Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 241/2022 – Insindacabilita negata: il caso del deputato Esposito

    Con la sentenza n. 241/2022 la Corte costituzionale ha stabilito che non spettava alla Camera dei deputati dichiarare insindacabili le dichiarazioni di un deputato, perche prive di nesso con la funzione parlamentare.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari dalle conseguenze delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. La garanzia, pero, non copre qualsiasi dichiarazione: deve esistere un nesso funzionale tra le parole pronunciate e l’attivita parlamentare. Quando la Camera delibera che certe dichiarazioni sono insindacabili e un giudice ritiene invece che manchi quel nesso, nasce un conflitto di attribuzione che spetta alla Corte costituzionale risolvere. Nel caso esaminato, la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili alcune dichiarazioni rese pubblicamente da un deputato nei confronti di alcune persone, che lo avevano querelato. Il Tribunale di Torino, davanti al procedimento penale, ha contestato quella delibera. La Corte ha dovuto verificare se le dichiarazioni fossero davvero espressione della funzione parlamentare o semplici opinioni del deputato come privato cittadino.

    La questione di legittimita costituzionale

    Non si trattava di una questione su una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Tribunale di Torino chiedeva alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilita, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese pubblicamente dal deputato Stefano Esposito nei confronti di alcuni soggetti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilita di quelle dichiarazioni e ha annullato la relativa delibera. Mancava il necessario nesso funzionale tra le dichiarazioni del deputato e l’esercizio della funzione parlamentare: si trattava di opinioni che non potevano beneficiare della garanzia prevista dall’art. 68 della Costituzione. Il procedimento penale puo quindi proseguire.

    Il principio

    L’insindacabilita prevista dall’art. 68 della Costituzione copre solo le opinioni legate da un nesso funzionale all’attivita parlamentare. Le dichiarazioni del parlamentare prive di tale collegamento non sono coperte dalla garanzia: la Camera non puo dichiararle insindacabili.

    Domande e risposte

    Cosa significa che non spettava alla Camera deliberare?

    Significa che la delibera di insindacabilita era illegittima e viene annullata: la Camera non aveva il potere di estendere la garanzia a quelle dichiarazioni.

    Quando un’opinione del parlamentare e protetta?

    Quando esiste un nesso funzionale con l’attivita parlamentare, ad esempio se riproduce all’esterno opinioni gia espresse in sede istituzionale. Le opinioni del tutto svincolate dalla funzione non sono coperte.

    Cosa succede ora nel procedimento penale?

    Venuto meno l’ostacolo della delibera di insindacabilita, il giudice penale puo proseguire e valutare nel merito la posizione del deputato.

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  • Corte cost. n. 28/2022 – Conversione della pena detentiva in pena pecuniaria

    Con la sentenza n. 28 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il criterio minimo di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, che faceva costare 250 euro ogni giorno di carcere evitato, rendendo la sostituzione un privilegio per i soli condannati abbienti.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice sostituisce una breve pena detentiva con una pena pecuniaria, deve fissare un valore giornaliero da moltiplicare per i giorni di pena. L’art. 53 della legge n. 689 del 1981 rinviava, per il valore minimo, all’art. 135 del codice penale, che dopo le riforme fissava la soglia a 250 euro per ogni giorno di pena detentiva. Il risultato pratico era che convertire anche pochi mesi di carcere comportava somme molto elevate: nel caso esaminato, due mesi e venti giorni di reclusione si traducevano in una pena pecuniaria di 20.000 euro. I giudici rimettenti osservavano che, con un minimo così alto, la sostituzione diventava accessibile solo a chi poteva permettersela, trasformandosi in un “privilegio per soli condannati abbienti”, in contrasto con l’eguaglianza sostanziale e con la funzione rieducativa della pena. La Corte aveva già segnalato il problema con un precedente “monito” rimasto inascoltato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui ancorava il valore giornaliero minimo della pena pecuniaria sostitutiva alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale (250 euro al giorno). I parametri invocati erano gli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, oltre all’art. 117, primo comma, in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le questioni sono state sollevate dai Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Ravenna e di Taranto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui fissava il valore minimo giornaliero in misura pari alla somma dell’art. 135 del codice penale, sostituendo tale soglia con il valore di 75 euro al giorno. Restano ferme le altre questioni, dichiarate inammissibili. La Corte è così intervenuta dopo che il proprio precedente monito al legislatore (sentenza n. 15 del 2020) era rimasto senza seguito.

    Il principio

    La conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria non può essere fissata a un valore giornaliero così elevato da renderla praticabile solo per i condannati più abbienti: ciò viola l’eguaglianza sostanziale e la funzione rieducativa della pena. Il valore minimo va riportato a una misura ragionevole (75 euro al giorno).

    Domande e risposte

    Che cosa significa convertire una pena detentiva in pena pecuniaria?

    Significa sostituire una breve pena in carcere con il pagamento di una somma di denaro, calcolata moltiplicando un valore giornaliero per i giorni di pena. È uno strumento che evita l’ingresso in carcere per condanne lievi.

    Qual era il problema del valore di 250 euro al giorno?

    Rendeva la conversione molto costosa: pochi mesi di pena potevano tradursi in decine di migliaia di euro. Solo chi disponeva di mezzi adeguati poteva accedervi, con un effetto discriminatorio verso i condannati meno abbienti.

    Qual è oggi il valore minimo?

    Dopo la sentenza, il valore giornaliero minimo è 75 euro: non può essere inferiore a questa cifra e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale.

    Perché la Corte è intervenuta solo ora?

    Aveva già segnalato l’irragionevolezza del criterio con un monito al legislatore (sentenza n. 15 del 2020). Poiché il legislatore non ha modificato la norma, la Corte si è ritenuta obbligata a intervenire direttamente.

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  • Corte cost. n. 242/2022 – Analisi genomica avanzata in Puglia e competenze statali

    Con la sentenza n. 242/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su alcune norme pugliesi sul servizio di analisi genomica e non fondate, nei sensi precisati, le questioni su una disposizione collegata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva istituito con legge un servizio di analisi genomica avanzata, intervenendo in un ambito che tocca la sanita e l’organizzazione dei servizi. Lo Stato aveva impugnato alcune disposizioni, ritenendo che invadessero competenze statali o non rispettassero i vincoli di bilancio. Nel frattempo, pero, il legislatore regionale era intervenuto modificando o sostituendo le norme contestate: quando cio accade e le disposizioni impugnate non hanno avuto applicazione, la Corte puo dichiarare cessata la materia del contendere, cioe constatare che non c’e piu nulla da decidere su quelle norme. Per un’altra disposizione, invece, la Corte ha esaminato il merito e l’ha ritenuta non fondata, nei sensi indicati in motivazione. La vicenda mostra come l’intervento del legislatore in corso di giudizio possa modificare l’esito del processo costituzionale.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnate, in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, diverse disposizioni della legge della Regione Puglia n. 28 del 2021 sul servizio di analisi genomica avanzata e una norma collegata, per contrasto con gli artt. 81 (equilibrio di bilancio) e 117 (riparto di competenze) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle disposizioni nel frattempo modificate e mai applicate, e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni su un’ulteriore norma regionale. Per le prime non c’era piu nulla da decidere; per la seconda la Corte ha escluso il contrasto con la Costituzione, precisando l’interpretazione corretta.

    Il principio

    Se la norma impugnata viene modificata in corso di giudizio e non ha avuto applicazione, la Corte puo dichiarare cessata la materia del contendere. Per le disposizioni ancora in vigore, la Corte puo escluderne l’illegittimita precisando il significato conforme a Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa significa cessata la materia del contendere?

    Significa che, essendo cambiata la situazione (qui la modifica delle norme impugnate, mai applicate), non c’e piu un contrasto su cui la Corte debba pronunciarsi.

    La sentenza ferma il servizio di analisi genomica?

    No. La Corte non ha annullato la disciplina ancora in vigore, ritenuta non fondata nei sensi precisati: il servizio resta regolato dalle norme vigenti.

    Perche conta che le norme non siano state applicate?

    Perche se una norma impugnata non ha prodotto effetti ed e poi modificata, viene meno l’interesse a decidere: la Corte puo cosi dichiarare cessata la materia del contendere.

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  • Corte cost. n. 29/2022 – Obbligo di istruzione e limiti della sanzione penale

    Con l’ordinanza n. 29 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 731 del codice penale, che punisce chi non fa impartire ai minori l’istruzione: estendere la sanzione penale oltre la scuola elementare avrebbe richiesto un intervento riservato al legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 731 del codice penale punisce, come contravvenzione, chi rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su un minore omette di impartirgli o fargli impartire l’istruzione elementare. La norma che un tempo estendeva la sanzione anche alla scuola media è stata abrogata, sicché oggi l’obbligo penalmente sanzionato si ferma alla scuola elementare. Il Giudice onorario di pace di Taranto riteneva questa situazione incostituzionale: a suo avviso, lasciare priva di tutela penale la mancata istruzione media e superiore tradiva il diritto all’istruzione e l’eguaglianza. Chiedeva quindi alla Corte di estendere la punibilità anche all’inadempimento relativo alla scuola media inferiore e al primo biennio della superiore. Il punto delicato è che si chiedeva alla Corte di ampliare l’area di ciò che è reato, cioè un intervento “in malam partem”, peggiorativo per i destinatari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 731 del codice penale, nella parte in cui punisce solo l’inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare e non anche l’inadempimento relativo alla scuola media inferiore e al primo biennio della scuola secondaria superiore. I parametri invocati erano gli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione. Le questioni sono state sollevate dal Giudice onorario di pace di Taranto con due ordinanze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Da un lato, le ordinanze di rimessione non descrivevano adeguatamente i fatti, impedendo ogni controllo sulla rilevanza; dall’altro, e soprattutto, le questioni miravano a estendere l’ambito di una norma incriminatrice (un intervento in malam partem in materia penale), precluso dalla riserva di legge sancita dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione: solo il legislatore può ampliare il novero delle condotte punibili.

    Il principio

    In materia penale vige una stretta riserva di legge: la Corte costituzionale non può pronunciare decisioni che estendano le condotte punibili o aggravino la responsabilità, salvo specifiche eccezioni. Spetta soltanto al legislatore decidere se e come ampliare l’area del penalmente rilevante.

    Domande e risposte

    Che cosa punisce oggi l’art. 731 del codice penale?

    Punisce, come contravvenzione, chi ha l’autorità o la vigilanza su un minore e omette di fargli impartire l’istruzione elementare. La sanzione non copre invece la scuola media e quella superiore, dopo l’abrogazione della norma che le includeva.

    Perché la Corte non ha esteso la sanzione alla scuola media?

    Perché ampliare le condotte punibili è un intervento “in malam partem” riservato al legislatore: l’art. 25 della Costituzione impone che solo la legge possa definire ciò che è reato.

    Vuol dire che non c’è alcun obbligo di istruzione oltre le elementari?

    No: l’obbligo scolastico esiste e dura più a lungo. La pronuncia riguarda solo la sanzione penale dell’art. 731, non l’obbligo formativo in sé, che resta presidiato da altri strumenti.

    Che cos’è una decisione “in malam partem”?

    È una pronuncia che peggiora la posizione dell’imputato, ad esempio creando o estendendo un reato. In linea di principio è vietata, perché in materia penale solo il legislatore può stabilire ciò che è punibile.

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  • Corte cost. n. 30/2022 – Detenzione domiciliare speciale e tutela del minore

    Con la sentenza n. 30 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina della detenzione domiciliare speciale nella parte in cui non consentiva al magistrato di sorveglianza di applicarla in via provvisoria e urgente, quando la permanenza in carcere del genitore arrechi un grave pregiudizio al figlio minore.

    Di cosa si tratta

    La detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies dell’ordinamento penitenziario) consente al genitore condannato di scontare la pena fuori dal carcere per prendersi cura del figlio in tenera età, anche quando la pena residua è superiore ai quattro anni che normalmente precludono la detenzione domiciliare ordinaria. Il problema sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Siena riguardava i tempi: per la detenzione domiciliare ordinaria la legge prevede che, nei casi urgenti, il magistrato possa disporre l’applicazione provvisoria della misura, in attesa della decisione collegiale del tribunale di sorveglianza; per la detenzione domiciliare speciale, invece, questo strumento d’urgenza non era previsto. Ne derivava che, in presenza di un pericolo immediato per il minore, il genitore doveva comunque attendere i tempi più lunghi della decisione del tribunale, restando nel frattempo in carcere. La posta in gioco era la tutela effettiva e tempestiva del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui non prevedeva, a differenza della detenzione domiciliare ordinaria, l’applicazione provvisoria della misura da parte del magistrato di sorveglianza nei casi di urgenza. I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La questione è stata sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Siena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione della detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare possa essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporne l’applicazione provvisoria. Si è così colmata una lacuna che, di fronte all’urgenza, lasciava il minore senza una tutela tempestiva.

    Il principio

    L’interesse del minore esige che, in caso di grave pregiudizio derivante dalla detenzione del genitore, esista uno strumento d’urgenza per applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare speciale, allo stesso modo di quanto già previsto per la detenzione domiciliare ordinaria. La mancanza di tale rimedio cautelare contrasta con la tutela dell’infanzia e della funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Che cos’è la detenzione domiciliare speciale?

    È una misura che permette al genitore condannato di scontare la pena a casa per accudire un figlio in tenera età, applicabile anche quando la pena residua supera i quattro anni, limite invece ostativo alla detenzione domiciliare ordinaria.

    Che cosa cambia dopo questa sentenza?

    Nei casi urgenti, il magistrato di sorveglianza può ora disporre in via provvisoria la detenzione domiciliare speciale, senza dover attendere la decisione del tribunale di sorveglianza, quando la permanenza in carcere del genitore danneggia gravemente il minore.

    Perché era importante uno strumento d’urgenza?

    Perché la tutela del minore non può attendere i tempi della decisione collegiale: un pregiudizio grave e immediato richiede una risposta rapida, già prevista per la misura ordinaria e ora estesa a quella speciale.

    La sentenza riguarda solo le madri?

    No. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, a determinate condizioni, anche al padre in funzione sostitutiva della madre impossibilitata; la pronuncia tutela in ogni caso l’interesse del minore.

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  • Corte cost. n. 243/2022 – Termine a difesa nel giudizio direttissimo e accesso ai riti alternativi

    Con la sentenza n. 243/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme sul giudizio direttissimo nella parte in cui, concesso il termine a difesa, impedivano all’imputato di chiedere i riti alternativi come il patteggiamento.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio direttissimo e un rito penale accelerato, usato quando la prova e gia evidente, ad esempio in caso di arresto in flagranza. In questi casi i tempi sono molto stretti. La legge consente all’imputato di chiedere un termine a difesa, cioe qualche giorno per organizzare la propria posizione. Secondo l’interpretazione contestata, pero, chiedere quel termine faceva perdere la possibilita di accedere ai riti alternativi piu favorevoli, come l’applicazione della pena su richiesta (il patteggiamento) o il giudizio abbreviato. L’imputato si trovava cosi davanti a un bivio: difendersi adeguatamente oppure conservare l’accesso a riti che possono ridurre la pena. Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione, ritenendo che questa alternativa comprimesse il diritto di difesa. La Corte ha dovuto stabilire se sia legittimo far dipendere la perdita dei riti alternativi dall’esercizio del diritto a un termine per difendersi.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, nell’interpretazione secondo cui la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo precludeva all’imputato di chiedere i riti alternativi. Il Tribunale di Firenze evocava il contrasto con gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale delle norme, nella parte in cui, cosi interpretate, facevano discendere dalla concessione del termine a difesa la perdita della facolta di chiedere i riti alternativi. Costringere l’imputato a scegliere tra il tempo necessario per difendersi e l’accesso a riti che possono ridurre la pena comprime irragionevolmente il diritto di difesa.

    Il principio

    L’esercizio del diritto a un termine per difendersi non puo comportare la perdita della facolta di accedere ai riti alternativi. Costringere l’imputato a sacrificare l’uno per conservare l’altro viola il diritto di difesa e il principio di ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Cosa puo fare ora l’imputato nel giudizio direttissimo?

    Puo chiedere il termine a difesa senza per questo perdere la possibilita di accedere ai riti alternativi, come il patteggiamento o l’abbreviato, nei termini di legge.

    Cosa sono i riti alternativi?

    Sono modalita di definizione del processo penale diverse dal dibattimento ordinario, come il patteggiamento e il giudizio abbreviato, che possono comportare una riduzione della pena.

    Perche il termine a difesa e cosi importante?

    Perche nel giudizio direttissimo i tempi sono strettissimi: il termine consente all’imputato di preparare la propria difesa. Negare i riti alternativi a chi lo chiede lo penalizzava ingiustamente.

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  • Corte cost. n. 31/2022 – Legislazione anti-COVID e giudici di pace: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 31 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato in gran parte inammissibili (e in parte manifestamente inammissibili) le numerose questioni con cui un giudice di pace contestava la legislazione anti-COVID e la disciplina della magistratura onoraria.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Lanciano, chiamato a decidere una causa di risarcimento danni per un sinistro stradale, ha sollevato davanti alla Corte costituzionale un ampio fascio di questioni che investivano sia i provvedimenti normativi adottati dal Governo durante l’emergenza pandemica (decreti-legge, delibera dello stato di emergenza, ordinanze della Protezione civile), sia la disciplina del rapporto di lavoro dei magistrati onorari. Secondo il rimettente, le misure anti-COVID avevano reso impossibile lo svolgimento dell’attività giurisdizionale, con pregiudizio per le parti del processo, e la condizione dei giudici di pace risultava incompatibile con i principi costituzionali e con il diritto dell’Unione europea. La posta in gioco era duplice: da un lato la possibilità di sindacare le scelte emergenziali dello Stato, dall’altro lo statuto della magistratura onoraria. La Corte, prima ancora di entrare nel merito, ha dovuto verificare se quelle questioni fossero davvero rilevanti nel giudizio sul sinistro stradale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate, tra le altre, numerose disposizioni dei decreti-legge dell’emergenza COVID-19 (d.l. n. 18, n. 19, n. 28 e n. 34 del 2020) e della disciplina sui giudici di pace e sulla magistratura onoraria (legge n. 374 del 1991, legge n. 57 del 2016, d.lgs. n. 116 del 2017, d.lgs. n. 75 del 2017), oltre alla delibera dello stato di emergenza e a un’ordinanza della Protezione civile. I parametri costituzionali invocati erano molteplici, tra cui gli artt. 3, 4, 36, 38, 77, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 111 e 117 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Giudice di pace di Lanciano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di vari giudici di pace e delle loro associazioni; ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni relative alla delibera dello stato di emergenza, all’ordinanza della Protezione civile e ad alcune norme sulla magistratura onoraria; e ha dichiarato inammissibili le restanti questioni. Il motivo essenziale è il difetto di rilevanza: nel giudizio principale, che riguardava un risarcimento da incidente stradale, le norme censurate non dovevano essere applicate, sicché le questioni non avevano alcun legame con la decisione della causa.

    Il principio

    Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale presuppone che la norma censurata debba effettivamente essere applicata nel processo a quo. Quando la questione non incide sulla definizione della controversia pendente, essa difetta di rilevanza e va dichiarata inammissibile, senza che la Corte possa esaminarla nel merito.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso se lo stato di emergenza COVID fosse legittimo?

    Perché quelle norme non c’entravano con la causa da cui partiva la questione: un risarcimento per sinistro stradale. Senza un nesso concreto tra norma e processo, la Corte non può pronunciarsi.

    Che cos’è la “rilevanza” di una questione di costituzionalità?

    È il legame necessario tra la norma sospettata di incostituzionalità e la decisione del giudizio in corso: il giudice deve dover applicare quella norma per definire la causa. Se manca, la questione è inammissibile.

    Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?

    Entrambe chiudono il giudizio senza esame del merito. La “manifesta” inammissibilità segnala un vizio particolarmente evidente delle questioni proposte, spesso deciso con una procedura più snella.

    I giudici di pace potevano partecipare al giudizio?

    No: la Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi dei singoli giudici di pace e delle loro associazioni, perché privi delle condizioni richieste per intervenire nel giudizio costituzionale incidentale.

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  • Corte cost. n. 244/2022 – Sabotaggio militare temporaneo e attenuante mancante

    Con la sentenza n. 244/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 167 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena quando il sabotaggio rende le opere militari solo temporaneamente inservibili.

    Di cosa si tratta

    Il codice penale militare di pace punisce il militare che distrugge o rende inservibili navi, aeromobili, convogli, strade, depositi o altre opere militari. La norma trattava allo stesso modo due situazioni molto diverse: chi distrugge definitivamente l’opera e chi la rende inservibile solo in modo temporaneo. Eppure la gravita del fatto e l’offesa arrecata non sono identiche: un danno reversibile e meno grave di una distruzione definitiva. La Corte di cassazione, davanti a un procedimento penale per un fatto di sabotaggio temporaneo, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole l’assenza di una attenuante per l’ipotesi meno grave. La Corte ha quindi dovuto valutare se l’equiparazione sanzionatoria tra danno definitivo e danno temporaneo violasse il principio di uguaglianza e la funzione della pena.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena quando il fatto rende le opere militari solo temporaneamente inservibili. La Corte di cassazione evocava il contrasto con gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 27 (funzione della pena) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede la diminuzione di pena per l’ipotesi in cui il sabotaggio renda le opere militari solo temporaneamente inservibili. Equiparare, quanto alla pena, il danno definitivo e quello temporaneo e irragionevole, perche le due situazioni hanno una diversa gravita oggettiva.

    Il principio

    Trattare allo stesso modo, sul piano della pena, situazioni di gravita diversa viola il principio di uguaglianza-ragionevolezza. Quando il sabotaggio rende le opere militari solo temporaneamente inservibili, la minore offensivita del fatto impone una diminuzione di pena rispetto al danno definitivo.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi commette un sabotaggio temporaneo?

    Quando il fatto rende le opere solo temporaneamente inservibili, deve ora applicarsi una diminuzione di pena rispetto all’ipotesi del danno definitivo, in coerenza con la minore gravita.

    Cos’e il codice penale militare di pace?

    E il complesso di norme che disciplina i reati militari commessi in tempo di pace. Si applica ai militari per condotte attinenti al servizio e alla disciplina.

    Perche la temporaneita del danno conta?

    Perche un danno reversibile offende il bene protetto in misura minore rispetto a una distruzione definitiva: la Corte ha ritenuto irragionevole punire allo stesso modo fatti di gravita diversa.

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  • Corte cost. n. 245/2022 – Limiti del decreto-legge e norme eterogenee in legge di conversione

    Con la sentenza n. 245/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma inserita in sede di conversione di un decreto-legge perche estranea al contenuto del decreto, in violazione dei limiti costituzionali alla decretazione d’urgenza.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge e uno strumento eccezionale: il Governo lo adotta in casi straordinari di necessita e urgenza, e il Parlamento lo converte in legge entro sessanta giorni. Proprio perche eccezionale, il decreto deve avere un contenuto omogeneo, legato alle ragioni di urgenza. In sede di conversione, pero, capita che vengano aggiunte norme estranee, prive di un nesso con l’oggetto del decreto: una prassi che la Corte costituzionale ha piu volte censurato. Nel caso esaminato, la Corte di cassazione aveva sollevato la questione su una disposizione, inserita in un decreto cosiddetto milleproroghe, che riguardava il reintegro di un fondo del bilancio dello Stato e appariva estranea al contenuto del decreto. In gioco era il rispetto dei limiti costituzionali alla decretazione d’urgenza, a tutela del corretto procedimento legislativo e del ruolo del Parlamento.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge n. 225 del 2010, inserito in sede di conversione, in materia di reintegro del fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio dello Stato. La Corte di cassazione evocava il contrasto con l’art. 77, secondo comma, della Costituzione, che disciplina i presupposti e i limiti del decreto-legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma. La disposizione, aggiunta in sede di conversione, era estranea al contenuto e alle finalita del decreto-legge: la sua introduzione violava i limiti che la Costituzione pone alla decretazione d’urgenza, perche la legge di conversione non puo essere usata per inserire norme prive di omogeneita con il decreto.

    Il principio

    La legge di conversione di un decreto-legge non puo introdurre norme del tutto estranee all’oggetto e alle finalita del decreto. L’inserimento di disposizioni eterogenee viola l’art. 77 della Costituzione e i limiti costituzionali della decretazione d’urgenza.

    Domande e risposte

    Perche non si possono aggiungere norme estranee in conversione?

    Perche il decreto-legge nasce per ragioni di urgenza e deve avere contenuto omogeneo. Aggiungere norme estranee in sede di conversione altera il procedimento legislativo e aggira i limiti previsti dalla Costituzione.

    Che effetto ha l’annullamento della norma?

    La disposizione perde efficacia, come se non fosse mai esistita, salvi gli effetti gia esauriti. Cio puo incidere sui rapporti regolati da quella norma.

    Tutti i decreti milleproroghe sono a rischio?

    No. La Corte non ha condannato lo strumento in se, ma la singola norma estranea al contenuto del decreto. E l’eterogeneita rispetto all’oggetto a essere illegittima.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 246/2022 – Revoca della patente per omessa custodia del veicolo sequestrato

    Con la sentenza n. 246/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la revoca automatica della patente per chi viola l’obbligo di custodia di un veicolo sottoposto a sequestro, ritenendola sproporzionata.

    Di cosa si tratta

    Quando un veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo, chi ne e affidatario assume l’obbligo di custodirlo. Il codice della strada puniva la violazione di questo obbligo con una sanzione molto pesante: la revoca della patente di guida. Si trattava pero di una conseguenza che colpiva la liberta di circolazione della persona per un’inadempienza relativa alla custodia di un bene, e non per una condotta di guida pericolosa. Due giudici, il Giudice di pace di Sondrio e il Tribunale di Padova, hanno sollevato la questione, ritenendo sproporzionato far derivare la revoca della patente, con la sensibile compressione della liberta di movimento che comporta, dalla semplice violazione dell’obbligo di custodia del veicolo sequestrato. La Corte ha quindi dovuto valutare il rapporto tra la gravita dell’inadempimento e la durezza della sanzione, alla luce del principio di proporzionalita.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 213, comma 8, del codice della strada, come modificato nel 2018, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente per la violazione dell’obbligo di custodia del veicolo sottoposto a sequestro. I giudici rimettenti evocavano il contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della proporzionalita e della ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma. Far conseguire la revoca della patente, sanzione che incide sulla liberta di circolazione, dalla mera violazione dell’obbligo di custodia di un veicolo sequestrato e sproporzionato e irragionevole: non c’e proporzione tra l’inadempimento relativo alla custodia di un bene e una sanzione che limita la liberta di movimento della persona.

    Il principio

    Le sanzioni amministrative devono rispettare il principio di proporzionalita: la sanzione non puo eccedere la gravita dell’illecito. La revoca della patente, che incide sulla liberta di circolazione, e sproporzionata rispetto alla semplice violazione dell’obbligo di custodia di un veicolo sequestrato.

    Domande e risposte

    Chi non custodisce un veicolo sequestrato perde ancora la patente?

    No. La norma che prevedeva la revoca automatica della patente per questa violazione e stata annullata: la violazione dell’obbligo di custodia non comporta piu, di per se, la revoca della patente.

    Significa che non c’e piu alcuna sanzione?

    La Corte ha colpito solo la specifica sanzione accessoria della revoca della patente, ritenuta sproporzionata. Restano le altre conseguenze previste dall’ordinamento per la violazione degli obblighi sul veicolo sequestrato.

    Cos’e il principio di proporzionalita delle sanzioni?

    E il principio per cui la sanzione deve essere commisurata alla gravita dell’illecito. La Corte lo ha ricondotto all’art. 3 della Costituzione e lo applica anche alle sanzioni amministrative.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 247/2022 – Prove e perquisizioni nel processo penale: i limiti della Corte

    Con la sentenza n. 247/2022 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come non fondate, le questioni sulla utilizzabilita delle prove raccolte con perquisizioni e sull’obbligo di verbale nel processo penale.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale le prove devono essere acquisite nel rispetto delle regole: una perquisizione o un’ispezione illegittima puo riflettersi sulla validita di quanto rinvenuto. Il Tribunale di Lecce dubitava che le norme del codice di procedura penale offrissero tutele sufficienti: in particolare lamentava che la legge, secondo l’interpretazione prevalente, non prevedesse espressamente l’inutilizzabilita degli esiti probatori delle perquisizioni illegittime e poneva dubbi sull’obbligo di documentare alcune attivita. La Corte e stata chiamata a stabilire se questa disciplina violasse i diritti della persona, l’inviolabilita del domicilio e le garanzie del giusto processo. La decisione tocca un equilibrio delicato tra l’esigenza di accertare i reati e la protezione dei diritti fondamentali di chi e sottoposto a indagine.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 125, comma 3, 191 e 352 del codice di procedura penale, in materia di verbalizzazione, inutilizzabilita delle prove e perquisizioni. Il Tribunale ordinario di Lecce evocava il contrasto con piu parametri, tra cui gli artt. 2, 13 (liberta personale), 14 (inviolabilita del domicilio), 24 (difesa) e 111 (giusto processo) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 191 e parte di quelle sull’art. 352, e non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le restanti questioni sugli artt. 352 e 125, comma 3. Le norme del codice di procedura penale, lette correttamente, non risultano in contrasto con la Costituzione: il sistema offre gia, attraverso l’interpretazione, tutele adeguate ai diritti invocati.

    Il principio

    Le garanzie costituzionali sulla liberta personale, sul domicilio e sul giusto processo non impongono necessariamente le specifiche soluzioni prospettate dal giudice rimettente: il sistema delle prove penali puo gia assicurarne il rispetto attraverso una corretta interpretazione delle norme vigenti.

    Domande e risposte

    Le prove raccolte con una perquisizione illegittima sono sempre utilizzabili?

    La Corte non ha imposto una regola generale di inutilizzabilita, ma ha ritenuto che le norme vigenti, correttamente interpretate, garantiscano gia la tutela dei diritti coinvolti. Il singolo caso va valutato dal giudice.

    Cosa protegge l’art. 14 della Costituzione?

    L’inviolabilita del domicilio: le perquisizioni e le ispezioni domiciliari sono ammesse solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, a garanzia della persona.

    Perche alcune questioni sono inammissibili e altre non fondate?

    Le prime non potevano essere esaminate per ragioni processuali; le seconde sono state valutate nel merito e respinte perche la Corte ha escluso il contrasto con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 248/2022 – Norme finanziarie della Sardegna su personale e ambiente

    Con la sentenza n. 248/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni dello Stato su alcune disposizioni della legge regionale sarda del 2021.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021, contenente misure istituzionali, finanziarie e di sviluppo, e stata oggetto di piu impugnazioni da parte dello Stato, decise dalla Corte con distinte sentenze. In questa pronuncia la Corte ha esaminato alcune disposizioni relative al personale e ad altri profili, contestate dal Presidente del Consiglio dei ministri per asserito contrasto con la competenza statale e con i principi di buon andamento. La Corte ha ritenuto alcune censure inammissibili per ragioni processuali e altre non fondate nel merito, cosi salvando le norme regionali esaminate. La vicenda conferma che le leggi regionali di carattere finanziario vengono spesso impugnate in piu parti, e che la Corte distingue caso per caso tra disposizioni legittime e disposizioni che eccedono i limiti dell’autonomia regionale.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati, in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli artt. 13, commi 60 e 61, e 39, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021, per contrasto con gli artt. 117 e 127 della Costituzione e altri parametri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 13, comma 61, e non fondate quelle relative all’art. 13, comma 60. Le disposizioni regionali esaminate hanno quindi superato il vaglio: per alcune la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, per altre ha escluso il contrasto con la Costituzione. Le norme restano in vigore.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la Corte distingue tra censure inammissibili per ragioni processuali e censure infondate nel merito. In entrambi i casi le norme regionali restano in vigore, ma solo nel secondo la Corte ne afferma la conformita alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Le norme regionali esaminate restano in vigore?

    Si. Quelle dichiarate non fondate sono state ritenute conformi alla Costituzione; per quelle inammissibili la Corte non si e pronunciata nel merito, ma restano comunque efficaci.

    Perche la stessa legge sarda torna piu volte davanti alla Corte?

    Perche lo Stato l’ha impugnata in molte sue parti: la Corte ha riservato a separate pronunce le diverse questioni, decidendole con piu sentenze.

    Che differenza c’e tra inammissibile e non fondata?

    Inammissibile significa che la Corte non ha potuto decidere per ragioni processuali; non fondata significa che ha esaminato la questione e ha escluso la violazione della Costituzione.

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