Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 223/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclusione automatica dal patrocinio a spese dello Stato per chi e stato condannato per il piccolo spaccio previsto dall’art. 73, comma 5, del testo unico stupefacenti.
Di cosa si tratta
Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi non ha redditi sufficienti di difendersi in giudizio senza pagare l’avvocato. Per evitare abusi, la legge presume che chi e stato condannato per certi reati gravi (tipicamente di criminalita organizzata o di forte allarme sociale) disponga in realta di redditi superiori alle soglie, e lo esclude dal beneficio. Tra questi reati il testo unico spese di giustizia includeva anche tutte le condanne in materia di stupefacenti, comprese quelle per il fatto di lieve entita previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990: una fattispecie che riguarda spesso piccoli spacciatori, talvolta tossicodipendenti, e che ha una cornice di pena molto piu contenuta. Il Tribunale di Firenze, sezione penale, ha dubitato che fosse ragionevole presumere la ricchezza, e quindi negare la difesa gratuita, anche a chi e condannato per questa ipotesi minore.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), nella parte in cui esclude dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presumendo redditi superiori ai limiti, anche chi e stato condannato per il reato di lieve entita di cui all’art. 73, comma 5, del testo unico stupefacenti. Il giudice rimettente lamentava l’irragionevolezza della presunzione e la lesione del diritto di difesa dei non abbienti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Per il piccolo spaccio non opera piu l’esclusione automatica dal patrocinio gratuito.
Il principio
La presunzione che esclude i condannati per reati gravi dal patrocinio a spese dello Stato non puo estendersi al fatto di lieve entita in materia di droga: per quella fattispecie, di minore disvalore, non e ragionevole presumere redditi elevati negando la difesa gratuita a chi non puo permettersela.
Domande e risposte
Chi e condannato per piccolo spaccio puo ora avere l’avvocato gratis?
Si, se ricorrono le condizioni di reddito previste in generale. La condanna per il fatto di lieve entita dell’art. 73, comma 5, non comporta piu l’esclusione automatica dal patrocinio a spese dello Stato.
Per gli altri reati di droga resta l’esclusione?
La sentenza interviene solo sul comma 5 (lieve entita). Per le ipotesi piu gravi del medesimo art. 73 la disciplina non e toccata da questa pronuncia.
Cosa deve dimostrare l’interessato?
I normali requisiti reddituali del patrocinio a spese dello Stato. Viene meno solo la barriera della presunzione assoluta legata a quella specifica condanna.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza: la presunzione di redditi elevati non si giustifica per il fatto di lieve entita
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa dei non abbienti, assicurato anche dal patrocinio a spese dello Stato
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.