Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 46/2022 – Concessioni nei porti turistici e sostegni economici durante il COVID: questioni respinte

    Con la sentenza n. 46 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole non fondate, le questioni sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia su una norma statale del decreto «Agosto» relativa alle concessioni e ai sostegni economici durante l’emergenza COVID-19.

    Di cosa si tratta

    Durante la pandemia lo Stato è intervenuto con misure di sostegno e rilancio dell’economia, incidendo anche su settori come quello dei porti turistici e delle concessioni demaniali. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha ritenuto che la norma statale invadesse le proprie competenze, anche statutarie, e violasse il principio di leale collaborazione, oltre a vari parametri costituzionali in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte ha esaminato il riparto di competenze tra Stato e Regione a statuto speciale e ha valutato se la misura statale rispettasse i limiti costituzionali. Ha concluso che le norme contestate rientravano nella legittima competenza statale, in particolare in ragione delle finalità di sostegno economico generale, e ha respinto le censure. La decisione conferma lo spazio dell’intervento statale in chiave di rilancio economico, pur in un contesto di autonomia regionale rafforzata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto «Agosto»), convertito nella legge n. 126 del 2020, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento a norme dello statuto speciale, agli artt. 3, 81, 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate (in parte nei sensi di cui in motivazione) le questioni promosse dalla Regione, riconoscendo la legittimità dell’intervento statale; ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione di categoria nel giudizio.

    Il principio

    L’intervento statale di sostegno economico durante l’emergenza può incidere su ambiti che toccano le competenze regionali, anche di Regioni a statuto speciale, senza violare la Costituzione, quando risponde a finalità generali e rispetta il riparto di competenze.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la norma?

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che lamentava l’invasione delle proprie competenze, anche statutarie, e la violazione della leale collaborazione.

    Perché le questioni sono state respinte?

    Perché la Corte ha ritenuto che le norme statali rientrassero nella legittima competenza dello Stato, anche in funzione di sostegno economico generale.

    Cosa significa che un intervento è stato dichiarato inammissibile?

    Riguarda l’intervento in giudizio di un’associazione di categoria, ritenuta priva dei requisiti per partecipare al processo costituzionale.

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  • Corte cost. n. 45/2022 – Legge della Regione Molise sui trabucchi: illegittima per tutela del paesaggio

    Con la sentenza n. 45 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni della legge della Regione Molise sull’utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano, per contrasto con la tutela statale del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    Il trabucco è un’antica struttura da pesca tipica delle coste adriatiche, di forte valore identitario e paesaggistico. La Regione Molise aveva disciplinato la valorizzazione e l’utilizzazione commerciale e turistica di questi manufatti. La tutela del paesaggio e dei beni culturali, però, è affidata dalla Costituzione in via primaria allo Stato (art. 9 Cost. e competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali ex art. 117 Cost.). Le Regioni possono intervenire sulla valorizzazione, ma non possono comprimere o derogare gli standard di tutela fissati a livello statale. La Corte ha verificato che le norme regionali molisane invadessero questo ambito riservato allo Stato e ne ha dichiarato l’illegittimità. La decisione ribadisce la primazia della tutela paesaggistica statale rispetto alle esigenze di valorizzazione locale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate disposizioni della legge della Regione Molise 11 novembre 2020, n. 12 (valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano), in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, per invasione della competenza statale in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della legge regionale molisana, in quanto invasive della competenza statale a tutela del paesaggio e dei beni culturali. Le norme sono annullate.

    Il principio

    La valorizzazione regionale dei beni di interesse paesaggistico non può derogare o ridurre la tutela fissata dallo Stato: la tutela del paesaggio e dei beni culturali resta competenza statale, mentre alle Regioni spetta la valorizzazione nel rispetto di tali standard.

    Domande e risposte

    Perché la legge molisana è stata cancellata?

    Perché incideva sulla tutela del paesaggio e dei beni culturali, materia riservata allo Stato, eccedendo le competenze regionali di valorizzazione.

    Qual è la differenza tra tutela e valorizzazione?

    La tutela (protezione e conservazione) spetta in via primaria allo Stato; la valorizzazione (promozione e fruizione) può essere regionale, ma deve rispettare gli standard statali di tutela.

    L’art. 9 della Costituzione cosa protegge?

    Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, oltre all’ambiente e agli ecosistemi.

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  • Corte cost. n. 44/2022 – Giudizio di costituzionalità estinto

    Con l’ordinanza n. 44 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, definendo il giudizio in via di rito senza pronunciarsi sul merito.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio di legittimità costituzionale può chiudersi anche senza una decisione sul contenuto, quando vengono meno i presupposti per proseguirlo. È il caso dell’estinzione, che si verifica tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalle parti costituite o per il sopravvenuto venir meno dell’interesse. In queste ipotesi la Corte non stabilisce se la norma contestata sia conforme o contraria alla Costituzione: prende atto che il giudizio non può più andare avanti e lo dichiara estinto. È un esito processuale ordinario che lascia impregiudicata la questione di fondo: la disposizione sospettata resta in vigore e potrà eventualmente essere riproposta all’esame della Corte in un altro giudizio, qualora il dubbio di costituzionalità si ripresenti in modo rilevante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio è stato definito in via processuale per il venir meno dei presupposti della sua prosecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, chiudendo il giudizio senza esame del merito della questione.

    Il principio

    L’estinzione chiude il giudizio costituzionale quando viene meno l’interesse a proseguirlo: la norma non è esaminata nel merito e resta in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    Comporta la chiusura del giudizio senza una decisione sul contenuto della questione di costituzionalità.

    La norma resta valida?

    La Corte non si è pronunciata: la norma resta in vigore e potrà essere riesaminata in un futuro giudizio.

    Quando si verifica l’estinzione?

    Tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalle parti o per il venir meno dell’interesse a proseguire.

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  • Corte cost. n. 43/2022 – Tutela degli acquirenti di immobili da costruire: garanzia estesa

    Con la sentenza n. 43 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto della normativa sulla tutela patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire, ampliando la protezione di chi acquista «sulla carta».

    Di cosa si tratta

    Chi acquista un immobile non ancora ultimato versa somme prima che la casa esista materialmente, esponendosi al rischio che il costruttore fallisca prima della consegna. Per questo la legge prevede strumenti di tutela, come la fideiussione a garanzia degli importi versati. Un giudice ha dubitato che la disciplina, così come costruita, garantisse in modo adeguato e non discriminatorio tutti gli acquirenti meritevoli di protezione, sollevando la questione in riferimento al principio di uguaglianza, alla tutela del risparmio e ai diritti della persona. La Corte ha condiviso il dubbio: ha ritenuto irragionevole l’esclusione di alcune situazioni dalla protezione prevista e ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto nella parte in cui non assicurava la garanzia. La decisione rafforza la tutela patrimoniale dell’acquirente, in coerenza con la protezione costituzionale del risparmio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210 e delle disposizioni del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sulla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, in riferimento agli artt. 2, 3 e 47 della Costituzione, su sollecitazione del Tribunale ordinario di Verona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto nella parte in cui non garantiva la protezione patrimoniale a determinate situazioni di acquirenti, ampliando così l’ambito della tutela.

    Il principio

    La tutela patrimoniale di chi acquista un immobile da costruire deve essere coerente con il principio di uguaglianza e con la protezione costituzionale del risparmio: l’esclusione irragionevole di situazioni meritevoli rende illegittima la disciplina.

    Domande e risposte

    Chi sono gli acquirenti di immobili da costruire?

    Sono coloro che acquistano un immobile non ancora ultimato, versando somme prima della consegna e correndo il rischio dell’insolvenza del costruttore.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    La tutela patrimoniale viene estesa: la Corte ha rimosso l’esclusione irragionevole di alcune situazioni dalla protezione prevista dalla legge.

    Perché entra in gioco la tutela del risparmio?

    Perché l’art. 47 della Costituzione tutela il risparmio in tutte le sue forme: chi versa anticipi per una casa impiega risparmio che merita protezione.

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  • Corte cost. n. 41/2022 – Arresto obbligatorio in flagranza e libertà personale: questione non fondata

    Con la sentenza n. 41 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’arresto obbligatorio in flagranza previsto dall’art. 380 del codice di procedura penale, ritenendolo compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 380 del codice di procedura penale individua i casi in cui l’arresto in flagranza di reato è obbligatorio per la polizia giudiziaria. Si tratta di una misura che incide direttamente sulla libertà personale, tutelata dall’art. 13 della Costituzione, e che deve quindi rispettare i principi di legalità e ragionevolezza. Un giudice ha dubitato che la previsione dell’arresto obbligatorio, per come configurata in relazione a una determinata fattispecie, fosse irragionevole e in contrasto con la libertà personale e con il principio di uguaglianza. La Corte ha esaminato il bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze di tutela della collettività e la garanzia della libertà individuale, concludendo che la scelta normativa non eccedeva i limiti di ragionevolezza. Ha quindi respinto le censure, confermando la legittimità della disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze in riferimento agli artt. 13 e 3 della Costituzione, in tema di arresto obbligatorio in flagranza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina dell’arresto obbligatorio compatibile con la libertà personale e con il principio di uguaglianza.

    Il principio

    La previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola la libertà personale né il principio di uguaglianza, purché non risulti manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Cosa significa «non fondata»?

    Significa che la Corte ha esaminato il merito e ha ritenuto che la norma non viola la Costituzione: la disposizione resta in vigore.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Firenze, che dubitava della compatibilità dell’arresto obbligatorio con la libertà personale e il principio di uguaglianza.

    L’arresto obbligatorio è quindi sempre legittimo?

    La Corte ha confermato la legittimità della norma esaminata, ricordando che la scelta del legislatore non deve essere manifestamente irragionevole.

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  • Corte cost. n. 40/2022 – Sostegni allo sport durante il COVID e intesa con le Regioni

    Con la sentenza n. 40 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme del decreto «Ristori» sui sostegni allo sport, nella parte in cui non prevedevano l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, respingendo invece le altre censure.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza COVID-19 lo Stato ha adottato numerose misure di sostegno, anche a favore del mondo dello sport. Lo sport, però, è una materia in cui Stato e Regioni hanno competenze intrecciate. Quando una misura statale incide su ambiti che toccano le competenze regionali, il principio di leale collaborazione può imporre che i relativi provvedimenti attuativi siano adottati d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Alcune Regioni hanno impugnato le norme del decreto-legge n. 137 del 2020 lamentando proprio l’assenza di tale coinvolgimento. La Corte ha accolto in parte le censure: ha ritenuto illegittime le disposizioni che affidavano allo Stato decisioni attuative senza prevedere l’intesa con le Regioni, salvando però le altre previsioni contestate. La decisione ribadisce il peso del principio di leale collaborazione nell’intreccio di competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto «Ristori»), convertito nella legge n. 176 del 2020, promosse da alcune Regioni in riferimento agli artt. 3, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due disposizioni nella parte in cui non prevedevano che i provvedimenti attuativi fossero adottati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; ha dichiarato inammissibile una censura e non fondate le restanti questioni.

    Il principio

    Quando una misura statale incide su ambiti in cui si intrecciano competenze statali e regionali, il principio di leale collaborazione può imporre che i provvedimenti attuativi siano adottati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; la sua omissione rende la norma illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    Le norme che attribuivano allo Stato decisioni attuative in materia di sostegni allo sport senza prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

    Che cos’è il principio di leale collaborazione?

    È il principio che impone a Stato e Regioni di cooperare quando le rispettive competenze si intrecciano, ad esempio attraverso intese e pareri.

    Tutte le censure delle Regioni sono state accolte?

    No: la Corte ha accolto solo la parte relativa alla mancata intesa, dichiarando inammissibile una censura e non fondate le altre.

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  • Corte cost. n. 39/2022 – Legge della Regione Siciliana sul sistema produttivo: illegittima per violazione dei vincoli statali

    Con la sentenza n. 39 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6, per contrasto con i limiti posti dall’art. 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La Costituzione, all’art. 117, ripartisce le competenze legislative tra Stato e Regioni e impone alla legislazione regionale di rispettare la Costituzione, i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e gli obblighi internazionali, oltre ai principi fissati dalle leggi statali nelle materie concorrenti. Quando una Regione legifera oltrepassando questi confini, lo Stato può impugnare la legge davanti alla Corte costituzionale. In questo caso era in discussione una norma siciliana in materia di sistema produttivo regionale. La Corte ha verificato che la disposizione invadesse ambiti riservati allo Stato o violasse i vincoli che la Regione era tenuta a rispettare, e ne ha dichiarato l’illegittimità. La pronuncia ribadisce che l’autonomia legislativa regionale, pur ampia, incontra il limite delle competenze statali e dei principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale), in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, per violazione dei limiti alla potestà legislativa regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale siciliana n. 6 del 2021. La norma è quindi annullata e cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

    Il principio

    La legge regionale deve rispettare il riparto di competenze e i vincoli posti dall’art. 117 della Costituzione: quando una norma regionale eccede tali limiti, è costituzionalmente illegittima e va annullata.

    Domande e risposte

    Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità?

    La norma viene annullata e perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, come previsto dall’art. 136 della Costituzione.

    Perché la legge siciliana è stata cancellata?

    Perché eccedeva i limiti della potestà legislativa regionale fissati dall’art. 117 Cost., invadendo ambiti o vincoli sottratti alla competenza regionale.

    L’autonomia regionale è illimitata?

    No: le Regioni possono legiferare ampiamente, ma sempre nel rispetto della Costituzione, dei vincoli europei e internazionali e dei principi statali nelle materie concorrenti.

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  • Corte cost. n. 38/2022 – Giudizio costituzionale estinto

    Con l’ordinanza n. 38 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, definendo il giudizio senza decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    Il processo costituzionale può concludersi anche con un’ordinanza di estinzione, cioè senza che la Corte stabilisca se la norma impugnata sia o meno conforme alla Costituzione. L’estinzione interviene tipicamente quando viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio: ad esempio per rinuncia al ricorso accettata dalle altre parti, o perché nel frattempo è cambiato il quadro normativo. Si tratta di un esito di natura processuale: la Corte ne prende atto e chiude il procedimento. La questione di costituzionalità non viene risolta in quella sede e la disposizione contestata rimane in vigore, salva la possibilità che il dubbio venga riproposto in un diverso giudizio. Questo tipo di pronuncia conferma che il controllo di costituzionalità non è un esame astratto e perpetuo, ma resta legato a un concreto interesse processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio è stato definito in via processuale, essendo venuti meno i presupposti per la sua prosecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: il giudizio si chiude senza pronuncia sul merito della questione.

    Il principio

    L’estinzione del giudizio costituzionale presuppone il venir meno dell’interesse a proseguire e comporta la chiusura del procedimento senza esame della fondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché sono venuti meno i presupposti del giudizio: in questi casi la Corte dichiara l’estinzione invece di pronunciarsi sul contenuto.

    Cosa succede alla norma impugnata?

    Resta in vigore: non è stata dichiarata né legittima né illegittima, perché la Corte non è entrata nel merito.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    Sì, se viene nuovamente sollevata in un altro giudizio nel rispetto dei requisiti di ammissibilità.

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  • Corte cost. n. 37/2022 – Processo costituzionale estinto per rinuncia

    Con l’ordinanza n. 37 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, chiudendo il giudizio senza pronunciarsi nel merito della questione.

    Di cosa si tratta

    Anche il giudizio davanti alla Corte costituzionale può concludersi senza una decisione sul contenuto. Ciò accade, ad esempio, quando viene meno l’interesse a proseguire: la parte che aveva promosso il giudizio rinuncia e la controparte accetta, oppure vengono meno i presupposti del processo. In questi casi la Corte non valuta se la norma sia costituzionale o meno, ma si limita a prendere atto che il giudizio non può più proseguire e lo dichiara estinto. È un esito di rito che, pur non risolvendo la questione di costituzionalità, conclude formalmente quel singolo procedimento. La norma sospettata di incostituzionalità resta in vigore e potrà eventualmente essere oggetto di una nuova questione in un altro giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito senza esame del merito a seguito del venir meno dei presupposti per la sua prosecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, chiudendo il giudizio in via di rito senza pronunciarsi sulla fondatezza della questione sollevata.

    Il principio

    Il giudizio costituzionale si estingue quando vengono meno i presupposti per proseguirlo (ad esempio per rinuncia accettata): la norma non viene esaminata nel merito e resta in vigore.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è estinto?

    Significa che il giudizio si è chiuso senza una decisione sul contenuto, perché sono venuti meno i presupposti per andare avanti.

    La norma contestata è quindi valida?

    La Corte non si è pronunciata: la norma resta in vigore e potrà essere riesaminata in un futuro giudizio se la questione sarà nuovamente sollevata.

    È una decisione frequente?

    Sì, le ordinanze di estinzione sono esiti processuali ordinari quando il giudizio non può più proseguire.

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  • Corte cost. n. 36/2022 – Piano socio-sanitario della Regione Veneto: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 36 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul Piano socio-sanitario regionale 2019-2023 della Regione Veneto.

    Di cosa si tratta

    L’organizzazione dei servizi socio-sanitari è materia in cui si intrecciano competenze statali e regionali. Le Regioni adottano piani pluriennali che definiscono l’assetto dell’offerta sanitaria sul territorio. Quando un giudice o un altro soggetto legittimato ritiene che una norma regionale violi la Costituzione, può sollevare la questione davanti alla Corte. Anche in questo caso, però, l’esame del merito presuppone che la questione sia ammissibile: l’atto impugnato deve avere natura legislativa (la Corte non giudica gli atti amministrativi), il dubbio deve essere rilevante e correttamente argomentato. La Corte ha rilevato che tali condizioni non erano soddisfatte rispetto alle disposizioni censurate del Piano regionale veneto e, di conseguenza, non ha esaminato nel merito le censure proposte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 2, e l’allegato Piano socio-sanitario regionale 2019-2023 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, con riferimento a vari parametri costituzionali in materia di tutela della salute e riparto di competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo non integrati i presupposti per l’esame nel merito delle disposizioni censurate.

    Il principio

    Anche in materia sanitaria la Corte può esaminare nel merito solo questioni ammissibili: occorre che sia impugnata una norma di legge, che la censura sia rilevante e adeguatamente motivata. In difetto, le questioni vanno dichiarate inammissibili.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché non ricorrevano i presupposti processuali per l’esame nel merito delle disposizioni censurate del Piano socio-sanitario.

    La Corte ha detto che il Piano veneto è legittimo?

    No. Non si è pronunciata sul contenuto del Piano, ma solo sull’impossibilità di esaminare le questioni così come poste.

    Chi può impugnare una legge regionale in materia sanitaria?

    Tipicamente lo Stato in via diretta, oppure un giudice in via incidentale durante un processo in cui la norma regionale debba essere applicata.

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  • Corte cost. n. 35/2022 – Insindacabilità del parlamentare e conflitto tra poteri: ricorso ammissibile

    Con l’ordinanza n. 35 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato relativo all’insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, fissando le regole per il prosieguo del giudizio.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Quando un’assemblea parlamentare delibera che le dichiarazioni di un proprio membro sono coperte da questa garanzia, l’autorità giudiziaria che procede può non condividere tale valutazione: nasce così un conflitto di attribuzione, che spetta alla Corte costituzionale risolvere. Prima di decidere nel merito, però, la Corte verifica con un’ordinanza che il ricorso sia ammissibile, cioè che vi siano i presupposti soggettivi (l’autorità giudiziaria è un potere dello Stato legittimato) e oggettivi (la delibera parlamentare incide su attribuzioni costituzionali). Questa ordinanza segna proprio quella prima fase: la Corte apre la strada all’esame del merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riguardava l’applicazione dell’art. 68 della Costituzione sull’insindacabilità delle opinioni del parlamentare. La Corte ha valutato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, riconoscendo la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e disponendo il prosieguo del giudizio. Si tratta di una decisione di rito, non ancora sul merito del conflitto.

    Il principio

    Quando un’autorità giudiziaria contesta la delibera con cui una Camera ha riconosciuto l’insindacabilità di un parlamentare, può promuovere conflitto di attribuzione: ricorrono i presupposti per portarlo all’esame della Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia dell’art. 68 Cost. per cui i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni.

    Cosa decide questa ordinanza?

    Solo l’ammissibilità del ricorso: la Corte stabilisce che il conflitto può proseguire, ma non decide ancora chi abbia ragione.

    Chi può sollevare il conflitto?

    L’autorità giudiziaria che procede contro il parlamentare e ritiene che la delibera di insindacabilità della Camera abbia leso le proprie attribuzioni.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 34/2022 – Misure di sostegno al reddito e requisito di residenza: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 34 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate su una misura nazionale di contrasto alla povertà, per il modo in cui il giudice rimettente aveva formulato il dubbio di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Le misure nazionali di contrasto alla povertà subordinano spesso l’accesso al beneficio a requisiti di residenza o di permanenza sul territorio. Un giudice ha dubitato che tali condizioni fossero compatibili con il principio di uguaglianza e con la tutela della famiglia e del lavoro. Quando però la Corte riceve una questione di legittimità, prima di valutare nel merito verifica che il giudice abbia individuato con precisione la norma censurata, abbia spiegato perché quella norma si applichi al caso da decidere (la cosiddetta rilevanza) e abbia argomentato in modo non contraddittorio il contrasto con la Costituzione. Se questi presupposti mancano, la questione è dichiarata inammissibile e la Corte non si pronuncia sul contenuto. È ciò che è avvenuto in questo caso, in cui i difetti di impostazione del rimettente hanno impedito l’esame nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate disposizioni del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (misura nazionale di contrasto alla povertà), in riferimento agli artt. 3, 31, 36 e 38 della Costituzione, con riguardo ai requisiti per l’accesso al beneficio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, ritenendo i dubbi di costituzionalità mal posti o carenti sotto il profilo della motivazione e della rilevanza, senza quindi esaminare il merito.

    Il principio

    La questione di legittimità deve essere formulata in modo preciso e rilevante per il giudizio in corso; un dubbio generico, contraddittorio o non correttamente argomentato non consente alla Corte di pronunciarsi e va dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la questione è così mal posta da poter essere respinta in via preliminare, senza neppure un esame approfondito del merito.

    La Corte ha detto che il requisito di residenza è legittimo?

    No. Non si è pronunciata sul contenuto: ha solo rilevato i difetti dell’atto con cui la questione era stata sollevata.

    Il giudice può riproporre la questione?

    In linea di principio sì, se la solleva correttamente, individuando con chiarezza la norma, la rilevanza per il caso e i parametri costituzionali violati.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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