Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 160/2022 – Agroecologia e biocidi in Sicilia e vincoli UE

    Con la sentenza n. 160 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime varie norme siciliane in materia di agroecologia, biocidi e biodiversità, per contrasto con il diritto dell’Unione europea, salvando invece altre disposizioni.

    Di cosa si tratta

    La produzione biologica, l’uso dei biocidi (prodotti per disinfestazione e controllo di organismi nocivi) e la tutela della biodiversità sono ambiti fortemente disciplinati dal diritto dell’Unione europea, attraverso regolamenti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. La Regione Siciliana, con una legge del 2021 in materia di agroecologia e prodotti agricoli, aveva introdotto norme che incidevano su questi ambiti. Lo Stato le ha impugnate, ritenendo che alcune disposizioni si ponessero in contrasto con i regolamenti europei sulla produzione biologica e sui biocidi. Il tema riguarda un limite fondamentale dell’autonomia legislativa, anche delle Regioni a statuto speciale: la legislazione regionale deve rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, che prevalgono sulle norme interne con essi incompatibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3 (commi 1 e 2), 4, 6 e 18 della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 21. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava soprattutto l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai regolamenti UE sulla produzione biologica e sui biocidi, oltre allo Statuto siciliano: le norme regionali avrebbero violato i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i profili, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, dell’art. 6 (commi da 1 a 6) e dell’art. 18 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 4, ritenuto compatibile con i parametri europei e statutari invocati.

    Il principio

    La legislazione regionale, anche delle Regioni a statuto speciale, deve rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (art. 117, primo comma, Cost.): le norme regionali in contrasto con i regolamenti UE in materia di produzione biologica e biocidi sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Perché i regolamenti UE prevalgono sulle leggi regionali?

    Perché l’art. 117, primo comma, Cost. impone alla legislazione statale e regionale di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. I regolamenti UE sono direttamente applicabili e prevalgono sulle norme interne incompatibili.

    Tutta la legge siciliana è stata annullata?

    No. La Corte ha colpito alcune disposizioni (artt. 3, commi 1 e 2, 6 e 18), ma ha salvato l’art. 4, ritenendolo compatibile con il diritto dell’Unione e con lo Statuto: la pronuncia è quindi parziale.

    Lo Statuto speciale non consentiva quelle norme?

    No. L’autonomia speciale è ampia, ma non consente di derogare ai vincoli europei. Anche le Regioni a statuto speciale devono conformarsi ai regolamenti dell’Unione, come ribadito dalla Corte.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Il primo comma vincola la legislazione al rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea: parametro violato dalle norme regionali.
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  • Corte cost. n. 139/2021 – Concessioni del demanio marittimo prorogate dalla Regione: illegittime

    Con la sentenza n. 139/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Friuli-Venezia Giulia che, durante l’emergenza COVID-19, aveva modificato la durata delle concessioni del demanio marittimo.

    Di cosa si tratta

    Nel pieno dell’emergenza epidemiologica, la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato una legge che interveniva sulla durata delle concessioni del demanio marittimo (le aree pubbliche di spiaggia e costa date in uso, ad esempio, agli stabilimenti balneari). Il tema delle concessioni balneari è da anni al centro di un acceso confronto tra normativa interna e regole europee sulla concorrenza, che impongono procedure di gara aperte per l’assegnazione di beni economicamente contendibili. Il Governo ha ritenuto che la Regione, allungando o ridefinendo la durata delle concessioni, avesse invaso la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, riservata allo Stato proprio per garantire condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale. La Corte è stata chiamata a stabilire se una Regione possa, sia pure in nome dell’emergenza, incidere su un terreno così sensibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020, sulla “modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo”, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela della concorrenza. La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 2 della legge regionale. Intervenendo sulla durata delle concessioni demaniali marittime, la Regione ha invaso la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Il principio

    La disciplina della durata delle concessioni del demanio marittimo – beni contendibili sul mercato – rientra nella tutela della concorrenza riservata allo Stato; le Regioni non possono prorogarne o modificarne i termini, nemmeno invocando l’emergenza sanitaria.

    Domande e risposte

    Perché le concessioni balneari sono materia statale?

    Perché riguardano l’assegnazione di beni pubblici economicamente contendibili: la loro durata incide sulla concorrenza, materia che la Costituzione riserva allo Stato per garantire regole uniformi e l’apertura del mercato.

    L’emergenza COVID giustificava la proroga?

    No. La Corte ha ritenuto che neppure l’emergenza sanitaria consenta alla Regione di intervenire su un ambito riservato allo Stato come la durata delle concessioni demaniali.

    Cosa succede alle concessioni già modificate dalla legge regionale?

    La dichiarazione di illegittimità elimina la norma regionale: viene meno il fondamento legislativo della modifica di durata da essa prevista, con effetti sui rapporti ancora aperti.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione – parametro invocato, in particolare la riserva statale sulla tutela della concorrenza (secondo comma, lettera e).
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  • Corte cost. n. 161/2022 – Test prenatale NIPT gratuito in Puglia

    Con la sentenza n. 161 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Puglia che, in via sperimentale, offriva gratuitamente il test prenatale non invasivo (NIPT) a carico del servizio sanitario regionale, per contrasto con i principi statali sui livelli delle prestazioni e sul contenimento della spesa sanitaria.

    Di cosa si tratta

    Il test prenatale non invasivo (NIPT) è uno screening che, analizzando il sangue materno, valuta il rischio di alcune anomalie cromosomiche del feto (trisomie 13, 18 e 21), senza i rischi delle tecniche invasive. La Puglia, con una legge del 2021, aveva previsto di erogarlo gratuitamente, in via sperimentale per due anni, ad alcune categorie di donne in gravidanza a rischio, a carico del servizio sanitario regionale. Lo Stato ha impugnato la norma. Il punto: i «livelli essenziali delle prestazioni» sanitarie e i vincoli di spesa del settore sono fissati a livello statale, per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale ed equilibrio dei conti. Una Regione non può introdurre autonomamente nuove prestazioni a carico del servizio sanitario, scavalcando le procedure e i vincoli statali. Il tema combina tutela della salute, uniformità delle prestazioni e sostenibilità finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 31. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava l’art. 117, terzo comma, della Costituzione — in relazione ai principi statali di contenimento della spesa sanitaria — e l’art. 117, secondo comma, lettera m), che riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Puglia n. 31 del 2021. La Regione, introducendo autonomamente una nuova prestazione gratuita a carico del servizio sanitario, ha invaso la competenza statale sui livelli essenziali delle prestazioni e violato i principi di coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria.

    Il principio

    La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e i vincoli di spesa del settore spettano allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera m, e terzo comma, Cost.): una Regione non può introdurre autonomamente nuove prestazioni gratuite a carico del servizio sanitario, al di fuori delle procedure statali.

    Domande e risposte

    Significa che il test NIPT non si può offrire gratuitamente?

    Non in questo modo. La Corte non ha negato il valore del test, ma ha stabilito che spetta allo Stato, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, decidere se e come inserirlo tra le prestazioni gratuite, garantendo uniformità su tutto il territorio.

    Perché la Regione non poteva decidere da sola?

    Perché introdurre una nuova prestazione gratuita incide sui livelli essenziali delle prestazioni (competenza statale esclusiva) e sui vincoli di spesa sanitaria (principi statali di coordinamento della finanza pubblica): la Regione non può agire al di fuori di questo quadro.

    Che cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?

    Sono il nucleo di prestazioni che devono essere garantite in modo uniforme a tutti i cittadini sul territorio nazionale. La loro determinazione spetta allo Stato proprio per assicurare l’eguaglianza nell’accesso ai diritti civili e sociali, tra cui la salute.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — La lettera m) del secondo comma riserva allo Stato i livelli essenziali delle prestazioni; il terzo comma riguarda la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica: entrambi violati dalla norma regionale.
    • Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute, diritto fondamentale sullo sfondo della prestazione sanitaria in esame.
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  • Corte cost. n. 138/2021 – Leggi regionali liguri di adeguamento e tutela dell’ambiente: parziale illegittimità

    Con la sentenza n. 138/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di due disposizioni della legge ligure di adeguamento normativo del 2020, salvando invece un’altra norma con un’interpretazione conforme alla Costituzione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato più articoli della legge della Regione Liguria n. 9 del 2020, contenente “disposizioni di adeguamento della normativa regionale”. Si tratta di leggi che intervengono su materie eterogenee, e in questo caso toccavano profili legati alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dell’ordinamento civile, oltre ai principi di buon andamento dell’amministrazione. La questione di fondo era se la Regione avesse oltrepassato i confini delle proprie competenze, invadendo ambiti riservati allo Stato. La Corte ha esaminato separatamente le singole disposizioni impugnate: alcune sono state ritenute effettivamente lesive del riparto di competenze, un’altra è stata invece “salvata” attribuendole un significato compatibile con la Costituzione. È un esempio del lavoro “chirurgico” della Corte, che non bocccia in blocco una legge ma distingue norma per norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, comma 1, 6 e 9 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020, in riferimento agli artt. 9, 97 e 117 della Costituzione (tutela dell’ambiente e del paesaggio, buon andamento, riparto di competenze tra Stato e Regioni). La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 9 della legge ligure. Ha invece dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione relativa all’art. 6: questa norma si salva se interpretata in modo conforme alla Costituzione (sentenza interpretativa di rigetto).

    Il principio

    Le Regioni non possono, con leggi di adeguamento normativo, intervenire in ambiti riservati allo Stato come la tutela dell’ambiente; quando però una disposizione è suscettibile di un’interpretazione conforme alla Costituzione, la Corte preferisce salvarla con una pronuncia interpretativa anziché annullarla.

    Domande e risposte

    Perché alcune norme sono cadute e una no?

    Perché la Corte valuta ogni disposizione singolarmente. Due articoli invadevano competenze statali e sono stati annullati; un terzo poteva essere letto in modo compatibile con la Costituzione ed è stato salvato con un’interpretazione conforme.

    Cosa vuol dire “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?

    È una sentenza interpretativa di rigetto: la norma resta in vigore, ma solo nel significato indicato dalla Corte. Le interpretazioni diverse, in contrasto con la Costituzione, sono escluse.

    Chi può impugnare una legge regionale di adeguamento?

    Il Governo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, quando ritiene che la Regione abbia ecceduto le proprie competenze. È il giudizio “in via principale” davanti alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 162/2022 – Pensione di reversibilità e limite alla decurtazione

    Con la sentenza n. 162 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che la riduzione della pensione di reversibilità, per chi possiede altri redditi, non può superare l’ammontare di quei redditi: altrimenti si trasformerebbe in un’ingiustificata espropriazione del trattamento.

    Di cosa si tratta

    La pensione ai superstiti (reversibilità) spetta, alla morte del pensionato, al coniuge e ad altri familiari. Per evitare cumuli ritenuti eccessivi, la legge prevede che, se il beneficiario possiede redditi propri oltre certe soglie, la pensione di reversibilità sia ridotta secondo percentuali fissate da una tabella. Il problema sollevato dalla Corte dei conti del Lazio era questo: applicando rigidamente la tabella, in alcuni casi la decurtazione della pensione finiva per superare l’importo stesso dei redditi aggiuntivi che l’avevano determinata. In altre parole, il beneficiario perdeva, in pensione, più di quanto guadagnava con gli altri redditi: un risultato paradossale che disincentivava il lavoro e colpiva in modo sproporzionato il trattamento di reversibilità. Il tema riguarda l’equilibrio tra il contenimento della spesa previdenziale e la tutela di una prestazione che ha una chiara funzione di sostegno per i superstiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto del terzo e quarto periodo dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 e della connessa Tabella F, nella parte in cui consentiva che la decurtazione della pensione di reversibilità eccedesse l’ammontare dei redditi aggiuntivi del beneficiario. La Corte dei conti del Lazio invocava l’art. 3 della Costituzione, denunciando l’irragionevolezza di una riduzione superiore ai redditi che la giustificano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, nella parte in cui, in caso di cumulo tra pensione di reversibilità e redditi aggiuntivi, non prevedono che la decurtazione effettiva non possa superare l’ammontare dei redditi stessi. La riduzione, quindi, è ammessa, ma trova un tetto nei redditi che la determinano.

    Il principio

    La riduzione della pensione ai superstiti in presenza di altri redditi del beneficiario non può superare l’importo di tali redditi: una decurtazione che eccede i redditi che la giustificano è irragionevole e si traduce in un’indebita espropriazione del trattamento previdenziale.

    Domande e risposte

    Che cos’è la pensione di reversibilità?

    È la quota di pensione che, alla morte del titolare, spetta ai superstiti (coniuge, figli, in certi casi altri familiari). Ha una funzione di sostegno economico per chi resta.

    Perché viene ridotta se il beneficiario ha altri redditi?

    La legge prevede una riduzione percentuale per evitare cumuli ritenuti eccessivi tra pensione e redditi propri. La Corte non ha contestato il meccanismo in sé, ma il fatto che la riduzione potesse superare l’importo dei redditi.

    Qual era l’effetto paradossale?

    Che il beneficiario, a causa della decurtazione, perdeva in pensione più di quanto incassava con gli altri redditi: in pratica veniva penalizzato oltre misura, con un effetto disincentivante e sproporzionato che la Corte ha eliminato fissando un tetto.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza: parametro in base al quale è stata posta la regola che la decurtazione non superi i redditi.
    • Art. 38 della Costituzione — Tutela previdenziale e adeguatezza della prestazione ai bisogni dei superstiti, sullo sfondo della pronuncia.
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  • Corte cost. n. 137/2021 – Revoca di pensioni e assegni sociali a chi sconta la pena fuori dal carcere: illegittima

    Con la sentenza n. 137/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva la revoca di pensioni, assegni sociali e indennità di disoccupazione nei confronti di chi sconta la pena con misure alternative al carcere.

    Di cosa si tratta

    La questione nasceva dalle cause di alcune persone condannate che, pur scontando la pena fuori dal carcere (in regime alternativo alla detenzione), si erano viste revocare prestazioni assistenziali come la pensione sociale, l’assegno sociale, la pensione per gli invalidi civili e l’indennità di disoccupazione. La norma, contenuta nella riforma del mercato del lavoro del 2012 (legge n. 92), collegava la revoca alla condanna, senza distinguere tra chi è effettivamente recluso e chi sta scontando la pena con misure che lo mantengono inserito nella vita sociale e familiare. Per le persone coinvolte si trattava di mezzi spesso essenziali per la sopravvivenza. I Tribunali di Fermo e di Roma, davanti a queste cause di lavoro, hanno ritenuto irragionevole equiparare le due situazioni e hanno chiesto alla Corte di valutarne la legittimità, in nome dei principi di uguaglianza e di solidarietà.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevedeva la revoca delle prestazioni assistenziali per chi sconta la pena in regime alternativo alla detenzione. Le questioni sono state sollevate dal Tribunale ordinario di Fermo e dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui dispone la revoca delle prestazioni assistenziali per chi sconta la pena con misure alternative al carcere; ha inoltre esteso, in via consequenziale, la dichiarazione al comma 58 della stessa legge, che prevedeva una revoca analoga. Equiparare chi sconta la pena fuori dal carcere a chi è detenuto, privandolo di prestazioni a finalità solidaristica, è stato ritenuto irragionevole.

    Il principio

    La revoca automatica di prestazioni assistenziali, dirette a garantire mezzi di sussistenza, non può colpire allo stesso modo chi sconta la pena in carcere e chi la sconta con misure alternative che ne favoriscono il reinserimento sociale: una simile equiparazione contrasta con i principi di uguaglianza e di solidarietà.

    Domande e risposte

    Chi beneficia di questa decisione?

    Le persone condannate che scontano la pena con misure alternative alla detenzione in carcere e a cui era stata revocata una prestazione assistenziale (pensione sociale, assegno sociale, pensione per invalidi civili, indennità di disoccupazione) per effetto delle norme dichiarate illegittime.

    Perché la revoca è stata ritenuta irragionevole?

    Perché trattava nello stesso modo situazioni diverse: chi è in carcere e chi, scontando la pena fuori, mantiene una vita sociale e familiare. Le prestazioni colpite hanno una funzione di sostegno essenziale e solidaristico.

    La revoca vale ancora per chi è detenuto in carcere?

    La pronuncia interviene specificamente sulla parte che riguarda le misure alternative alla detenzione. Resta fermo che la valutazione della Corte si concentra sull’irragionevole equiparazione tra le due situazioni.

    Norme collegate

    • Art. 2 della Costituzione – principio di solidarietà, rilevante per la funzione delle prestazioni assistenziali colpite.
    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza: irragionevole equiparare chi è detenuto a chi sconta la pena con misure alternative.
    • Art. 38 della Costituzione – diritto al mantenimento e all’assistenza sociale per chi è privo dei mezzi necessari per vivere.
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  • Corte cost. n. 163/2022 – Guida in stato di ebbrezza, messa alla prova e patente

    Con la sentenza n. 163 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che, quando il reato di guida in stato di ebbrezza si estingue per esito positivo della messa alla prova, il prefetto deve ridurre della metà la durata della sospensione della patente.

    Di cosa si tratta

    Chi commette il reato di guida in stato di ebbrezza subisce, oltre alle conseguenze penali, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, disposta dal prefetto. Il codice della strada prevede che, se l’imputato svolge con esito positivo il lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena, oltre all’estinzione del reato ottenga anche il dimezzamento della durata della sospensione della patente. Non era invece previsto lo stesso beneficio per chi estingueva il reato attraverso la messa alla prova, altro percorso che comporta condotte riparatorie e lavoro di pubblica utilità. Il Giudice di pace di Forlì, in un giudizio di opposizione alla sospensione, ha sollevato la questione. Il tema riguarda la coerenza del sistema sanzionatorio: due percorsi alternativi, entrambi con esito positivo e finalità rieducative simili, producevano effetti diversi sulla patente, con una disparità difficilmente giustificabile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 224, comma 3, del Codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), in relazione all’art. 186, comma 9-bis, nella parte in cui non prevede, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, la riduzione alla metà della sospensione della patente. Il Giudice di pace di Forlì invocava l’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità rispetto a chi sostituisce la pena con il lavoro di pubblica utilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, comma 2, lettere b e c) per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, nell’applicare la sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

    Il principio

    L’esito positivo della messa alla prova nel reato di guida in stato di ebbrezza deve comportare la riduzione alla metà della sospensione della patente, come già previsto per il lavoro di pubblica utilità: trattare diversamente percorsi equivalenti viola il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi ottiene la messa alla prova per guida in stato di ebbrezza?

    Oltre all’estinzione del reato per esito positivo, ottiene ora anche il dimezzamento della durata della sospensione della patente disposta dal prefetto, allo stesso modo di chi sostituisce la pena con il lavoro di pubblica utilità.

    Perché la disparità era irragionevole?

    Perché messa alla prova e lavoro di pubblica utilità sono percorsi alternativi con finalità rieducative analoghe e condotte riparatorie: riconoscere il beneficio sulla patente solo a uno dei due, a parità di esito positivo, creava una disparità non giustificata.

    La sospensione della patente viene comunque applicata?

    Sì, la sanzione accessoria resta, ma la sua durata è ridotta della metà quando il reato si estingue per esito positivo della messa alla prova.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza: parametro in base al quale è stata eliminata la disparità tra messa alla prova e lavoro di pubblica utilità.
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  • Corte cost. n. 136/2021 – Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: questione inammissibile

    Con l’ordinanza n. 136/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 649 del codice di procedura penale (divieto di un secondo giudizio) sollevate dalla Corte d’appello di Bologna in relazione al principio europeo del ne bis in idem.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Bologna dubitava della compatibilità dell’art. 649 cod. proc. pen. con il divieto di essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto, sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Il tema, molto sentito, riguarda il cosiddetto “doppio binario” sanzionatorio: situazioni in cui una stessa condotta può dare luogo sia a una sanzione amministrativa sia a un processo penale, con il rischio che la persona venga colpita due volte. La giurisprudenza europea ha elaborato criteri per stabilire quando i due procedimenti sono così collegati da non violare il divieto. Il giudice rimettente chiedeva alla Corte di intervenire sull’art. 649, che disciplina il divieto di un secondo giudizio penale per il medesimo fatto. La Corte, riuniti i due giudizi, ha esaminato anzitutto se le questioni fossero ammissibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 649 del codice di procedura penale, per asserito contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione (che impone il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali), in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU sul ne bis in idem. Le questioni sono state sollevate dalla Corte d’appello di Bologna, sezione prima penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili. Non ha quindi deciso se l’art. 649 cod. proc. pen. contrasti con il principio europeo del ne bis in idem: il vizio nella formulazione delle ordinanze di rimessione ha impedito l’esame nel merito.

    Il principio

    Quando il giudice solleva una questione di costituzionalità deve descrivere in modo completo la situazione concreta e spiegare con precisione perché la norma sarebbe in contrasto con il parametro evocato; in mancanza, la Corte non può pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    Cos’è il principio del ne bis in idem?

    È il divieto di processare o punire una persona due volte per lo stesso fatto. È garantito dalla CEDU (Protocollo n. 7) e dal diritto dell’Unione, e nel nostro ordinamento trova espressione anche nell’art. 649 del codice di procedura penale.

    La Corte ha detto che il doppio binario è illegittimo?

    No. Dichiarando inammissibili le questioni, la Corte non si è pronunciata sul merito del problema. Il tema del “doppio binario” resta aperto e oggetto di una giurisprudenza europea e nazionale in evoluzione.

    Cosa cambia per chi affronta un processo simile?

    Nulla nell’immediato: l’art. 649 cod. proc. pen. resta in vigore nel suo testo attuale. La compatibilità con il ne bis in idem europeo va valutata caso per caso dai giudici secondo i criteri elaborati dalle Corti europee.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione – parametro invocato, nella parte che impone il rispetto degli obblighi internazionali (qui la CEDU e il suo Protocollo n. 7).
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  • Corte cost. n. 164/2022 – Green pass a Bolzano e poteri del Garante privacy

    Con la sentenza n. 164 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto il conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano, stabilendo che spettava allo Stato, e per esso al Garante privacy, limitare l’uso locale del green pass difforme dalla legge statale.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza Covid lo Stato ha introdotto le certificazioni verdi (green pass), che attestavano la vaccinazione, la guarigione o l’esito negativo di un test. La legge statale ne disciplinava in modo uniforme l’uso su tutto il territorio nazionale, per ragioni di sanità pubblica e di trattamento dei dati personali. La Provincia autonoma di Bolzano aveva invece regolato l’impiego del green pass con proprie ordinanze, in modo difforme dalla disciplina statale. Il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento, ha limitato in via definitiva quei trattamenti di dati e ha invitato la Provincia a non introdurre usi delle certificazioni difformi dalla legge dello Stato. La Provincia ha allora promosso un conflitto di attribuzione, sostenendo che il Garante avesse invaso le sue competenze. Il tema riguarda i limiti dell’autonomia provinciale di fronte a una disciplina statale uniforme sui dati personali e sulla salute pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non era una questione di legittimità di una legge, ma un conflitto di attribuzione tra enti. La Provincia autonoma di Bolzano chiedeva di dichiarare che non spettava allo Stato, tramite il Garante privacy, adottare il provvedimento di limitazione del 18 giugno 2021 e la successiva nota, ritenendoli lesivi delle proprie competenze statutarie, anche alla luce dell’art. 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al Garante per la protezione dei dati personali, adottare quel provvedimento di limitazione e la relativa nota, con cui si chiedeva alla Provincia di non introdurre un uso del green pass difforme dalla legge statale. Il conflitto sollevato dalla Provincia è stato quindi respinto.

    Il principio

    La disciplina delle certificazioni verdi e del relativo trattamento dei dati personali è uniforme e rimessa allo Stato: la Provincia autonoma non può introdurre usi difformi del green pass, e il Garante privacy, autorità statale, ha legittimamente esercitato il potere di limitarne i trattamenti non conformi.

    Domande e risposte

    Perché il green pass doveva essere uniforme su tutto il territorio?

    Perché rispondeva a esigenze di sanità pubblica e a una disciplina unitaria del trattamento dei dati personali: un uso differenziato Provincia per Provincia avrebbe compromesso la coerenza del sistema e la tutela uniforme dei dati dei cittadini.

    Che ruolo ha il Garante per la protezione dei dati personali?

    È un’autorità statale indipendente che vigila sul corretto trattamento dei dati personali. Può limitare trattamenti non conformi alla legge: qui ha agito per impedire un uso del green pass difforme dalla disciplina statale.

    L’autonomia speciale di Bolzano non prevaleva?

    No. L’autonomia provinciale, pur ampia, incontra il limite delle competenze statali e della disciplina uniforme dei dati personali e della salute: la Corte ha confermato che il potere esercitato spettava allo Stato.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-autonomie: invocato in relazione ai limiti dell’autonomia provinciale rispetto alla disciplina statale uniforme.
    • Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute, sullo sfondo della disciplina emergenziale sulle certificazioni verdi.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 135/2021 – Acquacoltura e specie esotiche: la difesa regionale sulla tutela dell’ambiente

    Con l’ordinanza n. 135/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Governo contro una norma della Regione Liguria in materia di acquacoltura e specie esotiche, per come era stata formulata l’impugnazione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 31 del 2019 (disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020), ritenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. In gioco c’era il delicato confine tra ciò che le Regioni possono disciplinare nelle attività produttive locali – come l’allevamento ittico – e i vincoli posti dalla normativa europea sulle specie esotiche e invasive, che mira a proteggere gli habitat naturali. Il ricorso governativo richiamava una serie articolata di regolamenti e direttive UE, oltre a parametri costituzionali interni. La Corte, prima ancora di entrare nel merito della legittimità della norma ligure, ha dovuto verificare se la questione fosse stata posta in modo corretto e completo: è un passaggio tutt’altro che formale, perché il giudizio in via principale richiede che il ricorrente individui con precisione la norma censurata e le ragioni del contrasto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, per asserito contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione – cioè il riparto di competenze e la riserva statale sulla tutela dell’ambiente – in relazione a regolamenti e direttive europee (tra cui il regolamento CE n. 708/2007, il regolamento UE n. 1143/2014 e la direttiva 92/43/CEE “Habitat”). La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Non si è quindi pronunciata sul fatto che la norma ligure fosse o meno costituzionale: ha rilevato un vizio nel modo in cui il ricorso era stato costruito, che impediva di esaminare nel merito il contrasto denunciato.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale spetta al ricorrente individuare con chiarezza la norma censurata e illustrare in modo adeguato le ragioni del preteso contrasto con la Costituzione; quando questo onere non è assolto, la questione è inammissibile e la Corte non può entrare nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa “manifesta inammissibilità”?

    Significa che la Corte non valuta se la legge sia giusta o sbagliata: si ferma prima, perché la questione è stata posta in modo non corretto o incompleto. La norma regionale, in questo caso, resta in vigore.

    La norma ligure sull’acquacoltura è quindi legittima?

    La pronuncia non lo afferma. Dichiarando inammissibile la questione, la Corte non si esprime sul merito: in teoria il tema potrebbe essere riproposto in futuro con un ricorso formulato correttamente.

    Perché il Governo impugna leggi regionali sull’ambiente?

    Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Quando una legge regionale sembra invadere quel campo, il Governo può chiederne il controllo alla Corte costituzionale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione – parametro invocato dal Governo, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni e sulla riserva statale in materia di tutela dell’ambiente (lettera s).
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 165/2022 – Oblazione per la sanatoria edilizia nel Lazio

    Con la sentenza n. 165 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Lazio che imponeva, per la sanatoria di alcuni abusi edilizi conformi alla disciplina urbanistica, un’oblazione pari al doppio dell’incremento di valore dell’immobile, equiparandola alla sanzione per gli abusi non sanabili.

    Di cosa si tratta

    Quando un intervento edilizio è realizzato senza titolo ma risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente (il cosiddetto abuso «formale», sanabile), il proprietario può ottenere una sanatoria pagando una somma a titolo di oblazione. La legge del Lazio sulla vigilanza urbanistico-edilizia, nel testo allora vigente, fissava per questa oblazione un importo pari al doppio dell’incremento di valore di mercato dell’immobile: lo stesso importo previsto come sanzione per gli abusi non conformi alla disciplina e non sanabili. Il TAR Lazio, in una controversia tra un’impresa e il Comune di Civitavecchia, ha sollevato la questione. Il problema: trattare allo stesso modo l’abuso sanabile (meno grave, perché conforme alle regole) e quello non sanabile (più grave) appariva irragionevole, perché equiparava situazioni profondamente diverse.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 22, comma 2, lettera b), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (nel testo anteriore alle modifiche del 2020), nella parte in cui fissava l’oblazione per la sanatoria in misura pari al doppio dell’incremento di valore dell’immobile. Il TAR Lazio invocava l’art. 3 della Costituzione, lamentando che la norma trattasse in modo uguale situazioni diverse, equiparando l’abuso sanabile a quello non sanabile e quindi alla relativa sanzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione laziale. Equiparare il costo della sanatoria per l’abuso formale (conforme alle regole urbanistiche) alla sanzione prevista per l’abuso sostanziale non sanabile contrasta con il principio di eguaglianza, perché tratta in modo identico situazioni che richiedono una disciplina differenziata.

    Il principio

    Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) vieta non solo di trattare diversamente situazioni uguali, ma anche di trattare in modo uguale situazioni diverse: l’abuso edilizio formale, sanabile perché conforme alla disciplina urbanistica, non può essere assoggettato allo stesso costo dell’abuso non sanabile.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra abuso «sanabile» e «non sanabile»?

    L’abuso sanabile (o formale) è un’opera realizzata senza titolo ma conforme alla disciplina urbanistica: può essere regolarizzata con la sanatoria. L’abuso non sanabile è in contrasto con le regole urbanistiche e non può essere regolarizzato. Sono situazioni di gravità diversa.

    Perché la norma era irragionevole?

    Perché chiedeva, per sanare l’abuso conforme alle regole, lo stesso importo previsto come sanzione per l’abuso che le regole le viola e non è sanabile: così equiparava situazioni diverse, in contrasto con il principio di eguaglianza.

    Cosa cambia per chi deve sanare un abuso formale?

    Caduta la norma, l’oblazione non può più essere calcolata in misura pari alla sanzione per gli abusi non sanabili: per quegli interventi deve applicarsi un criterio coerente con la minore gravità dell’abuso formale.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza: vieta di trattare in modo uguale situazioni diverse, parametro decisivo della pronuncia.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 234/2022 – Quota 100 e divieto di cumulo con redditi da lavoro

    Con la sentenza n. 234/2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il divieto di cumulare la pensione anticipata cosiddetta quota 100 con redditi da lavoro, dichiarando non fondata la questione.

    Di cosa si tratta

    La pensione anticipata cosiddetta quota 100 consentiva, a chi maturava determinati requisiti di eta e contribuzione, di andare in pensione prima del previsto. A fronte di questo vantaggio, la legge poneva una condizione: il divieto di cumulare quella pensione con redditi da lavoro, dal primo giorno di decorrenza fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. In altre parole, chi sceglieva l’uscita anticipata non poteva, nello stesso periodo, continuare a lavorare percependo anche la pensione. Un pensionato ha contestato questo divieto e il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione, ipotizzando una disparita di trattamento. La Corte ha dovuto stabilire se fosse ragionevole subordinare il beneficio dell’uscita anticipata alla rinuncia, in quel periodo, ai redditi da lavoro. La decisione interessa chi ha aderito o pensa a forme di pensionamento anticipato.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 (in materia di reddito di cittadinanza e pensioni), che prevede il divieto di cumulo della pensione quota 100 con redditi da lavoro fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il Tribunale di Trento evocava il contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione, oltre all’art. 38.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il divieto di cumulo non e irragionevole: rappresenta la condizione, scelta dal legislatore, a fronte del vantaggio dell’uscita anticipata dal lavoro. Chi beneficia della pensione anticipata accetta, in cambio, di non cumularla con redditi da lavoro fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. La disciplina resta in vigore.

    Il principio

    Il legislatore puo subordinare un beneficio previdenziale, come la pensione anticipata, a condizioni coerenti con la sua ratio. Il divieto di cumulo della pensione quota 100 con redditi da lavoro, posto a fronte del vantaggio dell’uscita anticipata, non e irragionevole e non viola il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Chi e in quota 100 puo lavorare percependo la pensione?

    Nel periodo coperto dal divieto, no: la pensione quota 100 non e cumulabile con redditi da lavoro fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. La Corte ha confermato la legittimita di questa regola.

    Perche il divieto e considerato ragionevole?

    Perche e la contropartita di un vantaggio: si esce dal lavoro in anticipo e, in cambio, si rinuncia per quel periodo a cumulare la pensione con redditi da lavoro. La Corte ha ritenuto coerente questa scelta.

    Vale lo stesso per tutte le pensioni anticipate?

    No. La decisione riguarda specificamente la disciplina della quota 100 e il suo divieto di cumulo; altre forme di pensionamento hanno regole proprie.

    Norme collegate

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