. – Citazione del responsabile civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il responsabile civile per il fatto dell’imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall’art.77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L’imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto (529-531) o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere (425).

    2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.

    3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

    a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l’indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell’associazione o dell’ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;

    b) l’indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;

    c) l’invito a costituirsi nei modi previsti dall’art. 84;

    d) la data e le sottoscrizioni (110) del giudice e dell’ausiliario (126) che lo assiste.

    4. Copia del decreto è notificata (152) a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all’imputato. Nel caso previsto dall’art.77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all’imputato a cura del pubblico ministero. L’originale dell’atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.

    5. La citazione del responsabile civile è nulla (1781 lett. b) se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare (416 s.) o nel giudizio (465 s.). La nullità della notificazione rende nulla la citazione.

    6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata (82) o se è ordinata l’esclusione (80, 81) della parte civile.

  • Articolo 84 Codice di Procedura Penale: Costituzione del responsabile civile

    Articolo 84 Codice di Procedura Penale: Costituzione del responsabile civile

    Art. 84 c.p.p. – Costituzione del responsabile civile

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Chi è citato come responsabile civile (83) può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.

    2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

    a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;

    b) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

    c) la sottoscrizione (110) del difensore.

    3. La procura conferita nelle forme previste dall’art.100 comma 1 è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.

    4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (836).