Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2959 Codice Civile: Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

    Articolo 2959 Codice Civile: Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

    Art. 2959 c.c. Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    L’eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.

  • Articolo 2960 Codice Civile: Delazione di giuramento

    Articolo 2960 Codice Civile: Delazione di giuramento

    Art. 2960 c.c. Delazione di giuramento

    In vigore dal 19/04/1942

    Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all’altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l’estinzione del debito.

    Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell’estinzione del debito.

  • Articolo 2961 Codice Civile: Restituzione di documenti

    Articolo 2961 Codice Civile: Restituzione di documenti

    Art. 2961 c.c. Restituzione di documenti

    In vigore dal 19/04/1942

    I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

    Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

    Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

    Si applica in questo caso il disposto dell’art. 2959.

  • Articolo 2962 Codice Civile: Compimento della prescrizione

    Articolo 2962 Codice Civile: Compimento della prescrizione

    Art. 2962 c.c. Compimento della prescrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine.

  • Articolo 2963 Codice Civile: Computo dei termini di prescrizione

    Articolo 2963 Codice Civile: Computo dei termini di prescrizione

    Art. 2963 c.c. Computo dei termini di prescrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

    Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.

    Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

    La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

    Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.

  • Articolo 2964 Codice Civile: Inapplicabilità di regole della prescrizione

    Articolo 2964 Codice Civile: Inapplicabilità di regole della prescrizione

    Art. 2964 c.c. Inapplicabilità di regole della prescrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.

  • Articolo 2965 Codice Civile: Decadenze stabilite contrattualmente

    Articolo 2965 Codice Civile: Decadenze stabilite contrattualmente

    Art. 2965 c.c. Decadenze stabilite contrattualmente

    In vigore dal 19/04/1942

    È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.

  • Articolo 2966 Codice Civile: Cause che impediscono la decadenza

    Articolo 2966 Codice Civile: Cause che impediscono la decadenza

    Art. 2966 c.c. Cause che impediscono la decadenza

    In vigore dal 19/04/1942

    La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.

  • Articolo 2967 Codice Civile: Effetto dell’impedimento della decadenza

    Articolo 2967 Codice Civile: Effetto dell’impedimento della decadenza

    Art. 2967 c.c. Effetto dell’impedimento della decadenza

    In vigore dal 19/04/1942

    Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.

  • Articolo 2968 Codice Civile: Diritti indisponibili

    Articolo 2968 Codice Civile: Diritti indisponibili

    Art. 2968 c.c. Diritti indisponibili

    In vigore dal 19/04/1942

    Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.