Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 165 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Lazio che imponeva, per la sanatoria di alcuni abusi edilizi conformi alla disciplina urbanistica, un’oblazione pari al doppio dell’incremento di valore dell’immobile, equiparandola alla sanzione per gli abusi non sanabili.
Di cosa si tratta
Quando un intervento edilizio è realizzato senza titolo ma risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente (il cosiddetto abuso «formale», sanabile), il proprietario può ottenere una sanatoria pagando una somma a titolo di oblazione. La legge del Lazio sulla vigilanza urbanistico-edilizia, nel testo allora vigente, fissava per questa oblazione un importo pari al doppio dell’incremento di valore di mercato dell’immobile: lo stesso importo previsto come sanzione per gli abusi non conformi alla disciplina e non sanabili. Il TAR Lazio, in una controversia tra un’impresa e il Comune di Civitavecchia, ha sollevato la questione. Il problema: trattare allo stesso modo l’abuso sanabile (meno grave, perché conforme alle regole) e quello non sanabile (più grave) appariva irragionevole, perché equiparava situazioni profondamente diverse.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 22, comma 2, lettera b), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (nel testo anteriore alle modifiche del 2020), nella parte in cui fissava l’oblazione per la sanatoria in misura pari al doppio dell’incremento di valore dell’immobile. Il TAR Lazio invocava l’art. 3 della Costituzione, lamentando che la norma trattasse in modo uguale situazioni diverse, equiparando l’abuso sanabile a quello non sanabile e quindi alla relativa sanzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione laziale. Equiparare il costo della sanatoria per l’abuso formale (conforme alle regole urbanistiche) alla sanzione prevista per l’abuso sostanziale non sanabile contrasta con il principio di eguaglianza, perché tratta in modo identico situazioni che richiedono una disciplina differenziata.
Il principio
Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) vieta non solo di trattare diversamente situazioni uguali, ma anche di trattare in modo uguale situazioni diverse: l’abuso edilizio formale, sanabile perché conforme alla disciplina urbanistica, non può essere assoggettato allo stesso costo dell’abuso non sanabile.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra abuso «sanabile» e «non sanabile»?
L’abuso sanabile (o formale) è un’opera realizzata senza titolo ma conforme alla disciplina urbanistica: può essere regolarizzata con la sanatoria. L’abuso non sanabile è in contrasto con le regole urbanistiche e non può essere regolarizzato. Sono situazioni di gravità diversa.
Perché la norma era irragionevole?
Perché chiedeva, per sanare l’abuso conforme alle regole, lo stesso importo previsto come sanzione per l’abuso che le regole le viola e non è sanabile: così equiparava situazioni diverse, in contrasto con il principio di eguaglianza.
Cosa cambia per chi deve sanare un abuso formale?
Caduta la norma, l’oblazione non può più essere calcolata in misura pari alla sanzione per gli abusi non sanabili: per quegli interventi deve applicarsi un criterio coerente con la minore gravità dell’abuso formale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza: vieta di trattare in modo uguale situazioni diverse, parametro decisivo della pronuncia.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.