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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 136/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 649 del codice di procedura penale (divieto di un secondo giudizio) sollevate dalla Corte d’appello di Bologna in relazione al principio europeo del ne bis in idem.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Bologna dubitava della compatibilità dell’art. 649 cod. proc. pen. con il divieto di essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto, sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Il tema, molto sentito, riguarda il cosiddetto “doppio binario” sanzionatorio: situazioni in cui una stessa condotta può dare luogo sia a una sanzione amministrativa sia a un processo penale, con il rischio che la persona venga colpita due volte. La giurisprudenza europea ha elaborato criteri per stabilire quando i due procedimenti sono così collegati da non violare il divieto. Il giudice rimettente chiedeva alla Corte di intervenire sull’art. 649, che disciplina il divieto di un secondo giudizio penale per il medesimo fatto. La Corte, riuniti i due giudizi, ha esaminato anzitutto se le questioni fossero ammissibili.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 649 del codice di procedura penale, per asserito contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione (che impone il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali), in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU sul ne bis in idem. Le questioni sono state sollevate dalla Corte d’appello di Bologna, sezione prima penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili. Non ha quindi deciso se l’art. 649 cod. proc. pen. contrasti con il principio europeo del ne bis in idem: il vizio nella formulazione delle ordinanze di rimessione ha impedito l’esame nel merito.

Il principio

Quando il giudice solleva una questione di costituzionalità deve descrivere in modo completo la situazione concreta e spiegare con precisione perché la norma sarebbe in contrasto con il parametro evocato; in mancanza, la Corte non può pronunciarsi sul merito.

Domande e risposte

Cos’è il principio del ne bis in idem?

È il divieto di processare o punire una persona due volte per lo stesso fatto. È garantito dalla CEDU (Protocollo n. 7) e dal diritto dell’Unione, e nel nostro ordinamento trova espressione anche nell’art. 649 del codice di procedura penale.

La Corte ha detto che il doppio binario è illegittimo?

No. Dichiarando inammissibili le questioni, la Corte non si è pronunciata sul merito del problema. Il tema del “doppio binario” resta aperto e oggetto di una giurisprudenza europea e nazionale in evoluzione.

Cosa cambia per chi affronta un processo simile?

Nulla nell’immediato: l’art. 649 cod. proc. pen. resta in vigore nel suo testo attuale. La compatibilità con il ne bis in idem europeo va valutata caso per caso dai giudici secondo i criteri elaborati dalle Corti europee.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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