CCNL Ristorazione Collettiva
Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL della ristorazione collettiva
Dal rimprovero al licenziamento, ogni sanzione segue regole rigide: proporzionalità e diritto di difesa. Nel settore pesano in modo particolare igiene e sicurezza alimentare.
In sintesi
Le sanzioni disciplinari vanno dal rimprovero verbale al rimprovero scritto, alla multa (al massimo tre ore di lavoro), alla sospensione (al massimo cinque giorni) e al licenziamento disciplinare (art. 144 CCNL). Servono contestazione scritta, almeno cinque giorni per le difese e proporzionalità. Il provvedimento va comunicato con raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine delle difese. Nel settore pesano igiene e HACCP. La sanzione si impugna davanti al collegio di conciliazione entro 20 giorni o al Giudice del Lavoro.
Il potere disciplinare e i suoi limiti
Il datore di lavoro può sanzionare le mancanze del lavoratore, ma il potere disciplinare è rigorosamente regolato dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) e dal CCNL. Due principi sono inderogabili: la proporzionalità tra la mancanza e la sanzione, e il rispetto della procedura di contestazione e difesa.
Le sanzioni in ordine crescente
- Rimprovero verbale: per le mancanze di minor rilievo;
- Rimprovero scritto: richiamo formale, normalmente applicato alla prima mancanza;
- Multa: non superiore all’importo di tre ore di lavoro (art. 144, c. 1, lett. c); l’art. 7 dello Statuto consentirebbe quattro ore, ma il CCNL è più favorevole al lavoratore;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di cinque giorni (art. 144, c. 1, lett. d; il limite di legge è dieci);
- Licenziamento disciplinare: per le mancanze più gravi (giustificato motivo o giusta causa, art. 213).
Multa e sospensione si applicano alle mancanze di maggior rilievo; in caso di recidiva si ricorre normalmente alla sospensione, che nei casi più gravi può essere adottata anche senza recidiva (art. 144, c. 8 e 9). Le multe sono devolute a un centro di ricerca sociale e delle sanzioni non si tiene conto dopo due anni dall’applicazione (c. 10 e 11). Il codice disciplinare deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
Tabella riepilogativa
Sanzioni disciplinari e procedura (art. 144 CCNL)
| Sanzione |
Limite |
Procedura |
| Rimprovero verbale |
Mancanze di minor rilievo |
Senza contestazione scritta |
| Rimprovero scritto |
Mancanze di minor rilievo; di norma alla prima mancanza |
Contestazione scritta + difese |
| Multa |
Non oltre tre ore di lavoro |
Contestazione scritta + difese |
| Sospensione |
Non oltre cinque giorni |
Contestazione scritta + difese |
| Licenziamento disciplinare |
Giusta causa o giustificato motivo |
Contestazione + difese + tutele sul licenziamento |
Le mancanze sanzionabili sono elencate dall’art. 144, c. 7: assenze ingiustificate fino a cinque giorni consecutivi, ritardi reiterati, lavoro svolto con negligenza, guasti non gravi, violazione del divieto di fumo, atti che portano pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dell’azienda. Per l’art. 213, c. 5 sono giusta causa, tra l’altro, le assenze ingiustificate oltre cinque giorni, la timbratura dolosamente irregolare, il furto di materiale, il diverbio litigioso seguito da vie di fatto, il grave abuso delle norme sulla malattia e il reiterato stato di ubriachezza.
La procedura: contestazione, difesa, decisione
Salvo il rimprovero verbale, ogni sanzione richiede:
- contestazione scritta dell’addebito, specifica e tempestiva;
- termine per le difese (non inferiore a cinque giorni in nessun caso, art. 144, c. 3), con possibilità di farsi assistere da un rappresentante sindacale;
- valutazione delle giustificazioni e decisione motivata, comunicata con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per le difese: trascorso questo periodo senza provvedimento le giustificazioni si intendono accolte (art. 144, c. 6).
La sanzione applicata senza contestazione o prima dei termini per le difese è illegittima.
Specificità del settore: igiene e sicurezza alimentare
Nella ristorazione collettiva le mancanze legate a igiene, sicurezza alimentare e rispetto dei protocolli HACCP hanno un rilievo particolare, perché incidono sulla salute degli utenti (pazienti, bambini, lavoratori). Comportamenti che mettono a rischio la sicurezza alimentare possono rientrare tra gli atti pregiudizievoli per l’igiene e la sicurezza dell’azienda (art. 144, c. 7, lett. f) e, se gravi, giustificare il licenziamento. Resta fermo il principio di proporzionalità e il diritto di difesa.
Impugnazione delle sanzioni
Il lavoratore può impugnare il provvedimento avvalendosi delle procedure di conciliazione dell’art. 7 dello Statuto (art. 144, c. 12): entro 20 giorni dall’applicazione può promuovere, anche tramite il sindacato, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato del Lavoro, oppure ricorrere al Giudice del Lavoro. Se promuove il collegio, la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia.
Casi pratici
Tizio — Contestazione e difese
Tizio (addetto mensa) riceve una contestazione scritta per ripetuti ritardi. Entro il termine previsto presenta le proprie giustificazioni scritte, assistito dal sindacato. Solo dopo la valutazione delle difese l’azienda decide se applicare una sanzione e quale, nel rispetto della proporzionalità.
Caia — Sospensione per violazione HACCP
Caia (cuoca) viene contestata per il mancato rispetto di un protocollo di sicurezza alimentare. Trattandosi di una mancanza di maggior rilievo nel settore, l’azienda valuta la sospensione, che non può superare cinque giorni. Caia esercita il diritto di difesa; la sanzione, se applicata, deve essere proporzionata alla gravità effettiva.
Sempronio — Multa illegittima
A Sempronio viene comminata una multa senza alcuna contestazione scritta preventiva. La sanzione è illegittima perché viola l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: Sempronio la impugna entro 20 giorni davanti al collegio di conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro.