Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 373 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 373 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio, che a sensi dell'articolo 326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell'ultimo contratto. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato ed agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.

  • Art. 372 Codice della Navigazione – Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

    Art. 372 Codice della Navigazione – Effetti della chiamata o del richiamo alle armi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell'arruolato sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all'arruolato sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in mancanza, dagli usi.

  • Art. 371 Codice della Navigazione – Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave

    Art. 371 Codice della Navigazione – Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.

  • Art. 370 Codice della Navigazione – Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

    Art. 370 Codice della Navigazione – Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: scatti di anzianità

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Gli scatti di anzianità nel CCNL della ristorazione collettiva

    Aumenti automatici che premiano la permanenza in servizio: cadenza, numero massimo e importi per livello. E la garanzia, al cambio appalto, di non perdere l’anzianità maturata.

    In sintesi

    Il CCNL riconosce sei scatti di anzianità quadriennali, in cifra fissa per livello (da 30,47 € al 7° livello a 40,80 € al livello A). Si aggiungono al minimo tabellare (art. 182) ed entrano nella tredicesima e nel TFR, non nella quattordicesima. Al cambio appalto gli scatti già maturati sono conservati (art. 230).

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione che premiano la permanenza in servizio. Si aggiungono al minimo tabellare e rappresentano un riconoscimento dell’esperienza maturata. A differenza del superminimo, che è individuale e negoziato, lo scatto è un diritto contrattuale che matura al raggiungimento di una determinata anzianità.

    Cadenza, numero e importo

    L’art. 182 del CCNL stabilisce tre elementi:

    • la cadenza: uno scatto ogni quattro anni di servizio senza interruzione presso la stessa azienda o gruppo aziendale;
    • il numero massimo: sei scatti;
    • l’importo: cifra fissa per ciascun livello, indicata nella tabella qui sotto.

    Dal 1° gennaio 2018 ogni scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il quadriennio. Importi dell’art. 182, comma 3, del testo dell’8 febbraio 2018; il rinnovo del 5 giugno 2024 è un’ipotesi di accordo che non risulta modificarli.

    Tabella degli importi per livello

    Importo di ogni scatto (euro lordi mensili, art. 182 CCNL)
    Livello Importo per scatto Sei scatti
    Quadro A 40,80 € 244,80 €
    Quadro B 39,25 € 235,50 €
    1° livello 37,70 € 226,20 €
    2° livello 36,15 € 216,90 €
    3° livello 34,86 € 209,16 €
    4° livello 33,05 € 198,30 €
    5° livello 32,54 € 195,24 €
    6° livello Super 31,25 € 187,50 €
    6° livello 30,99 € 185,94 €
    7° livello 30,47 € 182,82 €

    Il valore dello scatto è quello del livello al momento della maturazione. Se nel quadriennio c’è un passaggio di livello, gli scatti già maturati vengono ricalcolati al nuovo valore quando matura il nuovo scatto, senza arretrati (art. 182, comma 5).

    Calcolo dell’anzianità

    L’anzianità utile decorre, in genere, dalla data di assunzione. Si computa il servizio prestato senza interruzione presso la stessa azienda o gruppo aziendale (il complesso di aziende facenti capo alla stessa società). Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del quadriennio.

    Incidenza sulla busta paga

    Gli scatti si sommano al minimo tabellare e hanno questi effetti: entrano nella tredicesima (art. 183), non entrano nella quattordicesima (art. 184, c. 1: «esclusi gli scatti di anzianità maturati») ed entrano nel TFR, con l’eccezione dell’importo degli scatti nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021, escluso dalla quota annua dall’art. 217, comma 5. In caso di passaggio di livello gli scatti maturati non si perdono: vengono ricalcolati al nuovo valore, senza arretrati.

    Scatti e cambio appalto

    Nei cambi di gestione la nuova impresa assume il personale addetto iscritto al LUL da almeno sei mesi (art. 226) e deve garantire le condizioni retributive derivanti dal CCNL, compresi gli scatti di anzianità maturati (art. 230, c. 1). Ai fini del primo scatto o di quelli successivi si considera l’intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente (art. 230, c. 2). Conviene verificare che il cedolino di apertura riporti correttamente gli scatti.

    Casi pratici

    Tizio — Primo scatto
    Tizio, addetto mensa al 4° livello, compie quattro anni di servizio il 12 marzo. Dal 1° aprile la sua busta paga si incrementa di 33,05 €, che si sommano al minimo tabellare ed entrano nella tredicesima e nel TFR, ma non nella quattordicesima.
    Caia — Passaggio di livello
    Caia, dopo aver maturato due scatti come addetta, passa al livello superiore come aiuto cuoca. Gli scatti già maturati non si perdono: al maturare del nuovo scatto vengono ricalcolati al valore del nuovo livello, senza arretrati (art. 182, c. 5).
    Sempronio — Scatti e cambio appalto
    Sempronio, con diversi scatti maturati in anni di servizio sulla stessa commessa, passa alla nuova impresa per clausola sociale. Verifica che il cedolino di apertura riporti correttamente l’anzianità e gli scatti già conseguiti, così da non perdere quanto maturato.
  • CCNL Ristorazione Collettiva: provvedimenti disciplinari e sanzioni

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL della ristorazione collettiva

    Dal rimprovero al licenziamento, ogni sanzione segue regole rigide: proporzionalità e diritto di difesa. Nel settore pesano in modo particolare igiene e sicurezza alimentare.

    In sintesi

    Le sanzioni disciplinari vanno dal rimprovero verbale al rimprovero scritto, alla multa (al massimo tre ore di lavoro), alla sospensione (al massimo cinque giorni) e al licenziamento disciplinare (art. 144 CCNL). Servono contestazione scritta, almeno cinque giorni per le difese e proporzionalità. Il provvedimento va comunicato con raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine delle difese. Nel settore pesano igiene e HACCP. La sanzione si impugna davanti al collegio di conciliazione entro 20 giorni o al Giudice del Lavoro.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Il potere disciplinare e i suoi limiti

    Il datore di lavoro può sanzionare le mancanze del lavoratore, ma il potere disciplinare è rigorosamente regolato dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) e dal CCNL. Due principi sono inderogabili: la proporzionalità tra la mancanza e la sanzione, e il rispetto della procedura di contestazione e difesa.

    Le sanzioni in ordine crescente

    • Rimprovero verbale: per le mancanze di minor rilievo;
    • Rimprovero scritto: richiamo formale, normalmente applicato alla prima mancanza;
    • Multa: non superiore all’importo di tre ore di lavoro (art. 144, c. 1, lett. c); l’art. 7 dello Statuto consentirebbe quattro ore, ma il CCNL è più favorevole al lavoratore;
    • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di cinque giorni (art. 144, c. 1, lett. d; il limite di legge è dieci);
    • Licenziamento disciplinare: per le mancanze più gravi (giustificato motivo o giusta causa, art. 213).

    Multa e sospensione si applicano alle mancanze di maggior rilievo; in caso di recidiva si ricorre normalmente alla sospensione, che nei casi più gravi può essere adottata anche senza recidiva (art. 144, c. 8 e 9). Le multe sono devolute a un centro di ricerca sociale e delle sanzioni non si tiene conto dopo due anni dall’applicazione (c. 10 e 11). Il codice disciplinare deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

    Tabella riepilogativa

    Sanzioni disciplinari e procedura (art. 144 CCNL)
    Sanzione Limite Procedura
    Rimprovero verbale Mancanze di minor rilievo Senza contestazione scritta
    Rimprovero scritto Mancanze di minor rilievo; di norma alla prima mancanza Contestazione scritta + difese
    Multa Non oltre tre ore di lavoro Contestazione scritta + difese
    Sospensione Non oltre cinque giorni Contestazione scritta + difese
    Licenziamento disciplinare Giusta causa o giustificato motivo Contestazione + difese + tutele sul licenziamento

    Le mancanze sanzionabili sono elencate dall’art. 144, c. 7: assenze ingiustificate fino a cinque giorni consecutivi, ritardi reiterati, lavoro svolto con negligenza, guasti non gravi, violazione del divieto di fumo, atti che portano pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dell’azienda. Per l’art. 213, c. 5 sono giusta causa, tra l’altro, le assenze ingiustificate oltre cinque giorni, la timbratura dolosamente irregolare, il furto di materiale, il diverbio litigioso seguito da vie di fatto, il grave abuso delle norme sulla malattia e il reiterato stato di ubriachezza.

    La procedura: contestazione, difesa, decisione

    Salvo il rimprovero verbale, ogni sanzione richiede:

    1. contestazione scritta dell’addebito, specifica e tempestiva;
    2. termine per le difese (non inferiore a cinque giorni in nessun caso, art. 144, c. 3), con possibilità di farsi assistere da un rappresentante sindacale;
    3. valutazione delle giustificazioni e decisione motivata, comunicata con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per le difese: trascorso questo periodo senza provvedimento le giustificazioni si intendono accolte (art. 144, c. 6).

    La sanzione applicata senza contestazione o prima dei termini per le difese è illegittima.

    Specificità del settore: igiene e sicurezza alimentare

    Nella ristorazione collettiva le mancanze legate a igiene, sicurezza alimentare e rispetto dei protocolli HACCP hanno un rilievo particolare, perché incidono sulla salute degli utenti (pazienti, bambini, lavoratori). Comportamenti che mettono a rischio la sicurezza alimentare possono rientrare tra gli atti pregiudizievoli per l’igiene e la sicurezza dell’azienda (art. 144, c. 7, lett. f) e, se gravi, giustificare il licenziamento. Resta fermo il principio di proporzionalità e il diritto di difesa.

    Impugnazione delle sanzioni

    Il lavoratore può impugnare il provvedimento avvalendosi delle procedure di conciliazione dell’art. 7 dello Statuto (art. 144, c. 12): entro 20 giorni dall’applicazione può promuovere, anche tramite il sindacato, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato del Lavoro, oppure ricorrere al Giudice del Lavoro. Se promuove il collegio, la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia.

    Casi pratici

    Tizio — Contestazione e difese
    Tizio (addetto mensa) riceve una contestazione scritta per ripetuti ritardi. Entro il termine previsto presenta le proprie giustificazioni scritte, assistito dal sindacato. Solo dopo la valutazione delle difese l’azienda decide se applicare una sanzione e quale, nel rispetto della proporzionalità.
    Caia — Sospensione per violazione HACCP
    Caia (cuoca) viene contestata per il mancato rispetto di un protocollo di sicurezza alimentare. Trattandosi di una mancanza di maggior rilievo nel settore, l’azienda valuta la sospensione, che non può superare cinque giorni. Caia esercita il diritto di difesa; la sanzione, se applicata, deve essere proporzionata alla gravità effettiva.
    Sempronio — Multa illegittima
    A Sempronio viene comminata una multa senza alcuna contestazione scritta preventiva. La sanzione è illegittima perché viola l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: Sempronio la impugna entro 20 giorni davanti al collegio di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro.
  • CCNL Ristorazione Collettiva: preavviso e licenziamento

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Preavviso e licenziamento nel CCNL della ristorazione collettiva

    Il preavviso cresce con livello e anzianità; il licenziamento va motivato e scritto. Ma alla fine di una commessa opera prima la clausola sociale: il passaggio al nuovo gestore viene prima del licenziamento.

    In sintesi

    Il licenziamento richiede un preavviso (salvo giusta causa) di durata crescente con livello e anzianità, fissata dall’art. 208 del CCNL (da 15 giorni a 6 mesi); se non lavorato, spetta l’indennità sostitutiva. Deve essere scritto e motivato, con le tutele di legge contro i licenziamenti illegittimi. Nella ristorazione collettiva la fine dell’appalto non porta al licenziamento ma, in via prioritaria, al passaggio al subentrante per clausola sociale.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Il preavviso di licenziamento

    Salvo i casi di giusta causa, il licenziamento richiede un periodo di preavviso durante il quale il rapporto prosegue. Il preavviso serve a consentire al lavoratore di cercare una nuova occupazione. La sua durata, fissata dal CCNL, cresce con il livello di inquadramento e con l’anzianità di servizio: più breve per i livelli esecutivi, più lunga per Quadri e ruoli direttivi.

    Preavviso per livello e anzianità (art. 208 CCNL)
    Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri (A e B) 4 mesi 5 mesi 6 mesi
    Livello 1 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    Livelli 2 e 3 1 mese 45 giorni 2 mesi
    Livelli 4 e 5 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    Livelli 6S, 6 e 7 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    Gli stessi termini valgono per le dimissioni (art. 208, c. 1). Durante il preavviso per licenziamento il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di due ore al giorno per cercare un’altra occupazione (c. 2). Il preavviso non può iniziare durante la malattia né durante le ferie (art. 209, c. 4).

    Tabella riepilogativa

    Logica del preavviso e delle causali di licenziamento
    Causale Preavviso Note
    Giusta causa Non dovuto Inadempimento grave che non consente la prosecuzione
    Giustificato motivo soggettivo Dovuto (art. 208 CCNL) Notevole inadempimento del lavoratore
    Giustificato motivo oggettivo Dovuto (art. 208 CCNL) Ragioni tecnico-organizzative (residuale rispetto alla clausola sociale)
    Periodo di prova Non dovuto Recesso libero salvo abusi

    Durata del preavviso crescente con livello e anzianità (tabella dell’art. 208 qui sopra). L’indennità sostitutiva del preavviso è dovuta se il preavviso non viene lavorato, salvo la giusta causa.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se il datore licenzia (senza giusta causa) e non fa lavorare il preavviso, deve corrispondere l’indennità sostitutiva, pari alla normale retribuzione del periodo di preavviso (art. 209). Nel licenziamento per giusta causa il preavviso non è dovuto e l’indennità non spetta.

    Forma e motivazione del licenziamento

    Il licenziamento deve essere scritto e motivato. A seconda della causale e della dimensione aziendale si applicano le tutele di legge contro i licenziamenti illegittimi (reintegrazione o indennità risarcitoria). Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa presuppone il rispetto della procedura disciplinare (contestazione, difesa, decisione).

    Cessazione dell’appalto: prima la clausola sociale

    È il punto identitario del settore. La fine di una commessa potrebbe in astratto integrare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ma nella ristorazione collettiva opera prima la clausola sociale: l’impresa subentrante assume il personale già addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi (art. 226), con facoltà di escludere solo funzioni di direzione e coordinamento; i rapporti si intendono instaurati ex novo senza prova e l’azienda uscente è esonerata dal preavviso (art. 229), con garanzia di livello, scatti e trattamenti dell’art. 230. Il licenziamento per cessazione di appalto è quindi residuale rispetto al passaggio diretto al nuovo gestore, e va valutato solo quando il riassorbimento non sia praticabile per le posizioni eccedentarie, con le procedure di confronto sindacale previste.

    Casi pratici

    Tizio — Licenziamento con preavviso lavorato
    Tizio (addetto mensa) riceve un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il datore gli fa lavorare il periodo di preavviso dell’art. 208 per il suo livello e la sua anzianità (per esempio 15 giorni al 6° livello con meno di 5 anni di servizio). Alla cessazione riceve il TFR e le competenze maturate.
    Caia — Indennità sostitutiva
    Caia (cuoca) è licenziata senza che le venga fatto lavorare il preavviso. Non ricorrendo una giusta causa, ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo che avrebbe dovuto lavorare.
    Sempronio — Fine appalto, non licenziamento
    L’azienda di Sempronio perde la gara per la mensa ospedaliera. Invece di essere licenziato per cessazione dell’appalto, Sempronio passa per clausola sociale alla nuova impresa, essendo addetto alla commessa e iscritto al LUL da oltre sei mesi: mantiene livello e anzianità.
  • Art. 369 Codice della Navigazione – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti dell’arruolato verso l’armatore

    Art. 369 Codice della Navigazione – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti dell’arruolato verso l’armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave. 50 La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonché quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente. L'arruolato può chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia. Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorità marittima o consolare del luogo dove si trova la nave. ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo.

  • Art. 368 Codice della Navigazione – Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane

    Art. 368 Codice della Navigazione – Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali . Disposizioni varie

  • Art. 367 Codice della Navigazione – Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave

    Art. 367 Codice della Navigazione – Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 364, l'armatore è tenuto a corrispondergli la differenza.

  • Art. 366 Codice della Navigazione – Luogo di rimpatrio

    Art. 366 Codice della Navigazione – Luogo di rimpatrio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento. Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.

  • Art. 365 Codice della Navigazione – Rimpatrio dell’arruolato ammalato o ferito

    Art. 365 Codice della Navigazione – Rimpatrio dell’arruolato ammalato o ferito

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'arruolato è sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non è diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve depositare presso l'autorità marittima o consolare l'indennità spettante all'arruolato ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, nonché la somma necessaria per la cura e il rimpatrio. All'estero, dove non sia autorità consolare, il comandante deve provvedere al ricovero dell'arruolato in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente. Se il rimpatrio deve avvenire prima che l'arruolato sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura l'arruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.