Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 389 Codice della Navigazione – Eccesso di durata del viaggio

    Art. 389 Codice della Navigazione – Eccesso di durata del viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell'ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

  • Art. 388 Codice della Navigazione – Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo

    Art. 388 Codice della Navigazione – Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il noleggiante a tempo non è obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto. Del pari egli non è obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.

  • Art. 387 Codice della Navigazione – Obblighi del noleggiatore

    Art. 387 Codice della Navigazione – Obblighi del noleggiatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonché le spese inerenti all'impiego commerciale della nave, comprese quelle di ancoraggio, di canale e simili.

  • Art. 386 Codice della Navigazione – Obblighi del noleggiante

    Art. 386 Codice della Navigazione – Obblighi del noleggiante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il noleggiante è obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilità per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti documenti. Il noleggiante è responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.

  • Art. 384 Codice della Navigazione – Noleggio

    Art. 384 Codice della Navigazione – Noleggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il noleggio è il contratto per il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.

  • Art. 383 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 383 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso previsto dall'articolo precedente, dalla data di riconsegna della nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione. Del noleggio

  • Art. 382 Codice della Navigazione – Scadenza del contratto

    Art. 382 Codice della Navigazione – Scadenza del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato, ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione della nave. Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

  • Art. 381 Codice della Navigazione – Obblighi del conduttore

    Art. 381 Codice della Navigazione – Obblighi del conduttore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il conduttore è tenuto ad usare della nave secondo le caratteristiche tecniche, risultanti dal certificato di navigabilità, e in conformità dell'impiego convenuto.

  • Art. 380 Codice della Navigazione – Responsabilità del locatore

    Art. 380 Codice della Navigazione – Responsabilità del locatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il locatore è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.

  • Art. 378 Codice della Navigazione – Sublocazione e cessione del contratto

    Art. 378 Codice della Navigazione – Sublocazione e cessione del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il conduttore non può sublocare la nave né cedere i diritti derivanti dal contratto, se tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore. La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione è regolata dal disposto dell'articolo precedente.

  • Art. 376 Codice della Navigazione – Locazione di nave

    Art. 376 Codice della Navigazione – Locazione di nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far godere all'altra per un dato tempo la nave verso un determinato corrispettivo.

  • Art. 375 Codice della Navigazione – Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna

    Art. 375 Codice della Navigazione – Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al contratto di lavoro del personale navigante addetto alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 terzo comma. La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma dell'articolo 326, è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni. Il contratto deve, a pena di nullità, esser fatto per iscritto, fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Il contratto è conservato fra i documenti di bordo. La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell'armatore, a norma dell'articolo 347, può esser chiesta all'arrivo nel porto di assunzione, o comunque al termine di trenta giorni. La retribuzione, gli altri diritti e le indennità previste negli articoli 336 a 339; 349 a 368 sono regolate dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi. Le norme dei comma precedenti si applicano anche al contratto di lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti speciali. DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE Della locazione

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