Autore: Andrea Marton

  • Articolo 980-cessione Codice Civile: dell’usufrutto

    Articolo 980-cessione Codice Civile: dell’usufrutto

    Art. 980-cessione c.c. dell’usufrutto

    In vigore dal 19/04/1942

    L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal Titolo costitutivo.

    La cessione dev’essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

  • Articolo 1002-inventario Codice Civile: e garanzia

    Articolo 1002-inventario Codice Civile: e garanzia

    Art. 1002-inventario c.c. e garanzia

    In vigore dal 19/04/1942

    L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.

    Egli è tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.

    L’usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d’usufrutto; ma, qualora questi cedano l’usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.

    L’usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di aver adempiuto gli obblighi su indicati.

  • Articolo 1003-mancanza Codice Civile: o insufficienza della garanzia

    Articolo 1003-mancanza Codice Civile: o insufficienza della garanzia

    Art. 1003-mancanza c.c. o insufficienza della garanzia

    In vigore dal 19/04/1942

    Se l’usufruttuario non presta la garanzia a cui e tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:

    gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all’usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell’usufrutto. L’amministrazione è affidata, con il consenso dell’usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall’autorità giudiziaria;

    il danaro è collocato a interesse;

    i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell’usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e fatta dall’autorità giudiziaria;

    le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse.

    In questi casi appartengono all’usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

    Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l’uso, il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L’usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.

  • Articolo 1038-indennità Codice Civile: per l’imposizione della servitù

    Articolo 1038-indennità Codice Civile: per l’imposizione della servitù

    Art. 1038-indennità c.c. per l’imposizione della servitù

    In vigore dal 19/04/1942

    Prima di imprendere la costruzione dell’acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre l’indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare.

    Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la metà del valore del suolo, è sempre senza detrazione delle imposte e degli altri incarichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purché tutto segua senza danno all’acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.

  • Articolo 1039-indennità Codice Civile: per il passaggio temporaneo

    Articolo 1039-indennità Codice Civile: per il passaggio temporaneo

    Art. 1039-indennità c.c. per il passaggio temporaneo

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati dall’articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma con l’obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

    Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell’altra metà con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio è stato praticato; scaduto il termine, non si tiene più conto di ciò che è stato pagato per la concessione temporanea.

  • Articolo 1043-scarico Codice Civile: coattivo

    Articolo 1043-scarico Codice Civile: coattivo

    Art. 1043-scarico c.c. coattivo

    In vigore dal 19/04/1942

    Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.

    Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.

  • Articolo 1045-utilizzazione Codice Civile: di fogne o di fossi altrui

    Articolo 1045-utilizzazione Codice Civile: di fogne o di fossi altrui

    Art. 1045-utilizzazione c.c. di fogne o di fossi altrui

    In vigore dal 19/04/1942

    I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza dell’articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinche queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.

  • Articolo 1046-norme Codice Civile: per l’esecuzione delle opere

    Articolo 1046-norme Codice Civile: per l’esecuzione delle opere

    Art. 1046-norme c.c. per l’esecuzione delle opere

    In vigore dal 19/04/1942

    Nell’esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell’art. 1033 e degli artt. 1035 e 1036.

  • Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale

    Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale

    Art. 1 c.p.p. – Giurisdizione penale

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

  • Articolo 2 Codice di Procedura Penale: Cognizione del giudice

    Articolo 2 Codice di Procedura Penale: Cognizione del giudice

    Art. 2 c.p.p. – Cognizione del giudice

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

    2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.