Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 137/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva la revoca di pensioni, assegni sociali e indennità di disoccupazione nei confronti di chi sconta la pena con misure alternative al carcere.
Di cosa si tratta
La questione nasceva dalle cause di alcune persone condannate che, pur scontando la pena fuori dal carcere (in regime alternativo alla detenzione), si erano viste revocare prestazioni assistenziali come la pensione sociale, l’assegno sociale, la pensione per gli invalidi civili e l’indennità di disoccupazione. La norma, contenuta nella riforma del mercato del lavoro del 2012 (legge n. 92), collegava la revoca alla condanna, senza distinguere tra chi è effettivamente recluso e chi sta scontando la pena con misure che lo mantengono inserito nella vita sociale e familiare. Per le persone coinvolte si trattava di mezzi spesso essenziali per la sopravvivenza. I Tribunali di Fermo e di Roma, davanti a queste cause di lavoro, hanno ritenuto irragionevole equiparare le due situazioni e hanno chiesto alla Corte di valutarne la legittimità, in nome dei principi di uguaglianza e di solidarietà.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevedeva la revoca delle prestazioni assistenziali per chi sconta la pena in regime alternativo alla detenzione. Le questioni sono state sollevate dal Tribunale ordinario di Fermo e dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui dispone la revoca delle prestazioni assistenziali per chi sconta la pena con misure alternative al carcere; ha inoltre esteso, in via consequenziale, la dichiarazione al comma 58 della stessa legge, che prevedeva una revoca analoga. Equiparare chi sconta la pena fuori dal carcere a chi è detenuto, privandolo di prestazioni a finalità solidaristica, è stato ritenuto irragionevole.
Il principio
La revoca automatica di prestazioni assistenziali, dirette a garantire mezzi di sussistenza, non può colpire allo stesso modo chi sconta la pena in carcere e chi la sconta con misure alternative che ne favoriscono il reinserimento sociale: una simile equiparazione contrasta con i principi di uguaglianza e di solidarietà.
Domande e risposte
Chi beneficia di questa decisione?
Le persone condannate che scontano la pena con misure alternative alla detenzione in carcere e a cui era stata revocata una prestazione assistenziale (pensione sociale, assegno sociale, pensione per invalidi civili, indennità di disoccupazione) per effetto delle norme dichiarate illegittime.
Perché la revoca è stata ritenuta irragionevole?
Perché trattava nello stesso modo situazioni diverse: chi è in carcere e chi, scontando la pena fuori, mantiene una vita sociale e familiare. Le prestazioni colpite hanno una funzione di sostegno essenziale e solidaristico.
La revoca vale ancora per chi è detenuto in carcere?
La pronuncia interviene specificamente sulla parte che riguarda le misure alternative alla detenzione. Resta fermo che la valutazione della Corte si concentra sull’irragionevole equiparazione tra le due situazioni.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – principio di solidarietà, rilevante per la funzione delle prestazioni assistenziali colpite.
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza: irragionevole equiparare chi è detenuto a chi sconta la pena con misure alternative.
- Art. 38 della Costituzione – diritto al mantenimento e all’assistenza sociale per chi è privo dei mezzi necessari per vivere.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.