Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 157 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da un giudice di pace contro le norme della legge di bilancio 2022 sui magistrati onorari.
Di cosa si tratta
I magistrati onorari (tra cui i giudici di pace) collaborano alla giurisdizione senza essere magistrati professionali a tempo pieno, e da tempo rivendicano un trattamento più vicino a quello dei colleghi togati, anche alla luce di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea. Un giudice di pace di Bologna ha contestato i commi della legge di bilancio 2022 che, a suo dire, non estendevano ai magistrati onorari le condizioni di lavoro previste per i magistrati professionali equivalenti, e ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ritenendo lese le prerogative spettanti al giudice. Il tema riguarda lo strumento processuale utilizzato: il conflitto tra poteri serve a difendere le attribuzioni costituzionali di un potere dello Stato, e non a contestare nel merito scelte legislative sul trattamento economico di una categoria.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da un giudice di pace di Bologna contro il Presidente del Consiglio, il Ministero della giustizia e le Camere, in relazione ai commi da 629 a 633 dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). La ricorrente lamentava la mancata equiparazione dei magistrati onorari a quelli professionali, invocando, tra l’altro, gli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il giudizio si è quindi fermato alla fase di ammissibilità, senza esame del merito delle rivendicazioni avanzate.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è lo strumento per difendere le attribuzioni costituzionali di un potere, non per contestare nel merito le scelte del legislatore sul trattamento di una categoria: un ricorso che non rispetta questi presupposti è inammissibile.
Domande e risposte
Che cos’è un conflitto tra poteri dello Stato?
È il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti sulla titolarità o sul corretto esercizio di attribuzioni costituzionali tra organi che rappresentano poteri diversi dello Stato. Non serve a sindacare nel merito il contenuto delle leggi.
Perché il ricorso del giudice di pace era inammissibile?
Perché mirava, in sostanza, a contestare scelte legislative sul trattamento dei magistrati onorari: una doglianza che esula dall’oggetto proprio del conflitto tra poteri, il quale tutela le attribuzioni costituzionali, non le pretese economiche di categoria.
La questione dei magistrati onorari resta aperta?
Sul piano di questo conflitto, sì: la pronuncia di inammissibilità non la risolve. La materia è oggetto di interventi normativi e di confronto anche a livello europeo, ma non poteva essere affrontata con lo strumento utilizzato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, invocato a sostegno dell’equiparazione tra magistrati onorari e professionali.
- Art. 36 della Costituzione — Retribuzione proporzionata e sufficiente, tra i parametri richiamati dalla ricorrente.
- Art. 4 della Costituzione — Diritto al lavoro, evocato nel ricorso.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.