Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 464 Codice della Navigazione – Forma e trasferimento dell’originale di polizza rilasciato al caricatore

    Art. 464 Codice della Navigazione – Forma e trasferimento dell’originale di polizza rilasciato al caricatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco rilasciato al caricatore può essere al portatore, all'ordine o nominativo. Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi. Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della polizza nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice civile.

  • Art. 463 Codice della Navigazione – Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l’imbarco

    Art. 463 Codice della Navigazione – Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per l’imbarco

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La polizza ricevuto per l'imbarco e la polizza di carico sono emesse in due originali. L'originale ritenuto dal vettore è sottoscritto dal caricatore o da un suo rappresentante, non è trasferibile, e reca esplicita indicazione della non trasferibilità. L'originale rilasciato al caricatore è sottoscritto dal vettore, ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo.

  • Art. 462 Codice della Navigazione – Natura, qualità e quantità delle merci

    Art. 462 Codice della Navigazione – Natura, qualità e quantità delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave, che rilascia la polizza ricevuto per l'imbarco o la polizza di carico, ha facoltà di inserire in polizza le proprie riserve, quando non può eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualità e quantità delle merci, nonché sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno. In mancanza di riserve, la natura, la qualità e la quantità delle merci, nonché il numero e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza.

  • Art. 461 Codice della Navigazione – Data di consegna e data di caricazione

    Art. 461 Codice della Navigazione – Data di consegna e data di caricazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se nella polizza di carico non è indicata la data di consegna, per tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle merci. Se nella polizza ricevuto per l'imbarco non è indicata la data di consegna, o nella polizza di carico non è indicata quella di caricazione, per data di consegna o per data di caricazione, rispettivamente,si presume quella di emissione della polizza.

  • Art. 460 Codice della Navigazione – Indicazioni della polizza ricevuta per l’imbarco e della polizza di carico

    Art. 460 Codice della Navigazione – Indicazioni della polizza ricevuta per l’imbarco e della polizza di carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La polizza ricevuto per l'imbarco deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia, e deve enunciare:

    a) il nome e il domicilio del vettore;

    b) il nome e il domicilio del caricatore;

    c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;

    d) la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;

    e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;

    f) il luogo e la data di consegna. La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l'imbarco, deve enunciare:

    g) il nome o il numero, l'ufficio di iscrizione e la nazionalità della nave;

    h) il luogo e la data di caricazione.

  • Art. 458 Codice della Navigazione – Documenti rilasciati dal vettore all’assunzione del trasporto, alla consegna e all’imbarco delle merci

    Art. 458 Codice della Navigazione – Documenti rilasciati dal vettore all’assunzione del trasporto, alla consegna e all’imbarco delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, è tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare, ovvero all'atto della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per l'imbarco. Dopo l'imbarco, ed entro ventiquattr'ore dallo stesso, il comandante della nave è tenuto a rilasciare al caricatore una ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico. Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della ricevuta di bordo, è tenuto a rilasciare la polizza di carico, ovvero ad apporre la menzione dell'avvenuto imbarco, con le indicazioni di cui alle lettere g ed h dell'articolo 460, sulla polizza ricevuto per l'imbarco precedentemente rilasciata.

  • Art. 457 Codice della Navigazione – Dichiarazione d’imbarco

    Art. 457 Codice della Navigazione – Dichiarazione d’imbarco

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d'imbarco, nella quale sono indicati la natura, la qualità e quantità delle cose da trasportare, nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano. Il caricatore è responsabile verso il vettore dei danni che possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.

  • Art. 456 Codice della Navigazione – Mancato arrivo

    Art. 456 Codice della Navigazione – Mancato arrivo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario può far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita è stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione. Sezione V Della polizza ricevuto per l'imbarco e della polizza di carico

  • Art. 455 Codice della Navigazione – Mancata riscossione del nolo o degli assegni

    Art. 455 Codice della Navigazione – Mancata riscossione del nolo o degli assegni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui è gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il caricatore dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti.

  • Art. 454 Codice della Navigazione – Scaricazione delle merci

    Art. 454 Codice della Navigazione – Scaricazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la nave sia in condizioni di scaricare, se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facoltà di consegnare le merci ad un'impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa facoltà, è tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o all'indicato in polizza. Quando il destinatario è presente e la scaricazione a mezzo di impresa di sbarco avviene solo nell'interesse della nave per esigenze della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore. Quando si presentano più destinatari o v'è opposizione alla riconsegna si applica il disposto dell'articolo 450.

  • Art. 453 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore prima della partenza

    Art. 453 Codice della Navigazione – Recesso del caricatore prima della partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Dopo la caricazione delle merci il caricatore può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 432, solo quando dichiari di recedere dal contratto entro il termine d'uso per la partenza della nave e la scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.

  • Art. 452 Codice della Navigazione – Caricazione delle merci

    Art. 452 Codice della Navigazione – Caricazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini d'uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d'uso. Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha facoltà di partire senza attendere il carico, e il caricatore è tenuto al pagamento dell'intero prezzo di trasporto.

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