Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 33/2022 – Ergastolo ostativo e benefici penitenziari: la Corte rinvia ma chiede una riforma

    Con la sentenza n. 33 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario in tema di ergastolo ostativo, ma ha rivolto al legislatore un chiaro invito a riformare la disciplina della liberazione condizionale per i condannati che non collaborano con la giustizia.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario prevede che, per alcuni reati gravissimi (tra cui quelli di stampo mafioso), l’accesso ai benefici penitenziari sia precluso al condannato che non collabori con la giustizia. Il cosiddetto «ergastolo ostativo» significa che chi non collabora non può di regola accedere alla liberazione condizionale, restando teoricamente in carcere a vita. La questione tocca un nodo delicato: bilanciare la finalità rieducativa della pena e la dignità della persona con le esigenze di contrasto alla criminalità organizzata. La Corte aveva già segnalato la fragilità del meccanismo: equiparare la mancata collaborazione a una pericolosità sociale presunta in modo assoluto rischia di violare la Costituzione. Con questa decisione la Corte sceglie però di non intervenire subito con una sentenza di accoglimento, lasciando al Parlamento il compito di riscrivere la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui preclude la liberazione condizionale al condannato all’ergastolo per reati ostativi che non collabori con la giustizia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, ritenendo che un intervento immediato avrebbe richiesto scelte discrezionali riservate al legislatore. Ha tuttavia indicato i principi a cui la futura riforma dovrà attenersi, sollecitando il Parlamento a modificare la disciplina entro un termine.

    Il principio

    La preclusione assoluta dei benefici per chi non collabora è in tensione con la funzione rieducativa della pena e con il principio di uguaglianza: la mancata collaborazione non può valere come prova automatica di perdurante pericolosità. Spetta però al legislatore ridisegnare il punto di equilibrio.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’ergastolo ostativo?

    È l’ergastolo che, per certi reati gravi, impedisce di accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale finché il condannato non collabora con la giustizia.

    La Corte ha abolito l’ergastolo ostativo?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni e non ha cancellato la norma, ma ha chiesto al legislatore di riformarla per renderla conforme alla Costituzione.

    Perché la Corte non ha deciso direttamente?

    Perché riscrivere la disciplina implica scelte discrezionali (quali condizioni, quali verifiche) che spettano al Parlamento e non alla Corte.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 32/2022 – Conflitto tra poteri dello Stato sul Green pass: ricorso inammissibile

    Con l’ordinanza n. 32 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, perché mancavano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è lo strumento con cui un organo dello Stato lamenta che un altro organo abbia invaso le proprie competenze costituzionali. La Corte costituzionale, prima di esaminare il merito, deve valutare in via preliminare se chi ricorre sia effettivamente un «potere dello Stato» legittimato a sollevarlo e se l’atto contestato sia idoneo a ledere attribuzioni costituzionalmente garantite. In questo caso la Corte si è fermata a questa soglia preliminare: ha ritenuto che il ricorso non avesse i requisiti minimi per poter essere portato avanti. La pronuncia ricorda che il conflitto tra poteri non è un rimedio generale a disposizione di chiunque contesti scelte pubbliche, ma un canale eccezionale riservato a chi è titolare di funzioni costituzionali e ne lamenti la menomazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorrente aveva promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato richiamando vari parametri costituzionali a tutela delle libertà individuali. La Corte ha esaminato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del conflitto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, ritenendo non integrati i presupposti per la sua proposizione.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere sollevato solo da chi è titolare di attribuzioni costituzionalmente garantite e lamenti una loro lesione; in mancanza di tali presupposti il ricorso è inammissibile e la Corte non entra nel merito.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui un organo dello Stato chiede alla Corte costituzionale di stabilire a chi spetti una determinata competenza, quando ritiene che un altro organo l’abbia invasa o menomata.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché non risultavano integrati i presupposti soggettivi e oggettivi del conflitto: la Corte si è arrestata alla fase preliminare senza esaminare le questioni di merito.

    Una pronuncia di inammissibilità significa che la Corte ha dato torto sulle ragioni?

    No. L’inammissibilità è una decisione di rito: la Corte non valuta se le ragioni siano fondate, ma solo che mancano le condizioni per esaminarle.

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  • Corte cost. n. 49/2023 – Rinuncia al ricorso ed estinzione del giudizio costituzionale

    Con l’ordinanza n. 49/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo a una legge della Regione Siciliana, perché il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso e la rinuncia era stata accettata dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    Un giudizio davanti alla Corte costituzionale può chiudersi non solo con una decisione sul merito, ma anche per ragioni procedurali. Una di queste è la rinuncia al ricorso: chi ha promosso il giudizio può decidere di non proseguirlo e, se l’altra parte costituita accetta la rinuncia, il processo si estingue. In questo caso lo Stato aveva impugnato una norma della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 18, che modificava una precedente disposizione regionale. Successivamente, previa delibera del Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, e la Regione Siciliana, costituita in giudizio, ha accettato la rinuncia. Si tratta di una vicenda frequente nei rapporti tra Stato e Regioni: spesso, dopo l’impugnazione, le parti trovano un’intesa o la Regione modifica la norma, e lo Stato ritira il ricorso. Il caso illustra come l’estinzione per rinuncia chiuda il giudizio senza che la Corte si pronunci sulla legittimità della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Siciliana 21 luglio 2021, n. 18 (modifiche a una precedente legge regionale del 2020), promuovendo il relativo giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha rilevato che il ricorrente, previa delibera del Consiglio dei ministri, aveva rinunciato al ricorso, e che la rinuncia era stata accettata dalla Regione Siciliana, costituita in giudizio. Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Quando chi ha promosso il giudizio costituzionale rinuncia al ricorso e l’altra parte costituita accetta la rinuncia, il processo si estingue. La Corte non si pronuncia sul merito della legittimità della norma, che resta quindi in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è «estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, per una causa procedurale come la rinuncia al ricorso accettata dall’altra parte.

    Perché lo Stato rinuncia a un ricorso già presentato?

    Spesso perché, dopo l’impugnazione, la Regione modifica o abroga la norma, oppure le parti raggiungono un’intesa: in questi casi lo Stato non ha più interesse a proseguire il giudizio.

    La norma impugnata è stata dichiarata legittima?

    No. La Corte non si è pronunciata sul merito: l’estinzione chiude il processo, e la disposizione resta in vigore senza un giudizio sulla sua legittimità.

    Serve l’accettazione della Regione per estinguere il processo?

    Sì. Quando la controparte si è costituita in giudizio, la rinuncia produce l’estinzione solo se accettata: lo prevede l’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

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  • Corte cost. n. 55/2023 – Forestazione in Sicilia e cessazione della materia del contendere

    Con l’ordinanza n. 55/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una norma della Regione Siciliana in materia di forestazione, perché la disposizione impugnata era stata abrogata senza aver avuto applicazione.

    Di cosa si tratta

    Quando lo Stato impugna una legge regionale, può accadere che, durante il giudizio, la Regione modifichi o abroghi la norma contestata. Se la disposizione viene eliminata e non ha avuto applicazione nel periodo in cui è stata in vigore, viene meno la ragione del contendere e la Corte chiude il caso dichiarando cessata la materia del contendere, senza decidere il merito. La legge della Regione Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 conteneva, all’art. 4, una disposizione in materia di forestazione impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri per asseriti contrasti con le competenze statali e con i vincoli di bilancio. Nelle more del giudizio, una successiva legge regionale ha abrogato la norma impugnata, con effetto retroattivo, e il Ragioniere generale della Regione ha confermato che la disposizione non aveva trovato attuazione. Si sono così realizzati i presupposti che la giurisprudenza costituzionale richiede per dichiarare cessata la materia del contendere: l’abrogazione e la mancata applicazione della norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 81, sesto comma, e 119, primo comma, della Costituzione, oltre che allo statuto regionale, in materia di forestazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che, nelle more del giudizio, una successiva legge regionale aveva abrogato la disposizione impugnata, con decorrenza retroattiva, e che il Ragioniere generale della Regione aveva confermato che la norma non aveva trovato applicazione nel periodo di vigenza. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia avuto applicazione, determina la cessazione della materia del contendere.

    Il principio

    Se la norma regionale impugnata viene abrogata nel corso del giudizio e non ha avuto applicazione, viene meno l’interesse alla decisione e la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito della legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che durante il giudizio è venuto meno l’oggetto della contesa, ad esempio perché la norma impugnata è stata abrogata e non ha avuto applicazione: la Corte chiude il caso senza decidere il merito.

    Perché conta che la norma non abbia avuto applicazione?

    Perché se la disposizione avesse prodotto effetti, potrebbe residuare un interesse alla decisione. La mancata applicazione, invece, fa venir meno ogni ragione di pronunciarsi.

    Chi ha confermato che la norma non era stata applicata?

    Il Ragioniere generale della Regione Siciliana, con una nota depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, ha confermato la mancata attuazione della disposizione nel periodo di vigenza.

    La norma è stata dichiarata incostituzionale?

    No. La Corte non si è pronunciata sulla legittimità: la disposizione era già stata abrogata dalla Regione, e il giudizio si è chiuso per cessazione della materia del contendere.

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  • Corte cost. n. 56/2023 – Reato di apologia e attualità della questione costituzionale

    Con l’ordinanza n. 56/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 414 del codice penale (istigazione e apologia di reato), perché poste in modo astratto e prematuro rispetto al giudizio in corso.

    Di cosa si tratta

    Perché la Corte possa esaminare una norma, la questione deve essere attuale e concreta: deve riguardare un problema che si pone davvero nel giudizio in corso, non un dubbio sollevato in via ipotetica prima ancora che il giudice abbia accertato i fatti. La norma in esame era l’art. 414 del codice penale, che punisce l’istigazione e l’apologia di reato, in tensione con la libertà di manifestazione del pensiero. Il Tribunale di Udine, in un procedimento penale, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dubitando della compatibilità della norma con la libertà di espressione e con i principi costituzionali e convenzionali. La Corte ha però osservato che il giudice avrebbe potuto, ad esempio, assolvere gli imputati o ritenere il fatto di particolare tenuità, applicando la causa di non punibilità dell’art. 131-bis del codice penale: in tal caso la questione di legittimità non sarebbe stata neppure rilevante. Le questioni risultavano quindi astratte e premature, perché sollevate prima che fosse chiaro se la norma dovesse davvero essere applicata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Udine ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 414, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 10 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in materia di istigazione e apologia di reato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Ha rilevato che il giudice avrebbe potuto assolvere gli imputati o qualificare il fatto come di particolare tenuità, applicando la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.: in entrambi i casi la norma censurata non sarebbe stata determinante. Le questioni risultavano pertanto astratte e premature, prive di quell’attualità e concretezza necessarie perché la Corte ne possa apprezzare la rilevanza. Le ulteriori eccezioni di inammissibilità sono rimaste assorbite.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è sollevata in modo astratto e prematuro, prima che il giudice abbia verificato se la norma debba davvero essere applicata al caso. Manca in tal caso l’attualità e la concretezza necessarie a fondare la rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Cosa punisce l’art. 414 del codice penale?

    Punisce chi istiga a commettere reati o ne fa pubblicamente apologia. È una norma che si muove al confine con la libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione.

    Perché le questioni erano «premature»?

    Perché il giudice avrebbe potuto assolvere gli imputati o ritenere il fatto di particolare tenuità: in quei casi la norma non sarebbe stata applicata, e la questione non era ancora attuale né concreta.

    Che cos’è la particolare tenuità del fatto?

    È la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, che esclude la pena quando l’offesa è di minima entità e il comportamento non abituale.

    La Corte ha valutato il merito della norma sull’apologia?

    No. L’inammissibilità riguarda il modo in cui la questione era stata posta, troppo astratto e anticipato; la Corte non si è pronunciata sulla legittimità dell’art. 414 cod. pen.

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  • Corte cost. n. 72/2023 – Reati in materia di immigrazione e restituzione degli atti per ius superveniens

    Con l’ordinanza n. 72/2023 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice di Vicenza, perché una riforma sopravvenuta aveva modificato il quadro normativo su cui si fondava la questione relativa a un reato in materia di immigrazione.

    Di cosa si tratta

    Quando, durante un giudizio costituzionale, entra in vigore una nuova legge che incide sulla materia (il cosiddetto ius superveniens), il quadro normativo può cambiare al punto da rendere necessario che il giudice riesamini la questione alla luce delle nuove regole. In questi casi la Corte non decide nel merito, ma restituisce gli atti al giudice che aveva sollevato la questione. Il caso riguardava l’art. 5, comma 8-bis, del testo unico sull’immigrazione, che punisce l’uso di documenti contraffatti per ottenere un titolo di soggiorno. Il giudice dell’udienza preliminare di Vicenza ne aveva dubitato la legittimità sotto il profilo della proporzionalità della pena e dell’accesso alla messa alla prova. Nel frattempo, però, una riforma (il d.lgs. n. 150 del 2022, cosiddetta riforma Cartabia) aveva modificato il quadro, rendendo accessibile per quel reato il rito della sospensione del procedimento con messa alla prova, uno strumento di mitigazione della pena. Questo cambiamento ha inciso profondamente sui presupposti della questione, imponendo un nuovo esame da parte del giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (testo unico sull’immigrazione), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, in materia di proporzionalità del trattamento sanzionatorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Ha rilevato che, per effetto dello ius superveniens introdotto dalla riforma (d.lgs. n. 150 del 2022), era ora possibile fruire, per quel reato, del rito alternativo della sospensione del procedimento con messa alla prova, un’ulteriore possibilità di individualizzazione e mitigazione del trattamento sanzionatorio. Poiché questa modifica incideva profondamente sui presupposti delle censure, si rendeva necessaria una nuova valutazione, da parte del giudice, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.

    Il principio

    Quando una riforma sopravvenuta modifica il quadro normativo su cui si fonda una questione di legittimità costituzionale, incidendo sui presupposti delle censure, la Corte restituisce gli atti al giudice, che dovrà riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle nuove regole.

    Domande e risposte

    Che cos’è lo ius superveniens?

    È una legge nuova che entra in vigore mentre è in corso il giudizio costituzionale e che incide sulla materia oggetto della questione, modificando il quadro normativo di riferimento.

    Perché la Corte ha restituito gli atti al giudice?

    Perché una riforma sopravvenuta aveva cambiato i presupposti della questione: spetta ora al giudice valutare di nuovo se essa sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce delle nuove regole.

    Che cos’è la messa alla prova?

    È un rito alternativo che consente, per reati di minore gravità, di sospendere il processo affidando l’imputato a un programma di prova: se ha esito positivo, il reato si estingue. È uno strumento di mitigazione della pena.

    La norma sull’immigrazione è stata annullata?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito: ha rinviato la valutazione al giudice, alla luce della riforma sopravvenuta.

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  • Corte cost. n. 78/2023 – Improcedibilità delle esecuzioni e tutela effettiva

    Con l’ordinanza n. 78/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su una norma che sospendeva le esecuzioni forzate, perché quella disposizione era già stata annullata da una precedente sentenza della Corte.

    Di cosa si tratta

    Il processo di esecuzione forzata serve a dare effettività alle decisioni dei giudici, ad esempio consentendo a un creditore di recuperare quanto gli spetta. Una norma del 2021 (art. 16-septies del d.l. n. 146 del 2021) aveva introdotto un meccanismo di improcedibilità che, in determinati casi, bloccava le esecuzioni nei confronti di alcune amministrazioni. Il TAR Emilia-Romagna, in funzione di giudice dell’ottemperanza, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale di quella disposizione, ritenendo che pregiudicasse l’effettività della tutela giurisdizionale e la parità delle parti. Nel frattempo, però, la Corte costituzionale aveva già dichiarato illegittima quella stessa norma con la sentenza n. 228 del 2022, rilevando che estendeva l’improcedibilità anche a crediti non commerciali e che la durata quadriennale del blocco era sproporzionata. La questione del TAR ha quindi perso il proprio oggetto: la norma contestata era già venuta meno. Il caso illustra cosa accade quando una disposizione viene annullata prima che un’altra questione su di essa sia decisa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per l’Emilia-Romagna, in funzione di giudice dell’ottemperanza, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies, comma 2, lettera g), del d.l. n. 146 del 2021 (convertito nella legge n. 215 del 2021), in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, in materia di improcedibilità delle esecuzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Ha rilevato che la norma censurata era già venuta meno per effetto della precedente sentenza n. 228 del 2022, con cui la Corte aveva dichiarato l’illegittimità della disposizione, sia perché estendeva l’improcedibilità a crediti di natura non commerciale, sia perché la durata quadriennale della misura risultava sproporzionata per eccesso. Essendo la norma già annullata, le questioni del TAR non potevano essere esaminate.

    Il principio

    Quando la norma oggetto di una questione di legittimità costituzionale è già stata annullata da una precedente decisione della Corte, la nuova questione diventa priva di oggetto ed è manifestamente inammissibile. Una disposizione che blocca le esecuzioni in modo sproporzionato lede l’effettività della tutela giurisdizionale e la parità delle parti.

    Domande e risposte

    Che cos’è il giudizio di ottemperanza?

    È il processo davanti al giudice amministrativo con cui si ottiene l’esecuzione di una decisione che la pubblica amministrazione non ha spontaneamente attuato. Serve a rendere effettiva la sentenza.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché la norma contestata era già stata annullata dalla Corte con la sentenza n. 228 del 2022: non c’era più una disposizione su cui pronunciarsi, e la questione era priva di oggetto.

    Perché la norma originaria era stata annullata?

    Perché estendeva il blocco delle esecuzioni anche a crediti non commerciali e prevedeva una durata di quattro anni ritenuta sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

    Cosa tutela l’art. 24 della Costituzione in questo contesto?

    Garantisce l’effettività della tutela giurisdizionale: il diritto di agire in giudizio comprende anche quello di ottenere l’esecuzione concreta delle decisioni ottenute.

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  • Corte cost. n. 83/2023 – Diritto allo studio universitario e rilevanza della questione

    Con l’ordinanza n. 83/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su una norma in materia di diritto allo studio universitario, perché la loro soluzione avrebbe inciso solo in modo eventuale e ipotetico sul giudizio in corso.

    Di cosa si tratta

    Perché la Corte costituzionale possa esaminare una norma, la questione deve essere rilevante: la decisione della causa in corso deve dipendere effettivamente da quella norma. Se la sua eventuale rimozione non incidesse sull’esito del giudizio, la questione è inammissibile. La norma in esame riguardava il diritto allo studio e i collegi universitari legalmente riconosciuti (art. 9 del d.lgs. n. 68 del 2012). Il Giudice di pace di La Spezia, in una causa tra un’università e uno studente, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina in contrasto con i principi costituzionali in materia di diritto allo studio. La Corte ha però rilevato che l’ordinanza del giudice non chiariva elementi essenziali, come l’ammontare delle somme in gioco e i tempi, sicché la rimozione della norma avrebbe potuto incidere sul giudizio solo in termini eventuali e ipotetici. Il caso mostra l’importanza del requisito della rilevanza: senza una precisa indicazione di come la norma incide sulla causa, la Corte non può intervenire.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di La Spezia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 12, in combinato disposto con il comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2012, in riferimento agli artt. 2, 3 e 33, quarto comma, della Costituzione, in materia di diritto allo studio universitario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Ha rilevato che l’ordinanza di rimessione non indicava a quanto ammontassero le somme in tesi indebitamente negate, né quando l’università vi avrebbe avuto accesso; di conseguenza, solo in termini eventuali e ipotetici la rimozione della norma censurata avrebbe potuto riverberarsi sulle sorti del procedimento principale. Questo difetto di rilevanza ha comportato la manifesta inammissibilità delle questioni.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la rimozione della norma censurata inciderebbe sul giudizio in corso solo in termini eventuali e ipotetici. Il giudice deve dimostrare in modo concreto che la decisione della causa dipende dalla norma, altrimenti manca il requisito della rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è la rilevanza di una questione costituzionale?

    È il requisito per cui la norma sospettata di incostituzionalità deve essere effettivamente applicabile nel giudizio in corso, così che la sua sorte influisca sull’esito della causa.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché il giudice non aveva chiarito elementi essenziali, come gli importi in gioco: la rimozione della norma avrebbe inciso sul giudizio solo in modo eventuale e ipotetico, senza una reale rilevanza.

    Cosa avrebbe dovuto fare il giudice?

    Ricostruire con precisione i fatti della causa e spiegare in che modo concreto la norma incideva sull’esito, così da dimostrare la rilevanza della questione.

    La norma sul diritto allo studio è stata giudicata legittima?

    No. La Corte non l’ha esaminata nel merito: l’inammissibilità riguarda il modo in cui la questione era stata posta, non il contenuto della norma.

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  • Corte cost. n. 62/2023 – Intercettazioni di un senatore e autorizzazione della Camera

    Con l’ordinanza n. 62/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato sull’acquisizione e l’uso di intercettazioni telefoniche di un senatore, disposte senza la previa autorizzazione della Camera richiesta dall’art. 68 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari con alcune garanzie, tra cui la necessità di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporli a intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. È una guarentigia che non tutela il singolo come privilegio personale, ma la funzione parlamentare e l’autonomia del Parlamento. Nel caso esaminato, la Procura di Torino e alcuni giudici avevano acquisito e utilizzato intercettazioni telefoniche del senatore Stefano Esposito nell’ambito di un procedimento penale, senza l’autorizzazione del Senato. Il Senato ha allora sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che fosse stata lesa la sua sfera di competenze. Questa ordinanza riguarda la prima fase del giudizio, quella di ammissibilità: la Corte non decide ancora chi ha ragione nel merito, ma verifica se esistano i presupposti soggettivi e oggettivi perché il conflitto possa essere esaminato. Il caso illustra un meccanismo poco noto ma importante di equilibrio tra poteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Senato della Repubblica ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e dei giudici per le indagini e dell’udienza preliminare, lamentando la lesione della propria sfera di attribuzioni garantita dall’art. 68, terzo comma, della Costituzione, in materia di intercettazioni di parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione. Ha riconosciuto la legittimazione del Senato come potere dello Stato e quella degli organi giudiziari coinvolti, tra cui il pubblico ministero (in quanto titolare dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, art. 112 Cost.). Sul piano oggettivo ha rilevato che sussiste la materia del conflitto, perché il ricorrente lamenta la lesione della garanzia dell’art. 68, terzo comma, Cost. La Corte ha disposto le notifiche e gli adempimenti per la successiva fase di merito.

    Il principio

    Per intercettare le comunicazioni di un parlamentare occorre la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, prevista dall’art. 68 della Costituzione a tutela della funzione parlamentare. Quando un organo giudiziario procede senza tale autorizzazione, la Camera può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui un potere dello Stato, come il Parlamento, lamenta davanti alla Corte costituzionale che un altro potere ha invaso o leso le sue competenze garantite dalla Costituzione.

    Perché serve l’autorizzazione per intercettare un parlamentare?

    Perché l’art. 68 della Costituzione tutela la funzione parlamentare: la previa autorizzazione della Camera impedisce che le indagini possano essere usate per condizionare l’attività di un membro del Parlamento.

    La Corte ha già stabilito chi ha ragione?

    No. Questa ordinanza riguarda solo la fase di ammissibilità: la Corte ha verificato che il conflitto possa essere esaminato. La decisione sul merito arriverà nella fase successiva.

    L’autorizzazione tutela il singolo parlamentare?

    Tutela la funzione e l’autonomia del Parlamento, non un privilegio personale del singolo: la garanzia esiste per proteggere il libero esercizio del mandato.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 97/2023 – Correzione di un errore materiale in una sentenza della Corte

    Con l’ordinanza n. 97/2023 la Corte costituzionale ha corretto un errore materiale contenuto in una propria precedente sentenza, la n. 5 del 2023, sostituendo un riferimento normativo errato con quello corretto.

    Di cosa si tratta

    Anche i provvedimenti dei giudici, comprese le sentenze della Corte costituzionale, possono contenere errori materiali: refusi, sviste, citazioni inesatte di numeri o riferimenti normativi, che non incidono sul contenuto della decisione ma sulla sua corretta formulazione. Per porvi rimedio esiste la procedura di correzione dell’errore materiale, che consente di emendare il testo senza modificare la sostanza di quanto deciso. In questo caso la Corte ha rilevato che nella propria sentenza n. 5 del 2023 era stato indicato erroneamente il numero di un regio decreto: il riferimento al regio decreto n. 733 del 1931 andava corretto in regio decreto n. 773 del 1931, cioè il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta di un intervento puramente formale, che assicura l’esattezza del testo della decisione senza intaccarne il significato. La vicenda illustra uno strumento di ordinaria manutenzione dei provvedimenti giudiziari.

    La questione di legittimità costituzionale

    In questo caso non si tratta di una questione di legittimità costituzionale, ma di un giudizio per la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 5 del 2023 della stessa Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, nella sentenza n. 5 del 2023, le parole «art. 38 del r.d. n. 733/1931» siano sostituite, nei punti indicati della motivazione e del dispositivo, dalle parole «art. 38 del r.d. n. 773/1931». Si tratta della correzione di un mero errore materiale, che non incide sul contenuto della decisione.

    Il principio

    Gli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte costituzionale, come un riferimento normativo errato, possono essere corretti con apposita ordinanza, senza modificare la sostanza della decisione già assunta.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale?

    È un errore di scrittura o di calcolo, come un refuso o una citazione inesatta, che non riguarda il contenuto della decisione ma la sua formulazione. Può essere corretto senza riaprire il giudizio.

    La correzione cambia l’esito della sentenza?

    No. La correzione di un errore materiale non modifica la sostanza della decisione: serve solo a rendere il testo esatto e coerente, ad esempio indicando il corretto numero di un decreto.

    Qual era l’errore corretto in questo caso?

    Nella sentenza n. 5 del 2023 era citato il regio decreto n. 733 del 1931 al posto del regio decreto n. 773 del 1931, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La Corte ha sostituito il numero errato con quello esatto.

    Norme collegate

    • Art. 134 della Costituzione — competenze della Corte costituzionale, nel cui ambito si colloca anche la correzione dei propri provvedimenti.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 84/2023 – Disposizioni finanziarie della Regione Siciliana: norme illegittime

    Con la sentenza n. 84/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni finanziarie della Regione Siciliana, riservando ad altre pronunce le restanti questioni, per violazione dell’equilibrio di bilancio, del buon andamento dell’amministrazione e del riparto di competenze.

    Di cosa si tratta

    Le leggi finanziarie e di stabilità della Regione Siciliana sono state oggetto, nel tempo, di numerose impugnazioni da parte dello Stato. In questo giudizio la Corte ha esaminato, riunendo più ricorsi, disposizioni contenute in varie leggi regionali siciliane tra il 2021 e il 2022, riguardanti profili finanziari, di spesa e di organizzazione. Il Governo aveva contestato che alcune di queste norme violassero l’obbligo di copertura e l’equilibrio di bilancio, il buon andamento dell’amministrazione e il riparto di competenze tra Stato e Regioni, anche tenuto conto della più ampia autonomia riconosciuta alla Sicilia dal suo statuto speciale. Data la complessità del contenzioso, la Corte ha deciso solo una parte delle questioni, riservandone altre a successive pronunce. La vicenda conferma che l’autonomia finanziaria regionale, pur ampia per le Regioni a statuto speciale, resta soggetta ai vincoli costituzionali che garantiscono la sana gestione dei conti pubblici e l’unitarietà dell’ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con più ricorsi riuniti, varie disposizioni di leggi della Regione Siciliana, tra cui l’art. 36 della legge reg. n. 9 del 2021 e altre norme delle leggi reg. n. 29 e n. 35 del 2021 e n. 13 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117 e 119 della Costituzione e allo statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata ad altre pronunce la decisione delle ulteriori impugnative e riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune delle disposizioni impugnate, tra cui l’art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021. Le norme colpite contrastavano con i vincoli costituzionali in materia di equilibrio di bilancio, buon andamento dell’amministrazione e riparto di competenze.

    Il principio

    Le disposizioni finanziarie delle Regioni, anche a statuto speciale, devono rispettare l’equilibrio di bilancio, il buon andamento dell’amministrazione e il riparto di competenze: le norme che eccedono tali limiti sono illegittime, a prescindere dall’ampiezza dell’autonomia regionale.

    Domande e risposte

    Perché la Sicilia è spesso al centro di questi giudizi?

    Perché le sue leggi finanziarie, ampie e articolate, contengono molte disposizioni che lo Stato impugna quando ritiene violati i vincoli di bilancio o il riparto di competenze. L’autonomia speciale non esonera dal rispetto della Costituzione.

    Cosa significa che la Corte ha riservato altre questioni?

    Significa che, data la mole del contenzioso, la Corte ha deciso subito solo alcune questioni, rinviando le altre a successive pronunce. È una tecnica usata per i ricorsi complessi che impugnano molte norme.

    Che effetto hanno le norme dichiarate illegittime?

    Cessano di avere efficacia e non possono più essere applicate. La Regione, per gli stessi obiettivi, dovrà intervenire con disposizioni conformi ai vincoli costituzionali sui conti pubblici.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 85/2023 – Distanze tra costruzioni nel testo unico edilizia: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 85/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulla norma del testo unico dell’edilizia in materia di deroghe alle distanze tra costruzioni, per i limiti del modo in cui le questioni erano formulate.

    Di cosa si tratta

    Le distanze minime tra costruzioni servono a garantire sicurezza, igiene e ordinato assetto del territorio. Il testo unico dell’edilizia disciplina anche i casi in cui è possibile derogare a tali distanze, ad esempio nell’ambito di piani urbanistici o di interventi di riqualificazione. La norma introdotta nel testo unico nel 2013, su cui verteva il giudizio, riguardava proprio le condizioni a cui sono ammesse deroghe alle distanze legali tra edifici. Il Consiglio di Stato ha sollevato dubbi di costituzionalità su questa disposizione, prospettando un contrasto con il principio di uguaglianza e con il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di governo del territorio e di livelli essenziali delle prestazioni. La materia delle distanze tra costruzioni è tradizionalmente intrecciata tra competenza statale, legata ai rapporti tra privati e all’ordinamento civile, e competenza regionale sul governo del territorio: definirne i confini è spesso complesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni sull’art. 2-bis, comma 1, del testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001), introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettere m) e s), e terzo, della Costituzione, riguardo alle deroghe alle distanze tra costruzioni, nonché, in via consequenziale, su altra disposizione collegata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il modo in cui erano state formulate non consentiva un esame nel merito: la pronuncia non entra quindi nel contenuto della disciplina sulle deroghe alle distanze tra costruzioni, ma si arresta per ragioni processuali legate ai requisiti di ammissibilità della questione.

    Il principio

    Perché la Corte possa decidere nel merito su una materia complessa come le distanze tra costruzioni, la questione deve essere formulata con precisione quanto a norma, parametri e rilevanza: in difetto, è dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché le distanze tra costruzioni sono una materia di confine?

    Perché coinvolgono sia l’ordinamento civile, riservato allo Stato per i rapporti tra privati, sia il governo del territorio, di competenza regionale. Stabilire quale livello prevalga è spesso oggetto di contenzioso costituzionale.

    La norma sulle deroghe alle distanze resta valida?

    Sì. Con l’inammissibilità la disposizione rimane in vigore e continua ad applicarsi. La Corte non si è pronunciata sul suo contenuto, ma solo sull’inadeguatezza del modo in cui la questione era stata posta.

    Cosa può fare ora il Consiglio di Stato?

    Può, in un altro giudizio, riproporre la questione formulandola in modo da superare i profili di inammissibilità rilevati, indicando con precisione norma, parametri e rilevanza per la causa.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza.
    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni; il secondo comma, lettere m) e s), riserva allo Stato i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell’ambiente, il terzo comma riguarda il governo del territorio.
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