Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 159 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che, nei processi penali per incidenti di caccia, l’imputato può citare nel processo il proprio assicuratore della responsabilità civile obbligatoria, come già avviene per i sinistri stradali.
Di cosa si tratta
Quando un danno provocato da reato è coperto da un’assicurazione obbligatoria, l’imputato ha interesse a coinvolgere la propria compagnia nel processo, perché sarà questa, in definitiva, a dover risarcire il danneggiato. Per i sinistri stradali questo è pacificamente ammesso. L’esercizio venatorio (la caccia) è soggetto a un’analoga assicurazione obbligatoria per i danni a persone. Tuttavia, il codice di procedura penale non prevedeva che, nel processo per un incidente di caccia, l’imputato potesse citare il proprio assicuratore, come invece accade nel processo civile e, per i veicoli, anche in sede penale. Il Tribunale di Roma ha sollevato la questione. Il tema riguarda il diritto di difesa dell’imputato e la coerenza del sistema: situazioni analoghe — danni coperti da assicurazione obbligatoria — venivano trattate in modo diverso a seconda del tipo di sinistro.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria per l’attività venatoria (art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale su richiesta dell’imputato. Il Tribunale di Roma invocava gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la disparità rispetto al processo civile e la lesione del diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente, per l’assicurazione obbligatoria in materia di caccia, la citazione dell’assicuratore nel processo penale a richiesta dell’imputato. La pronuncia estende all’ambito venatorio una facoltà già riconosciuta in altri settori.
Il principio
Quando il danno da reato è coperto da un’assicurazione obbligatoria, l’imputato deve poter citare il proprio assicuratore anche nel processo penale: negarlo, come avveniva per gli incidenti di caccia, viola il diritto di difesa e crea una disparità irragionevole rispetto ad altri settori.
Domande e risposte
Perché l’imputato vuole citare il proprio assicuratore?
Perché è l’assicurazione obbligatoria a dover sostenere, in concreto, il risarcimento del danno. Coinvolgere l’assicuratore nel processo consente all’imputato di difendersi meglio e di definire il risarcimento in un’unica sede.
Qual era la disparità con i sinistri stradali?
Per i danni da circolazione di veicoli era già ammesso citare l’assicuratore nel processo penale (anche alla luce di una precedente pronuncia della Corte). Per gli incidenti di caccia, con un’analoga assicurazione obbligatoria, non lo era: una differenza ingiustificata.
Cosa cambia ora per i processi su incidenti di caccia?
L’imputato può chiedere di citare nel processo penale il proprio assicuratore della responsabilità civile venatoria, allineando questi giudizi a quanto già previsto per altri tipi di assicurazione obbligatoria.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza: parametro in base al quale è stata eliminata la disparità tra incidenti di caccia e altri sinistri.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa dell’imputato, che deve poter coinvolgere il proprio assicuratore nel processo.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.