Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 438 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 438 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell'articolo 456. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un anno. Sezione III Del trasporto di carico totale o parziale

  • Art. 437 Codice della Navigazione – Deposito o vendita delle cose

    Art. 437 Codice della Navigazione – Deposito o vendita delle cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria del luogo di scaricazione a depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una somma pari all'ammontare del credito del vettore.

  • Art. 436 Codice della Navigazione – Mancato arrivo delle cose

    Art. 436 Codice della Navigazione – Mancato arrivo delle cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle perdute.

  • Art. 435 Codice della Navigazione – Perdita e avarie delle cose

    Art. 435 Codice della Navigazione – Perdita e avarie delle cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.

  • Art. 434 Codice della Navigazione – Caricazione incompleta

    Art. 434 Codice della Navigazione – Caricazione incompleta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il caricatore consegna una quantità di merci minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intero, detratte le spese che il vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono comprese nel nolo. Il comandante può imbarcare altre merci, purché, se il contratto ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore. In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose che completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto. Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.

  • Art. 433 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore durante il viaggio

    Art. 433 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore durante il viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione. Il comandante non è tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi. Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi è responsabile delle spese e dei danni.

  • Art. 432 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore prima della partenza

    Art. 432 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore prima della partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Prima della partenza della nave il caricatore può recedere dal contratto, pagando la metà del nolo convenuto, nonché le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse. Tuttavia il caricatore può liberarsi in tutto o in parte da tale obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: TFR e fine rapporto

    CCNL Ristorazione Collettiva

    TFR e fine rapporto nel CCNL della ristorazione collettiva

    Un diritto di legge (art. 2120 c.c.) con un nodo tutto del settore: cosa accade al TFR quando la commessa passa da un’impresa all’altra. Calcolo, rivalutazione, anticipo e destinazione.

    In sintesi

    Il TFR è un diritto di legge (art. 2120 c.c.): per ogni anno si accantona la retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata all’1,5% fisso più il 75% dell’ISTAT. Con almeno otto anni di servizio si può chiedere un anticipo fino al 70%. Il TFR può restare in azienda o andare alla previdenza complementare. Al cambio appalto matura presso ciascun datore: il pregresso non si trasferisce automaticamente al subentrante.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Cos’è il TFR e come si calcola

    Il trattamento di fine rapporto (TFR) è la somma che spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento). È un diritto di legge, disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5.

    Le quote accantonate negli anni si rivalutano ogni anno con il coefficiente di legge: 1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Sul TFR si applica una tassazione separata di favore. Il CCNL (art. 217) rinvia alla legge 297/1982: per le frazioni di anno il TFR si computa per dodicesimi e le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario contano come mese intero, quelle inferiori no.

    Cosa rientra nella base di calcolo

    Concorre al TFR la retribuzione annua nelle sue componenti continuative (art. 2120 c.c.): paga base, contingenza, tredicesima e quattordicesima (artt. 183 e 184) e in genere le voci non occasionali. Per gli scatti di anzianità l’art. 217, comma 5, esclude dalla quota annua l’importo degli scatti nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021. Restano fuori i rimborsi spese e gli emolumenti occasionali.

    Tabella riepilogativa

    TFR: regole essenziali
    Aspetto Regola
    Quota annua Retribuzione annua / 13,5 (art. 2120 c.c.)
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% incremento ISTAT
    Anticipo Fino al 70%, con ≥ 8 anni di servizio, una volta
    Destinazione In azienda o a previdenza complementare
    Tassazione Separata, di favore
    Erogazione All’atto della cessazione e comunque entro 30 giorni (art. 218, c. 2 CCNL)

    L’anticipo del TFR

    Il lavoratore con almeno otto anni di servizio può chiedere, una sola volta, un anticipo fino al 70% del TFR maturato, per:

    • spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti;
    • acquisto della prima casa per sé o per i figli;
    • congedi previsti dalla legge (parentale, formazione).

    Il CCNL non disciplina gli anticipi: valgono la legge e gli eventuali accordi aziendali di miglior favore.

    Destinazione del TFR e previdenza complementare

    All’assunzione il lavoratore sceglie se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo di previdenza complementare (negoziale o aperto). Il fondo di riferimento del CCNL è Fon.Te (art. 185): adesione volontaria, con contributo dello 0,55% a carico del lavoratore e dello 0,55% a carico del datore sulla retribuzione utile per il TFR, oltre al TFR maturando (3,45% o 6,91% della retribuzione utile). I lavoratori a termine possono aderire se il contratto dura più di tre mesi. Per i neoassunti alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 l’adesione al fondo è automatica, con facoltà di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005). La scelta di destinare il TFR futuro alla previdenza complementare è in genere irreversibile.

    TFR e cambio appalto: il punto critico

    È uno degli aspetti più delicati del settore. Il TFR matura presso ciascun datore di lavoro. Quando la commessa passa a una nuova impresa, anche se l’anzianità è riconosciuta per la clausola sociale, occorre distinguere:

    • la gestione uscente liquida o definisce il TFR maturato fino al passaggio (nei cambi di gestione i rapporti con il subentrante si intendono instaurati ex novo, art. 229 CCNL);
    • il subentrante accantona il TFR dal momento della (nuova) assunzione.

    Salvo accordi specifici, non c’è automatico trasferimento del TFR pregresso al nuovo datore. È quindi essenziale verificare, nel cambio appalto, come viene trattato il TFR già maturato.

    Casi pratici

    Tizio — Anticipo per la prima casa
    Tizio, addetto mensa con dieci anni di servizio, acquista la prima casa. Chiede l’anticipo del TFR fino al 70% del maturato: avendo più di otto anni di anzianità e non avendo mai chiesto anticipi, ne ha diritto, documentando l’acquisto.
    Caia — TFR alla previdenza complementare
    Caia, all’assunzione, sceglie di destinare il TFR futuro al fondo di previdenza complementare di settore. La scelta è in genere irreversibile per il TFR maturando: le quote affluiranno al fondo invece di restare accantonate in azienda.
    Sempronio — TFR al passaggio di gestione
    Sempronio passa alla nuova impresa per clausola sociale. Pur mantenendo gli scatti di anzianità e le garanzie retributive dell’art. 230, verifica come viene trattato il TFR maturato fino al passaggio: la gestione uscente lo definisce, mentre il subentrante inizierà ad accantonare dal momento dell’assunzione. Si fa assistere dal sindacato nella verifica.
  • Art. 431 Codice della Navigazione – Merci non dichiarate o falsamente indicate

    Art. 431 Codice della Navigazione – Merci non dichiarate o falsamente indicate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante può fare scaricare nel luogo d'imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero può esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.

  • Art. 430 Codice della Navigazione – Impedimento all’arrivo

    Art. 430 Codice della Navigazione – Impedimento all’arrivo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'approdo è impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l'interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di partenza.

  • Art. 429 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio

    Art. 429 Codice della Navigazione – Interruzione del viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se, dopo la partenza, il comandante è costretto a fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo. Se la nave non può essere riparata od è necessario un tempo soverchio, ovvero se il viaggio è interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purché il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.

  • Art. 428 Codice della Navigazione – Impedimento temporaneo

    Art. 428 Codice della Navigazione – Impedimento temporaneo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio è temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore. Il caricatore può, mentre dura l'impedimento, far scaricare le merci a proprie spese, con l'obbligo di ricaricarle ovvero di risarcire i danni. Se l'impedimento si verifica in corso di viaggio, il caricatore è tenuto a prestare idonea cauzione per l'adempimento degli obblighi predetti.

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