Autore: Andrea Marton

  • Articolo 37 Codice di Procedura Penale: Ricusazione

    Articolo 37 Codice di Procedura Penale: Ricusazione

    Art. 37 c.p.p. – Ricusazione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

    a) nei casi previsti dall’art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g);

    b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.

    2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (41).

  • Articolo 38-ter Codice di Procedura Penale: mini e forme per la dichiarazione di ricusazione

    Articolo 38-ter Codice di Procedura Penale: mini e forme per la dichiarazione di ricusazione

    Art. 38-ter c.p.p. – mini e forme per la dichiarazione di ricusazione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta (41), nell’udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (420); nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da parte del giudice.

    2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza.

    3. La dichiarazione contenente l’indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere (40). Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato.

    4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall’interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell’atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

  • Articolo 39 Codice di Procedura Penale: Concorso di astensione e di ricusazione

    Articolo 39 Codice di Procedura Penale: Concorso di astensione e di ricusazione

    Art. 39 c.p.p. – Concorso di astensione e di ricusazione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa dichiara di astenersi e l’astensione è accolta.

  • Articolo 40 Codice di Procedura Penale: Competenza a decidere sulla ricusazione

    Articolo 40 Codice di Procedura Penale: Competenza a decidere sulla ricusazione

    Art. 40 c.p.p. – Competenza a decidere sulla ricusazione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale su quella di un giudice del tribunale o della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello decide la Corte di Appello; su quella di un giudice della Corte di Appello decide una sezione della Corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

    2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di Cassazione decide una sezione della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

    3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

  • Articolo 41 Codice di Procedura Penale: Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

    Articolo 41 Codice di Procedura Penale: Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

    Art. 41 c.p.p. – Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

    2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la Corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale (181 lett b) o si limiti al compimento degli atti urgenti (467).

    3. Sul merito della ricusazione la Corte decide a norma dell’art. 127 dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

    4. L’ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.

  • Articolo 42 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

    Articolo 42 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

    Art. 42 c.p.p. – Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.

    2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

  • Articolo 43 Codice di Procedura Penale: Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

    Articolo 43 Codice di Procedura Penale: Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

    Art. 43 c.p.p. – Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

    2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la Corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell’art.11.

  • Articolo 44 Codice di Procedura Penale: Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

    Articolo 44 Codice di Procedura Penale: Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

    Art. 44 c.p.p. – Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Con l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l’ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

  • Articolo 45 Codice di Procedura Penale: Casi di rimessioneArticolo così modificato dalla [[L. 7 novembre 2002, n.248 – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale]].

    Articolo 45 Codice di Procedura Penale: Casi di rimessioneArticolo così modificato dalla [[L. 7 novembre 2002, n.248 – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale]].

    Art. 45 c.p.p. – Casi di rimessione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11.

  • Articolo 46 Codice di Procedura Penale: Richiesta di rimessione

    Articolo 46 Codice di Procedura Penale: Richiesta di rimessione

    Art. 46 c.p.p. – Richiesta di rimessione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

    2. La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

    3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

    4. L’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.