Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 222 del 2023 la Corte costituzionale ha esteso l’ambito della consulenza tecnica preventiva del codice di procedura civile, finora limitata ai crediti da contratto o da fatto illecito, a ogni altra obbligazione riconosciuta dall’ordinamento.
Di cosa si tratta
La consulenza tecnica preventiva è uno strumento processuale che consente, prima ancora di iniziare una causa vera e propria, di far accertare da un consulente l’esistenza e l’ammontare di un credito, anche per favorire una conciliazione tra le parti. La norma del codice di procedura civile la ammetteva però solo per i crediti derivanti dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, escludendo le obbligazioni che nascono da altre fonti previste dall’ordinamento. Il Tribunale di Bari ha ritenuto questa limitazione irragionevole: i crediti che derivano da fonti diverse dal contratto e dall’illecito hanno la stessa natura e meritano lo stesso strumento di tutela. Escluderli creava una disparità di trattamento ingiustificata tra titolari di posizioni sostanzialmente equivalenti, e un’incoerenza interna dello stesso istituto, che serve proprio a deflazionare il contenzioso e a favorire accordi.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, sollevato dal Tribunale di Bari in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la consulenza tecnica preventiva per i crediti derivanti da fonti diverse dal contratto e dal fatto illecito.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui, dopo le parole “da fatto illecito”, non prevede “o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico”. La consulenza tecnica preventiva è quindi ora ammessa anche per i crediti che nascono da fonti diverse dal contratto e dall’illecito.
Il principio
Limitare la consulenza tecnica preventiva ai soli crediti da contratto o da fatto illecito è irragionevole: i crediti che derivano da altre fonti riconosciute dall’ordinamento hanno la stessa natura e devono poter accedere allo stesso strumento di accertamento e conciliazione, in coerenza con i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.
Domande e risposte
A cosa serve la consulenza tecnica preventiva?
A far accertare da un esperto l’esistenza e l’importo di un credito prima della causa, favorendo anche un accordo tra le parti ed evitando un giudizio lungo.
Quali crediti rientrano ora nell’istituto?
Oltre a quelli da contratto e da fatto illecito, anche quelli derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli secondo l’ordinamento giuridico.
Perché la vecchia limitazione era discriminatoria?
Perché trattava in modo diverso crediti di natura analoga sulla base della sola fonte, senza un motivo coerente con la funzione dello strumento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di agire in giudizio e tutela giurisdizionale.
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Vedi anche
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