Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 451 Codice della Navigazione – Sostituibilità della nave

    Art. 451 Codice della Navigazione – Sostituibilità della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto senza ritardo.

  • Art. 450 Codice della Navigazione – Deposito del carico

    Art. 450 Codice della Navigazione – Deposito del carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere il carico, ovvero se si presentano più destinatari o v'è opposizione alla riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al caricatore. Questi può disporre del carico a termini dell'articolo 1685 del codice civile, salva la facoltà del vettore di provvedere al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti dall'articolo dello stesso codice. Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia intorno all'esecuzione della consegna, il vettore può procedere al deposito delle merci presso un terzo a norma dell'articolo 1514 del codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma dell'articolo 1515 dello stesso codice, dandone avviso all'interessato. Sezione IV Del trasporto di cose determinate

  • Art. 449 Codice della Navigazione – Controstallie straordinarie

    Art. 449 Codice della Navigazione – Controstallie straordinarie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Spirato il termine di controstallia per la caricazione, il comandante, previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha facoltà di partire senza attendere la caricazione o il suo completamento, restando sempre dovuti il nolo e il compenso di controstallia. Se il comandante non si avvale di questa facoltà, è dovuto per l'ulteriore sosta, fissata d'accordo col caricatore, un compenso di controstallia maggiorato della metà, ove non esista diverso patto, regolamento, o uso. Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza che questa sia stata compiuta, è dovuto un compenso di controstallia straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva la facoltà del comandante di scaricare le merci a norma dell'articolo 450.

  • Art. 448 Codice della Navigazione – Computo delle controstallie

    Art. 448 Codice della Navigazione – Computo delle controstallie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il compenso di controstallia è computato in ragione di ore e giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno. Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, è determinato in proporzione della portata della nave, secondo gli usi. Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco o di sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore o al destinatario, invece del compenso di controstallia è dovuto un compenso determinato in proporzione del nolo.

  • Art. 447 Codice della Navigazione – Soppressione delle controstallie di caricazione

    Art. 447 Codice della Navigazione – Soppressione delle controstallie di caricazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantità di merce sufficiente per garantire quanto è da lui dovuto al vettore, il comandante non è tenuto ad attendere il decorso del termine di controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.

  • Art. 446 Codice della Navigazione – Decorrenza e durata delle controstallie

    Art. 446 Codice della Navigazione – Decorrenza e durata delle controstallie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la scaricazione, è dovuto un compenso di controstallia. Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od uso locale, è di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni lavorativi di stallia.

  • Art. 445 Codice della Navigazione – Computo delle stallie

    Art. 445 Codice della Navigazione – Computo delle stallie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi. Non si considerano tali i giorni festivi secondo la legge e le consuetudini locali. Il decorso del termine è sospeso durante i giorni in cui le operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al destinatario.

  • Art. 444 Codice della Navigazione – Decorrenza e durata delle stallie

    Art. 444 Codice della Navigazione – Decorrenza e durata delle stallie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal momento in cui, essendo la nave pronta per l'imbarco o per lo sbarco, ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci. Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, della struttura della nave, nonché della natura del carico; e deve essere comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.

  • Art. 443 Codice della Navigazione – Inesatta dichiarazione di portata della nave

    Art. 443 Codice della Navigazione – Inesatta dichiarazione di portata della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura maggiore o minore di quella effettiva, è tenuto al risarcimento dei danni, sempre che la differenza ecceda il ventesimo.

  • Art. 441 Codice della Navigazione – Luogo di ancoraggio o di ormeggio

    Art. 441 Codice della Navigazione – Luogo di ancoraggio o di ormeggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio, il caricatore può chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purché si possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo. Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave è condotta a quello abituale. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell'interesse del caricatore.

  • Art. 440 Codice della Navigazione – Spazi non utilizzabili per la caricazione

    Art. 440 Codice della Navigazione – Spazi non utilizzabili per la caricazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Non sono destinati al trasporto gli spazi interni della nave normalmente non utilizzabili per la caricazione, salvo espresso consenso del vettore nel caso in cui non ostino ragioni di sicurezza della navigazione.

  • Art. 439 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    Art. 439 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Si applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni qualvolta viene assunto l'obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave determinata.

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