Autore: Andrea Marton

  • Articolo 23 Codice di Procedura Penale: Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

    Articolo 23 Codice di Procedura Penale: Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

    Art. 23 c.p.p. – Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

    2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l’incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’art.491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.

  • Articolo 24 Codice di Procedura Penale: Decisioni del giudice di appello sulla competenza

    Articolo 24 Codice di Procedura Penale: Decisioni del giudice di appello sulla competenza

    Art. 24 c.p.p. – Decisioni del giudice di appello sulla competenza

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell’art.23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l’incompetenza sia stata eccepita a norma dell’art.21 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.

    2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

  • Articolo 25 Codice di Procedura Penale: Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

    Articolo 25 Codice di Procedura Penale: Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

    Art. 25 c.p.p. – Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

  • Articolo 26 Codice di Procedura Penale: Prove acquisite dal giudice incompetente

    Articolo 26 Codice di Procedura Penale: Prove acquisite dal giudice incompetente

    Art. 26 c.p.p. – Prove acquisite dal giudice incompetente

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite.

    2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell’udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli artt. 500 e 503.

  • Articolo 27 Codice di Procedura Penale: Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

    Articolo 27 Codice di Procedura Penale: Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

    Art. 27 c.p.p. – Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321.

  • Articolo 28 Codice di Procedura Penale: Casi di conflitto

    Articolo 28 Codice di Procedura Penale: Casi di conflitto

    Art. 28 c.p.p. – Casi di conflitto

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

    a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

    b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

    2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo.

    3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

  • Articolo 29 Codice di Procedura Penale: Cessazione del conflitto

    Articolo 29 Codice di Procedura Penale: Cessazione del conflitto

    Art. 29 c.p.p. – Cessazione del conflitto

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. I conflitti previsti dall’art. 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

  • Articolo 30 Codice di Procedura Penale: Proposizione del conflitto

    Articolo 30 Codice di Procedura Penale: Proposizione del conflitto

    Art. 30 c.p.p. – Proposizione del conflitto

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e dei difensori.

    2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

    3. L’ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sul procedimenti in corso.

  • Articolo 31 Codice di Procedura Penale: Comunicazione al giudice in conflitto

    Articolo 31 Codice di Procedura Penale: Comunicazione al giudice in conflitto

    Art. 31 c.p.p. – Comunicazione al giudice in conflitto

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice che ha pronunciato l’ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall’art. 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

    2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

  • Articolo 32 Codice di Procedura Penale: Risoluzione del conflitto

    Articolo 32 Codice di Procedura Penale: Risoluzione del conflitto

    Art. 32 c.p.p. – Risoluzione del conflitto

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. I conflitti sono decisi dalla Corte di Cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall’art.127. La Corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

    2. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

    3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest’ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.