Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 164 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto il conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano, stabilendo che spettava allo Stato, e per esso al Garante privacy, limitare l’uso locale del green pass difforme dalla legge statale.
Di cosa si tratta
Durante l’emergenza Covid lo Stato ha introdotto le certificazioni verdi (green pass), che attestavano la vaccinazione, la guarigione o l’esito negativo di un test. La legge statale ne disciplinava in modo uniforme l’uso su tutto il territorio nazionale, per ragioni di sanità pubblica e di trattamento dei dati personali. La Provincia autonoma di Bolzano aveva invece regolato l’impiego del green pass con proprie ordinanze, in modo difforme dalla disciplina statale. Il Garante per la protezione dei dati personali, con un provvedimento, ha limitato in via definitiva quei trattamenti di dati e ha invitato la Provincia a non introdurre usi delle certificazioni difformi dalla legge dello Stato. La Provincia ha allora promosso un conflitto di attribuzione, sostenendo che il Garante avesse invaso le sue competenze. Il tema riguarda i limiti dell’autonomia provinciale di fronte a una disciplina statale uniforme sui dati personali e sulla salute pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Non era una questione di legittimità di una legge, ma un conflitto di attribuzione tra enti. La Provincia autonoma di Bolzano chiedeva di dichiarare che non spettava allo Stato, tramite il Garante privacy, adottare il provvedimento di limitazione del 18 giugno 2021 e la successiva nota, ritenendoli lesivi delle proprie competenze statutarie, anche alla luce dell’art. 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al Garante per la protezione dei dati personali, adottare quel provvedimento di limitazione e la relativa nota, con cui si chiedeva alla Provincia di non introdurre un uso del green pass difforme dalla legge statale. Il conflitto sollevato dalla Provincia è stato quindi respinto.
Il principio
La disciplina delle certificazioni verdi e del relativo trattamento dei dati personali è uniforme e rimessa allo Stato: la Provincia autonoma non può introdurre usi difformi del green pass, e il Garante privacy, autorità statale, ha legittimamente esercitato il potere di limitarne i trattamenti non conformi.
Domande e risposte
Perché il green pass doveva essere uniforme su tutto il territorio?
Perché rispondeva a esigenze di sanità pubblica e a una disciplina unitaria del trattamento dei dati personali: un uso differenziato Provincia per Provincia avrebbe compromesso la coerenza del sistema e la tutela uniforme dei dati dei cittadini.
Che ruolo ha il Garante per la protezione dei dati personali?
È un’autorità statale indipendente che vigila sul corretto trattamento dei dati personali. Può limitare trattamenti non conformi alla legge: qui ha agito per impedire un uso del green pass difforme dalla disciplina statale.
L’autonomia speciale di Bolzano non prevaleva?
No. L’autonomia provinciale, pur ampia, incontra il limite delle competenze statali e della disciplina uniforme dei dati personali e della salute: la Corte ha confermato che il potere esercitato spettava allo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-autonomie: invocato in relazione ai limiti dell’autonomia provinciale rispetto alla disciplina statale uniforme.
- Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute, sullo sfondo della disciplina emergenziale sulle certificazioni verdi.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.