Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 112/2021 – Edilizia residenziale pubblica e lavoratori autonomi: canone «sopportabile»

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale una norma lombarda sull’edilizia residenziale pubblica che, ai fini del canone «sopportabile», escludeva automaticamente dall’area di protezione chi percepiva redditi da lavoro autonomo, anche se modesti: una disparità di trattamento irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Nell’edilizia residenziale pubblica il canone è commisurato alle condizioni economiche dell’assegnatario. La legge della Regione Lombardia collocava i titolari di redditi da lavoro autonomo, anche se inferiori a 9.000 euro, in una fascia più alta, escludendoli dall’area della protezione riservata a pensionati e lavoratori dipendenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 27 del 2009 (testo unico in materia di edilizia residenziale pubblica), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal TAR per la Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consentiva di inquadrare nell’area della protezione, ai fini del canone sopportabile, i nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo aventi un valore ISEE-ERP corrispondente a tale area.

    Il principio

    Ai fini dell’accesso alle misure di protezione nell’edilizia residenziale pubblica conta l’effettiva capacità economica del nucleo familiare, non la natura (autonoma o dipendente) del reddito: escludere automaticamente i lavoratori autonomi con redditi modesti viola il principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è il canone «sopportabile»?

    È il canone di locazione nell’edilizia residenziale pubblica calcolato in modo da non superare una certa incidenza sul reddito del nucleo familiare, per tutelare gli assegnatari più deboli.

    Perché la norma lombarda era discriminatoria?

    Perché collocava in una fascia più alta chi aveva redditi da lavoro autonomo, anche se inferiori a quelli di pensionati o dipendenti ammessi alla protezione: a parità di capacità economica il trattamento era diverso.

    Cosa cambia dopo la decisione?

    I nuclei con redditi da lavoro autonomo di valore corrispondente all’area di protezione devono potervi essere inquadrati, come gli altri, ai fini del calcolo del canone.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — è il parametro della decisione: vieta disparità di trattamento irragionevoli a parità di condizione economica.
  • Corte cost. n. 111/2021 – Rapina impropria e rapina propria: stessa pena, questione infondata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’equiparazione di pena tra rapina propria e rapina impropria: la scelta di punire allo stesso modo le due figure rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole.

    Di cosa si tratta

    Il codice penale punisce con la stessa pena la rapina «propria» (violenza o minaccia usate per impossessarsi della cosa) e la rapina «impropria» (violenza o minaccia usate subito dopo la sottrazione, per assicurarsi il possesso o l’impunità). Il Tribunale di Torino dubitava che questa parità di trattamento fosse giustificata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 628, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 secondo comma, e 27 terzo comma, della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, che lamentava l’ingiustificata equiparazione sanzionatoria tra le due forme di rapina.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La scelta di equiparare il trattamento sanzionatorio della rapina propria e della rapina impropria rientra nella discrezionalità del legislatore e non risulta manifestamente irragionevole, dato che entrambe le fattispecie sono connotate dall’uso di violenza o minaccia in stretta connessione con la sottrazione del bene.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra rapina propria e impropria?

    Nella rapina propria la violenza o la minaccia servono a impossessarsi della cosa; nella rapina impropria sono usate subito dopo la sottrazione, per assicurarsi il possesso del bene o l’impunità.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché punire allo stesso modo le due ipotesi non è manifestamente irragionevole: la determinazione delle pene spetta al legislatore, salvo limiti di palese arbitrarietà o sproporzione.

    Che cos’è un’ordinanza di manifesta infondatezza?

    È una decisione con cui la Corte respinge la questione in forma semplificata, quando l’insussistenza del dubbio di costituzionalità emerge in modo evidente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 110/2021 – Insindacabilità parlamentare: annullata la delibera del Senato sul caso Albertini

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte accoglie il conflitto sollevato dalla Corte d’appello di Brescia e annulla la delibera con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68 Cost., le opinioni del senatore Albertini: mancava il nesso funzionale tra quelle dichiarazioni e l’esercizio del mandato parlamentare.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, Cost. protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Il Senato aveva ritenuto coperte da questa garanzia alcune dichiarazioni del senatore Albertini, oggetto di un giudizio penale per calunnia. La Corte d’appello di Brescia ha contestato tale valutazione sollevando un conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Corte d’appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, riguardo alla delibera di insindacabilità del 10 gennaio 2017 relativa alle opinioni del senatore Gabriele Albertini.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni e ha annullato, per l’effetto, la deliberazione adottata nella seduta del 10 gennaio 2017.

    Il principio

    La prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni del parlamentare solo se sussiste un nesso funzionale con l’esercizio del mandato: in assenza di tale collegamento la Camera di appartenenza non può legittimamente sottrarre quelle dichiarazioni al giudizio dell’autorità giudiziaria.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’insindacabilità parlamentare?

    Le opinioni espresse e i voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni: per queste non possono essere chiamati a rispondere, secondo l’art. 68, primo comma, Cost.

    Perché la delibera del Senato è stata annullata?

    Perché mancava il «nesso funzionale» tra le dichiarazioni del senatore e l’attività parlamentare: senza quel collegamento il Senato non poteva dichiararle insindacabili.

    Cosa accade ora al giudizio penale?

    Venuta meno la copertura dell’insindacabilità, il giudice comune può tornare a valutare nel merito le dichiarazioni nel processo pendente.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione — è il parametro della decisione: disciplina l’insindacabilità delle opinioni e dei voti dei parlamentari.
  • Corte cost. n. 109/2021 – Limite del 20% alle riserve dell’appaltatore nei contratti pubblici

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte salva, con un’interpretazione conforme a Costituzione, il tetto del 20% all’importo complessivo delle riserve che l’appaltatore può iscrivere nei lavori pubblici: la norma è ragionevole se non si estende alle pretese estranee al rischio d’impresa.

    Di cosa si tratta

    Nei lavori pubblici l’appaltatore può iscrivere «riserve» per far valere maggiori costi o pretese economiche. La vecchia disciplina (codice dei contratti del 2006) fissava un limite: le riserve non potevano superare il 20% dell’importo contrattuale. Un’impresa contestava questo tetto davanti al Tribunale di Lecco.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 240-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (vecchio codice dei contratti pubblici), nella parte in cui prevede che l’importo complessivo delle riserve non possa superare il 20% dell’importo contrattuale, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 97 della Costituzione. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Lecco.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni: il limite è legittimo se interpretato nel senso che non comprime le pretese dell’appaltatore estranee all’alea normale del contratto.

    Il principio

    Il tetto del 20% alle riserve non è irragionevole né lesivo del diritto di difesa o della libertà d’impresa, purché sia inteso come limite alle sole pretese riconducibili al rischio d’impresa: restano azionabili con altri strumenti le richieste fondate su condotte illegittime o inadempienti della stazione appaltante.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le «riserve» in un appalto pubblico?

    Sono le annotazioni con cui l’impresa appaltatrice fa valere, durante l’esecuzione dei lavori, maggiori compensi o pretese economiche rispetto a quanto pattuito.

    Il limite del 20% impedisce all’impresa di tutelarsi?

    No. Secondo l’interpretazione della Corte il tetto riguarda solo le pretese legate all’alea normale del contratto; le richieste fondate su inadempimenti o condotte illegittime della stazione appaltante possono comunque essere fatte valere.

    Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?

    È una decisione interpretativa di rigetto: la norma resta in vigore, ma vale solo nel significato indicato dalla Corte, l’unico compatibile con la Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 108/2021 – Ricorso regionale e avviso di rettifica di un decreto-legge: l’inammissibilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibili tutte le questioni e il conflitto sollevati dalla Regione Veneto contro una norma del decreto Rilancio sui poteri sostitutivi, ritenendo i ricorsi non sufficientemente specifici e privi dei presupposti per essere esaminati nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 112 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) e una correzione (avviso di rettifica) apportata al testo, ritenendo che incidessero indebitamente sulle proprie attribuzioni. Aveva proposto sia questioni di legittimità sia un conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 112 (e i commi 1, 1-bis e l’art. 112-bis) del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione. Il giudizio era stato promosso in via principale dalla Regione Veneto, unitamente a un conflitto di attribuzione tra enti relativo all’avviso di rettifica del decreto.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione e inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto.

    Il principio

    Il ricorso in via principale e il conflitto di attribuzione devono indicare in modo puntuale le norme parametro e le ragioni della lesione delle attribuzioni regionali: in mancanza di una prospettazione adeguata e specifica, le questioni non possono essere esaminate nel merito e sono dichiarate inammissibili.

    Domande e risposte

    Cosa significa che una questione è «inammissibile»?

    Significa che la Corte non entra nel merito perché mancano i presupposti processuali, ad esempio una motivazione sufficiente o l’indicazione precisa delle norme e delle ragioni del contrasto.

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È lo strumento con cui una Regione (o lo Stato) lamenta che un atto altrui abbia invaso le proprie competenze costituzionali, chiedendo alla Corte di stabilire a chi spettava il potere.

    La norma del decreto Rilancio è rimasta in vigore?

    Sì: dichiarando inammissibili le questioni, la Corte non si è pronunciata sulla validità sostanziale della norma, che quindi non è stata annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 107/2021 – Tassa automobilistica e autonomia finanziaria delle Province di Trento e Bolzano

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara incostituzionale una norma statale sulla tassa automobilistica nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano, perché lede la loro autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva modificato la disciplina della tassa sul possesso di autovetture e motocicli. La Provincia autonoma di Trento ha contestato l’applicazione di queste regole al proprio territorio, sostenendo che incidessero su un tributo rientrante nella propria autonomia finanziaria speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, del decreto-legge n. 162 del 2019 (convertito dalla legge n. 8 del 2020), promosso in via principale dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento, tra l’altro, all’art. 119 della Costituzione e a numerose norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

    Il principio

    Lo Stato non può estendere alle Province autonome di Trento e Bolzano una disciplina che incide su tributi rientranti nella loro autonomia finanziaria, garantita dallo statuto speciale e dall’art. 119 Cost.: la norma resta valida altrove, ma non può comprimere le competenze finanziarie delle due Province.

    Domande e risposte

    Perché la norma è incostituzionale solo per Trento e Bolzano?

    Perché il vizio riguarda la lesione dell’autonomia finanziaria speciale di quei territori. Altrove la disciplina statale resta applicabile; la Corte l’ha colpita solo «nella parte in cui» si estende alle due Province autonome.

    Che cos’è l’autonomia finanziaria di cui all’art. 119?

    È la garanzia costituzionale per cui Regioni ed enti dotati di autonomia dispongono di risorse e poteri finanziari propri. Per le autonomie speciali il livello di tutela è rafforzato dallo statuto.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Provincia autonoma di Trento, con ricorso in via principale, cioè impugnando direttamente la legge statale ritenuta lesiva delle proprie competenze.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — è il parametro principale: garantisce l’autonomia finanziaria degli enti territoriali, qui delle Province autonome.
    • Art. 3 della Costituzione — richiamato in via subordinata per i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
  • Corte cost. n. 106/2021 – Copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale dichiara incostituzionale una norma della legge di stabilità 2020 della Regione Abruzzo che prevedeva spese obbligatorie e ripetitive senza assicurarne la copertura per tutti gli anni del bilancio pluriennale. Sugli altri profili, in seguito a leggi sopravvenute e rinunce, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato più articoli della legge di stabilità regionale abruzzese 2020, lamentando soprattutto che alcune nuove spese (rimborso di oneri di urbanizzazione, polizia locale, fondo per i «Paesi Dipinti») fossero prive di copertura in bilancio. Durante il giudizio la Regione ha approvato una nuova legge per coprire alcune di quelle spese e lo Stato ha in parte rinunciato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 10, 18, 19, 22, 25 e 40 della legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2020, in riferimento agli artt. 2, 3, 81 terzo comma, 117 secondo comma lettera e), e 118 quarto comma della Costituzione. Giudice promotore era il Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale). Il parametro centrale è l’art. 81, terzo comma, Cost., sull’obbligo di copertura finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, commi 3 lettera a) e 4, nella parte in cui prevedeva oneri per gli esercizi 2021 e 2022 senza quantificarli e senza assicurarne l’immediata copertura. Per gli artt. 18, comma 2, 19 e 40 (rinuncia e leggi sopravvenute) e per gli artt. 22, comma 1, e 25, comma 4 (nuova copertura intervenuta) ha dichiarato cessata la materia del contendere; per l’art. 10 limitatamente al 2020 la copertura era stata sanata.

    Il principio

    Le spese a carattere obbligatorio, continuativo e ripetitivo richiedono, ai sensi dell’art. 81, terzo comma, Cost., una copertura contestuale e per tutti gli esercizi del bilancio di previsione pluriennale: non basta coprire solo il primo anno. La copertura «a posteriori» tratta da fondi o accantonamenti deve riguardare categorie omogenee di entrata e di spesa ed essere illustrata in modo da dimostrarne la neutralità.

    Domande e risposte

    Cosa significa che una spesa è priva di copertura?

    Significa che la legge crea un onere a carico del bilancio senza individuare risorse effettive corrispondenti. Per la Corte ciò viola l’art. 81, terzo comma, Cost., perché la norma non potrebbe applicarsi se non con atti di spesa illegittimi.

    Perché la copertura deve valere per tutti gli anni del bilancio?

    Perché le spese obbligatorie e ripetitive non si esauriscono nel primo esercizio. Coprire solo il 2020 lasciava scoperti il 2021 e il 2022, e per questo la norma è stata dichiarata incostituzionale per quegli anni.

    Cosa vuol dire «cessazione della materia del contendere»?

    È la chiusura del giudizio quando, per fatti sopravvenuti (come l’abrogazione o la modifica della norma, o una rinuncia), non vi è più un contrasto da decidere e la norma non ha prodotto effetti nel frattempo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 160/2021 – Autorizzazione paesaggistica semplificata in Sicilia: la decisione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2019, in materia di interventi esclusi o semplificati ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, dichiarando invece non fondate le questioni sull’art. 13 della stessa legge.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale siciliana impugnata individua interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Il Governo l’aveva impugnata per contrasto con la competenza statale in materia di tutela del paesaggio e con il Codice dei beni culturali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8, commi 4 e 6, e 13 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché allo statuto regionale in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 13 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e allo statuto regionale.

    Il principio

    La Regione non può ampliare in modo autonomo i casi di esclusione o semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica oltre i limiti fissati dalla normativa statale a tutela del paesaggio: la disposizione che lo faceva è illegittima. Restano invece legittime le previsioni regionali coerenti con tali standard.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 8, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2019, che riguardava l’esclusione o la semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica per determinati interventi.

    Tutta la legge regionale è stata annullata?

    No. La Corte ha annullato l’art. 8, comma 6, ma ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 13 della stessa legge.

    Perché la tutela del paesaggio limita le leggi regionali?

    Perché l’art. 9 e l’art. 117 della Costituzione affidano allo Stato la fissazione di standard uniformi di tutela del paesaggio e dell’ambiente, che le Regioni non possono abbassare.

    Norme collegate

  • Fermo amministrativo del veicolo nel codice della strada: manifesta inammissibilità (Corte cost. ord. n. 159/2021)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la «manifesta inammissibilità» della questione sull’art. 213, comma 8, del codice della strada. La Corte non è entrata nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 213, comma 8, del codice della strada riguarda profili sanzionatori connessi al sequestro e al fermo amministrativo dei veicoli. La questione è nata davanti al Giudice di pace di Brindisi, in una controversia con la Prefettura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Brindisi ha impugnato l’art. 213, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza).

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, con ordinanza, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La decisione non è entrata nel merito.

    Il principio

    Quando i presupposti per l’esame della questione mancano in modo evidente, la Corte la dichiara manifestamente inammissibile con ordinanza, senza pronunciarsi sul contenuto della norma, che resta in vigore.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra sentenza e ordinanza?

    La Corte decide con ordinanza, in forma più snella, i casi più semplici o evidenti, ad esempio quando una questione è manifestamente inammissibile o manifestamente infondata.

    La norma sul fermo amministrativo è stata annullata?

    No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, quindi la norma resta in vigore.

    Quale parametro era stato invocato?

    L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e di ragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 158/2021 – Gestione della fauna selvatica e tutela dell’ambiente: la legge toscana è legittima

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato «non fondate» le questioni sugli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana n. 61 del 2020, in materia di gestione e tutela della fauna selvatica. La disciplina regionale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale toscana impugnata disciplina la gestione e la tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Il Governo l’aveva impugnata ritenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana 15 luglio 2020, n. 61, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alle norme statali sulle aree protette (legge n. 394 del 1991) e sulla protezione della fauna selvatica (legge n. 157 del 1992).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Le disposizioni regionali impugnate non si pongono in contrasto con le norme statali interposte richiamate dal Governo e rientrano legittimamente nell’ambito di intervento della Regione.

    Il principio

    La Regione può disciplinare la gestione e la tutela della fauna selvatica sul proprio territorio purché rispetti gli standard di tutela fissati dalle norme statali in materia di ambiente: la disciplina toscana è stata ritenuta conforme a tali standard e quindi legittima.

    Domande e risposte

    La legge toscana sulla fauna selvatica è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la legge regionale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Perché il Governo aveva impugnato la legge?

    Perché riteneva che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione).

    Le Regioni possono legiferare sulla fauna selvatica?

    Sì, entro i limiti degli standard minimi di tutela ambientale fissati dallo Stato, che le norme regionali non possono abbassare.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato, competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
  • Corte cost. n. 157/2021 – Gratuito patrocinio per lo straniero e impossibilità di certificazione consolare: la decisione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, del Testo unico spese di giustizia, nella parte in cui non consente al cittadino extra-UE, quando sia impossibile produrre la certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero, di presentare una dichiarazione sostitutiva.

    Di cosa si tratta

    Per accedere al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea deve di norma allegare una certificazione dell’autorità consolare sui redditi prodotti all’estero. La questione è nata davanti al TAR Piemonte, dove tale certificazione risultava impossibile da ottenere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, ha impugnato l’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), nella parte in cui non prevede forme sostitutive di certificazione in caso di impossibile produzione dell’attestazione consolare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, nella parte in cui non consente al cittadino extra-UE, in caso di impossibilità di presentare la documentazione consolare, di produrre una dichiarazione sostitutiva. Non occorre un’impossibilità assoluta: è sufficiente che l’istante dimostri di essersi tempestivamente e utilmente attivato per ottenere le certificazioni.

    Il principio

    Il diritto di difesa e l’accesso al gratuito patrocinio impongono che, quando è impossibile ottenere la certificazione consolare, lo straniero possa avvalersi della dichiarazione sostitutiva, provando di aver fatto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza. Non è richiesta un’impossibilità assoluta, incompatibile con un istituto volto a garantire la difesa del non abbiente.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia per lo straniero che chiede il gratuito patrocinio?

    Se è impossibile ottenere la certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero, lo straniero può ora presentare una dichiarazione sostitutiva, purché dimostri di essersi attivato con diligenza per ottenere i documenti.

    Occorre dimostrare un’impossibilità assoluta?

    No. Secondo la Corte basta un’impossibilità relativa, desumibile dal fatto che il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le certificazioni.

    Quali diritti tutela questa decisione?

    Il diritto di difesa e l’effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale, anche per chi non ha mezzi economici sufficienti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 156/2021 – Norme finanziarie della Regione Siciliana e copertura della spesa: la decisione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni finanziarie della Regione Siciliana (artt. 5 e 6 della legge reg. n. 13 del 2019 e art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020), pronunciando inoltre l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere su altre censure.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio riguarda norme di spesa contenute in leggi finanziarie della Regione Siciliana, impugnate dal Governo per problemi di copertura finanziaria e di rispetto delle competenze statali in materia di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via diretta gli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019 e l’art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 (nel testo previgente), dell’art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020 che lo modificava, e dell’art. 6 della legge reg. n. 13 del 2019. Ha dichiarato estinto il processo sulle censure relative all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e d), e cessata la materia del contendere sulle censure relative all’art. 15.

    Il principio

    Le norme regionali di spesa devono rispettare l’obbligo di copertura finanziaria e le competenze statali in materia di armonizzazione dei bilanci: le disposizioni che vi contravvengono sono illegittime. Per le altre censure, l’estinzione e la cessazione della materia del contendere riflettono le vicende processuali e le modifiche normative sopravvenute.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state dichiarate illegittime?

    L’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, l’art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020 che lo modificava e l’art. 6 della legge reg. n. 13 del 2019.

    Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per effetto di modifiche o eventi sopravvenuti, non c’è più un contrasto da decidere su quelle specifiche censure, che vengono quindi chiuse senza pronuncia di merito.

    Quale principio sulla finanza pubblica viene in rilievo?

    L’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, sancito dall’art. 81 della Costituzione.

    Norme collegate