Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 17/2021 – Liberazione anticipata e revoca: la Corte respinge l’estensione al “quasi reato”

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla revoca della liberazione anticipata. Il giudice chiedeva di equiparare la sentenza di proscioglimento per “quasi reato” alla condanna ai fini della revoca, ma la Corte non puo` introdurre per via additiva nuovi casi di revoca in danno del condannato.

    Di cosa si tratta

    La liberazione anticipata e` lo sconto di pena che riduce la durata della detenzione per il condannato che ha partecipato all’opera di rieducazione. La legge prevede la revoca del beneficio in caso di condanna per delitto non colposo. Nel caso esaminato il giudice si chiedeva se anche una sentenza di proscioglimento per il cosiddetto “quasi reato” (art. 115 cod. pen.) potesse giustificare la revoca.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato questioni di legittimita` costituzionale dell’art. 54, comma 3, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non equipara la sentenza di proscioglimento per “quasi reato” alla sentenza di condanna ai fini della revoca della liberazione anticipata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha osservato che la liberazione anticipata e la sua revoca attengono alla dimensione sostanziale del trattamento punitivo; un intervento additivo che ampli i casi di revoca a danno del condannato e` precluso, perché in malam partem, e rientra nelle scelte riservate al legislatore.

    Il principio

    In materia penale la Corte non puo` introdurre per via additiva nuovi casi di revoca di un beneficio penitenziario con effetti sfavorevoli al condannato: l’ampliamento delle ipotesi di revoca della liberazione anticipata, incidendo sul trattamento punitivo in senso peggiorativo, e` riservato alle scelte discrezionali del legislatore.

    Domande e risposte

    Cos’è la liberazione anticipata?

    È una riduzione della pena detentiva concessa al condannato che partecipa all’opera di rieducazione; incide direttamente sulla durata della pena, comportando un’anticipata scarcerazione.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice chiedeva alla Corte un intervento additivo per estendere i casi di revoca del beneficio a danno del condannato: un effetto in malam partem che la Corte non puo` produrre, essendo riservato al legislatore.

    Cosa significa “quasi reato” ex art. 115 cod. pen.?

    È l’ipotesi di accordo o istigazione non seguiti dal reato: il fatto non e` punito come delitto, ma puo` dar luogo a una misura di sicurezza in caso di pericolosita` sociale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 16/2021 – Appalti pubblici: la Regione non puo` imporre il criterio del minor prezzo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Siciliana che imponevano alle stazioni appaltanti il criterio del minor prezzo e prorogavano di 36 mesi gli affidamenti del trasporto pubblico locale. La disciplina delle gare pubbliche rientra nella tutela della concorrenza, materia riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Una legge della Regione Siciliana del 2019 obbligava le stazioni appaltanti a usare il criterio del minor prezzo per gli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria, fissava le modalita` di calcolo della soglia di anomalia delle offerte e prorogava di 36 mesi i contratti provvisori del trasporto pubblico locale. Il Governo ha impugnato queste previsioni perche` la regolazione delle gare e delle concessioni spetta allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), e all’art. 117, primo comma, della Costituzione. Secondo il ricorrente le norme regionali intervenivano in materia di criteri di aggiudicazione e di proroga delle concessioni del trasporto pubblico, ambiti riconducibili alla tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, e dell’art. 13 della legge regionale. Ha ritenuto che la scelta del criterio di aggiudicazione e la disciplina della soglia di anomalia appartengono alla tutela della concorrenza, cosi` come la proroga delle concessioni del trasporto pubblico locale, che solo il legislatore statale puo` disporre. Le censure sull’art. 117, primo comma, Cost. sono rimaste assorbite.

    Il principio

    Spetta allo Stato, e non alle Regioni, dettare i criteri di aggiudicazione degli appalti e disciplinare la proroga delle concessioni del trasporto pubblico locale, trattandosi di materia attinente alla tutela della concorrenza riservata alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non puo` imporre il criterio del minor prezzo?

    Perché i criteri di aggiudicazione degli appalti rientrano nella tutela della concorrenza, che l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato. Il Codice dei contratti pubblici demanda alla singola stazione appaltante la scelta del criterio.

    Chi ha sollevato la questione?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019.

    Cosa accade alla proroga dei contratti di trasporto pubblico?

    La proroga di 36 mesi prevista dall’art. 13 della legge regionale e` stata dichiarata illegittima: solo lo Stato puo` adottare misure di proroga delle concessioni del trasporto pubblico locale, in conformita` all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 11/2021 – Legge di stabilità della Sardegna: finanza pubblica e personale

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    La Corte costituzionale ha respinto due censure dello Stato contro la legge di stabilità 2019 della Regione Sardegna e ha dichiarato estinto il processo su altre questioni, riservando a separate pronunce le restanti. Conta perché conferma alcuni spazi di autonomia finanziaria regionale nel rispetto dei principi statali.

    Di cosa si tratta

    Le leggi regionali di stabilità contengono molte disposizioni di natura finanziaria e sull’organizzazione del personale. Lo Stato può impugnarle quando ritiene che violino i principi di coordinamento della finanza pubblica o invadano materie statali. Qui era in gioco la legge di stabilità 2019 della Sardegna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019). Le questioni decise con questa sentenza riguardavano l’art. 8, comma 31 (in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., coordinamento della finanza pubblica) e l’art. 10, comma 10 (in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l, Cost., ordinamento civile).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 8, comma 31, e sull’art. 10, comma 10, della legge regionale. Ha inoltre dichiarato estinto il processo, per rinuncia, limitatamente alle questioni sull’art. 3, commi 1 e 6, e ha riservato a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni promosse con il ricorso.

    Il principio

    Le disposizioni finanziarie e organizzative delle leggi regionali di stabilità sono legittime quando non contrastano con i principi di coordinamento della finanza pubblica né invadono materie riservate allo Stato come l’ordinamento civile; il giudice costituzionale può inoltre frazionare la decisione, riservando a pronunce separate le diverse questioni.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte sulla legge di stabilità sarda?

    Ha dichiarato non fondate le due questioni esaminate (sugli artt. 8, comma 31, e 10, comma 10), estinto il processo su alcune disposizioni per rinuncia e riservato a pronunce separate le restanti questioni.

    Quali parametri erano stati invocati?

    L’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica) per l’art. 8, comma 31, e l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile) per l’art. 10, comma 10.

    Che cosa significa che la decisione è stata in parte riservata?

    Significa che la Corte ha deciso solo alcune questioni con questa sentenza, rinviando ad altre pronunce la decisione delle ulteriori questioni sollevate con lo stesso ricorso.

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  • Corte cost. n. 10/2021 – Concessioni demaniali marittime e tutela della concorrenza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Calabria che consentiva il rinnovo e la trasformazione in pluriennali delle concessioni demaniali marittime stagionali. Conta perché ribadisce che la disciplina delle concessioni balneari incide sulla tutela della concorrenza, riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Le concessioni demaniali marittime sono i titoli che consentono di gestire tratti di spiaggia (ad esempio gli stabilimenti balneari). La loro durata e il loro rinnovo sono temi delicati, perché toccano la concorrenza e il principio di evidenza pubblica. La Regione Calabria aveva introdotto la possibilità di rinnovare tali concessioni e di renderle pluriennali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 46, che modificava la disciplina regionale consentendo di rinnovare e trasformare in «pluriennali di natura stagionale» le concessioni demaniali marittime, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, quest’ultimo relativo alla tutela della concorrenza riservata allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale calabrese: intervenendo sul rinnovo e sulla durata delle concessioni demaniali marittime, la Regione ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

    Il principio

    La disciplina del rinnovo e della durata delle concessioni demaniali marittime incide sulla tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): la Regione che la regola autonomamente eccede dalle proprie attribuzioni.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la legge calabrese annullata?

    Consentiva di rinnovare le concessioni demaniali marittime stagionali e di trasformarle in concessioni «pluriennali di natura stagionale», modificando la disciplina regionale precedente.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché il rinnovo e la durata delle concessioni balneari incidono sulla tutela della concorrenza, materia riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.: la Regione non poteva disciplinarla.

    Quali altri parametri erano stati invocati?

    Oltre all’art. 117, secondo comma, lettera e), il ricorso richiamava anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 9/2021 – Edilizia residenziale pubblica e requisiti di residenza per gli alloggi popolari

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della Regione Abruzzo sull’assegnazione degli alloggi popolari, salvando però, «nei sensi di cui in motivazione», la previsione di un punteggio aggiuntivo legato alla residenza prolungata. Conta perché precisa quando i requisiti di radicamento territoriale sono compatibili con l’uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (le case popolari) le Regioni stilano graduatorie con punteggi. La Regione Abruzzo aveva modificato i criteri, introducendo tra l’altro un punteggio aggiuntivo per chi risiede da molti anni sul territorio. Lo Stato ha contestato la legittimità di alcune di queste scelte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34, che modificava la disciplina sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettere g) e h), della Costituzione, e — per il punteggio aggiuntivo legato alla residenza — all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione al diritto dell’Unione europea e alla CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 (nella parte che introduceva il comma 4.1 dell’art. 5 della l.r. n. 96 del 1996) e dell’art. 4, comma 1, della legge regionale. Ha invece dichiarato non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione sul punteggio aggiuntivo (comma 4.2), attribuito solo a partire dal decimo anno di residenza, ritenendolo entro certi limiti compatibile con i parametri evocati.

    Il principio

    I requisiti di radicamento territoriale (come la residenza prolungata) nell’accesso agli alloggi popolari sono legittimi solo se conservano una ragionevole correlazione con la funzione della prestazione e non si traducono in una discriminazione: alcune previsioni della legge abruzzese eccedevano questo limite e sono state annullate, mentre il punteggio aggiuntivo è stato salvato nei sensi precisati in motivazione.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte sugli alloggi popolari in Abruzzo?

    Ha annullato alcune disposizioni della legge regionale (art. 2, comma 1, e art. 4, comma 1), salvando però «nei sensi di cui in motivazione» il punteggio aggiuntivo legato alla residenza decennale.

    Il punteggio per la lunga residenza è ammesso?

    Sì, entro i limiti precisati dalla Corte: il punteggio aggiuntivo attribuito a partire dal decimo anno di residenza è stato ritenuto non illegittimo, mentre altre disposizioni della legge sono state annullate.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Gli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lettere g) e h), Cost.; per il punteggio sulla residenza anche l’art. 117, primo comma, in relazione al diritto dell’Unione europea (art. 18 TFUE) e alla CEDU (art. 14).

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  • Corte cost. n. 8/2021 – Accesso agli atti di un giudizio costituzionale da parte di un terzo: l’istanza dell’ANCE Sicilia

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’istanza di accesso agli atti di un giudizio di legittimità costituzionale presentata da un’associazione di categoria estranea al processo. Conta perché chiarisce che i soggetti terzi non possono accedere al fascicolo di causa davanti alla Corte.

    Di cosa si tratta

    Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale partecipano soggetti ben individuati (ad esempio lo Stato e la Regione). Un’associazione di categoria, l’ANCE Sicilia, pur non essendo parte del giudizio, aveva chiesto di accedere agli atti del fascicolo di causa. La Corte ha dovuto stabilire se un terzo estraneo al processo possa ottenere tale accesso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di una questione di natura processuale interna al giudizio costituzionale: l’ANCE Sicilia — Collegio Regionale dei Costruttori Edili Siciliani, soggetto non costituito come parte, ha depositato un’istanza di accesso agli atti del fascicolo relativo a un giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri. Non si tratta dunque dello scrutinio di una norma, ma della legittimazione di un terzo ad accedere agli atti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di accesso agli atti depositata dall’associazione, in quanto soggetto estraneo al giudizio costituzionale.

    Il principio

    I soggetti che non sono parti del giudizio di legittimità costituzionale non sono legittimati ad accedere agli atti del fascicolo di causa: l’istanza proposta da un terzo è perciò inammissibile.

    Domande e risposte

    Chi aveva chiesto di accedere agli atti?

    L’ANCE Sicilia — Collegio Regionale dei Costruttori Edili Siciliani, un’associazione di categoria che non era parte del giudizio costituzionale.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibile l’istanza, perché chi non è parte del giudizio davanti alla Corte non è legittimato ad accedere agli atti del fascicolo di causa.

    Questa ordinanza riguarda l’incostituzionalità di una legge?

    No. Riguarda esclusivamente una questione processuale interna al giudizio: la richiesta di accesso agli atti da parte di un soggetto terzo.

  • Corte cost. n. 7/2021 – Requisito di residenza prolungata e benefici regionali: il caso del Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia che subordinavano alcuni benefici a un requisito di residenza pluriennale, con una corsia preferenziale per i «corregionali» rimpatriati. Conta perché ribadisce i limiti che incontrano le Regioni quando legano le prestazioni alla residenza prolungata.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni a volte richiedono molti anni di residenza sul territorio per accedere a contributi o benefici. La Corte verifica se questi requisiti sono ragionevoli o se finiscono per discriminare ingiustamente chi si è trasferito da poco, in violazione dell’uguaglianza. Qui era in gioco una legge di assestamento del bilancio del Friuli-Venezia Giulia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni dell’art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento di bilancio), tra cui il requisito di residenza «da almeno cinque anni continuativi» e una previsione di favore per i corregionali rimpatriati, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 e 118, quarto comma, della Costituzione e all’art. 32 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del requisito quinquennale di residenza continuativa e della previsione collegata sui corregionali rimpatriati (art. 9, comma 51, lettera b) e dell’art. 9, comma 67. Ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 67 riferita all’art. 32 Cost. e cessata la materia del contendere sul comma 36.

    Il principio

    Il requisito di una residenza protratta nel tempo come condizione per accedere a benefici regionali è costituzionalmente illegittimo quando non presenta una ragionevole correlazione con la funzione del beneficio e finisce per discriminare irragionevolmente chi risiede da meno tempo, in contrasto con il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Che cosa ha annullato la Corte nella legge friulana?

    Ha annullato il requisito di residenza «da almeno cinque anni continuativi» con la corsia preferenziale per i corregionali rimpatriati e un’altra disposizione collegata (art. 9, comma 67) della legge di assestamento di bilancio.

    Perché un requisito di residenza pluriennale può essere incostituzionale?

    Perché se non ha una ragionevole correlazione con la finalità del beneficio finisce per discriminare ingiustamente chi risiede da meno tempo, in violazione dell’art. 3 Cost.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No. Una questione (sul comma 67, riferita all’art. 32 Cost.) è stata dichiarata inammissibile e su un’altra (comma 36) è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 6/2021 – Contenimento degli ungulati e polizia provinciale: legittima la legge toscana

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    La Corte costituzionale ha respinto le censure dello Stato contro la legge della Regione Toscana sul contenimento degli ungulati (cinghiali e simili) nelle aree urbane e sulle funzioni della polizia provinciale. Conta perché conferma gli spazi della legislazione regionale in materia di gestione della fauna selvatica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva approvato norme per rafforzare la polizia provinciale e contenere gli ungulati nelle aree urbane, dove cinghiali e altri animali creano problemi di sicurezza. Lo Stato riteneva che alcune di queste regole invadessero la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e di ordine pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), in relazione alla legge statale sulla fauna selvatica (l. n. 157 del 1992), e, per il secondo periodo, all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni: la disciplina regionale sul contenimento degli ungulati e sulle funzioni della polizia provinciale è stata ritenuta compatibile con la competenza statale sulla tutela della fauna e con quella in materia di ordine pubblico e sicurezza.

    Il principio

    La Regione può disciplinare il contenimento della fauna selvatica nelle aree urbane e le relative funzioni di vigilanza senza invadere la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s) né quella sull’ordine pubblico (lettera h), purché rispetti gli standard fissati dalla legge statale sulla fauna selvatica.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte sulla legge toscana sugli ungulati?

    Ha dichiarato non fondate le censure dello Stato: la disciplina regionale sul contenimento degli ungulati nelle aree urbane e sulle funzioni della polizia provinciale è stata ritenuta legittima.

    Quale parametro costituzionale era stato invocato?

    L’art. 117, secondo comma, lettere s) e h), Cost., relativi rispettivamente alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e all’ordine pubblico e sicurezza, in relazione alla legge statale n. 157 del 1992 sulla fauna selvatica.

    La Regione può quindi regolare il contenimento dei cinghiali in città?

    Sì, entro i limiti fissati dalla legge statale sulla fauna selvatica: la Corte ha ritenuto che la disciplina toscana non invadesse le competenze esclusive dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 5/2021 – Sanzioni amministrative: la Regione non può introdurre la «regolarizzazione»

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Veneto che introduceva un istituto di «regolarizzazione» degli illeciti amministrativi per evitare o ridurre le sanzioni. Conta perché ribadisce che la disciplina generale delle sanzioni amministrative rientra nell’ordinamento civile e penale, riservato allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva creato un meccanismo per cui chi commetteva una violazione punita con sanzione amministrativa poteva «regolarizzare» la propria posizione, rimuovendone gli effetti, ed evitare così la sanzione. Lo Stato ha contestato questa scelta, perché incideva su una materia che spetta al legislatore statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25, che introduceva l’istituto della regolarizzazione degli adempimenti nell’ambito dei procedimenti sanzionatori amministrativi, lamentando, tra l’altro, il contrasto con la disciplina generale statale (legge n. 689 del 1981) e con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate e, in via consequenziale, di numerose altre disposizioni della stessa legge regionale. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la censura riferita al contrasto con la legge n. 689 del 1981 come parametro autonomo, e non fondate le questioni riferite agli artt. 3 e 97 Cost.

    Il principio

    La disciplina generale delle sanzioni amministrative — compresa la possibilità di estinguere o ridurre l’illecito mediante regolarizzazione — appartiene a un nucleo riservato al legislatore statale: la Regione che vi interviene introducendo un proprio istituto premiale eccede dalle proprie competenze, con conseguente illegittimità anche delle disposizioni collegate.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la legge veneta dichiarata incostituzionale?

    Introduceva l’istituto della «regolarizzazione»: chi commetteva un illecito amministrativo poteva sanare la propria posizione rimuovendone gli effetti, evitando o riducendo la sanzione.

    Perché la Corte l’ha annullata?

    Perché la disciplina generale delle sanzioni amministrative rientra in una materia riservata allo Stato, sicché la Regione non poteva introdurre un proprio istituto premiale; sono cadute anche le disposizioni collegate, in via consequenziale.

    Tutte le censure dello Stato sono state accolte?

    No. La Corte ha annullato le norme per eccesso di competenza, ma ha dichiarato manifestamente inammissibile la censura basata sulla violazione della legge n. 689 del 1981 e non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 97 Cost.

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  • Corte cost. n. 4/2021 – Covid-19: sospesa la legge della Valle d’Aosta in deroga alle misure statali

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    Con un’ordinanza storica, la Corte costituzionale ha sospeso per la prima volta l’efficacia di una legge regionale: quella della Valle d’Aosta che consentiva, in deroga alla normativa statale anti-Covid, lo svolgimento di attività sociali ed economiche. Conta perché afferma che la gestione della pandemia rientra nella «profilassi internazionale» di competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza Covid-19 la Regione Valle d’Aosta aveva approvato una legge che individuava attività consentite anche in deroga alle misure restrittive statali. Lo Stato l’ha impugnata e ha chiesto alla Corte di sospenderne subito l’efficacia, in attesa della decisione di merito, per evitare un danno grave e irreparabile alla salute pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953, la sospensione dell’intera legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2). La Corte ha ricondotto la gestione della pandemia alla materia della «profilassi internazionale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto l’istanza e ha sospeso l’efficacia della legge regionale, ravvisando sia il fumus boni iuris (la fondatezza apparente del ricorso) sia il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico e alla salute. È la prima volta che la Corte sospende l’efficacia di una legge nei giudizi in via principale.

    Il principio

    La gestione dell’emergenza pandemica rientra nella profilassi internazionale, materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.); in presenza di fumus boni iuris e di un grave e irreparabile pregiudizio per la salute pubblica, la Corte può sospendere in via cautelare l’efficacia di una legge regionale.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte sulla legge della Valle d’Aosta?

    Ne ha sospeso l’efficacia in via cautelare, in attesa della decisione di merito, perché consentiva attività in deroga alle misure statali anti-Covid con rischio di grave pregiudizio per la salute pubblica.

    Perché questa ordinanza è considerata storica?

    Perché è la prima volta che la Corte costituzionale sospende l’efficacia di una legge nell’ambito dei giudizi in via principale, usando il potere cautelare introdotto nel 2003.

    Di chi è la competenza a gestire l’emergenza pandemica?

    Secondo la Corte rientra nella «profilassi internazionale», materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 3/2021 – Circuito del Mugello e attività motoristiche: il limite dei giorni annui

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    La Corte costituzionale ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere e in parte respinto le censure dello Stato contro la legge della Regione Toscana sul circuito automobilistico e motociclistico di Scarperia e San Piero (Mugello). Conta perché tocca il bilanciamento tra attività sportiva, tutela della salute e dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva disciplinato l’attività del circuito motoristico del Mugello, prevedendo anche un tetto di giorni annui di attività continuativa. Lo Stato riteneva che alcune di queste regole invadessero la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e contrastassero con la tutela della salute. Nel frattempo la Regione ha modificato la propria legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2, nelle parti che introducevano l’art. 8-bis nella l.r. n. 48 del 1994, in riferimento agli artt. 2, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione (tra cui tutela della salute e tutela dell’ambiente, riservata allo Stato).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere su parte delle questioni, a seguito delle modifiche legislative regionali intervenute (compreso l’inciso che limitava l’attività a non più di duecentottanta giorni annui continuativi), e ha dichiarato non fondate le residue questioni relative al comma 3 dell’art. 8-bis.

    Il principio

    Quando la Regione modifica o abroga la disposizione impugnata e questa non ha avuto applicazione, viene meno l’oggetto del giudizio e si dichiara cessata la materia del contendere; per le parti ancora in vita, la disciplina regionale è legittima se non invade le competenze statali sulla tutela dell’ambiente e non lede la salute.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato deciso sul circuito del Mugello?

    La Corte ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere (per le modifiche legislative regionali) e in parte non fondate le censure dello Stato: la disciplina regionale residua è stata ritenuta legittima.

    Quali parametri costituzionali erano stati invocati?

    Tra gli altri, gli artt. 2, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., relativi a tutela della salute, dell’ambiente e al riparto di competenze.

    Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che è venuto meno l’oggetto del giudizio — ad esempio perché la Regione ha modificato la norma impugnata e questa non ha avuto applicazione — cosicché la Corte non deve più pronunciarsi nel merito su quei profili.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 2/2021 – Governo del territorio ed edilizia: i limiti delle leggi regionali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge urbanistica della Regione Toscana (l.r. n. 69 del 2019), respingendo invece altre censure. Conta perché ridisegna i confini tra competenza statale e regionale in materia di governo del territorio, edilizia e tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato numerosi articoli di una legge della Regione Toscana che modificava la disciplina urbanistica ed edilizia regionale. Il tema è il riparto di competenze: il «governo del territorio» è materia di competenza concorrente, dove le Regioni legiferano nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato. Quando una Regione si discosta da tali principi, la sua legge può essere annullata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale numerosi articoli della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio), assumendone il contrasto, tra l’altro, con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la fissazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente come il governo del territorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto solo alcune delle censure. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 30, comma 5, 37, comma 1 (per parte del contenuto), 40, comma 1 (per parte), 44, comma 1 (per parte), 46, comma 1, e 73 della legge regionale. Ha invece dichiarato non fondate le questioni su numerose altre disposizioni (artt. 30, commi 1 e 4, 36, 34, 51, 53, 54 e 66) e inammissibili ulteriori censure.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente come il governo del territorio, la legge regionale è legittima solo se rispetta i principi fondamentali fissati dallo Stato: le disposizioni che li violano vanno annullate, ma il controllo va condotto disposizione per disposizione, salvando quelle che restano entro i limiti delle attribuzioni regionali.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte sulla legge urbanistica toscana?

    L’ha dichiarata in parte incostituzionale: ha annullato alcune disposizioni (tra cui gli artt. 30 comma 5, 46 comma 1 e 73), respingendo però le censure su molti altri articoli.

    Su quale parametro costituzionale si fondava il ricorso?

    Principalmente sull’art. 117, terzo comma, Cost., che nelle materie di competenza concorrente — come il governo del territorio — impone alle Regioni di rispettare i principi fondamentali dettati dallo Stato.

    Tutte le norme impugnate sono state annullate?

    No. La Corte ha annullato solo alcune disposizioni, dichiarando non fondate o inammissibili le questioni relative a molte altre.

    Norme collegate