Autore: Andrea Marton

  • Articolo 33 Codice di Procedura Penale: Capacità del giudice

    Articolo 33 Codice di Procedura Penale: Capacità del giudice

    Art. 33 c.p.p. – Capacità del giudice

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1.Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

    2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

    3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.

  • Articolo 33-bis Codice di Procedura Penale: Attribuzioni del tribunale in composizione collegialeArticolo aggiunto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

    Articolo 33-bis Codice di Procedura Penale: Attribuzioni del tribunale in composizione collegialeArticolo aggiunto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

    Art. 33-bis c.p.p. – Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

    a) delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

    b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

    c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale;

    d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

    e) delitti previsti dall’articolo 1136 del codice della navigazione;

    f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

    g) delitti previsti dagli articoli 21 b, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

    h) delitti previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

    i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

    i-bis) delitti previsti dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

    l) delitto previsto dall’articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

    m) delitto previsto dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

    n) delitto previsto dall’articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

    o) delitto previsto dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;

    p) delitti previsti dall’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

    q) delitti previsti dall’articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

    2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell’articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell’ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.

  • Articolo 33-ter Codice di Procedura Penale: Attribuzioni del tribunale in composizione monocraticaArticolo aggiunto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n.479.

    Articolo 33-ter Codice di Procedura Penale: Attribuzioni del tribunale in composizione monocraticaArticolo aggiunto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n.479.

    Art. 33-ter c.p.p. – Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’articolo 80, del medesimo testo unico.

    2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall’articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.

    1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi

  • Articolo 33-quinquies Codice di Procedura Penale: Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

    Articolo 33-quinquies Codice di Procedura Penale: Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

    Art. 33-quinquies c.p.p. – Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1.

    Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione respinta nell’udienza preliminare.

  • Articolo 33-sexies Codice di Procedura Penale: Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare

    Articolo 33-sexies Codice di Procedura Penale: Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare

    Art. 33-sexies c.p.p. – Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se nell’udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall’articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell’articolo 552.

    2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554.

  • Articolo 33-septies Codice di Procedura Penale: Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado

    Articolo 33-septies Codice di Procedura Penale: Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado

    Art. 33-septies c.p.p. – Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

    2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

    3. Si applica la disposizione dell’articolo 420-ter, comma 4.

  • Articolo 33-octies Codice di Procedura Penale: Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione

    Articolo 33-octies Codice di Procedura Penale: Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione

    Art. 33-octies c.p.p. – Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

    2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

  • Articolo 34 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

    Articolo 34 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

    Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento (627) o al giudizio per revisione (636 s.).

    2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare (424) o ha disposto il giudizio immediato (455) o ha emesso decreto penale di condanna (460) o ha deciso sull’impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (428).

    2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l’udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.

    2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

    a) le autorizzazioni sanitarie previste dall’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

    b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall’articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

    c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall’articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

    d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all’articolo 175;

    e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell’articolo 296.

    2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all’assunzione dell’incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.

    3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia (331), querela (336), istanza (341) o richiesta (342) o ha deliberato o ha concorso a deliberare l’autorizzazione a procedere (343) non può esercitare nel medesimo procedimento l’ufficio di giudice.

  • Articolo 35 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

    Articolo 35 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

    Art. 35 c.p.p. – Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

  • Articolo 36 Codice di Procedura Penale: Astensione

    Articolo 36 Codice di Procedura Penale: Astensione

    Art. 36 c.p.p. – Astensione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice ha l’obbligo di astenersi:

    a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

    b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto (307-4 c.p.) di lui o del coniuge;

    c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;

    d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto (307-4 c.p.) e una delle parti private;

    e) se alcuno dei prossimi congiunti (307-4 c.p.) di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

    f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

    g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario (18; 19 ord. giud.);

    h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

    2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della Corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura (125).

    4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.