Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 85/2023 – Distanze tra costruzioni nel testo unico edilizia: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 85/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulla norma del testo unico dell’edilizia in materia di deroghe alle distanze tra costruzioni, per i limiti del modo in cui le questioni erano formulate.

    Di cosa si tratta

    Le distanze minime tra costruzioni servono a garantire sicurezza, igiene e ordinato assetto del territorio. Il testo unico dell’edilizia disciplina anche i casi in cui è possibile derogare a tali distanze, ad esempio nell’ambito di piani urbanistici o di interventi di riqualificazione. La norma introdotta nel testo unico nel 2013, su cui verteva il giudizio, riguardava proprio le condizioni a cui sono ammesse deroghe alle distanze legali tra edifici. Il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi di costituzionalità su questa disposizione, prospettando un contrasto con il principio di uguaglianza e con il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di governo del territorio e di livelli essenziali delle prestazioni. La materia delle distanze tra costruzioni è tradizionalmente intrecciata tra competenza statale, legata ai rapporti tra privati e all’ordinamento civile, e competenza regionale sul governo del territorio: definirne i confini è spesso complesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni sull’art. 2-bis, comma 1, del testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettere m) e s), e terzo, della Costituzione, riguardo alle deroghe alle distanze tra costruzioni, nonché, in via consequenziale, su altra disposizione collegata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il modo in cui erano state formulate non consentiva un esame nel merito: la pronuncia non entra quindi nel contenuto della disciplina sulle deroghe alle distanze tra costruzioni, ma si arresta per ragioni processuali legate ai requisiti di ammissibilità della questione.

    Il principio

    Perché la Corte possa decidere nel merito su una materia complessa come le distanze tra costruzioni, la questione deve essere formulata con precisione quanto a norma, parametri e rilevanza: in difetto, è dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché le distanze tra costruzioni sono una materia di confine?

    Perché coinvolgono sia l’ordinamento civile, riservato allo Stato per i rapporti tra privati, sia il governo del territorio, di competenza regionale. Stabilire quale livello prevalga è spesso oggetto di contenzioso costituzionale.

    La norma sulle deroghe alle distanze resta valida?

    Sì. Con l’inammissibilità la disposizione rimane in vigore e continua ad applicarsi. La Corte non si è pronunciata sul suo contenuto, ma solo sull’inadeguatezza del modo in cui la questione era stata posta.

    Cosa può fare ora il Consiglio di Stato?

    Può, in un altro giudizio, riproporre la questione formulandola in modo da superare i profili di inammissibilità rilevati, indicando con precisione norma, parametri e rilevanza per la causa.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza.
    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni; il secondo comma, lettere m) e s), riserva allo Stato i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell’ambiente, il terzo comma riguarda il governo del territorio.
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  • Corte cost. n. 86/2023 – Reato di omesso versamento IVA e modifiche al sistema sanzionatorio: questione inammissibile

    Con l’ordinanza n. 86/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Vicenza sulle norme che hanno rimodulato il reato di omesso versamento dell’IVA, modificando la relativa soglia di punibilità.

    Di cosa si tratta

    Il mancato versamento dell’IVA dovuta, oltre una certa soglia, costituisce reato. Nel 2015 il legislatore, riformando il sistema sanzionatorio tributario, è intervenuto sulla disciplina di questo reato, in particolare innalzando la soglia di punibilità: al di sotto di un certo importo l’omesso versamento non è più penalmente rilevante. Il Tribunale di Vicenza ha sollevato dubbi di costituzionalità su queste modifiche, prospettando un possibile eccesso di delega e un contrasto con i principi di uguaglianza e di legalità penale. La questione tocca i limiti della delega legislativa: quando il Parlamento delega al Governo la riforma di una materia, il Governo deve attenersi ai principi e criteri direttivi fissati nella legge delega. Se li supera, la norma delegata può essere illegittima. La vicenda riguarda quindi il confine tra l’attività del legislatore delegante e quella del Governo delegato nella riforma dei reati tributari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Vicenza ha sollevato questioni sull’art. 7 del decreto legislativo n. 158 del 2015, nella parte in cui modifica l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 sul reato di omesso versamento dell’IVA, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, riguardo alla modifica della soglia di punibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il modo in cui erano formulate non consentiva un esame nel merito: la pronuncia non entra quindi nel contenuto delle modifiche al reato di omesso versamento dell’IVA, ma si arresta per ragioni processuali legate ai requisiti di ammissibilità.

    Il principio

    Anche le censure relative a un possibile eccesso di delega in materia penale devono essere formulate in modo preciso e rilevante per il giudizio: in difetto, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità senza esaminare il merito delle norme delegate.

    Domande e risposte

    Che cos’è la soglia di punibilità dell’omesso versamento IVA?

    È l’importo oltre il quale il mancato versamento dell’IVA diventa reato. Al di sotto di quella soglia il fatto può restare un illecito amministrativo, ma non penale. La riforma del 2015 ha modificato tale soglia.

    Che cos’è l’eccesso di delega?

    Si ha quando il Governo, nell’emanare un decreto legislativo, va oltre i principi e i criteri fissati dal Parlamento nella legge delega. In tal caso la norma delegata può essere dichiarata illegittima per violazione dell’art. 76 della Costituzione.

    La disciplina dell’omesso versamento IVA resta in vigore?

    Sì. Con una pronuncia di inammissibilità la Corte non incide sulla norma, che continua ad applicarsi. Il dubbio sollevato non è stato esaminato nel merito.

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  • Corte cost. n. 87/2023 – Riduzione delle pensioni d’oro per cinque anni: questioni inammissibili

    Con l’ordinanza n. 87/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti sulla riduzione temporanea, per cinque anni, dei trattamenti pensionistici più elevati prevista dalla legge di bilancio 2019.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2019 aveva introdotto un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo più elevato, le cosiddette pensioni d’oro, prevedendo una riduzione temporanea per la durata di cinque anni. La misura era stata pensata come prelievo straordinario a fini di solidarietà e sostenibilità del sistema previdenziale. La Corte dei conti della Liguria, in un giudizio promosso da un pensionato, aveva sollevato dubbi di costituzionalità, lamentando in particolare la durata quinquennale della riduzione, ritenuta eccessiva, e prospettando un contrasto con vari principi costituzionali in materia di solidarietà, uguaglianza, adeguatezza della pensione e capacità contributiva. La vicenda tocca un tema ricorrente: i limiti entro cui il legislatore può incidere sulle pensioni in essere con prelievi di solidarietà, che devono essere ragionevoli, temporanei e proporzionati, senza tradursi in una tassazione mascherata o in una compromissione del diritto a una pensione adeguata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, ha sollevato questioni sull’art. 1, commi da 261 a 266, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione, riguardo alla riduzione dei trattamenti pensionistici elevati per la durata di cinque anni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il modo in cui erano formulate, in particolare quanto alla richiesta di sostituire la durata quinquennale con una diversa, non consentiva un esame nel merito: la pronuncia non entra quindi nel contenuto della misura, ma si arresta per ragioni processuali.

    Il principio

    La Corte non può decidere nel merito quando la questione è formulata in modo da sollecitare un intervento manipolativo non costituzionalmente obbligato, come la mera sostituzione della durata di una misura: in tali casi dichiara la manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    La riduzione delle pensioni elevate è stata confermata?

    La Corte non si è pronunciata sulla legittimità della misura: ha dichiarato le questioni inammissibili per come erano poste. La norma, quindi, non è stata né annullata né espressamente confermata nel merito.

    Perché la durata di cinque anni era al centro del dubbio?

    Perché un prelievo di solidarietà sulle pensioni deve essere temporaneo e proporzionato. Il giudice riteneva eccessiva la durata quinquennale, ma chiedeva alla Corte di sostituirla con un’altra, scelta che spetta al legislatore.

    Cosa serviva per una decisione nel merito?

    Una formulazione che non chiedesse alla Corte di operare scelte discrezionali riservate al legislatore. La richiesta di sostituire la durata con una diversa ha reso la questione manifestamente inammissibile.

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  • Corte cost. n. 88/2023 – Permesso di soggiorno e condanne automaticamente ostative

    Con la sentenza n. 88/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, in parte, le norme del testo unico sull’immigrazione che impedivano automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di determinate condanne, senza alcuna valutazione della concreta situazione dello straniero.

    Di cosa si tratta

    Il testo unico sull’immigrazione prevede che alcune condanne penali impediscano allo straniero di ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno. In origine questo effetto operava in modo automatico: in presenza di una condanna per certi reati, il permesso veniva negato o non rinnovato, senza che l’amministrazione potesse valutare la situazione personale e familiare dell’interessato, ad esempio i legami con il territorio, la famiglia, la durata della permanenza in Italia. La Corte costituzionale, in più occasioni, ha messo in discussione questi automatismi, perché impediscono di bilanciare l’esigenza di sicurezza con i diritti fondamentali della persona e con la tutela della vita familiare. Nel caso esaminato, riguardante condanne per reati in materia di stupefacenti e altri reati, i giudici hanno sollevato il dubbio che l’automatismo, applicato senza alcuna valutazione del caso concreto, fosse irragionevole e lesivo dei diritti dello straniero.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici rimettenti hanno sollevato questioni sul combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevedevano l’automatica preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di determinate condanne, senza valutazione della situazione concreta.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del testo unico sull’immigrazione, nella parte in cui ricomprendeva tra le condanne automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno determinate ipotesi, senza consentire una valutazione della situazione personale e familiare dello straniero.

    Il principio

    Il diniego automatico del rinnovo del permesso di soggiorno, fondato sulla sola condanna e senza alcuna valutazione della situazione concreta dello straniero, è illegittimo: occorre un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e i diritti della persona, compresa la tutela della vita familiare.

    Domande e risposte

    Cosa cambia dopo questa sentenza per gli stranieri condannati?

    Una condanna non comporta più in modo automatico il diniego del rinnovo del permesso: l’amministrazione deve valutare la situazione concreta, considerando ad esempio i legami familiari e la durata della permanenza in Italia.

    Significa che chi ha commesso reati può restare comunque in Italia?

    Non automaticamente. La sentenza non garantisce il permesso: impone solo che la decisione sia presa dopo una valutazione del caso, anziché in modo meccanico. L’esito può ancora essere negativo, ma motivato.

    Perché la Corte interviene sugli automatismi?

    Perché gli automatismi impediscono di bilanciare interessi diversi, come la sicurezza e i diritti fondamentali. La Corte chiede che le decisioni che incidono sulla vita delle persone tengano conto della specifica situazione.

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  • Corte cost. n. 89/2023 – Trattamento accessorio dei dirigenti regionali in Sicilia: restituzione atti

    Con la sentenza n. 89/2023 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti per la Regione Siciliana, sulla questione relativa al finanziamento del trattamento accessorio dei dirigenti regionali, a seguito di mutamenti del quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    La restituzione degli atti al giudice che ha sollevato la questione è uno strumento con cui la Corte costituzionale, quando il quadro normativo o di fatto rilevante è cambiato dopo l’ordinanza di rimessione, rinvia gli atti affinché il giudice rivaluti la rilevanza e i termini del dubbio alla luce della nuova situazione. In questo caso la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, aveva sollevato dubbi su una norma regionale del 2021 che autorizzava una spesa per adeguare il fondo destinato al trattamento accessorio dei dirigenti regionali, cioè alla parte di retribuzione legata alla posizione e ai risultati. La questione riguardava il rispetto dell’obbligo di copertura finanziaria e del buon andamento dell’amministrazione. Poiché il contesto normativo era nel frattempo mutato, la Corte ha preferito non decidere nel merito, restituendo gli atti per una nuova valutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, aveva sollevato questioni sull’art. 4, comma 2, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana n. 24 del 2021, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, riguardo al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana. A seguito dei mutamenti del quadro normativo intervenuti dopo l’ordinanza di rimessione, il giudice dovrà rivalutare la rilevanza e i termini della questione alla luce della nuova situazione, prima di un’eventuale riproposizione.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, muta il quadro normativo rilevante, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice, affinché verifichi se la questione di costituzionalità sia ancora rilevante e correttamente impostata.

    Domande e risposte

    Che cos’è la restituzione degli atti?

    È il provvedimento con cui la Corte rinvia la questione al giudice che l’ha sollevata, perché la riesamini alla luce di cambiamenti normativi o di fatto sopravvenuti. Non è una decisione sul merito della norma.

    Significa che la norma regionale è legittima?

    No. La Corte non si è pronunciata sulla legittimità. Ha solo constatato che il contesto normativo è cambiato e che spetta al giudice rivalutare se e come riproporre la questione.

    Che cos’è il trattamento accessorio dei dirigenti?

    È la parte della retribuzione dei dirigenti legata alla posizione ricoperta e ai risultati raggiunti, distinta dalla retribuzione fissa. Il suo finanziamento deve rispettare i vincoli di copertura e di buon andamento dell’amministrazione.

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  • Corte cost. n. 90/2023 – Edilizia e urbanistica in Sicilia: piu norme dichiarate illegittime

    Con la sentenza n. 90/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime diverse disposizioni della legge della Regione Siciliana del 2021 in materia di edilizia e urbanistica, perché incidevano su principi statali e sulla tutela del paesaggio, eccedendo i limiti della competenza regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana, con la legge n. 23 del 2021, era intervenuta in materia di edilizia e urbanistica, modificando e integrando la propria disciplina di settore. Il Governo ha impugnato numerose disposizioni di quella legge, riunite poi in un unico giudizio, ritenendo che molte di esse si discostassero dai principi statali del testo unico dell’edilizia, incidessero su materie riservate allo Stato o riducessero la tutela del paesaggio. Il governo del territorio è una materia a competenza concorrente, in cui le Regioni possono legiferare ma devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato; alcuni profili, come l’ordinamento penale e la tutela dell’ambiente e del paesaggio, restano poi di competenza esclusiva statale. La vicenda mostra i confini dell’autonomia regionale in un settore delicato, dove la libertà di pianificare il territorio incontra il limite delle regole nazionali poste a garanzia dell’uniformità e della tutela di valori costituzionali come il paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più articoli della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021 in materia di edilizia e urbanistica, in riferimento a vari parametri costituzionali, tra cui gli artt. 3, 9, 97, 117 e 127 della Costituzione, deducendo la violazione dei principi statali e della tutela del paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge regionale, tra cui l’art. 4 nella parte in cui modificava la disciplina edilizia regionale. Le norme colpite contrastavano con i principi statali in materia di governo del territorio e con la tutela del paesaggio, eccedendo i limiti della competenza regionale.

    Il principio

    La Regione, nel disciplinare edilizia e urbanistica, deve rispettare i principi fondamentali statali e la tutela del paesaggio: le disposizioni che se ne discostano, riducendo le garanzie o invadendo competenze esclusive dello Stato, sono illegittime.

    Domande e risposte

    Perché lo Stato impugna le leggi edilizie regionali?

    Perché il governo del territorio è materia concorrente: le Regioni legiferano nei limiti dei principi statali. Quando una legge regionale li viola o riduce la tutela del paesaggio, il Governo la impugna per ripristinare il corretto riparto.

    Cosa significa tutela del paesaggio in questo contesto?

    Significa che le scelte urbanistiche non possono abbassare il livello di protezione del paesaggio garantito dalla legge statale. La tutela del paesaggio è un valore costituzionale e una competenza che la Costituzione affida in via primaria allo Stato.

    Tutte le norme della legge siciliana sono cadute?

    No: la Corte ha colpito solo le disposizioni impugnate che ha ritenuto illegittime. Le altre restano in vigore. La pronuncia individua puntualmente le norme che eccedevano i limiti della competenza regionale.

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  • Corte cost. n. 91/2023 – Imparzialita del giudice del riesame: questioni non fondate

    Con la sentenza n. 91/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul codice di procedura penale relative all’imparzialità del giudice del riesame: chi ha già deciso sulla misura cautelare non è per ciò solo incompatibile a partecipare ad altri giudizi sullo stesso procedimento.

    Di cosa si tratta

    L’imparzialità del giudice è una garanzia fondamentale del processo: chi ha già espresso una valutazione sul merito di una causa, di regola, non può giudicarla di nuovo, per evitare che sia condizionato dalla decisione precedente. Il codice di procedura penale disciplina i casi di incompatibilità del giudice. Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, si è chiesto se il giudice che ha deciso sulla misura cautelare, cioè sulla privazione della libertà in attesa del processo, dovesse poi considerarsi incompatibile a svolgere ulteriori funzioni nello stesso procedimento. Il punto delicato è che la decisione cautelare ha natura processuale e provvisoria, diversa dal giudizio definitivo sulla responsabilità. In gioco era l’estensione della regola di incompatibilità: ampliarla troppo rischierebbe di paralizzare l’organizzazione degli uffici giudiziari, mentre restringerla troppo potrebbe compromettere l’apparenza di imparzialità del giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, ha sollevato questioni sugli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, riguardo all’incompatibilità del giudice che ha già deciso sulla misura cautelare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la valutazione compiuta dal giudice in sede cautelare, avendo natura processuale e provvisoria, non comprometta di per sé l’imparzialità richiesta per le successive fasi: l’incompatibilità va circoscritta ai casi di duplicazione del giudizio di merito sullo stesso oggetto, dove è reale il rischio di un condizionamento.

    Il principio

    Non ogni valutazione già compiuta dal giudice rende lo stesso incompatibile: l’imparzialità risulta intaccata solo quando vi è duplicazione del giudizio di merito sullo stesso oggetto, non per le decisioni cautelari, che hanno natura processuale e provvisoria.

    Domande e risposte

    Che cos’è la misura cautelare?

    È un provvedimento che limita la libertà dell’indagato prima del processo, ad esempio la custodia in carcere, quando ricorrono determinate condizioni. Ha natura provvisoria e non decide la responsabilità penale.

    Perché il giudice della cautela non è incompatibile?

    Perché la sua valutazione è provvisoria e basata su presupposti diversi da quelli del giudizio di merito. Non anticipa la decisione finale, quindi non comporta, di per sé, un pregiudizio sull’esito del processo.

    Quando scatta allora l’incompatibilità?

    Quando lo stesso giudice si trova a decidere due volte nel merito sullo stesso oggetto. In quel caso c’è il rischio concreto che sia condizionato dalla precedente decisione, e la legge lo dichiara incompatibile.

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  • Corte cost. n. 92/2023 – Legge di stabilita 2022 della Regione Siciliana: norme bocciate

    Con la sentenza n. 92/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge di stabilità 2022 della Regione Siciliana, riservando ad altre pronunce le restanti questioni, per violazione dei vincoli costituzionali sulla finanza pubblica e sul riparto di competenze.

    Di cosa si tratta

    Le leggi di stabilità regionali contengono molte norme eterogenee in materia di spesa, organizzazione e personale. La legge di stabilità 2022-2024 della Regione Siciliana è stata impugnata dal Governo in più parti. Data l’ampiezza del ricorso, la Corte ha deciso solo alcune delle questioni, riservando ad altre pronunce la decisione sulle restanti. Le disposizioni esaminate riguardavano profili come l’organizzazione amministrativa, la spesa e il personale, e secondo il Governo eccedevano i limiti della competenza regionale o contrastavano con i vincoli di finanza pubblica e con i principi statali. La vicenda è un esempio del controllo che la Corte esercita sulle leggi finanziarie delle Regioni, anche di quelle a statuto speciale come la Sicilia: l’autonomia, più ampia per queste Regioni, resta comunque soggetta al rispetto dell’equilibrio di bilancio, del buon andamento dell’amministrazione e del riparto di competenze fissato dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, tra l’altro, l’art. 13, commi 6, 21, 57, 58 e 68, della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2022, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 119, primo comma, della Costituzione, oltre che allo statuto speciale della Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata ad altre pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune delle disposizioni impugnate, tra cui i commi 6 e 68 dell’art. 13 della legge regionale. Le norme colpite eccedevano i limiti della competenza regionale o contrastavano con i vincoli costituzionali in materia di finanza pubblica e di buon andamento dell’amministrazione.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale, nelle leggi di stabilità, devono rispettare l’equilibrio di bilancio, il buon andamento dell’amministrazione e il riparto di competenze: le disposizioni che eccedono tali limiti sono illegittime, nonostante la più ampia autonomia riconosciuta a queste Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte ha riservato ad altre pronunce alcune questioni?

    Significa che, data la complessità del ricorso, la Corte ha deciso subito solo alcune questioni e ne esaminerà altre in successive pronunce. È una tecnica usata per i ricorsi che impugnano molte disposizioni.

    La Sicilia, Regione a statuto speciale, non ha più autonomia?

    Le Regioni a statuto speciale hanno un’autonomia più ampia, ma non illimitata. Restano vincolate ai principi costituzionali su bilancio, buon andamento e competenze, che la Corte fa rispettare anche nei loro confronti.

    Che effetto hanno le norme dichiarate illegittime?

    Cessano di avere efficacia e non possono più essere applicate. La Regione, per gli stessi obiettivi, dovrà intervenire con disposizioni conformi alla Costituzione.

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  • Corte cost. n. 93/2023 – Riqualificazione delle aree terremotate in Umbria e competenza statale

    Con la sentenza n. 93/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Umbria sulla riqualificazione urbanistica delle aree terremotate, perché incideva su profili riservati allo Stato e sul regime sanzionatorio in materia edilizia.

    Di cosa si tratta

    Nelle aree colpite da terremoti si pone spesso il problema di regolarizzare costruzioni realizzate prima dell’evento sismico in difformità dagli strumenti urbanistici. La Regione Umbria, con una norma del 2005 sul governo del territorio, aveva dettato regole speciali per la riqualificazione di queste aree, prevedendo modalità per recuperare o sostituire strutture non conformi. Il TAR Umbria ha sollevato dubbi su questa disciplina, ritenendo che la Regione fosse andata oltre le proprie competenze, incidendo su aspetti che spettano allo Stato, in particolare il regime delle sanzioni e i principi del testo unico dell’edilizia. La questione tocca il riparto di competenze in materia edilizia e urbanistica: le Regioni governano il territorio, ma non possono modificare i principi statali sul condono e sulla sanatoria degli abusi, né il regime sanzionatorio, che attiene anche all’ordinamento penale, riservato allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha sollevato questioni sull’art. 66 della legge della Regione Umbria n. 11 del 2005, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, in relazione all’art. 36 del testo unico dell’edilizia, riguardo alle regole speciali per la riqualificazione delle aree terremotate.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66 della legge regionale. La disciplina speciale sulla riqualificazione delle aree terremotate incideva su profili riservati allo Stato, in particolare sul regime sanzionatorio in materia edilizia, eccedendo i limiti della competenza regionale in materia di governo del territorio.

    Il principio

    La Regione, nel disciplinare il governo del territorio e la riqualificazione delle aree terremotate, non può modificare i principi statali del testo unico dell’edilizia né incidere sul regime sanzionatorio: tali profili sono riservati allo Stato e segnano il limite della competenza regionale.

    Domande e risposte

    Le Regioni non possono regolare l’urbanistica delle aree terremotate?

    Possono governare il territorio, ma nei limiti dei principi statali. Non possono dettare proprie regole sulla sanatoria degli abusi e sulle sanzioni edilizie, perché quei profili spettano allo Stato.

    Perché il regime sanzionatorio è riservato allo Stato?

    Perché attiene anche all’ordinamento penale e all’esigenza di un trattamento uniforme degli illeciti edilizi su tutto il territorio nazionale. Una disciplina regionale difforme altererebbe quell’uniformità.

    Cosa accade alle costruzioni già regolarizzate in base alla norma?

    La pronuncia colpisce la norma regionale, ma gli effetti concreti sulle singole situazioni dipendono dalle valutazioni delle amministrazioni competenti, che dovranno applicare la disciplina statale in materia edilizia.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze; il secondo comma, lettera l), riserva allo Stato l’ordinamento penale e civile, il terzo comma riguarda il governo del territorio.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 96/2023 – Strutture sanitarie regionali anti-Covid in Sardegna: cessa la materia del contendere

    Con l’ordinanza n. 96/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla legge della Regione Sardegna per il rafforzamento delle strutture sanitarie contro la pandemia da Covid-19, dopo che la disposizione impugnata era stata modificata in modo da superare i rilievi del Governo.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza pandemica le Regioni hanno adottato numerose misure per potenziare i propri sistemi sanitari. La Regione Sardegna, con la legge n. 11 del 2022, era intervenuta sul rafforzamento delle strutture sanitarie per il contrasto al Covid-19. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una disposizione di questa legge, ritenendo che invadesse la competenza statale nella materia concorrente della tutela della salute e violasse anche lo statuto speciale della Regione. Mentre il giudizio era pendente, però, la disposizione contestata è stata modificata o superata, facendo venir meno il contrasto che aveva originato il ricorso. La vicenda illustra un esito ricorrente nel contenzioso tra Stato e Regioni: quando la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo e non risulta che abbia prodotto effetti nel frattempo, la Corte non decide nel merito, ma dichiara cessata la materia del contendere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Sardegna n. 11 del 2022, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia concorrente della tutela della salute, e all’art. 4 dello statuto speciale per la Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La disposizione impugnata è stata modificata in modo da superare le censure statali e non risultava che, nel frattempo, avesse trovato applicazione: venuto meno il contrasto, il giudizio si è chiuso senza una decisione sul merito.

    Il principio

    Quando la norma regionale impugnata viene modificata in senso satisfattivo rispetto ai rilievi statali e non ha prodotto effetti nel periodo intermedio, viene meno l’oggetto del giudizio: la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla legittimità.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo?

    Nell’estinzione il ricorrente rinuncia e la rinuncia è accettata. Nella cessazione della materia del contendere la norma impugnata viene modificata o superata in senso satisfattivo, e non risulta che abbia avuto applicazione: in entrambi i casi non si decide nel merito.

    La legge sarda resta in vigore?

    Resta la disciplina come risultante dalle modifiche che hanno superato i rilievi del Governo. La Corte non si è pronunciata sulla versione originaria, ormai priva di effetti.

    Perché conta che la norma non abbia avuto applicazione?

    Perché se la disposizione contestata avesse prodotto effetti nel periodo intermedio, potrebbe permanere un interesse a una decisione nel merito. L’assenza di applicazione conferma il venir meno dell’oggetto del contendere.

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  • Corte cost. n. 95/2023 – Stabilizzazione del personale precario nella PA: questione inammissibile

    Con l’ordinanza n. 95/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Massa sulle norme che disciplinano la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, per i limiti del modo in cui la questione era stata formulata.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta procedura di stabilizzazione consente alle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato, a certe condizioni, il personale che ha maturato una determinata anzianità di servizio con contratti precari. Le norme di riferimento, contenute in un decreto legislativo del 2017, fissano i requisiti per accedere a questa possibilità. Il Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, si trovava a decidere una controversia in cui veniva in rilievo proprio l’applicazione di quei requisiti e ha sollevato un dubbio di costituzionalità, lamentando un possibile contrasto con il principio di uguaglianza tra lavoratori in situazioni analoghe. La vicenda mostra come, anche quando il tema sostanziale è rilevante, la questione debba essere posta in modo corretto: la Corte costituzionale può pronunciarsi nel merito solo se il giudice indica con precisione la norma, i parametri e la rilevanza per il giudizio in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Massa, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni sull’art. 20, commi 2 e 9, del decreto legislativo n. 75 del 2017 in materia di stabilizzazione del personale precario, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per un presunto contrasto con il principio di uguaglianza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il modo in cui era stata formulata non consentiva un esame nel merito: la pronuncia non entra quindi nel contenuto delle norme sulla stabilizzazione, ma si arresta per ragioni processuali legate ai requisiti di ammissibilità.

    Il principio

    Anche su temi rilevanti come la stabilizzazione del personale precario, la Corte non può decidere se la questione è formulata in modo carente: una motivazione insufficiente sulla rilevanza o sui termini della censura porta alla manifesta inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cos’è la manifesta inammissibilità?

    È una forma di inammissibilità così evidente da poter essere decisa con ordinanza, senza un’ampia trattazione. La Corte non esamina il merito della norma, ma rileva un vizio nel modo in cui la questione è stata posta.

    Le norme sulla stabilizzazione restano valide?

    Sì. Con una pronuncia di inammissibilità la disciplina rimane in vigore e continua ad applicarsi. Il giudice potrebbe, in un altro caso, riproporre la questione in modo corretto.

    Perché il giudice deve motivare la rilevanza?

    Perché la Corte decide solo questioni che incidono effettivamente sul giudizio in corso. Se non è chiaro perché la norma sia decisiva per la causa, la questione non può essere esaminata nel merito.

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  • Corte cost. n. 134/2022 – Intervento di un’associazione ambientalista nel giudizio costituzionale

    Con l’ordinanza n. 134/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione ambientalista in un giudizio promosso dal Governo contro una legge regionale.

    Di cosa si tratta

    Nel processo davanti alla Corte costituzionale non chiunque puo partecipare: le regole sull’accesso al giudizio sono rigorose, soprattutto nei ricorsi in via principale promossi dallo Stato contro una legge regionale, dove le parti sono in linea di principio lo Stato e la Regione. Talvolta soggetti esterni, come associazioni portatrici di interessi collettivi, chiedono di intervenire per far valere le proprie ragioni. In questa vicenda, un’associazione ambientalista aveva chiesto di intervenire in un giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro una legge regionale. La Corte ha dovuto stabilire, in via preliminare, se questa partecipazione fosse ammissibile. Si tratta di un profilo processuale di rilievo generale, perche definisce chi puo prendere parte al controllo di costituzionalita delle leggi e a quali condizioni anche le associazioni rappresentative di interessi diffusi, come quelli ambientali, possano far sentire la propria voce.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’ordinanza riguarda un profilo processuale: l’ammissibilita dell’intervento spiegato dall’Associazione Legambiente Sicilia Aps nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe contro una legge regionale. Non viene affrontato il merito della questione di legittimità costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dall’Associazione Legambiente Sicilia Aps. La pronuncia, di carattere processuale, esclude la partecipazione dell’associazione al giudizio, senza incidere sull’esame del merito della legge regionale impugnata, che prosegue tra le parti necessarie.

    Il principio

    L’intervento di soggetti terzi, comprese le associazioni rappresentative di interessi diffusi, nel giudizio in via principale promosso dallo Stato contro una legge regionale e ammesso solo a condizioni rigorose; in mancanza, l’intervento e dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    Perche un’associazione ambientalista non puo intervenire liberamente?

    Perche nel giudizio in via principale le parti sono in linea di principio lo Stato e la Regione. L’intervento di terzi e ammesso solo in casi limitati e a condizioni stringenti, qui ritenute non soddisfatte.

    Questa decisione riguarda il merito della legge regionale?

    No. L’ordinanza decide solo sull’ammissibilita dell’intervento. La valutazione di legittimità della legge regionale prosegue separatamente nel giudizio principale.

    Le associazioni non hanno quindi voce sui temi ambientali davanti alla Corte?

    Possono averla in modo limitato. La Corte applica criteri rigorosi sull’intervento dei terzi, ma cio non esclude che gli interessi ambientali siano comunque considerati nel giudizio attraverso le parti necessarie.

    Norme collegate

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