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Con la sentenza n. 141/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge della Regione Lazio sullo sviluppo economico, ritenute lesive della tutela del paesaggio e del riparto di competenze.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato più norme della legge della Regione Lazio n. 1 del 2020, dedicata a misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione. Si tratta di leggi che, nel dichiarato intento di snellire le procedure e favorire gli investimenti, possono però incidere su beni costituzionalmente protetti come il paesaggio e l’ambiente, la cui tutela è affidata in via primaria allo Stato. La Corte ha esaminato le diverse disposizioni: alcune sono state annullate perché invadevano la competenza statale, altre questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate. È il tipico controllo “a grappolo” sulle leggi regionali, in cui ogni norma viene pesata rispetto ai limiti che la Costituzione pone all’autonomia regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate varie disposizioni della legge reg. Lazio n. 1 del 2020 (tra cui gli artt. 5, 9, commi 9, lettera d, n. 1, e 16), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 9 e 117 della Costituzione, in relazione anche al Codice dei beni culturali e del paesaggio. La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 9, lettera d), numero 1), e dell’art. 9, comma 16, della legge regionale. Ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 5 e non fondate, nei sensi di motivazione, altre questioni. Le norme cadute incidevano sulla tutela del paesaggio, riservata allo Stato.
Il principio
Le esigenze regionali di sviluppo economico e semplificazione non possono comprimere la tutela del paesaggio e dell’ambiente, riservata allo Stato: le disposizioni regionali che invadono questo ambito sono costituzionalmente illegittime.
Domande e risposte
Perché una legge sullo sviluppo economico tocca il paesaggio?
Perché misure di semplificazione e di incentivo agli investimenti possono ridurre i vincoli posti a tutela del paesaggio. Quando ciò invade la competenza statale in materia, la norma regionale è illegittima.
Tutta la legge del Lazio è stata annullata?
No. La Corte ha annullato disposizioni specifiche; per altre ha dichiarato l’inammissibilità o la non fondatezza. Il resto della legge regionale resta in vigore.
Chi tutela il paesaggio, lo Stato o le Regioni?
La tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) è affidata in via primaria allo Stato; le Regioni possono valorizzarlo, ma non abbassare il livello di protezione fissato dalla normativa statale.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione – tutela del paesaggio, parametro centrale nella decisione.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni, con le riserve statali invocate dal Governo.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.