Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 135/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Governo contro una norma della Regione Liguria in materia di acquacoltura e specie esotiche, per come era stata formulata l’impugnazione.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 31 del 2019 (disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020), ritenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. In gioco c’era il delicato confine tra ciò che le Regioni possono disciplinare nelle attività produttive locali – come l’allevamento ittico – e i vincoli posti dalla normativa europea sulle specie esotiche e invasive, che mira a proteggere gli habitat naturali. Il ricorso governativo richiamava una serie articolata di regolamenti e direttive UE, oltre a parametri costituzionali interni. La Corte, prima ancora di entrare nel merito della legittimità della norma ligure, ha dovuto verificare se la questione fosse stata posta in modo corretto e completo: è un passaggio tutt’altro che formale, perché il giudizio in via principale richiede che il ricorrente individui con precisione la norma censurata e le ragioni del contrasto.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, per asserito contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione – cioè il riparto di competenze e la riserva statale sulla tutela dell’ambiente – in relazione a regolamenti e direttive europee (tra cui il regolamento CE n. 708/2007, il regolamento UE n. 1143/2014 e la direttiva 92/43/CEE “Habitat”). La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Non si è quindi pronunciata sul fatto che la norma ligure fosse o meno costituzionale: ha rilevato un vizio nel modo in cui il ricorso era stato costruito, che impediva di esaminare nel merito il contrasto denunciato.
Il principio
Nel giudizio in via principale spetta al ricorrente individuare con chiarezza la norma censurata e illustrare in modo adeguato le ragioni del preteso contrasto con la Costituzione; quando questo onere non è assolto, la questione è inammissibile e la Corte non può entrare nel merito.
Domande e risposte
Cosa significa “manifesta inammissibilità”?
Significa che la Corte non valuta se la legge sia giusta o sbagliata: si ferma prima, perché la questione è stata posta in modo non corretto o incompleto. La norma regionale, in questo caso, resta in vigore.
La norma ligure sull’acquacoltura è quindi legittima?
La pronuncia non lo afferma. Dichiarando inammissibile la questione, la Corte non si esprime sul merito: in teoria il tema potrebbe essere riproposto in futuro con un ricorso formulato correttamente.
Perché il Governo impugna leggi regionali sull’ambiente?
Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Quando una legge regionale sembra invadere quel campo, il Governo può chiederne il controllo alla Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – parametro invocato dal Governo, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni e sulla riserva statale in materia di tutela dell’ambiente (lettera s).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.