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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 143/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto, per i recidivi, di far prevalere l’attenuante del “fatto di lieve entità” sull’aggravante della recidiva nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Di cosa si tratta

Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è punito molto severamente, ma la stessa Corte costituzionale, con una precedente sentenza (n. 68 del 2012), aveva introdotto un’attenuante per i casi di “lieve entità”, per adeguare la pena a situazioni meno gravi. Il problema sollevato dalla Corte di cassazione riguardava il “bilanciamento” delle circostanze: quando l’imputato è recidivo, la legge impediva al giudice di far prevalere quell’attenuante sull’aggravante della recidiva, costringendo ad applicare una pena più alta anche in presenza di un fatto realmente lieve. Ne risultava un trattamento sanzionatorio potenzialmente sproporzionato, scollegato dalla concreta gravità del fatto. La questione tocca il cuore del principio per cui la pena deve essere proporzionata e tendere alla rieducazione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale (come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005), nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità sull’aggravante della recidiva qualificata, nel reato di cui all’art. 630 cod. pen. Le questioni sono state sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalente l’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva qualificata. Il giudice potrà ora valutare in concreto e, se del caso, far prevalere l’attenuante, evitando pene sproporzionate.

Il principio

Il divieto rigido di far prevalere un’attenuante che misura la lieve entità del fatto sull’aggravante della recidiva impedisce di commisurare la pena alla reale gravità della condotta e contrasta con i principi di uguaglianza, di legalità e della finalità rieducativa della pena.

Domande e risposte

Cosa cambia per il giudice dopo questa sentenza?

Il giudice riacquista la possibilità di far prevalere l’attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva, commisurando la pena alla concreta gravità del fatto invece di applicare un trattamento rigido e potenzialmente sproporzionato.

Che cos’è il bilanciamento delle circostanze?

È il giudizio con cui il giudice mette a confronto attenuanti e aggravanti per stabilire la pena. Le norme sui recidivi limitavano questo giudizio, imponendo di non far prevalere certe attenuanti.

Perché conta la finalità rieducativa della pena?

Perché l’art. 27 della Costituzione vuole che la pena tenda alla rieducazione: una sanzione sproporzionata rispetto al fatto concreto tradisce questa funzione.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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