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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 222 del 2023 la Corte costituzionale ha esteso l’ambito della consulenza tecnica preventiva del codice di procedura civile, finora limitata ai crediti da contratto o da fatto illecito, a ogni altra obbligazione riconosciuta dall’ordinamento.

Di cosa si tratta

La consulenza tecnica preventiva è uno strumento processuale che consente, prima ancora di iniziare una causa vera e propria, di far accertare da un consulente l’esistenza e l’ammontare di un credito, anche per favorire una conciliazione tra le parti. La norma del codice di procedura civile la ammetteva però solo per i crediti derivanti dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, escludendo le obbligazioni che nascono da altre fonti previste dall’ordinamento. Il Tribunale di Bari ha ritenuto questa limitazione irragionevole: i crediti che derivano da fonti diverse dal contratto e dall’illecito hanno la stessa natura e meritano lo stesso strumento di tutela. Escluderli creava una disparità di trattamento ingiustificata tra titolari di posizioni sostanzialmente equivalenti, e un’incoerenza interna dello stesso istituto, che serve proprio a deflazionare il contenzioso e a favorire accordi.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, sollevato dal Tribunale di Bari in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la consulenza tecnica preventiva per i crediti derivanti da fonti diverse dal contratto e dal fatto illecito.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui, dopo le parole “da fatto illecito”, non prevede “o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico”. La consulenza tecnica preventiva è quindi ora ammessa anche per i crediti che nascono da fonti diverse dal contratto e dall’illecito.

Il principio

Limitare la consulenza tecnica preventiva ai soli crediti da contratto o da fatto illecito è irragionevole: i crediti che derivano da altre fonti riconosciute dall’ordinamento hanno la stessa natura e devono poter accedere allo stesso strumento di accertamento e conciliazione, in coerenza con i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.

Domande e risposte

A cosa serve la consulenza tecnica preventiva?

A far accertare da un esperto l’esistenza e l’importo di un credito prima della causa, favorendo anche un accordo tra le parti ed evitando un giudizio lungo.

Quali crediti rientrano ora nell’istituto?

Oltre a quelli da contratto e da fatto illecito, anche quelli derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli secondo l’ordinamento giuridico.

Perché la vecchia limitazione era discriminatoria?

Perché trattava in modo diverso crediti di natura analoga sulla base della sola fonte, senza un motivo coerente con la funzione dello strumento.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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