CCNL Ristorazione Collettiva
Il periodo di prova nel CCNL della ristorazione collettiva
Durata graduata per livello, forma scritta obbligatoria, recesso libero ma non illimitato. E una specificità del settore: chi passa da un appalto all’altro non rifà la prova.
In sintesi
Il periodo di prova (art. 110 CCNL) va da 15 giorni per il 6° e il 7° livello a 180 giorni per i Quadri, e conta solo i giorni di effettiva prestazione. Il patto deve essere scritto, altrimenti il rapporto è subito definitivo. Durante la prova il recesso è libero ma non può essere discriminatorio o ritorsivo. Chi entra per cambio appalto, già addetto da almeno sei mesi, non rifà la prova.
A cosa serve il periodo di prova
Il periodo di prova consente a datore e lavoratore di verificare reciprocamente la convenienza del rapporto: l’azienda valuta l’idoneità professionale, il lavoratore valuta condizioni e ambiente. Durante la prova il rapporto è già pienamente in essere (retribuzione, contributi, sicurezza), ma il recesso è agevolato.
Nel settore della ristorazione in appalto la prova ha un rilievo particolare per i nuovi ingressi su commessa; non si applica invece, di norma, a chi transita da un appalto all’altro per effetto della clausola sociale, già “collaudato” sulle stesse mansioni.
La durata cresce con il livello
L’art. 110, comma 4, del CCNL gradua la durata della prova per livello: più breve per i livelli esecutivi (6°, 6° Super, 7°) e più lunga per i livelli alti e i Quadri. Per i contratti a tempo determinato vale invece l’art. 85: la prova è di 10 giorni lavorativi per tutto il personale.
Tabella della durata per livello
Durata del periodo di prova a tempo indeterminato (art. 110 CCNL)
| Livello |
Durata massima |
| Quadri (A e B) |
180 giorni |
| 1° livello |
150 giorni |
| 2° livello |
75 giorni |
| 3° livello |
45 giorni |
| 4° e 5° livello |
30 giorni |
| 6° livello Super |
20 giorni |
| 6° e 7° livello |
15 giorni |
Ai fini del computo contano solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa, entro il massimo di sei mesi dell’art. 10 della legge 604/1966 (art. 110, c. 5): malattia, infortunio e assenze non contano e la prova si allunga di altrettanti giorni. Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo del livello (c. 2): vedi la tabella dei minimi.
Forma scritta e contenuto del patto
Il patto di prova è valido solo se scritto e sottoscritto non oltre l’inizio del rapporto. La clausola deve indicare:
- la durata della prova;
- il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere;
- la data di decorrenza del rapporto.
Senza forma scritta non c’è prova: il rapporto si considera fin dall’inizio definitivo.
Recesso durante la prova
Nel periodo di prova o alla sua fine entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e con diritto al TFR (art. 110, c. 1). Restano però fermi i limiti generali: è nullo il recesso discriminatorio (per sesso, religione, opinioni, appartenenza sindacale) o ritorsivo, e può essere contestato il recesso intimato quando il lavoratore non ha potuto effettivamente svolgere la prova.
Esito della prova e clausola sociale
Superata la prova senza disdetta scritta, il rapporto prosegue stabilmente e il periodo si computa nell’anzianità (c. 3). Chi viene riassunto entro due anni nella stessa azienda con la stessa qualifica, avendo già superato la prova, non la ripete (c. 6). Nella ristorazione collettiva va ricordato che chi entra in azienda per effetto del cambio appalto, già addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi, è assunto dalla gestione subentrante senza periodo di prova: il nuovo rapporto si intende instaurato ex novo, ma senza prova (artt. 226 e 229 del CCNL 8 febbraio 2018). L’obbligo di assunzione può non riguardare chi svolge funzioni di direzione esecutiva, coordinamento e controllo dell’impianto (art. 226, c. 1).
Casi pratici
Tizio — Addetto mensa neoassunto
Tizio è assunto al 6° livello in una mensa scolastica con una prova di 15 giorni, indicata nel patto scritto insieme a livello e mansioni. Durante la prova si ammala per cinque giorni: la prova si prolunga di altrettanti giorni, perché si computano solo i giorni di lavoro effettivo (art. 110, c. 5).
Caia — Passaggio da un appalto all’altro
Caia lavora come cuoca su una commessa ospedaliera da tre anni. Cambia il gestore: per clausola sociale viene assunta dalla subentrante per le stesse mansioni. Non le viene imposto un nuovo periodo di prova, essendo già stata addetta alla commessa e iscritta al LUL da oltre sei mesi.
Sempronio — Recesso sospetto durante la prova
Sempronio (4° livello) riceve il recesso in prova pochi giorni dopo aver segnalato una carenza igienico-sanitaria in cucina. Sospetta un recesso ritorsivo: anche in prova un recesso di questo tipo è nullo. Si rivolge al sindacato per valutare l’impugnazione.