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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 156 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla deducibilità solo parziale dell’IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile dell’IRES.

Di cosa si tratta

Le imprese che possiedono immobili strumentali (capannoni, uffici, locali usati per l’attività) pagano su di essi l’IMU. Si pone il problema se, e in che misura, l’IMU versata possa essere dedotta dal reddito d’impresa ai fini dell’IRES. Nel periodo oggetto del giudizio la legge consentiva una deducibilità solo parziale, nella misura del venti per cento. Una società aveva chiesto il rimborso della maggiore IRES versata a causa di questa deducibilità ridotta, e la Commissione tributaria provinciale di Parma ha sollevato la questione. Il dubbio: tassare un reddito al lordo di un costo (l’IMU) effettivamente sostenuto significa colpire una ricchezza in parte inesistente, in contrasto con il principio di capacità contributiva, secondo cui ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria effettiva capacità economica.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 (come sostituito dalla legge n. 147 del 2013), nella parte in cui prevedeva la deducibilità solo parziale (venti per cento) dell’IMU sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES. La Commissione tributaria di Parma invocava l’art. 53 della Costituzione, sul principio di capacità contributiva.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Non si è quindi pronunciata sul merito della deducibilità ridotta dell’IMU: la disciplina applicabile a quel periodo è rimasta quella vigente.

Il principio

Quando la questione è mal posta — ad esempio per difetti di rilevanza o di ricostruzione del quadro normativo — la Corte la dichiara manifestamente inammissibile con ordinanza, senza esaminare nel merito la compatibilità della norma con il principio di capacità contributiva.

Domande e risposte

Cosa significa «deducibilità dell’IMU dall’IRES»?

Significa poter sottrarre l’IMU pagata sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa, prima di calcolare l’IRES. Una deducibilità piena riduce di più l’imposta; una deducibilità parziale (qui il venti per cento) la riduce solo in parte.

Perché si invocava la capacità contributiva?

Perché tassare il reddito senza dedurre interamente un costo realmente sostenuto (l’IMU) significa, secondo il rimettente, colpire una ricchezza in parte inesistente, in contrasto con l’art. 53 Cost. La Corte, però, non ha esaminato il merito.

La deducibilità dell’IMU è rimasta al venti per cento?

La pronuncia non ha inciso sulla disciplina applicabile a quel periodo. Va ricordato che, negli anni successivi, il legislatore ha progressivamente aumentato fino alla piena deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, ma ciò per effetto di scelte normative, non di questa ordinanza.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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