Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 334 Codice della Navigazione – Servizio a bordo

    Art. 334 Codice della Navigazione – Servizio a bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati. Tuttavia il comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio a un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio, che esercitano mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni.

  • Art. 333 Codice della Navigazione – Albo a bordo per l’affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento

    Art. 333 Codice della Navigazione – Albo a bordo per l’affissione delle disposizioni concernenti il contratto di arruolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile all'equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e di regolamento relative all'arruolamento, i contratti collettivi di arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di cui venga prescritta l'affissione dall'autorità.

  • Art. 332 Codice della Navigazione – Contenuto del contratto

    Art. 332 Codice della Navigazione – Contenuto del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento deve enunciare: 1) il nome o il numero della nave sulla quale l'arruolato deve prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma dell'articolo 327; 2) il nome, la paternità dell'arruolato, l'anno di nascita, il domicilio, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola; 3) la qualifica e le mansioni dell'arruolato; 4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l'arruolamento è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l'arruolamento è a tempo indeterminato; 5) la forma e la misura della retribuzione; 6) il luogo e la data della conclusione del contratto; 7) l'indicazione del contratto collettivo, qualora esista. Se dal contratto ovvero dall'annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l'arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Degli effetti del contratto

  • Art. 331 Codice della Navigazione – Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore

    Art. 331 Codice della Navigazione – Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore può procedere all'arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all'autorità consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell'articolo seguente. La detta autorità trasmette telegraficamente, a spese dell'armatore, gli estremi della dichiarazione all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all'autorità del porto d'imbarco, si perfeziona il contratto di arruolamento.

  • Art. 330 Codice della Navigazione – Deroga alle disposizioni precedenti

    Art. 330 Codice della Navigazione – Deroga alle disposizioni precedenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente. Le norme per l'annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento.

  • Art. 329 Codice della Navigazione – Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare

    Art. 329 Codice della Navigazione – Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in località che non è sede di autorità consolare, il contratto deve, a pena di nullità, essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo.

  • Art. 327 Codice della Navigazione – Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore

    Art. 327 Codice della Navigazione – Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata. Tuttavia l'arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su più di esse successivamente.

  • Art. 326 Codice della Navigazione – Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi

    Art. 326 Codice della Navigazione – Durata del contratto a tempo determinato e di quello per più viaggi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni.

  • Art. 325 Codice della Navigazione – Vari tipi di contratto di arruolamento

    Art. 325 Codice della Navigazione – Vari tipi di contratto di arruolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il contratto di arruolamento può essere stipulato:

    a) per un dato viaggio o per più viaggi;

    b) a tempo determinato;

    c) a tempo indeterminato. La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita:

    a) in una somma fissa per l'intera durata del viaggio;

    b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;

    c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;

    d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti. Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro .

  • Art. 323 Codice della Navigazione – Visita medica

    Art. 323 Codice della Navigazione – Visita medica

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL della ristorazione collettiva

    La prestazione ruota intorno ai pasti: turni, flessibilità e il tipico orario spezzato delle mense. Ecco l’orario normale, lo straordinario e i riposi inderogabili di legge.

    In sintesi

    L’orario normale è di 40 ore settimanali (art. 111 CCNL). Nelle mense sono diffusi i turni, la flessibilità multiperiodale e l’orario spezzato intorno ai pasti. Lo straordinario è maggiorato del 30% (diurno) e del 60% (notturno) ed è consentito fino a 260 ore l’anno (artt. 125 e 126). Restano inderogabili 11 ore di riposo giornaliero, il riposo settimanale e la pausa oltre le sei ore.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    L’orario normale di lavoro

    L’orario normale effettivo è di 40 ore settimanali (art. 111 CCNL), distribuite in cinque giornate e mezza salvo diversi criteri aziendali (art. 116); il tetto di legge di 48 ore medie del d.lgs. 66/2003 si calcola su sei mesi, estendibili a dodici dalla contrattazione integrativa (art. 112). La retribuzione oraria si ottiene dividendo la mensile per 172 (art. 160) e il minimo di ogni livello è nella tabella dei minimi. Un permesso annuo di riduzione dell’orario di 104 ore (comprese le 32 per le festività abolite) è previsto dall’art. 114. Nella ristorazione collettiva l’organizzazione del tempo di lavoro ha però caratteristiche peculiari: la prestazione si concentra intorno ai pasti (colazione, pranzo, cena), per cui sono diffusi i turni, la flessibilità e l’orario articolato.

    Turni, flessibilità e orario multiperiodale

    Il CCNL consente di organizzare l’orario su turni e di adottare regimi di flessibilità e orario plurisettimanale: in alcune settimane si lavorano più ore, in altre meno, con superamento dell’orario contrattuale fino a 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane l’anno e pari riduzione per altrettante settimane; la retribuzione resta quella dell’orario contrattuale (art. 117). L’adozione è preceduta da un esame congiunto con le rappresentanze sindacali e da comunicazione ai lavoratori almeno due settimane prima. Questo permette di seguire l’andamento delle commesse (mense scolastiche con calendario, eventi di catering) senza ricorrere sempre allo straordinario.

    L’orario spezzato nelle mense

    Una specificità del settore è l’orario spezzato: la giornata può prevedere un’interruzione tra il servizio di pranzo e quello di cena. L’art. 115 stabilisce che l’orario giornaliero non può essere suddiviso in più di due frazioni, la cui durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale; il CCNL nazionale non prevede un’indennità per l’orario spezzato. La frammentazione della giornata è uno dei punti più sentiti dai lavoratori e oggetto frequente di accordi aziendali sulle singole commesse.

    Tabella riepilogativa

    Orario di lavoro: riferimenti principali
    Istituto Regola di riferimento
    Orario normale 40 ore settimanali, cinque giornate e mezza (artt. 111 e 116)
    Flessibilità / multiperiodale Fino a 48 ore settimanali per 20 settimane, con pari riduzione (art. 117)
    Straordinario +30% diurno, +60% notturno (24-6) sulla retribuzione oraria; massimo 260 ore annue (artt. 125-126)
    Riposo giornaliero Almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (d.lgs. 66/2003)
    Riposo settimanale Almeno 24 ore consecutive, di norma la domenica
    Pausa Se l’orario giornaliero supera le 6 ore (d.lgs. 66/2003)

    Il notturno ordinario (24-6) è maggiorato del 25% e non si somma allo straordinario notturno: la maggiore assorbe la minore (artt. 124 e 126).

    Lo straordinario

    È lavoro straordinario quello che eccede l’orario normale. Ha carattere eccezionale, non può essere richiesto senza giustificato motivo e va autorizzato dal datore (art. 125). È consentito fino a 260 ore annue; entro questo limite il lavoratore non può rifiutarlo senza giustificato motivo. Si paga con la retribuzione oraria maggiorata del 30% se diurno e del 60% se notturno, cioè prestato tra le 24 e le 6 (art. 126). Il riposo compensativo al posto del pagamento è previsto solo per gli stagionali in aziende di stagione (art. 127). Il lavoro di notte nel normale orario del personale adibito a servizi notturni non è straordinario.

    Riposi e tutela della salute

    Restano inderogabili le tutele del d.lgs. 66/2003: 11 ore di riposo consecutivo ogni 24, riposo settimanale di almeno 24 ore (di norma domenicale, ma a rotazione nei servizi continuativi), pausa quando la giornata supera le sei ore. Queste soglie sono minimi di legge che il CCNL può migliorare ma non comprimere.

    Casi pratici

    Tizio — Orario spezzato in una mensa aziendale
    Tizio lavora in una mensa che serve solo il pranzo nei giorni feriali, ma in occasione di eventi serali è chiamato anche la sera. La sua giornata, in quei casi, è spezzata: l’art. 115 limita la giornata a due frazioni, la cui durata è rimessa all’accordo territoriale, e l’eventuale trattamento dipende dall’accordo di commessa.
    Caia — Flessibilità sul calendario scolastico
    Caia opera in una mensa scolastica: lavora a pieno ritmo durante l’anno scolastico e meno nei periodi di chiusura. L’azienda applica l’orario multiperiodale (art. 117): nelle settimane di picco Caia lavora fino a 48 ore, per un massimo di 20 settimane l’anno, con pari riduzione nelle altre, senza straordinario e con la retribuzione dell’orario contrattuale.
    Sempronio — Straordinario per un evento di catering
    Sempronio (cuoco) effettua due ore oltre l’orario normale per un banchetto. Le ore sono pagate con la maggiorazione del 30%; se cadono tra le 24 e le 6 la maggiorazione è del 60% e non si somma al 25% del notturno ordinario (art. 126). Se il suo livello è il 3° (minimo 1.800,73 €), la quota oraria è 1.800,73 / 172 = 10,47 €, quindi 13,61 € all’ora di giorno e 16,75 € di notte.
  • Art. 322 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna

    Art. 322 Codice della Navigazione – Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La gerarchia dei componenti dell'equipaggio delle navi addette alla navigazione interna è la seguente: 1) comandante; 2) macchinista, motorista; 3) capo timoniere; 4) i sottufficiali; 5) i comuni. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al capo timoniere. DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO Della formazione del contratto

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.