Autore: Andrea Marton

  • Articolo 3 Codice di Procedura Penale: Questioni pregiudiziali

    Articolo 3 Codice di Procedura Penale: Questioni pregiudiziali

    Art. 3 c.p.p. – Questioni pregiudiziali

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.

    2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La Corte decide in camera di consiglio.

    3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

    4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

  • Articolo 4 Codice di Procedura Penale: Regole per la determinazione della competenza

    Articolo 4 Codice di Procedura Penale: Regole per la determinazione della competenza

    Art. 4 c.p.p. – Regole per la determinazione della competenza

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

  • Articolo 5 Codice di Procedura Penale: Competenza della Corte di Assise

    Articolo 5 Codice di Procedura Penale: Competenza della Corte di Assise

    Art. 5 c.p.p. – Competenza della Corte di Assise

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La Corte di Assise è competente:

    a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall’art. 630, comma 1 c.p. e dalla L. 22 dicembre 1975 n. 685;

    b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584 del codice penale;

    c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 c.p.;

    d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel Titolo I del Libro II del Codice Penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

  • Articolo 6 Codice di Procedura Penale: Competenza del tribunale

    Articolo 6 Codice di Procedura Penale: Competenza del tribunale

    Art. 6 c.p.p. – Competenza del tribunale

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di Assise o del giudice di pace.

    2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, esclusi quelli di cui agli artt. 329, 330 primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335.

  • Articolo 7 Codice di Procedura Penale: Competenza del pretore

    Articolo 7 Codice di Procedura Penale: Competenza del pretore

    Art. 7 c.p.p. – Competenza del pretore

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    Abrogato

  • Articolo 8 Codice di Procedura Penale: Regole generali

    Articolo 8 Codice di Procedura Penale: Regole generali

    Art. 8 c.p.p. – Regole generali

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.

    2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.

    3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

    4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.

  • Articolo 9 Codice di Procedura Penale: Regole suppletive

    Articolo 9 Codice di Procedura Penale: Regole suppletive

    Art. 9 c.p.p. – Regole suppletive

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell’art. 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.

    2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.

    3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335.

  • Articolo 10 Codice di Procedura Penale: Competenza per reati commessi all’estero

    Articolo 10 Codice di Procedura Penale: Competenza per reati commessi all’estero

    Art. 10 c.p.p. – Competenza per reati commessi all’estero

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se il reato è stato commesso interamente all’estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto (380 s.) o della consegna (720 s.) dell’imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi (16).

    2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, legge delega, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335.

    3. Se il reato è stato commesso in parte all’estero, la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9.

  • Articolo 11 Codice di Procedura Penale: Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

    Articolo 11 Codice di Procedura Penale: Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

    Art. 11 c.p.p. – Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato (60, 61) ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo Capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello più vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.

    2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

    3. (Salve le norme sull’astensione e sulla ricusazione del giudice, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza).

    I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione Nazionale Antimafia di cui all’art.76-bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni (27), sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell’art. 11.

  • Articolo 12 Codice di Procedura Penale: Casi di connessione

    Articolo 12 Codice di Procedura Penale: Casi di connessione

    Art. 12 c.p.p. – Casi di connessione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Si ha connessione di procedimenti:

    a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;

    b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

    c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.