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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 169 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’abrogazione, disposta dalla legge di stabilità 2015, del premio spettante ai controllori del traffico aereo militari, a tutela del legittimo affidamento.

Di cosa si tratta

Per disincentivare l’esodo dei controllori del traffico aereo dalle Forze armate verso l’ente civile ENAV, una legge del 2003 aveva previsto un premio per il personale militare addetto al controllo del volo che, a una certa data, avesse una determinata età. Il premio, poi confluito nel Codice dell’ordinamento militare, era corrisposto in unica soluzione al momento della cessazione dal servizio per limiti di età. La legge di stabilità 2015 ha abrogato quel premio. Un militare, che aveva rinunciato a lasciare le Armi proprio confidando in quel beneficio, ne ha contestato la soppressione, e il TAR Puglia ha sollevato la questione. Il tema riguarda la tutela dell’affidamento: chi ha compiuto scelte di vita e di carriera facendo affidamento su un beneficio promesso dalla legge non può vederselo cancellare retroattivamente senza tutela.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nella parte in cui aveva abrogato il premio previsto dall’art. 2262 del Codice dell’ordinamento militare per i controllori del traffico aereo. Il TAR Puglia invocava gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, lamentando la lesione del legittimo affidamento e della retribuzione proporzionata.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui ha abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 2262 del Codice dell’ordinamento militare. L’abrogazione ledeva l’affidamento del personale che aveva orientato le proprie scelte di carriera contando su quel premio.

Il principio

Il legislatore può modificare o sopprimere benefici economici, ma deve rispettare il legittimo affidamento di chi ha compiuto scelte irreversibili confidando nella loro permanenza: un’abrogazione che frustra tale affidamento, senza adeguate garanzie, è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Che cos’era questo premio?

Un beneficio economico introdotto per trattenere i controllori del traffico aereo nelle Forze armate, evitando il loro passaggio all’ente civile ENAV. Veniva pagato in un’unica soluzione alla cessazione dal servizio per limiti di età.

Perché abrogarlo era illegittimo?

Perché alcuni militari avevano rinunciato a lasciare le Armi proprio contando su quel premio: cancellarlo dopo che avevano compiuto scelte irreversibili violava il loro legittimo affidamento, tutelato dai principi costituzionali di ragionevolezza.

Il legislatore non può mai eliminare un beneficio?

Può farlo, ma deve tenere conto delle posizioni già consolidate e dell’affidamento di chi ha agito sulla base della normativa previgente. La tutela dell’affidamento non è assoluta, ma impone ragionevolezza e, se del caso, misure di salvaguardia.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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