Art. 2949 c.c. Prescrizione in materia di società
In vigore dal 19/04/1942
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.
Nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.
