CCNL Ristorazione Collettiva
TFR e fine rapporto nel CCNL della ristorazione collettiva
Un diritto di legge (art. 2120 c.c.) con un nodo tutto del settore: cosa accade al TFR quando la commessa passa da un’impresa all’altra. Calcolo, rivalutazione, anticipo e destinazione.
In sintesi
Il TFR è un diritto di legge (art. 2120 c.c.): per ogni anno si accantona la retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata all’1,5% fisso più il 75% dell’ISTAT. Con almeno otto anni di servizio si può chiedere un anticipo fino al 70%. Il TFR può restare in azienda o andare alla previdenza complementare. Al cambio appalto matura presso ciascun datore: il pregresso non si trasferisce automaticamente al subentrante.
Cos’è il TFR e come si calcola
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è la somma che spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento). È un diritto di legge, disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5.
Le quote accantonate negli anni si rivalutano ogni anno con il coefficiente di legge: 1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Sul TFR si applica una tassazione separata di favore. Il CCNL (art. 217) rinvia alla legge 297/1982: per le frazioni di anno il TFR si computa per dodicesimi e le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario contano come mese intero, quelle inferiori no.
Cosa rientra nella base di calcolo
Concorre al TFR la retribuzione annua nelle sue componenti continuative (art. 2120 c.c.): paga base, contingenza, tredicesima e quattordicesima (artt. 183 e 184) e in genere le voci non occasionali. Per gli scatti di anzianità l’art. 217, comma 5, esclude dalla quota annua l’importo degli scatti nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021. Restano fuori i rimborsi spese e gli emolumenti occasionali.
Tabella riepilogativa
TFR: regole essenziali
| Aspetto |
Regola |
| Quota annua |
Retribuzione annua / 13,5 (art. 2120 c.c.) |
| Rivalutazione |
1,5% fisso + 75% incremento ISTAT |
| Anticipo |
Fino al 70%, con ≥ 8 anni di servizio, una volta |
| Destinazione |
In azienda o a previdenza complementare |
| Tassazione |
Separata, di favore |
| Erogazione |
All’atto della cessazione e comunque entro 30 giorni (art. 218, c. 2 CCNL) |
L’anticipo del TFR
Il lavoratore con almeno otto anni di servizio può chiedere, una sola volta, un anticipo fino al 70% del TFR maturato, per:
- spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti;
- acquisto della prima casa per sé o per i figli;
- congedi previsti dalla legge (parentale, formazione).
Il CCNL non disciplina gli anticipi: valgono la legge e gli eventuali accordi aziendali di miglior favore.
Destinazione del TFR e previdenza complementare
All’assunzione il lavoratore sceglie se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo di previdenza complementare (negoziale o aperto). Il fondo di riferimento del CCNL è Fon.Te (art. 185): adesione volontaria, con contributo dello 0,55% a carico del lavoratore e dello 0,55% a carico del datore sulla retribuzione utile per il TFR, oltre al TFR maturando (3,45% o 6,91% della retribuzione utile). I lavoratori a termine possono aderire se il contratto dura più di tre mesi. Per i neoassunti alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 l’adesione al fondo è automatica, con facoltà di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005). La scelta di destinare il TFR futuro alla previdenza complementare è in genere irreversibile.
TFR e cambio appalto: il punto critico
È uno degli aspetti più delicati del settore. Il TFR matura presso ciascun datore di lavoro. Quando la commessa passa a una nuova impresa, anche se l’anzianità è riconosciuta per la clausola sociale, occorre distinguere:
- la gestione uscente liquida o definisce il TFR maturato fino al passaggio (nei cambi di gestione i rapporti con il subentrante si intendono instaurati ex novo, art. 229 CCNL);
- il subentrante accantona il TFR dal momento della (nuova) assunzione.
Salvo accordi specifici, non c’è automatico trasferimento del TFR pregresso al nuovo datore. È quindi essenziale verificare, nel cambio appalto, come viene trattato il TFR già maturato.
Casi pratici
Tizio — Anticipo per la prima casa
Tizio, addetto mensa con dieci anni di servizio, acquista la prima casa. Chiede l’anticipo del TFR fino al 70% del maturato: avendo più di otto anni di anzianità e non avendo mai chiesto anticipi, ne ha diritto, documentando l’acquisto.
Caia — TFR alla previdenza complementare
Caia, all’assunzione, sceglie di destinare il TFR futuro al fondo di previdenza complementare di settore. La scelta è in genere irreversibile per il TFR maturando: le quote affluiranno al fondo invece di restare accantonate in azienda.
Sempronio — TFR al passaggio di gestione
Sempronio passa alla nuova impresa per clausola sociale. Pur mantenendo gli scatti di anzianità e le garanzie retributive dell’art. 230, verifica come viene trattato il TFR maturato fino al passaggio: la gestione uscente lo definisce, mentre il subentrante inizierà ad accantonare dal momento dell’assunzione. Si fa assistere dal sindacato nella verifica.