Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 22/2022 – Misure di sicurezza e REMS: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 22 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle misure di sicurezza per gli autori di reato non imputabili e socialmente pericolosi, pur dopo aver svolto un’ampia istruttoria sul funzionamento delle REMS.

    Di cosa si tratta

    Dopo il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l’esecuzione delle misure di sicurezza per le persone autrici di reato affette da disturbi mentali e ritenute socialmente pericolose è affidata alle REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli aveva sollevato dubbi di costituzionalità sulla disciplina, evidenziando criticità nel sistema, ad esempio in termini di disponibilità dei posti e di tutela dei diritti delle persone coinvolte e delle vittime. La Corte ha ritenuto la materia talmente rilevante da disporre una specifica ordinanza istruttoria, chiedendo relazioni ai Ministeri della giustizia e della salute, alla Conferenza delle Regioni e all’Ufficio parlamentare di bilancio, per conoscere lo stato effettivo del sistema. All’esito, però, ha dovuto fermarsi su un ostacolo processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 206 e 222 del codice penale e l’art. 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, in materia di misure di sicurezza e di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Pur avendo svolto un’ampia istruttoria sul funzionamento delle REMS e riconosciuto la serietà delle criticità del sistema, ha ritenuto che le censure, per come formulate, non potessero condurre a una pronuncia di accoglimento, anche perché un eventuale intervento avrebbe richiesto scelte di sistema riservate al legislatore.

    Il principio

    Anche di fronte a criticità reali e documentate del sistema delle misure di sicurezza per gli autori di reato non imputabili, la Corte non può sostituirsi al legislatore quando l’intervento richiesto comporta scelte organizzative e di bilancio riservate alla sua discrezionalità: in tali casi le questioni vanno dichiarate inammissibili, fermo restando il richiamo al legislatore a intervenire.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le REMS?

    Sono le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, strutture sanitarie che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari per le persone autrici di reato affette da disturbi mentali e ritenute socialmente pericolose.

    Perché la Corte ha svolto un’istruttoria così ampia?

    Per conoscere lo stato effettivo del sistema, ha chiesto relazioni ai Ministeri della giustizia e della salute, alla Conferenza delle Regioni e all’Ufficio parlamentare di bilancio: un segnale dell’importanza e della complessità del tema.

    Perché, allora, le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché un intervento correttivo avrebbe richiesto scelte di sistema, organizzative e di spesa, che spettano al legislatore: la Corte non poteva operarle al posto suo attraverso questa specifica pronuncia.

    Vuol dire che i problemi delle REMS restano irrisolti?

    La decisione non nega le criticità: pur dichiarando inammissibili le questioni, la Corte ha messo in evidenza i nodi del sistema, lasciando al legislatore il compito di intervenire per garantire i diritti delle persone coinvolte.

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  • Corte cost. n. 235/2022 – Parco naturale del Sirente-Velino e tutela dell’ambiente

    Con la sentenza n. 235/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Abruzzo sul Parco naturale regionale Sirente-Velino, per contrasto con la tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    Le aree protette, come i parchi naturali regionali, sono istituite per salvaguardare ecosistemi e biodiversita. Anche se istituiti dalle Regioni, i parchi devono rispettare gli standard di tutela ambientale fissati dallo Stato, che ha competenza esclusiva sulla protezione dell’ambiente. La Regione Abruzzo aveva approvato una nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente-Velino, modificando vari aspetti della sua organizzazione e gestione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni, ritenendo che riducessero il livello di protezione dell’area o eccedessero la competenza regionale in materia ambientale. La Corte ha dovuto valutare se la nuova disciplina del parco rispettasse il confine tra l’autonomia regionale nella gestione delle aree protette e la tutela dell’ambiente riservata allo Stato. La decisione conferma che le Regioni non possono abbassare gli standard di protezione delle aree naturali.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, 3 e 8 della legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2021 sul Parco naturale regionale Sirente-Velino. Il Presidente del Consiglio dei ministri evocava il contrasto con gli artt. 9 (tutela dell’ambiente) e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale di piu disposizioni della legge regionale abruzzese (tra cui i commi 1 e 2 dell’art. 2 e l’art. 8 nella parte indicata), accogliendo le censure statali. Le norme annullate incidevano sulla tutela dell’ambiente, riservata in via esclusiva allo Stato, riducendo il livello di protezione del parco.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e materia di competenza esclusiva statale. Le Regioni possono istituire e gestire i parchi naturali regionali, ma non possono abbassare gli standard di protezione fissati dallo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il Parco Sirente-Velino?

    Le disposizioni regionali annullate non possono essere applicate: tornano a valere gli standard di tutela ambientale fissati dallo Stato per l’area protetta.

    Le Regioni possono gestire i parchi naturali?

    Si, possono istituirli e organizzarli, ma nel rispetto della tutela dell’ambiente riservata allo Stato, che fissa i livelli minimi di protezione.

    Perche la protezione delle aree naturali spetta allo Stato?

    Perche la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e affidata in via esclusiva allo Stato, per garantire una protezione uniforme su tutto il territorio nazionale.

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  • Corte cost. n. 23/2022 – Contratti pubblici e competenze delle Province autonome

    Con la sentenza n. 23 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime varie disposizioni delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di contratti pubblici, perché invadevano le competenze statali sulla concorrenza e sull’ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza pandemica, le Province autonome di Trento e di Bolzano avevano adottato misure di sostegno economico che incidevano anche sulle regole degli appalti pubblici: criteri di valutazione delle offerte, ricorso al subappalto a imprese locali, percentuali di ribasso, modalità di aggiudicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato molte di queste norme, sostenendo che le Province autonome avessero oltrepassato i propri limiti, intervenendo in ambiti riservati allo Stato. Il punto è che la disciplina dei contratti pubblici, nei profili che attengono alla tutela della concorrenza e all’ordinamento civile, rientra in materie cosiddette “trasversali” di competenza statale, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e operano come limite anche per le autonomie speciali. La controversia riguarda quindi il confine tra l’autonomia delle Province di Trento e Bolzano e le competenze dello Stato in materia di appalti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate numerose disposizioni di leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano del 2020 in materia di contratti pubblici (criteri di aggiudicazione, subappalto, ribassi). Le censure erano fondate sull’invasione delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, riconducibili all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale che limitano anche la potestà delle autonomie speciali. Le questioni sono state promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di contratti pubblici, ritenendole invasive delle competenze statali sulla concorrenza e sull’ordinamento civile. Ha invece dichiarato inammissibili alcune ulteriori questioni, per difetti del ricorso. Le norme provinciali censurate sono state ritenute eccedenti i limiti posti alla potestà legislativa delle autonomie speciali.

    Il principio

    La disciplina dei contratti pubblici, nei profili attinenti alla tutela della concorrenza e all’ordinamento civile, appartiene a materie trasversali di competenza statale che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Tali norme limitano anche la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, che non possono adottare regole derogatorie sugli appalti.

    Domande e risposte

    Che cosa avevano disciplinato le Province di Trento e Bolzano?

    Avevano introdotto, nel contesto delle misure anti-COVID, regole proprie sugli appalti pubblici: criteri di valutazione delle offerte, subappalto a imprese locali, percentuali di ribasso e modalità di aggiudicazione.

    Perché quelle norme sono state dichiarate illegittime?

    Perché incidevano sulla tutela della concorrenza e sull’ordinamento civile, materie trasversali di competenza statale che operano come limite anche per le Province autonome.

    Le Province autonome non possono legiferare sugli appalti?

    Possono farlo nei limiti delle proprie competenze, ma non possono derogare alle norme statali fondamentali in materia di concorrenza e ordinamento civile, che valgono come riforma economico-sociale.

    Che cosa sono le “norme fondamentali di riforma economico-sociale”?

    Sono norme statali che esprimono principi generali dell’ordinamento e costituiscono un limite invalicabile anche per la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali, come le Province di Trento e Bolzano.

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    • Art. 117 della Costituzione — competenza statale su tutela della concorrenza e ordinamento civile, secondo comma, fondamento delle censure.
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  • Corte cost. n. 236/2022 – Funzioni amministrative in Calabria e riparto di competenze

    Con la sentenza n. 236/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Calabria che incideva sul riparto delle funzioni amministrative, in contrasto con i principi costituzionali.

    Di cosa si tratta

    L’allocazione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Citta metropolitane, Regioni e Stato segue i principi fissati dalla Costituzione, in particolare quello di sussidiarieta, che tende ad attribuire le funzioni al livello di governo piu vicino ai cittadini, salvo esigenze di esercizio unitario. Le Regioni, nel legiferare, devono rispettare questo quadro e il riparto di competenze. La Regione Calabria aveva modificato una propria legge incidendo sulle funzioni amministrative in un determinato ambito. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione, ritenendo che si ponesse in contrasto con il riparto di competenze e con i principi sull’allocazione delle funzioni. La Corte ha dovuto verificare se la scelta regionale rispettasse i limiti costituzionali. La decisione conferma che anche l’organizzazione delle funzioni amministrative deve muoversi entro i confini tracciati dalla Costituzione.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 41 del 2021, che modificava una precedente legge regionale in materia di funzioni amministrative. Il Presidente del Consiglio dei ministri evocava il contrasto con gli artt. 117 (riparto di competenze) e 118 (allocazione delle funzioni amministrative e sussidiarieta) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma regionale. La disposizione calabrese incideva sul riparto delle funzioni amministrative in contrasto con i principi costituzionali e con la competenza statale, eccedendo i limiti dell’autonomia regionale.

    Il principio

    L’allocazione delle funzioni amministrative deve rispettare il riparto di competenze e i principi costituzionali, tra cui la sussidiarieta. Le leggi regionali che incidono su questo assetto in contrasto con tali principi sono illegittime.

    Domande e risposte

    Cos’e il principio di sussidiarieta?

    E il criterio per cui le funzioni amministrative spettano di regola al livello di governo piu vicino ai cittadini (i Comuni), salvo che esigenze di esercizio unitario ne richiedano l’attribuzione a livelli superiori.

    Che effetto ha l’annullamento della norma?

    La disposizione regionale perde efficacia: l’assetto delle funzioni amministrative torna a essere quello conforme ai principi costituzionali.

    Le Regioni possono organizzare le funzioni amministrative?

    Si, ma nel rispetto del riparto di competenze e dei principi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, che pongono limiti precisi.

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  • Corte cost. n. 237/2022 – Trattamento dei senatori e limiti del sindacato della Corte

    Con la sentenza n. 237/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni relative a norme sul trattamento economico dei parlamentari e a una deliberazione interna del Senato.

    Di cosa si tratta

    Le Camere godono di autonomia nell’organizzare i propri uffici e nel disciplinare alcuni aspetti interni, compresi profili del trattamento economico dei parlamentari. Questa autonomia, prevista dalla Costituzione, pone un limite al sindacato esterno, anche a quello della Corte costituzionale, su atti che appartengono alla sfera interna delle Camere. Nel caso esaminato erano in discussione alcune norme statali e una deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato relative al trattamento dei senatori. La questione poneva il problema, ricorrente, di quanto la Corte possa spingersi a valutare atti che ricadono nell’autonomia delle Camere. La Corte ha concluso per l’inammissibilita, senza entrare nel merito. La pronuncia conferma che esistono ambiti, legati all’autonomia degli organi costituzionali, in cui il giudizio di legittimita incontra limiti precisi.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati l’art. 26, comma 1, lettera b), della legge n. 724 del 1994 e una deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato, in materia di trattamento dei parlamentari. I parametri evocati comprendevano gli artt. 36, 64 e 69 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Si tratta di una pronuncia di rito: la Corte non si e pronunciata sul merito della disciplina del trattamento dei parlamentari, ma ha riscontrato ostacoli processuali, anche legati alla natura degli atti coinvolti, che le hanno impedito l’esame. Le disposizioni e la deliberazione restano in vigore senza una valutazione sulla loro legittimita.

    Il principio

    Il sindacato di legittimita costituzionale incontra limiti quando investe atti che ricadono nell’autonomia interna delle Camere. In presenza di ostacoli processuali, la Corte dichiara inammissibili le questioni senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sul trattamento dei senatori?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni: non si e pronunciata sulla legittimita delle norme e della deliberazione, che restano in vigore.

    Perche l’autonomia delle Camere limita il giudizio?

    Perche la Costituzione riconosce alle Camere autonomia nell’organizzare i propri uffici e disciplinare la propria sfera interna; cio incide sulla sindacabilita di certi atti.

    Cosa garantisce l’art. 69 della Costituzione?

    Stabilisce che i membri del Parlamento ricevono un’indennita stabilita dalla legge: e il fondamento del trattamento economico dei parlamentari.

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  • Corte cost. n. 24/2022 – Legge edilizia della Sardegna e tutela del paesaggio

    Con la sentenza n. 24 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni di una legge urbanistica ed edilizia della Regione Sardegna, perché in contrasto con le norme statali di tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva approvato una legge per il riuso, la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente, intervenendo su incrementi volumetrici, interventi nella fascia costiera e altre regole edilizie. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato molte di quelle disposizioni davanti alla Corte costituzionale, ritenendole in contrasto con la normativa statale di tutela del paesaggio e con i principi posti dal testo unico dell’edilizia. Il nodo è il consueto equilibrio, particolarmente delicato in Sardegna, tra la potestà legislativa regionale in materia urbanistica ed edilizia e il limite costituito dalle norme statali sulla tutela del paesaggio e dei beni culturali, che operano come norme fondamentali di riforma economico-sociale. La controversia tocca in concreto temi sensibili come l’edificazione lungo le coste e gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate numerose disposizioni della legge della Regione Sardegna 18 gennaio 2021, n. 1, in materia di riuso e recupero del patrimonio edilizio e di governo del territorio, anche nella parte in cui modificavano la legge regionale n. 8 del 2015. Le censure erano fondate sul contrasto con le norme statali di tutela del paesaggio e con i principi del testo unico dell’edilizia, nel quadro del riparto di competenze. Le questioni sono state promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di molte disposizioni della legge regionale sarda, tra cui quelle che consentivano, nella fascia costiera e al di fuori delle eccezioni previste dal piano paesaggistico regionale, di realizzare incrementi volumetrici anche mediante corpi di fabbrica separati, oltre ad altre norme su demolizioni, ricostruzioni e ampliamenti. Le previsioni regionali sono state ritenute in contrasto con la disciplina statale di tutela del paesaggio, che opera come limite alla potestà legislativa regionale.

    Il principio

    Anche la potestà legislativa regionale in materia urbanistica ed edilizia incontra il limite delle norme statali di tutela del paesaggio e dei beni culturali, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. La Regione non può adottare discipline edilizie che deroghino alla protezione paesaggistica, in particolare nella fascia costiera.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la legge regionale sarda annullata in parte?

    Disciplinava il riuso e il recupero del patrimonio edilizio esistente, con regole su incrementi volumetrici, demolizioni e ricostruzioni e interventi nella fascia costiera. Diverse di queste previsioni sono state dichiarate illegittime.

    Perché lo Stato ha impugnato la legge regionale?

    Perché molte disposizioni contrastavano con la normativa statale di tutela del paesaggio e con i principi del testo unico dell’edilizia, ritenuti limiti alla potestà legislativa regionale anche per una Regione a statuto speciale.

    La Regione può legiferare in materia edilizia?

    Sì, ma deve farlo in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento, tra cui le norme statali di tutela del paesaggio, che non possono essere derogate dalla legge regionale.

    Che cosa cambia per l’edificazione lungo le coste sarde?

    Vengono meno le norme regionali che consentivano, fuori dalle eccezioni del piano paesaggistico, ampliamenti volumetrici anche con corpi di fabbrica separati nella fascia costiera: in quella zona resta la più stringente tutela paesaggistica statale.

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  • Corte cost. n. 25/2022 – Pensione di reversibilità del coniuge divorziato e onere di motivare la rilevanza

    Con la sentenza n. 25 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla pensione di reversibilità del coniuge divorziato, perché l’ordinanza di rimessione non aveva motivato adeguatamente la rilevanza nel giudizio in corso.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona divorziata muore, la pensione di reversibilità può spettare, a determinate condizioni, sia al coniuge superstite delle nuove nozze sia all’ex coniuge divorziato titolare di assegno. La legge sul divorzio detta i criteri per ripartire la quota tra i due. La Corte d’appello di Salerno dubitava della legittimità costituzionale di questa disciplina, ritenendo che potesse trattare in modo irragionevole le situazioni dei diversi aventi diritto. Il problema, però, è emerso a monte: il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente perché la decisione della causa pendente dipendesse davvero dalla norma censurata, anche alla luce delle incertezze interpretative che avevano portato la stessa Corte di cassazione a interrogarsi sulle sorti del giudizio in caso di morte di una parte. Senza una motivazione adeguata sulla rilevanza, la Corte non può esaminare il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 9, comma 2, e 12-bis, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina del divorzio) e l’art. 5 della legge n. 263 del 2005, in materia di pensione di reversibilità del coniuge divorziato. I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 2 e 3 della Costituzione. La questione è stata sollevata dalla Corte d’appello di Salerno, sezione civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’ordinanza di rimessione risultava carente nella motivazione sulla rilevanza, impedendo di verificare il necessario nesso di pregiudizialità tra la questione sollevata e la definizione del giudizio principale. In mancanza di tale dimostrazione, la Corte non ha potuto pronunciarsi sul merito.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di costituzionalità deve motivare adeguatamente la rilevanza, cioè spiegare perché la norma censurata debba essere applicata per decidere la causa pendente. Una motivazione carente sulla rilevanza rende la questione inammissibile, a prescindere dalla fondatezza nel merito.

    Domande e risposte

    Chi può ricevere la pensione di reversibilità dopo un divorzio?

    A determinate condizioni, può spettare sia al coniuge superstite delle nuove nozze sia all’ex coniuge divorziato titolare di assegno; la legge sul divorzio stabilisce i criteri per ripartire la quota tra i due.

    Perché la Corte non è entrata nel merito?

    Perché il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente perché la norma contestata fosse decisiva per la causa in corso. Senza una motivazione adeguata sulla rilevanza, la questione è inammissibile.

    Che cos’è la “rilevanza” della questione?

    È il legame tra la norma sospettata di incostituzionalità e la decisione del giudizio pendente: il giudice deve dover applicare quella norma per definire la causa, e deve dimostrarlo nell’ordinanza di rimessione.

    La questione potrà essere riproposta?

    L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza non si pronuncia sul merito: in linea di principio un giudice potrà sollevare nuovamente la questione, motivando adeguatamente perché la norma rilevi nel proprio giudizio.

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  • Corte cost. n. 238/2022 – Contribuzione e gestione previdenziale dei lavoratori

    Con la sentenza n. 238/2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina sulla contribuzione e sull’inquadramento previdenziale dei lavoratori, dichiarando non fondate le relative questioni.

    Di cosa si tratta

    Il sistema previdenziale italiano poggia sui contributi versati durante la vita lavorativa, che determinano poi il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche. L’inquadramento del lavoratore nella corretta gestione previdenziale e la conseguente contribuzione sono regolati da norme che bilanciano l’interesse del lavoratore, quello del datore e la sostenibilita del sistema. Le scelte del legislatore in questa materia godono di ampia discrezionalita, purche non siano irragionevoli. Nel caso esaminato erano contestate alcune disposizioni in tema di contribuzione e gestione previdenziale, sospettate di creare disparita di trattamento o di incidere in modo sproporzionato sulla posizione dei lavoratori. La Corte ha dovuto valutare se quelle scelte rientrassero nei margini consentiti o se violassero i principi costituzionali in materia di lavoro e previdenza. La decisione conferma l’ampio spazio riconosciuto al legislatore nel disegnare il sistema previdenziale.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (riforma del sistema pensionistico) e una norma collegata, in materia di contribuzione e gestione previdenziale. I parametri evocati erano gli artt. 3 (uguaglianza), 23 (riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte), 35 e 38 (tutela del lavoro e della previdenza) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina sulla contribuzione e sull’inquadramento previdenziale rientra nella discrezionalita del legislatore e non risulta irragionevole ne lesiva dei principi sulla tutela del lavoro e della previdenza. Le norme restano quindi in vigore.

    Il principio

    Il legislatore dispone di ampia discrezionalita nel disciplinare la contribuzione e l’inquadramento previdenziale dei lavoratori. Le relative scelte sono legittime se non irragionevoli e se rispettano i principi sulla tutela del lavoro e della previdenza.

    Domande e risposte

    Cambia qualcosa per i lavoratori?

    No. La Corte ha confermato la legittimita della disciplina: le regole sulla contribuzione e sull’inquadramento previdenziale restano quelle vigenti.

    Perche il legislatore ha tanta discrezionalita in materia previdenziale?

    Perche deve bilanciare diritti dei lavoratori, equilibrio dei conti e sostenibilita del sistema. La Corte interviene solo quando le scelte risultano manifestamente irragionevoli.

    Cosa garantisce l’art. 38 della Costituzione?

    Garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita, vecchiaia e disoccupazione: e il fondamento del sistema previdenziale.

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  • Corte cost. n. 26/2022 – Conflitto Stato-Regione sui pareri paesaggistici in Sardegna

    Con la sentenza n. 26 del 2022 la Corte costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna contro pareri delle Soprintendenze statali, annullando alcuni pareri perché lo Stato non aveva il potere di esprimerli.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce dal rapporto tra competenze statali e regionali in materia di paesaggio ed edilizia. La Regione Sardegna lamentava che le Soprintendenze statali, esprimendo una serie di pareri, avessero di fatto disapplicato alcune leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia, invadendo così le proprie attribuzioni costituzionali. Non si trattava di un giudizio sulla legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra enti: la Regione sosteneva che lo Stato, con quei pareri, avesse esercitato un potere che non gli spettava, ledendo le sue prerogative. La posta in gioco riguarda il confine tra la competenza statale sulla tutela del paesaggio e dei beni culturali e la potestà legislativa regionale in materia urbanistica ed edilizia, particolarmente delicata per una Regione a statuto speciale come la Sardegna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra enti: la Regione Sardegna contestava la spettanza allo Stato del potere di esprimere alcuni pareri delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio sardo, ritenendoli lesivi delle proprie attribuzioni costituzionali in materia urbanistica ed edilizia. Il conflitto è stato promosso dalla Regione autonoma della Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alle Soprintendenze indicate, esprimere i pareri impugnati, e li ha conseguentemente annullati. Ha così riconosciuto, per quei specifici atti, la fondatezza della doglianza regionale sulla non spettanza allo Stato del potere esercitato.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, ciò che rileva non è una lesione qualsiasi, ma la lesione delle attribuzioni costituzionali della parte ricorrente: quando lo Stato esercita in concreto un potere che incide sulle prerogative regionali senza averne titolo, gli atti adottati sono illegittimi e vanno annullati.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un ente (qui la Regione) lamenta che un altro (lo Stato) abbia esercitato un potere che non gli spettava, invadendo le proprie competenze costituzionali. Non riguarda la legittimità di una legge, ma di atti concreti.

    Che cosa ha deciso la Corte sui pareri delle Soprintendenze?

    Ha stabilito che non spettava allo Stato esprimere quei pareri e li ha annullati, riconoscendo che incidevano sulle attribuzioni regionali in materia urbanistica ed edilizia.

    Perché la posizione della Sardegna è particolare?

    Perché è una Regione a statuto speciale, con una potestà legislativa più ampia in materia di urbanistica ed edilizia, che deve però essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento.

    Lo Stato perde ogni competenza sul paesaggio in Sardegna?

    No. La decisione riguarda la non spettanza allo Stato del potere esercitato con quegli specifici pareri; la competenza statale sulla tutela del paesaggio e dei beni culturali resta, nei limiti tracciati dalla Costituzione e dallo statuto speciale.

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  • Corte cost. n. 239/2022 – Tagli colturali nei boschi in Toscana e tutela del paesaggio

    Con la sentenza n. 239/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Toscana sui tagli colturali nei boschi, per contrasto con la tutela del paesaggio riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    I boschi sono al tempo stesso una risorsa produttiva e un bene paesaggistico e ambientale. Gli interventi di taglio, anche quelli ordinari detti tagli colturali, possono incidere sul paesaggio e per questo sono soggetti alla disciplina di tutela fissata dallo Stato, che stabilisce quando occorre l’autorizzazione paesaggistica e quali interventi ne sono esentati. La Regione Toscana era intervenuta con una propria legge sulla disciplina dei tagli colturali. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, ritenendo che la norma regionale ampliasse gli interventi sottratti alla tutela paesaggistica oltre i limiti consentiti dallo Stato. La Corte ha dovuto stabilire se la disciplina toscana rispettasse il confine tra la materia forestale, su cui le Regioni hanno competenza, e la tutela del paesaggio, riservata in via esclusiva allo Stato. La decisione conferma la prevalenza della protezione paesaggistica.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 52 del 2021 in materia di tagli colturali. Il Presidente del Consiglio dei ministri evocava il contrasto con gli artt. 9 (tutela del paesaggio) e 117, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 1 della legge regionale toscana e ha dichiarato inammissibile una parte della questione. La norma annullata incideva sulla tutela del paesaggio, riservata in via esclusiva allo Stato, sottraendo a quella tutela interventi che la disciplina statale vi assoggetta: la Regione aveva ecceduto i propri limiti.

    Il principio

    La tutela del paesaggio e materia di competenza esclusiva statale. Le Regioni possono disciplinare la materia forestale, ma non possono ampliare gli interventi sui boschi sottratti alla tutela paesaggistica oltre quanto previsto dalla disciplina statale.

    Domande e risposte

    I tagli colturali nei boschi richiedono autorizzazione?

    Dipende dalla disciplina statale, che individua gli interventi esentati e quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica. La norma regionale che ampliava le esenzioni e stata annullata: torna a valere il regime statale.

    Le Regioni possono regolare i boschi?

    Si, hanno competenza in materia forestale, ma nel rispetto della tutela del paesaggio riservata allo Stato, che fissa i limiti agli interventi.

    Perche il paesaggio prevale sulle esigenze produttive?

    Perche l’art. 9 della Costituzione lo eleva a valore fondamentale e la tutela del paesaggio e affidata allo Stato per garantire una protezione uniforme: le esigenze produttive devono rispettare questo limite.

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  • Corte cost. n. 27/2022 – Tetto ai compensi pubblici e giudici tributari

    Con la sentenza n. 27 del 2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il tetto ai compensi pubblici (il cosiddetto “tetto agli stipendi d’oro”) applicato ai giudici tributari, respingendo le censure sollevate dal Consiglio di Stato.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento prevede un limite massimo ai trattamenti economici di chi riceve emolumenti a carico delle finanze pubbliche (il cosiddetto tetto agli stipendi pubblici). Il Consiglio di Stato dubitava che applicare questo tetto ai compensi dei giudici tributari fosse compatibile con la Costituzione: in particolare, paventava che il limite, mantenuto per molti anni, finisse per tradursi in una discriminazione e in una retribuzione non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto. La questione tocca un equilibrio delicato: da un lato l’esigenza di contenere la spesa pubblica e di garantire il buon andamento dell’amministrazione, dall’altro la tutela dell’adeguatezza della retribuzione e della parità di trattamento. La Corte si era già pronunciata su un tetto analogo per altre magistrature con la sentenza n. 124 del 2017, riconoscendone la legittimità come esercizio ragionevole della discrezionalità del legislatore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, l’art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e l’art. 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, che disciplinano il tetto ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche. I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione, anche in relazione alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione quinta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ribadito che il tetto ai compensi pubblici rientra nell’esercizio ragionevole della discrezionalità legislativa, già riconosciuto legittimo con la sentenza n. 124 del 2017 per fattispecie analoghe, e che la circostanza di essere in vigore da più anni non lo rende di per sé incostituzionale: il legislatore può modulare nel tempo il parametro prescelto in funzione dell’andamento della spesa pubblica e dell’economia.

    Il principio

    La fissazione di un tetto ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche è espressione di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevole nel bilanciamento tra adeguatezza della retribuzione, contenimento della spesa e buon andamento dell’amministrazione. La sua perdurante applicazione nel tempo non lo rende automaticamente illegittimo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il “tetto agli stipendi pubblici”?

    È un limite massimo ai trattamenti economici di chi percepisce compensi a carico delle finanze pubbliche, introdotto per contenere la spesa e garantire una soglia di equità tra i trattamenti più elevati.

    Perché il Consiglio di Stato lo riteneva incostituzionale per i giudici tributari?

    Temeva che il limite, protratto per molti anni, generasse una discriminazione e una retribuzione non proporzionata al lavoro svolto, in contrasto con i principi di eguaglianza e di adeguatezza della retribuzione.

    Perché la Corte lo ha ritenuto legittimo?

    Perché si tratta di una scelta discrezionale ragionevole del legislatore, già avallata in un caso analogo (sentenza n. 124 del 2017); il fatto che il tetto sia in vigore da tempo non basta a renderlo incostituzionale.

    Il legislatore può cambiare il tetto in futuro?

    Sì: la Corte ha chiarito che il parametro può essere modulato nel tempo per garantirne l’adeguatezza in rapporto all’andamento della spesa pubblica e dell’economia.

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  • Corte cost. n. 240/2022 – Caccia e tutela dell’ambiente in Puglia

    Con la sentenza n. 240/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Puglia in materia di caccia, per contrasto con la competenza statale sulla tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La caccia e disciplinata dalle Regioni, ma entro i limiti fissati dallo Stato a tutela della fauna selvatica e dell’ambiente. Lo Stato stabilisce standard minimi di protezione che le Regioni non possono abbassare. La Regione Puglia aveva modificato la propria legge sulla caccia con disposizioni che incidevano su questi profili. Il Presidente del Consiglio dei ministri le ha impugnate, ritenendo che riducessero la tutela ambientale o eccedessero la competenza regionale. La Corte ha esaminato le diverse disposizioni, dichiarandone illegittime alcune. La decisione si inserisce in un filone costante: la Corte interviene spesso sulle leggi regionali in materia venatoria per ribadire che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema spetta allo Stato, e che le Regioni possono prevedere protezioni maggiori, mai inferiori, a quelle statali.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati, in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione Puglia n. 39 del 2021 in materia venatoria, per contrasto con gli artt. 9 (tutela dell’ambiente) e 117 della Costituzione, oltre agli artt. 3 e 97.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale di piu disposizioni regionali (tra cui gli artt. 3 e 4), accogliendo le censure statali. Le norme pugliesi annullate incidevano sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata in via esclusiva allo Stato, riducendo gli standard di protezione della fauna selvatica.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e materia di competenza esclusiva statale. Le Regioni possono disciplinare la caccia, ma non possono abbassare gli standard minimi di protezione della fauna selvatica fissati dallo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per la caccia in Puglia?

    Le disposizioni regionali annullate non possono piu essere applicate: tornano a valere gli standard di tutela ambientale fissati dallo Stato.

    Le Regioni possono ampliare le possibilita di caccia a piacimento?

    No. Devono rispettare i limiti statali posti a tutela della fauna selvatica e dell’ambiente. Possono prevedere protezioni maggiori, non minori.

    Perche la Corte interviene spesso sulle leggi regionali sulla caccia?

    Perche la materia venatoria si interseca con la tutela dell’ambiente, riservata allo Stato: le Regioni che superano i limiti statali vengono ricondotte nel rispetto della competenza esclusiva statale.

    Norme collegate

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