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Autore: Andrea Marton
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Corte cost. n. 1/2021 – Patrocinio a spese dello Stato per le vittime di reati sessuali e di violenza
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.La Corte costituzionale ha dichiarato «non fondata» la questione sull’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002: è legittimo ammettere automaticamente al patrocinio a spese dello Stato le persone offese da reati di violenza sessuale e di genere, anche senza verificare il loro reddito. Conta perché conferma la scelta del legislatore di sostenere le vittime vulnerabili a prescindere dalla loro situazione economica.
Di cosa si tratta
Il patrocinio a spese dello Stato è il beneficio che consente a chi non può permettersi un avvocato di essere difeso a carico dello Stato. Di norma spetta solo a chi ha un reddito sotto una certa soglia. Per le vittime di alcuni reati particolarmente gravi (violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori, reati contro minori), però, la legge prevede l’ammissione automatica, senza guardare al reddito. Un giudice ha dubitato che questo automatismo fosse giusto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico sulle spese di giustizia), nella parte in cui — secondo l’interpretazione della Corte di cassazione divenuta «diritto vivente» — ammette automaticamente al beneficio le persone offese da quei reati a prescindere dal reddito. I parametri invocati erano l’art. 3 Cost. (uguaglianza, perché tratterebbe allo stesso modo situazioni economiche diverse) e l’art. 24, terzo comma, Cost. (diritto di difesa dei non abbienti, perché estenderebbe il beneficio anche a chi non è bisognoso).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ricordato che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato rientra nella materia processuale, dove il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. La scelta di ammettere automaticamente le vittime di quei reati non è né irragionevole né lesiva della parità di trattamento, data la particolare vulnerabilità di tali vittime e l’esigenza di favorire l’emersione dei reati.
Il principio
Quando la legge sgancia un beneficio processuale dal requisito reddituale per tutelare valori costituzionali rilevanti — come il sostegno alle vittime di reati gravi e l’incoraggiamento a denunciare — non viola gli artt. 3 e 24 Cost., perché l’art. 24, terzo comma, non impedisce al legislatore di garantire l’accesso alla giustizia anche oltre la condizione di non abbienza, a presidio di altri interessi meritevoli.
Domande e risposte
Le vittime di violenza sessuale devono dimostrare il proprio reddito per avere l’avvocato gratuito?
No. Secondo la disciplina confermata dalla Corte, le persone offese dai reati indicati dalla norma (tra cui violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori) sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito.
Perché il giudice riteneva incostituzionale questo automatismo?
Perché a suo avviso, trattando allo stesso modo persone con redditi molto diversi e includendo anche soggetti benestanti, l’automatismo violava l’uguaglianza (art. 3) e gravava sui conti pubblici contro la ratio dell’art. 24, terzo comma, Cost.
Come ha deciso la Corte costituzionale?
Ha dichiarato la questione non fondata: la scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità in materia processuale ed è giustificata dalla vulnerabilità delle vittime e dall’interesse a far emergere questi reati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato come parametro per la presunta disparità di trattamento tra vittime con redditi diversi.
- Art. 24 della Costituzione — invocato perché il diritto di difesa dei non abbienti sarebbe esteso oltre la situazione di bisogno economico.
Corte cost. n. 154/2022 – Concessioni balneari e conflitto tra poteri dei deputati
Con l’ordinanza n. 154 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da alcuni deputati contro le sentenze del Consiglio di Stato sulla proroga delle concessioni balneari.
Di cosa si tratta
La proroga legislativa delle concessioni balneari è da anni al centro di un contenzioso che coinvolge il diritto dell’Unione europea, il quale impone procedure di gara per l’assegnazione dei beni demaniali. Con due note sentenze del novembre 2021, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato — il massimo organo della giustizia amministrativa — ha affermato principi vincolanti sulla disapplicazione delle proroghe e ha indicato un termine entro cui le concessioni in essere avrebbero perso efficacia. Alcuni deputati hanno ritenuto che, così facendo, il Consiglio di Stato avesse invaso le prerogative del legislatore, dettando in sostanza regole che spettano al Parlamento, e hanno promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il tema riguarda il confine tra funzione giurisdizionale e funzione legislativa e i presupposti per agire in conflitto a difesa delle prerogative parlamentari.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da sette deputati contro il Consiglio di Stato, in relazione alle sentenze dell’Adunanza plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 sulla proroga delle concessioni balneari. I ricorrenti lamentavano la lesione della potestà normativa spettante ai parlamentari, nella parte in cui quelle pronunce enunciavano principi di diritto vincolanti per il legislatore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il giudizio si è quindi fermato alla fase di ammissibilità, senza esame del merito delle censure rivolte alle sentenze del Consiglio di Stato.
Il principio
Il singolo parlamentare (o un gruppo di parlamentari) non è legittimato, in via generale, a sollevare conflitto di attribuzione a difesa delle prerogative legislative dell’assemblea contro una decisione giurisdizionale: un ricorso privo dei necessari presupposti soggettivi e oggettivi è inammissibile.
Domande e risposte
Perché alcuni deputati hanno impugnato sentenze del Consiglio di Stato?
Perché ritenevano che, affermando principi vincolanti sulla proroga delle concessioni balneari, il giudice amministrativo avesse di fatto dettato regole spettanti al legislatore, ledendo le prerogative del Parlamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché mancavano i presupposti del conflitto tra poteri: lo strumento serve a difendere attribuzioni costituzionali, e singoli deputati non sono di regola legittimati a far valere in questa sede le prerogative dell’intera assemblea contro una decisione giurisdizionale.
La questione delle concessioni balneari resta irrisolta?
Su questo piano sì: la pronuncia non entra nel merito della proroga. Il tema continua a essere oggetto di interventi legislativi e di confronto con il diritto dell’Unione europea, che impone procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni.
Norme collegate
- Art. 70 della Costituzione — Attribuisce la funzione legislativa alle Camere: sullo sfondo della rivendicazione delle prerogative parlamentari.
- Art. 117 della Costituzione — Il primo comma vincola la legislazione agli obblighi europei, rilevanti nella vicenda delle concessioni balneari.
Vedi anche
Corte cost. n. 155/2022 – Concessioni demaniali e servizio idrico in Sicilia
Con la sentenza n. 155 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni siciliane in materia di concessioni demaniali e gestione del servizio idrico, salvando invece la norma sui riconoscimenti economici al personale impegnato nell’emergenza Covid.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Siciliana n. 22 del 2021 conteneva disposizioni urgenti su temi eterogenei: concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell’ambito di Agrigento, personale di una società regionale e riconoscimenti economici a operatori sanitari impegnati nell’emergenza Covid. Il Governo ha impugnato alcuni articoli, ritenendoli in contrasto con la Costituzione e con lo Statuto siciliano, soprattutto sotto il profilo dell’ordinamento civile (riservato allo Stato), dei vincoli di bilancio e del buon andamento dell’amministrazione. Il tema riguarda i limiti dell’autonomia regionale: anche una Regione a statuto speciale non può disciplinare materie riservate allo Stato né violare i vincoli di finanza pubblica, pur potendo adottare misure di sostegno nell’ambito delle proprie competenze.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 7, 11 e 12 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava gli artt. 81, terzo comma, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, oltre allo Statuto siciliano, lamentando la violazione dell’ordinamento civile, dei vincoli di bilancio e del buon andamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 7, riguardante l’estensione di un riconoscimento economico al personale che aveva svolto servizi sanitari ausiliari per pazienti Covid, ritenuto compatibile con il parametro invocato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
Il principio
La Regione, anche a statuto speciale, non può legiferare in materie riservate allo Stato (come l’ordinamento civile) né violare i vincoli di bilancio e di buon andamento; può però, nell’ambito delle proprie competenze, riconoscere misure economiche di sostegno, come quelle al personale impegnato nell’emergenza Covid.
Domande e risposte
Perché alcune norme sono state annullate e altre no?
Perché la Corte valuta ogni disposizione separatamente: gli artt. 11 e 12 eccedevano le competenze regionali o violavano i vincoli costituzionali, mentre l’art. 7, relativo ai riconoscimenti per il personale Covid, è stato ritenuto compatibile con il parametro evocato.
Cosa si intende per «ordinamento civile» riservato allo Stato?
È l’insieme delle regole sui rapporti tra privati (contratti, proprietà, obbligazioni, rapporti di lavoro). L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. lo riserva allo Stato: le Regioni non possono disciplinarlo, neppure quelle a statuto speciale.
Il riconoscimento economico al personale Covid è quindi salvo?
Sì. La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 7: la Regione poteva estendere quel riconoscimento al personale che aveva svolto servizi ausiliari per pazienti Covid, senza invadere la competenza statale sull’ordinamento civile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Il secondo comma, lettera l), riserva allo Stato l’ordinamento civile; il terzo comma riguarda le materie concorrenti: parametri del giudizio.
- Art. 81 della Costituzione — Il terzo comma sancisce l’equilibrio di bilancio, tra i parametri invocati.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, evocato nel ricorso.
Vedi anche
Corte cost. n. 144/2021 – Complessi ricettivi all’aperto in Piemonte e tutela del paesaggio: illegittimità parziale
Con la sentenza n. 144/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Piemonte sui complessi ricettivi all’aperto (campeggi), nella parte che sottraeva alcuni interventi ai vincoli paesaggistici.
Di cosa si tratta
La Regione Piemonte aveva disciplinato i complessi ricettivi all’aperto e il turismo itinerante, ossia campeggi, villaggi e strutture per camper. Il Governo ha impugnato alcune disposizioni ritenendo che, nell’alleggerire le regole edilizie e urbanistiche per queste strutture, la Regione finisse per ridurre la tutela del paesaggio garantita dalla normativa statale. In particolare, era contestata una norma che escludeva dalla disciplina più rigorosa i “campeggi temporanei o mobili”. Il punto delicato è il bilanciamento tra la promozione del turismo – interesse legittimo delle Regioni – e la protezione di un bene, il paesaggio, che la Costituzione affida in via primaria allo Stato. La Corte ha esaminato le singole norme, annullandone una e salvando le altre, anche con un’interpretazione conforme.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 9, commi 1 e 2, e 19 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela del paesaggio e dell’ambiente, riservata allo Stato). La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, limitatamente alle parole che escludevano i campeggi temporanei o mobili. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 9, comma 2 (modificato nel frattempo), e non fondata, nei sensi di motivazione, la questione sull’art. 19.
Il principio
Le Regioni possono disciplinare le strutture ricettive all’aperto, ma non possono sottrarre interventi rilevanti ai vincoli posti a tutela del paesaggio, riservata allo Stato; le esclusioni che abbassano quel livello di protezione sono illegittime.
Domande e risposte
Cosa colpisce esattamente la sentenza?
La parte della norma piemontese che escludeva i campeggi temporanei o mobili dalla disciplina più rigorosa: l’esclusione riduceva la tutela del paesaggio ed è stata annullata.
Cosa significa “cessata la materia del contendere”?
Significa che, essendo la norma stata modificata o abrogata nel frattempo, non c’è più nulla su cui decidere per quella specifica disposizione: la Corte ne prende atto senza pronunciarsi nel merito.
La Regione può ancora favorire il turismo all’aperto?
Sì, ma nel rispetto dei vincoli paesaggistici fissati dallo Stato. La promozione del turismo non può tradursi in un abbassamento della tutela del paesaggio.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione – tutela del paesaggio, parametro centrale della decisione.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni, con la riserva statale sulla tutela dell’ambiente (lettera s).
Vedi anche
Corte cost. n. 156/2022 – Deducibilità parziale dell’IMU dall’IRES
Con l’ordinanza n. 156 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla deducibilità solo parziale dell’IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile dell’IRES.
Di cosa si tratta
Le imprese che possiedono immobili strumentali (capannoni, uffici, locali usati per l’attività) pagano su di essi l’IMU. Si pone il problema se, e in che misura, l’IMU versata possa essere dedotta dal reddito d’impresa ai fini dell’IRES. Nel periodo oggetto del giudizio la legge consentiva una deducibilità solo parziale, nella misura del venti per cento. Una società aveva chiesto il rimborso della maggiore IRES versata a causa di questa deducibilità ridotta, e la Commissione tributaria provinciale di Parma ha sollevato la questione. Il dubbio: tassare un reddito al lordo di un costo (l’IMU) effettivamente sostenuto significa colpire una ricchezza in parte inesistente, in contrasto con il principio di capacità contributiva, secondo cui ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria effettiva capacità economica.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 (come sostituito dalla legge n. 147 del 2013), nella parte in cui prevedeva la deducibilità solo parziale (venti per cento) dell’IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES. La Commissione tributaria di Parma invocava l’art. 53 della Costituzione, sul principio di capacità contributiva.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Non si è quindi pronunciata sul merito della deducibilità ridotta dell’IMU: la disciplina applicabile a quel periodo è rimasta quella vigente.
Il principio
Quando la questione è mal posta — ad esempio per difetti di rilevanza o di ricostruzione del quadro normativo — la Corte la dichiara manifestamente inammissibile con ordinanza, senza esaminare nel merito la compatibilità della norma con il principio di capacità contributiva.
Domande e risposte
Cosa significa «deducibilità dell’IMU dall’IRES»?
Significa poter sottrarre l’IMU pagata sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa, prima di calcolare l’IRES. Una deducibilità piena riduce di più l’imposta; una deducibilità parziale (qui il venti per cento) la riduce solo in parte.
Perché si invocava la capacità contributiva?
Perché tassare il reddito senza dedurre interamente un costo realmente sostenuto (l’IMU) significa, secondo il rimettente, colpire una ricchezza in parte inesistente, in contrasto con l’art. 53 Cost. La Corte, però, non ha esaminato il merito.
La deducibilità dell’IMU è rimasta al venti per cento?
La pronuncia non ha inciso sulla disciplina applicabile a quel periodo. Va ricordato che, negli anni successivi, il legislatore ha progressivamente aumentato fino alla piena deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, ma ciò per effetto di scelte normative, non di questa ordinanza.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva: ciascuno concorre alle spese pubbliche in ragione della propria effettiva capacità economica, parametro invocato.
Vedi anche
Corte cost. n. 157/2022 – Magistrati onorari e conflitto tra poteri dello Stato
Con l’ordinanza n. 157 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da un giudice di pace contro le norme della legge di bilancio 2022 sui magistrati onorari.
Di cosa si tratta
I magistrati onorari (tra cui i giudici di pace) collaborano alla giurisdizione senza essere magistrati professionali a tempo pieno, e da tempo rivendicano un trattamento più vicino a quello dei colleghi togati, anche alla luce di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea. Un giudice di pace di Bologna ha contestato i commi della legge di bilancio 2022 che, a suo dire, non estendevano ai magistrati onorari le condizioni di lavoro previste per i magistrati professionali equivalenti, e ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ritenendo lese le prerogative spettanti al giudice. Il tema riguarda lo strumento processuale utilizzato: il conflitto tra poteri serve a difendere le attribuzioni costituzionali di un potere dello Stato, e non a contestare nel merito scelte legislative sul trattamento economico di una categoria.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da un giudice di pace di Bologna contro il Presidente del Consiglio, il Ministero della giustizia e le Camere, in relazione ai commi da 629 a 633 dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). La ricorrente lamentava la mancata equiparazione dei magistrati onorari a quelli professionali, invocando, tra l’altro, gli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il giudizio si è quindi fermato alla fase di ammissibilità, senza esame del merito delle rivendicazioni avanzate.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è lo strumento per difendere le attribuzioni costituzionali di un potere, non per contestare nel merito le scelte del legislatore sul trattamento di una categoria: un ricorso che non rispetta questi presupposti è inammissibile.
Domande e risposte
Che cos’è un conflitto tra poteri dello Stato?
È il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti sulla titolarità o sul corretto esercizio di attribuzioni costituzionali tra organi che rappresentano poteri diversi dello Stato. Non serve a sindacare nel merito il contenuto delle leggi.
Perché il ricorso del giudice di pace era inammissibile?
Perché mirava, in sostanza, a contestare scelte legislative sul trattamento dei magistrati onorari: una doglianza che esula dall’oggetto proprio del conflitto tra poteri, il quale tutela le attribuzioni costituzionali, non le pretese economiche di categoria.
La questione dei magistrati onorari resta aperta?
Sul piano di questo conflitto, sì: la pronuncia di inammissibilità non la risolve. La materia è oggetto di interventi normativi e di confronto anche a livello europeo, ma non poteva essere affrontata con lo strumento utilizzato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato a sostegno dell’equiparazione tra magistrati onorari e professionali.
- Art. 36 della Costituzione — Retribuzione proporzionata e sufficiente, tra i parametri richiamati dalla ricorrente.
- Art. 4 della Costituzione — Diritto al lavoro, evocato nel ricorso.
Vedi anche
Corte cost. n. 143/2021 – Recidiva e attenuante del fatto lieve nel sequestro estorsivo: illegittimo il divieto di prevalenza
Con la sentenza n. 143/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto, per i recidivi, di far prevalere l’attenuante del “fatto di lieve entità” sull’aggravante della recidiva nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
Di cosa si tratta
Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è punito molto severamente, ma la stessa Corte costituzionale, con una precedente sentenza (n. 68 del 2012), aveva introdotto un’attenuante per i casi di “lieve entità”, per adeguare la pena a situazioni meno gravi. Il problema sollevato dalla Corte di cassazione riguardava il “bilanciamento” delle circostanze: quando l’imputato è recidivo, la legge impediva al giudice di far prevalere quell’attenuante sull’aggravante della recidiva, costringendo ad applicare una pena più alta anche in presenza di un fatto realmente lieve. Ne risultava un trattamento sanzionatorio potenzialmente sproporzionato, scollegato dalla concreta gravità del fatto. La questione tocca il cuore del principio per cui la pena deve essere proporzionata e tendere alla rieducazione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale (come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005), nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sull’aggravante della recidiva qualificata, nel reato di cui all’art. 630 cod. pen. Le questioni sono state sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalente l’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva qualificata. Il giudice potrà ora valutare in concreto e, se del caso, far prevalere l’attenuante, evitando pene sproporzionate.
Il principio
Il divieto rigido di far prevalere un’attenuante che misura la lieve entità del fatto sull’aggravante della recidiva impedisce di commisurare la pena alla reale gravità della condotta e contrasta con i principi di uguaglianza, di legalità e della finalità rieducativa della pena.
Domande e risposte
Cosa cambia per il giudice dopo questa sentenza?
Il giudice riacquista la possibilità di far prevalere l’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva, commisurando la pena alla concreta gravità del fatto invece di applicare un trattamento rigido e potenzialmente sproporzionato.
Che cos’è il bilanciamento delle circostanze?
È il giudizio con cui il giudice mette a confronto attenuanti e aggravanti per stabilire la pena. Le norme sui recidivi limitavano questo giudizio, imponendo di non far prevalere certe attenuanti.
Perché conta la finalità rieducativa della pena?
Perché l’art. 27 della Costituzione vuole che la pena tenda alla rieducazione: una sanzione sproporzionata rispetto al fatto concreto tradisce questa funzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza nel trattamento sanzionatorio.
- Art. 25 della Costituzione – principio di legalità in materia penale.
- Art. 27 della Costituzione – principio di personalità della responsabilità penale e finalità rieducativa della pena.
Vedi anche
Corte cost. n. 142/2021 – Servizio di psicologia di base in Puglia e rapporto di lavoro: illegittima
Con la sentenza n. 142/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma pugliese che, istituendo il servizio di psicologia di base, ne disciplinava il rapporto di lavoro invadendo la competenza statale sull’ordinamento civile.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva istituito il servizio di psicologia di base e delle cure primarie, una novità organizzativa nel campo della sanità territoriale. Il Governo non contestava l’istituzione in sé, ma una norma che incideva sul rapporto di lavoro degli psicologi coinvolti. La disciplina dei rapporti di lavoro – contratti, obbligazioni, regole sul personale – rientra nell’“ordinamento civile”, materia riservata allo Stato per garantire regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Inoltre, l’organizzazione del Servizio sanitario è retta da principi fondamentali fissati dallo Stato, che le Regioni devono rispettare. La Corte ha quindi verificato se, regolando il rapporto degli psicologi di base, la Regione avesse oltrepassato i confini delle proprie competenze.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 3, della legge reg. Puglia n. 21 del 2020, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione (ordinamento civile, riservato allo Stato, e tutela della salute come competenza concorrente). La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge pugliese. Disciplinando il rapporto di lavoro connesso al servizio di psicologia di base, la Regione ha invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile.
Il principio
La disciplina dei rapporti di lavoro rientra nell’ordinamento civile riservato allo Stato: le Regioni, nell’istituire nuovi servizi sanitari, non possono regolarne autonomamente i profili contrattuali e di personale.
Domande e risposte
La Regione poteva istituire il servizio di psicologia di base?
La pronuncia colpisce la norma che ne disciplinava il rapporto di lavoro, non in sé l’idea del servizio. È la regolazione dei profili contrattuali e di personale a invadere la competenza statale.
Cos’è l’“ordinamento civile”?
È l’insieme delle regole sui rapporti tra privati – contratti, obbligazioni, lavoro – riservato allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) per assicurare uniformità su tutto il territorio.
La sanità non è materia delle Regioni?
La tutela della salute è competenza concorrente: le Regioni organizzano i servizi, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali e senza invadere ambiti riservati allo Stato, come l’ordinamento civile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – parametro invocato: ordinamento civile riservato allo Stato (lettera l) e tutela della salute come materia concorrente (terzo comma).
Vedi anche
Corte cost. n. 158/2022 – Variazione di bilancio della Provincia di Bolzano ed estinzione del giudizio
Con l’ordinanza n. 158 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge di variazione del bilancio della Provincia autonoma di Bolzano, impugnata dal Governo e poi venuta meno.
Di cosa si tratta
Lo Stato vigila sul rispetto, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle regole di armonizzazione dei bilanci e dei vincoli di finanza pubblica. La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato una legge di variazione al bilancio di previsione 2021-2023, con incrementi di entrata e altre disposizioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’aveva impugnata, ritenendola in contrasto con lo Statuto del Trentino-Alto Adige e con i principi costituzionali sull’equilibrio del bilancio e sull’armonizzazione dei conti pubblici. Prima della decisione di merito, però, sono intervenute le condizioni che portano alla chiusura del giudizio senza pronuncia sul contenuto. La Corte si è quindi limitata a prendere atto dell’estinzione, senza valutare la legittimità delle norme provinciali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 (variazioni al bilancio di previsione). Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e gli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione ai principi di armonizzazione dei sistemi contabili.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una decisione di rito: il giudizio si chiude senza pronuncia sul merito delle norme impugnate, perché sono venute meno le condizioni per proseguirlo (tipicamente per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte).
Il principio
Quando, nel giudizio in via principale, vengono meno le condizioni per proseguire — ad esempio per rinuncia al ricorso accettata — il processo si estingue: la Corte non decide nel merito e le norme impugnate restano in vigore, senza alcun giudizio sulla loro legittimità.
Domande e risposte
Cosa significa che il processo è «estinto»?
Che il giudizio si chiude per ragioni processuali, senza esaminare se la norma sia legittima. Avviene di norma quando il ricorrente rinuncia all’impugnazione e la controparte accetta.
Le norme provinciali sono legittime?
La Corte non lo ha detto. L’estinzione non implica alcun giudizio sul merito: le disposizioni restano in vigore, ma non c’è una pronuncia sulla loro costituzionalità.
Perché il Governo rinuncia all’impugnazione?
Spesso perché, dopo il ricorso, la Provincia modifica le norme contestate o si raggiunge un’intesa, facendo venire meno l’interesse a proseguire. La rinuncia, se accettata, porta all’estinzione.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Il terzo comma sancisce l’equilibrio di bilancio, tra i parametri invocati nel ricorso.
- Art. 117 della Costituzione — La lettera e) del secondo comma riserva allo Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici, parametro evocato.
Vedi anche
Corte cost. n. 141/2021 – Leggi della Regione Lazio su sviluppo economico e paesaggio: illegittimità parziale
Con la sentenza n. 141/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge della Regione Lazio sullo sviluppo economico, ritenute lesive della tutela del paesaggio e del riparto di competenze.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato più norme della legge della Regione Lazio n. 1 del 2020, dedicata a misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione. Si tratta di leggi che, nel dichiarato intento di snellire le procedure e favorire gli investimenti, possono però incidere su beni costituzionalmente protetti come il paesaggio e l’ambiente, la cui tutela è affidata in via primaria allo Stato. La Corte ha esaminato le diverse disposizioni: alcune sono state annullate perché invadevano la competenza statale, altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate. È il tipico controllo “a grappolo” sulle leggi regionali, in cui ogni norma viene pesata rispetto ai limiti che la Costituzione pone all’autonomia regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate varie disposizioni della legge reg. Lazio n. 1 del 2020 (tra cui gli artt. 5, 9, commi 9, lettera d, n. 1, e 16), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 9 e 117 della Costituzione, in relazione anche al Codice dei beni culturali e del paesaggio. La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 9, lettera d), numero 1), e dell’art. 9, comma 16, della legge regionale. Ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 5 e non fondate, nei sensi di motivazione, altre questioni. Le norme cadute incidevano sulla tutela del paesaggio, riservata allo Stato.
Il principio
Le esigenze regionali di sviluppo economico e semplificazione non possono comprimere la tutela del paesaggio e dell’ambiente, riservata allo Stato: le disposizioni regionali che invadono questo ambito sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Perché una legge sullo sviluppo economico tocca il paesaggio?
Perché misure di semplificazione e di incentivo agli investimenti possono ridurre i vincoli posti a tutela del paesaggio. Quando ciò invade la competenza statale in materia, la norma regionale è illegittima.
Tutta la legge del Lazio è stata annullata?
No. La Corte ha annullato disposizioni specifiche; per altre ha dichiarato l’inammissibilità o la non fondatezza. Il resto della legge regionale resta in vigore.
Chi tutela il paesaggio, lo Stato o le Regioni?
La tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) è affidata in via primaria allo Stato; le Regioni possono valorizzarlo, ma non abbassare il livello di protezione fissato dalla normativa statale.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione – tutela del paesaggio, parametro centrale nella decisione.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni, con le riserve statali invocate dal Governo.
Vedi anche
Corte cost. n. 159/2022 – Citazione dell’assicuratore nel processo penale per incidenti di caccia
Con la sentenza n. 159 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che, nei processi penali per incidenti di caccia, l’imputato può citare nel processo il proprio assicuratore della responsabilità civile obbligatoria, come già avviene per i sinistri stradali.
Di cosa si tratta
Quando un danno provocato da reato è coperto da un’assicurazione obbligatoria, l’imputato ha interesse a coinvolgere la propria compagnia nel processo, perché sarà questa, in definitiva, a dover risarcire il danneggiato. Per i sinistri stradali questo è pacificamente ammesso. L’esercizio venatorio (la caccia) è soggetto a un’analoga assicurazione obbligatoria per i danni a persone. Tuttavia, il codice di procedura penale non prevedeva che, nel processo per un incidente di caccia, l’imputato potesse citare il proprio assicuratore, come invece accade nel processo civile e, per i veicoli, anche in sede penale. Il Tribunale di Roma ha sollevato la questione. Il tema riguarda il diritto di difesa dell’imputato e la coerenza del sistema: situazioni analoghe — danni coperti da assicurazione obbligatoria — venivano trattate in modo diverso a seconda del tipo di sinistro.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria per l’attività venatoria (art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale su richiesta dell’imputato. Il Tribunale di Roma invocava gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la disparità rispetto al processo civile e la lesione del diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente, per l’assicurazione obbligatoria in materia di caccia, la citazione dell’assicuratore nel processo penale a richiesta dell’imputato. La pronuncia estende all’ambito venatorio una facoltà già riconosciuta in altri settori.
Il principio
Quando il danno da reato è coperto da un’assicurazione obbligatoria, l’imputato deve poter citare il proprio assicuratore anche nel processo penale: negarlo, come avveniva per gli incidenti di caccia, viola il diritto di difesa e crea una disparità irragionevole rispetto ad altri settori.
Domande e risposte
Perché l’imputato vuole citare il proprio assicuratore?
Perché è l’assicurazione obbligatoria a dover sostenere, in concreto, il risarcimento del danno. Coinvolgere l’assicuratore nel processo consente all’imputato di difendersi meglio e di definire il risarcimento in un’unica sede.
Qual era la disparità con i sinistri stradali?
Per i danni da circolazione di veicoli era già ammesso citare l’assicuratore nel processo penale (anche alla luce di una precedente pronuncia della Corte). Per gli incidenti di caccia, con un’analoga assicurazione obbligatoria, non lo era: una differenza ingiustificata.
Cosa cambia ora per i processi su incidenti di caccia?
L’imputato può chiedere di citare nel processo penale il proprio assicuratore della responsabilità civile venatoria, allineando questi giudizi a quanto già previsto per altri tipi di assicurazione obbligatoria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza: parametro in base al quale è stata eliminata la disparità tra incidenti di caccia e altri sinistri.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa dell’imputato, che deve poter coinvolgere il proprio assicuratore nel processo.
Vedi anche
Corte cost. n. 140/2021 – Sospensione della prescrizione durante il lockdown: parziale illegittimità
Con la sentenza n. 140/2021 la Corte costituzionale è intervenuta sulla sospensione del corso della prescrizione disposta nei processi penali durante il lockdown del 2020, dichiarando illegittima una specifica parte della disciplina emergenziale.
Di cosa si tratta
Per fronteggiare la prima ondata della pandemia, il decreto-legge n. 18 del 2020 aveva disposto il rinvio delle udienze penali e, collegata a quel rinvio, la sospensione del corso della prescrizione. La prescrizione è il meccanismo per cui, trascorso un certo tempo, il reato non può più essere punito: sospenderne il decorso significa “congelare” quel termine, allungando di fatto i tempi entro cui lo Stato può perseguire il fatto. Diversi Tribunali (Paola, Spoleto, Roma, Crotone) hanno sollevato dubbi: il principio di legalità in materia penale vieta di applicare in modo retroattivo norme sfavorevoli all’imputato, e la prescrizione è considerata istituto di natura sostanziale. La Corte ha dovuto bilanciare l’eccezionalità dell’emergenza con le garanzie costituzionali dell’imputato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate le norme del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito nella legge n. 27 del 2020) sulla sospensione della prescrizione collegata al rinvio delle udienze, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione. Le questioni sono state sollevate dai Tribunali ordinari di Paola, Spoleto, Roma e Crotone.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del d.l. n. 18 del 2020 nella parte in cui prevedeva la sospensione della prescrizione per i procedimenti rinviati ai sensi del comma 7, lettera g), “e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020”. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la censura formulata in riferimento ai vincoli convenzionali (art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU).
Il principio
La sospensione della prescrizione, incidendo su un istituto di natura sostanziale, deve rispettare il principio di legalità penale: la disciplina emergenziale è illegittima nella parte in cui estende la sospensione oltre i limiti compatibili con quel principio.
Domande e risposte
Che cos’è la prescrizione in materia penale?
È l’estinzione del reato per il decorso del tempo: superato un certo periodo senza una condanna definitiva, lo Stato non può più punire il fatto. Sospenderne il corso significa fermare temporaneamente quel conteggio.
Perché la sospensione “da lockdown” è problematica?
Perché la prescrizione è considerata istituto sostanziale, soggetto al divieto di applicazione retroattiva di norme sfavorevoli all’imputato. Estenderla in modo non strettamente collegato al rinvio delle udienze tocca questo limite.
La decisione cancella tutta la disciplina emergenziale?
No. La Corte interviene su una parte precisa della norma; il resto della disciplina sul rinvio delle udienze non è oggetto della dichiarazione di illegittimità in questa parte.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione – principio di legalità in materia penale e divieto di retroattività delle norme sfavorevoli.
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina della sospensione.
- Art. 111 della Costituzione – principi del giusto processo e della sua ragionevole durata.