Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 414 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole

    Art. 414 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore nel trasporto amichevole

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.

  • Art. 413 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito

    Art. 413 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore nel trasporto gratuito

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.

  • Art. 412 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore pel bagaglio

    Art. 412 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore pel bagaglio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogramma o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile. La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore .

  • Art. 411 Codice della Navigazione – Trasporto del bagaglio registrato

    Art. 411 Codice della Navigazione – Trasporto del bagaglio registrato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall'articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto. Un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.

  • Art. 410 Codice della Navigazione – Trasporto del bagaglio non registrato

    Art. 410 Codice della Navigazione – Trasporto del bagaglio non registrato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.

  • Art. 409 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore per danni alle persone

    Art. 409 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore per danni alle persone

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.

  • Art. 408 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo

    Art. 408 Codice della Navigazione – Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.

  • Art. 406 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio del passeggero

    Art. 406 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio del passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Se il viaggio è interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresì, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.

  • Art. 405 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio della nave

    Art. 405 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso. Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.

  • Art. 404 Codice della Navigazione – Ritardo della partenza

    Art. 404 Codice della Navigazione – Ritardo della partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio. Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto dopo ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di tale facoltà, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati, non ha diritto a ricevere l'alloggio e il vitto a spese del vettore. Se il ritardo nella partenza è dovuto a causa imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.

  • Art. 403 Codice della Navigazione – Soppressione della partenza o mutamento d’itinerario

    Art. 403 Codice della Navigazione – Soppressione della partenza o mutamento d’itinerario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non può essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale parta successivamente, il contratto è risolto. Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso vettore, il passeggero ha facoltà di compiere il viaggio su una di dette navi, ove ciò sia possibile, ovvero di risolvere il contratto. Parimenti il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, se il vettore muta l'itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di lui interessi. Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.

  • Art. 402 Codice della Navigazione – Impedimento della nave

    Art. 402 Codice della Navigazione – Impedimento della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la partenza della nave è impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto è risolto ed il vettore deve restituire il prezzo versatogli.

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