Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 364 Codice della Navigazione – Contenuto dell’obbligo del rimpatrio

    Art. 364 Codice della Navigazione – Contenuto dell’obbligo del rimpatrio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonché, durante l'eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all'ammissione a libera pratica. Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, l'armatore è tenuto a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361. In caso di naufragio, l'armatore è altresì tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari.

  • Art. 362 Codice della Navigazione – Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti

    Art. 362 Codice della Navigazione – Decorrenza delle indennità previste negli articoli precedenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennità giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso è stato effettuato. Quando la risoluzione del contratto è determinata da una delle cause indicate nell'articolo 343 n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all'arruolato è regolato dall'articolo 356, l'indennità di cui all'articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto. Del rimpatrio dell'arruolato

  • Art. 361 Codice della Navigazione – Determinazione delle indennità previste dagli articoli precedenti

    Art. 361 Codice della Navigazione – Determinazione delle indennità previste dagli articoli precedenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennità accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. Se la retribuzione è convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennità è determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso. A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 .

  • CCNL Ristorazione Collettiva: periodo di prova

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Il periodo di prova nel CCNL della ristorazione collettiva

    Durata graduata per livello, forma scritta obbligatoria, recesso libero ma non illimitato. E una specificità del settore: chi passa da un appalto all’altro non rifà la prova.

    In sintesi

    Il periodo di prova (art. 110 CCNL) va da 15 giorni per il 6° e il 7° livello a 180 giorni per i Quadri, e conta solo i giorni di effettiva prestazione. Il patto deve essere scritto, altrimenti il rapporto è subito definitivo. Durante la prova il recesso è libero ma non può essere discriminatorio o ritorsivo. Chi entra per cambio appalto, già addetto da almeno sei mesi, non rifà la prova.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    A cosa serve il periodo di prova

    Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare reciprocamente la convenienza del rapporto: l’azienda valuta l’idoneità professionale, il lavoratore valuta condizioni e ambiente. Durante la prova il rapporto è già pienamente in essere (retribuzione, contributi, sicurezza), ma il recesso è agevolato.

    Nel settore della ristorazione in appalto la prova ha un rilievo particolare per i nuovi ingressi su commessa; non si applica invece, di norma, a chi transita da un appalto all’altro per effetto della clausola sociale, già “collaudato” sulle stesse mansioni.

    La durata cresce con il livello

    L’art. 110, comma 4, del CCNL gradua la durata della prova per livello: più breve per i livelli esecutivi (6°, 6° Super, 7°) e più lunga per i livelli alti e i Quadri. Per i contratti a tempo determinato vale invece l’art. 85: la prova è di 10 giorni lavorativi per tutto il personale.

    Tabella della durata per livello

    Durata del periodo di prova a tempo indeterminato (art. 110 CCNL)
    Livello Durata massima
    Quadri (A e B) 180 giorni
    1° livello 150 giorni
    2° livello 75 giorni
    3° livello 45 giorni
    4° e 5° livello 30 giorni
    6° livello Super 20 giorni
    6° e 7° livello 15 giorni

    Ai fini del computo contano solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa, entro il massimo di sei mesi dell’art. 10 della legge 604/1966 (art. 110, c. 5): malattia, infortunio e assenze non contano e la prova si allunga di altrettanti giorni. Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo del livello (c. 2): vedi la tabella dei minimi.

    Forma scritta e contenuto del patto

    Il patto di prova è valido solo se scritto e sottoscritto non oltre l’inizio del rapporto. La clausola deve indicare:

    • la durata della prova;
    • il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere;
    • la data di decorrenza del rapporto.

    Senza forma scritta non c’è prova: il rapporto si considera fin dall’inizio definitivo.

    Recesso durante la prova

    Nel periodo di prova o alla sua fine entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e con diritto al TFR (art. 110, c. 1). Restano però fermi i limiti generali: è nullo il recesso discriminatorio (per sesso, religione, opinioni, appartenenza sindacale) o ritorsivo, e può essere contestato il recesso intimato quando il lavoratore non ha potuto effettivamente svolgere la prova.

    Esito della prova e clausola sociale

    Superata la prova senza disdetta scritta, il rapporto prosegue stabilmente e il periodo si computa nell’anzianità (c. 3). Chi viene riassunto entro due anni nella stessa azienda con la stessa qualifica, avendo già superato la prova, non la ripete (c. 6). Nella ristorazione collettiva va ricordato che chi entra in azienda per effetto del cambio appalto, già addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi, è assunto dalla gestione subentrante senza periodo di prova: il nuovo rapporto si intende instaurato ex novo, ma senza prova (artt. 226 e 229 del CCNL 8 febbraio 2018). L’obbligo di assunzione può non riguardare chi svolge funzioni di direzione esecutiva, coordinamento e controllo dell’impianto (art. 226, c. 1).

    Casi pratici

    Tizio — Addetto mensa neoassunto
    Tizio è assunto al 6° livello in una mensa scolastica con una prova di 15 giorni, indicata nel patto scritto insieme a livello e mansioni. Durante la prova si ammala per cinque giorni: la prova si prolunga di altrettanti giorni, perché si computano solo i giorni di lavoro effettivo (art. 110, c. 5).
    Caia — Passaggio da un appalto all’altro
    Caia lavora come cuoca su una commessa ospedaliera da tre anni. Cambia il gestore: per clausola sociale viene assunta dalla subentrante per le stesse mansioni. Non le viene imposto un nuovo periodo di prova, essendo già stata addetta alla commessa e iscritta al LUL da oltre sei mesi.
    Sempronio — Recesso sospetto durante la prova
    Sempronio (4° livello) riceve il recesso in prova pochi giorni dopo aver segnalato una carenza igienico-sanitaria in cucina. Sospetta un recesso ritorsivo: anche in prova un recesso di questo tipo è nullo. Si rivolge al sindacato per valutare l’impugnazione.
  • Art. 360 Codice della Navigazione – Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o di sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento

    Art. 360 Codice della Navigazione – Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o di sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e 346, oltre all'indennità stabilita nell'articolo 352, l'arruolato ha diritto anche alla indennità stabilita nell'articolo 358, salvo, quando si tratta dell'applicazione dell'articolo 346, il risarcimento dei danni derivati all'arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto.

  • Art. 359 Codice della Navigazione – Casi di esclusione del diritto a indennità

    Art. 359 Codice della Navigazione – Casi di esclusione del diritto a indennità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le indennità stabilite dall'articolo precedente non sono dovute, se la risoluzione del contratto avviene: 1) per colpa dell'arruolato; 2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non imputabile all'armatore che renda impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; 3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni. Qualora per l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l'arresto della nave sia attribuita una indennità all'armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennità previste nell'articolo precedente, ma l'ammontare delle indennità corrisposte all'intero equipaggio non può superare il terzo dell'indennità conseguita dall'armatore.

  • Art. 358 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà dell’armatore

    Art. 358 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto per volontà dell’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell'articolo 345, è dovuta all'arruolato, oltre alla indennità prevista nell'articolo 352, un'altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell'articolo 342. Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 342, è dovuta un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti. Se l'armatore esercita la facoltà di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 345, l'arruolato ha diritto: 1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima della partenza, ad una indennità pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari alla intera retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto è stato stipulato è inferiore a quarantacinque giorni; 2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.

  • Art. 357 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cattura dell’arruolato

    Art. 357 Codice della Navigazione – Indennità in caso di cattura dell’arruolato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato, indipendentemente dall'indennità prevista nell'articolo 352, è dovuta in ogni caso una indennità pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.

  • Art. 356 Codice della Navigazione – Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all’arruolato ammalato o ferito

    Art. 356 Codice della Navigazione – Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all’arruolato ammalato o ferito

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l'assicurazione dell'equipaggio contro le malattie, quando il contratto è risolto, perché l'arruolato, a causa di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto riprendere il proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo, l'armatore, sempre che non ricorra uno dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, è tenuto a provvedere a proprie spese alla cura dell'arruolato, e a corrispondergli una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma non oltre quattro mesi dalla data della risoluzione del contratto. Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite di tempo stabilito nel comma precedente è elevato a sei mesi. Le disposizioni dei due comma precedenti si applicano anche alle malattie, che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzione del contratto, quando dipendono da causa di servizio.

  • Art. 355 Codice della Navigazione – Indennità in caso di morte dell’arruolato

    Art. 355 Codice della Navigazione – Indennità in caso di morte dell’arruolato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di risoluzione del contratto per morte dell'arruolato, se l'arruolato è morto per la salvezza della nave, è dovuta in ogni caso, indipendentemente dall'indennità prevista nell'articolo 352, una indennità pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte. Si applicano, per l'attribuzione dell'indennità, il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.

  • Art. 354 Codice della Navigazione – Indennità nel caso di perdita presunta

    Art. 354 Codice della Navigazione – Indennità nel caso di perdita presunta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il contratto di arruolamento è considerato risolto ai sensi dell'articolo 344, è dovuta: 1) nel caso di retribuzione a tempo, un'indennità pari alla metà della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilità; 2) nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennità pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la metà dell'intera retribuzione, se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno. L'indennità è attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l'indennità è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.

  • Art. 353 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave

    Art. 353 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. l dell'articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative. In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un'indennità corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.