Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 24/2021 – Intervento dei terzi nel giudizio costituzionale: inammissibile l’intervento della FEDERBINGO

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di un’associazione di categoria in un giudizio incidentale. Mancava un interesse qualificato e immediatamente inerente al rapporto dedotto in giudizio, e l’intervento era anche tardivo.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio incidentale di legittimita` costituzionale, la FEDERBINGO, federazione dei concessionari dei giochi del bingo, ha cercato di intervenire ad adiuvandum, pur non essendo parte del giudizio principale da cui la questione era sorta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione affrontata riguardava l’ammissibilita` dell’intervento di un soggetto terzo nel giudizio incidentale, alla luce degli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che disciplinano modalita` e termini dell’intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi della FEDERBINGO. Da un lato l’atto di intervento era stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni; dall’altro l’associazione non era titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma di un mero interesse connesso agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti.

    Il principio

    Nel giudizio incidentale possono intervenire soggetti diversi dalle parti del giudizio principale solo se titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato dalla norma censurata; l’atto di intervento deve inoltre rispettare il termine perentorio di venti giorni.

    Domande e risposte

    Chi puo` intervenire in un giudizio davanti alla Corte costituzionale?

    Nel giudizio incidentale possono intervenire, oltre alle parti del giudizio principale, solo i soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

    Perché l’intervento della FEDERBINGO è stato respinto?

    Perché l’atto era tardivo rispetto al termine perentorio di venti giorni e perché l’associazione vantava solo un interesse generale connesso agli scopi statutari, non un interesse qualificato e immediatamente inerente al giudizio.

    Il termine per intervenire è perentorio?

    Sì: il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’atto introduttivo in Gazzetta Ufficiale ha natura perentoria, e l’intervento operato dopo la scadenza e` inammissibile.

  • Corte cost. n. 23/2021 – OGM e mense pubbliche: la Corte annulla in parte la legge del Molise sui prodotti senza OGM

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una legge della Regione Molise che prevedeva un titolo preferenziale, negli appalti delle mense pubbliche, per i prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati. La disciplina contrastava con il diritto dell’Unione europea e con la competenza statale.

    Di cosa si tratta

    Una legge della Regione Molise del 2019 stabiliva che negli appalti per la ristorazione collettiva di scuole, universita`, ospedali e luoghi di cura costituisse titolo preferenziale, oltre alla filiera corta, anche l’utilizzo di prodotti non contenenti OGM.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Molise n. 12 del 2019, che aggiungeva il comma 2-bis all’art. 2 della legge regionale n. 7 del 2008, lamentando il contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e con la competenza esclusiva statale, anche in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 1 della legge regionale limitatamente alle parole “e dagli organismi non geneticamente modificati” e “oppure l’utilizzo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati”. Ha rilevato che la previsione determinava una violazione della direttiva 2001/18/CE e si risolveva in una misura ad effetto equivalente vietata dall’art. 34 TFUE.

    Il principio

    Una norma regionale che riserva un trattamento preferenziale, negli appalti pubblici, ai prodotti privi di OGM contrasta con il diritto dell’Unione europea, costituendo una misura ad effetto equivalente a una restrizione quantitativa agli scambi (art. 34 TFUE), e invade la competenza statale: la Regione non puo` discriminare i prodotti geneticamente modificati ammessi dalla disciplina europea.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge del Molise?

    Che negli appalti per la ristorazione collettiva pubblica costituisse titolo preferenziale l’utilizzo di prodotti della filiera corta e di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati.

    Perché è stata dichiarata in parte illegittima?

    Perché il trattamento preferenziale dei prodotti senza OGM violava la direttiva 2001/18/CE e si risolveva in una misura ad effetto equivalente a una restrizione agli scambi, vietata dall’art. 34 del TFUE.

    La filiera corta è stata toccata dalla pronuncia?

    No: l’illegittimita` ha riguardato solo le parole relative ai prodotti privi di OGM; il favore per la filiera corta non e` stato colpito dalla decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 22/2021 – Liquidazione coatta degli enti regionali: la Corte annulla la legge della Calabria sul CORAP

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Calabria che assoggettava il consorzio regionale CORAP a liquidazione coatta amministrativa. La disciplina delle procedure concorsuali incide sull’ordinamento civile e processuale, riservato allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Il CORAP e` il consorzio regionale calabrese per lo sviluppo delle attivita` produttive. Una legge regionale del 2019 ne prevedeva l’assoggettabilita` alla liquidazione coatta amministrativa, una procedura concorsuale per gestire la crisi di solvibilita` dell’ente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale, e la Camera arbitrale presso l’ANAC ha sollevato in via incidentale, la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2019, introduttivo dell’art. 6-bis della legge regionale n. 24 del 2013, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e, nel giudizio incidentale, anche all’art. 3 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., assorbita la censura riferita all’art. 3. Ha segnalato che l’ordinamento manca di una disciplina statale uniforme per le crisi di solvibilita` degli enti strumentali regionali, auspicando un intervento del legislatore statale.

    Il principio

    L’assoggettamento degli enti pubblici economici a procedure concorsuali, come la liquidazione coatta amministrativa, incide sulle materie “ordinamento civile” e “giurisdizione e norme processuali”, riservate alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e non puo` essere disposto con legge regionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il CORAP?

    È il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attivita` produttive della Calabria, un ente strumentale regionale che la legge impugnata voleva assoggettare a liquidazione coatta amministrativa.

    Perché la legge regionale è illegittima?

    Perché la disciplina delle procedure concorsuali attiene all’ordinamento civile e processuale, riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; la Regione non puo` regolarla.

    La Corte ha rivolto un’indicazione al legislatore?

    Sì: ha segnalato l’assenza di una disciplina statale uniforme per le crisi di solvibilita` degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, evidenziando la necessita` di un intervento regolativo dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 21/2021 – Controllo dei cinghiali: la Corte annulla in parte la legge della Toscana sui piani di abbattimento

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Toscana che ampliava i soggetti abilitati ai piani di abbattimento del cinghiale oltre quelli previsti dalla legge statale, salvando invece le altre disposizioni con un’interpretazione conforme.

    Di cosa si tratta

    La gestione e il controllo della fauna selvatica, in particolare del cinghiale, sono regolati da una legge statale del 1992 che indica chi puo` attuare i piani di abbattimento. Una legge della Regione Toscana ampliava l’elenco dei soggetti abilitati, includendo anche cacciatori e altre figure; il TAR ne ha dubitato la legittimita`.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questioni di legittimita` costituzionale dell’art. 37, commi 3, 4, 4-ter e 4-quater, della legge della Regione Toscana n. 3 del 1994, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), per contrasto con l’art. 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 37, comma 4-ter, che ampliava i soggetti abilitati ai piani di abbattimento. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sui commi 3 e 4 e, con interpretazione conforme, sul comma 4-quater, riferibile al solo controllo ecologico e non ai piani di abbattimento.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., impone che l’elenco dei soggetti abilitati ai piani di abbattimento della fauna selvatica, quale extrema ratio del controllo faunistico, resti quello fissato dalla legge statale; le norme regionali riferibili al solo controllo ecologico, non potendo compromettere la sopravvivenza delle specie, sfuggono invece alla censura.

    Domande e risposte

    Cosa ha annullato la Corte?

    Ha dichiarato illegittimo l’art. 37, comma 4-ter, della legge regionale toscana, che ampliava i soggetti abilitati ad attuare i piani di abbattimento del cinghiale oltre quelli previsti dalla legge statale n. 157 del 1992.

    Perché le altre norme sono state salvate?

    Perché i commi 3 e 4 non contrastano con la norma statale e il comma 4-quater, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, e` riferibile al solo controllo ecologico e non ai piani di abbattimento.

    Quale competenza statale è coinvolta?

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 15/2021 – Masi chiusi in Alto Adige: cade la preferenza per l’erede più anziano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma altoatesina sui «masi chiusi» che, tra gli eredi dello stesso grado, preferiva automaticamente il più anziano nell’assunzione del maso. Conta perché sostituisce un criterio rigido con una scelta basata sull’idoneità a condurre l’azienda agricola.

    Di cosa si tratta

    Il «maso chiuso» è un’antica istituzione dell’Alto Adige: un’azienda agricola che, per evitare la frammentazione, si trasmette in eredità a un solo erede (l’assuntore). La vecchia disciplina provinciale stabiliva che, tra più eredi dello stesso grado, dovesse essere preferito automaticamente il più anziano. Un tribunale ha dubitato della ragionevolezza di questo criterio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Testo unico sui masi chiusi), nella parte in cui, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, preferisce il più anziano, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione. Ha inoltre dubitato dell’art. 25, primo comma, dello stesso testo unico (criterio di calcolo del prezzo di assunzione), in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, del testo unico del 1962, nella parte in cui preferisce il più anziano, anziché prevedere che, sentiti gli altri coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, venga scelta la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione del maso. In via consequenziale ha annullato l’analoga previsione dell’art. 14, comma 1, lettera g), della l.p. n. 17 del 2001. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 25 (prezzo di assunzione), riferita agli artt. 3 e 42 Cost.

    Il principio

    È irragionevole, e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost., il criterio che individua automaticamente nell’erede più anziano l’assuntore del maso chiuso: la scelta deve fondarsi sull’idoneità concreta a condurre l’azienda agricola, sentiti gli altri coeredi e la commissione locale per i masi chiusi.

    Domande e risposte

    Che cosa è cambiato per la successione nei masi chiusi?

    Non vale più la preferenza automatica per l’erede più anziano: tra i coeredi dello stesso grado va scelta la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per condurre il maso, sentiti gli altri coeredi e la commissione locale.

    Perché la Corte ha annullato la preferenza per il più anziano?

    Perché il criterio dell’età è un automatismo irragionevole, in contrasto con l’art. 3 Cost.: non garantisce che il maso venga assunto da chi è effettivamente idoneo a condurlo.

    Tutte le questioni sono state accolte?

    No. La questione sull’art. 25 (criterio di calcolo del prezzo di assunzione), riferita agli artt. 3 e 42 Cost., è stata dichiarata inammissibile.

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  • Corte cost. n. 20/2021 – Medici specializzandi e concorsi: la Corte salva in parte la legge del Veneto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sugli obblighi imposti ai medici in formazione specialistica dalla Regione Veneto e infondate quelle su altri due articoli, tra cui l’esonero dalle preselezioni concorsuali per i candidati interni.

    Di cosa si tratta

    Una legge della Regione Veneto del 2019 imponeva ai medici specializzandi, finanziati con contratti aggiuntivi regionali, obblighi di partecipazione ai concorsi e di accettazione degli incarichi nei cinque anni successivi al diploma; un altro articolo prevedeva l’esonero dalle prove preselettive per i candidati gia` operanti nel servizio sanitario regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 19, 21 e 28, comma 3, della legge della Regione Veneto n. 44 del 2019, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, lamentando la violazione della liberta` di iniziativa economica, del principio di uguaglianza e del riparto di competenze in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 19 (obblighi dei medici specializzandi) e non fondate quelle sull’art. 21 e sull’art. 28, comma 3. Sull’esonero dalle preselezioni ha ritenuto la disciplina ragionevole: l’esonero riguarda solo le prove preselettive, vale per un periodo definito, valorizza l’esperienza maturata e non dispensa dalle prove concorsuali successive.

    Il principio

    L’esonero dei candidati interni dalle sole prove preselettive di un concorso pubblico non viola la parita` di trattamento né il buon andamento, quando ha portata limitata e temporanea, valorizza l’esperienza acquisita presso l’amministrazione e non dispensa i beneficiari dal sostenere, in condizioni di parita`, le prove concorsuali dirette a valutare il merito.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sugli obblighi dei medici specializzandi?

    Ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 19 della legge regionale, che imponeva ai medici obblighi di partecipazione ai concorsi e di accettazione degli incarichi nei cinque anni dopo il diploma.

    È legittimo l’esonero dalle preselezioni per i candidati interni?

    Sì: la Corte lo ha ritenuto ragionevole perché riguarda solo le prove preselettive, ha durata limitata, valorizza l’esperienza e non esonera dalle prove concorsuali di merito, da sostenere in condizioni di parita`.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 2, 3, 41 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 19/2021 – Conflitto tra poteri: inammissibile il ricorso del giudice di pace sulle udienze sospese

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da un giudice di pace contro il presidente del tribunale per la sospensione delle udienze durante l’emergenza COVID-19. Mancavano sia i requisiti soggettivi sia quelli oggettivi del conflitto tra poteri dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza sanitaria il presidente del Tribunale di Taranto aveva disposto la sospensione delle udienze. Un giudice di pace, ritenendo lese le proprie prerogative perché non coinvolto nel procedimento amministrativo, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato chiedendo l’annullamento di quei provvedimenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Taranto ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Tribunale ordinario di Taranto, in relazione alla sospensione delle udienze disposta per l’emergenza sanitaria. La Corte era chiamata a verificare i requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto previsti dall’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sotto il profilo soggettivo, il conflitto sorgeva dall’esercizio di funzioni non giurisdizionali tra organi appartenenti entrambi al potere giudiziario. Sotto il profilo oggettivo, il provvedimento di sospensione era autorizzato dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020: la doglianza riguardava al piu` l’illegittimita` di atti amministrativi, non un’invasione costituzionale di attribuzioni.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e` ammissibile solo se sorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta` del potere cui appartengono e per la delimitazione di sfere fissate da norme costituzionali. Esiste un’ontologica differenza tra atto meramente illegittimo e atto costituzionalmente invasivo: contro il primo non e` esperibile il conflitto.

    Domande e risposte

    Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti sulla delimitazione delle sfere di attribuzione fissate da norme costituzionali tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta` del potere cui appartengono.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché mancavano sia i requisiti soggettivi (entrambi gli organi appartengono al potere giudiziario, e il conflitto nasceva da funzioni non giurisdizionali) sia quelli oggettivi (si trattava di un atto al piu` illegittimo, non costituzionalmente invasivo).

    Cosa autorizzava la sospensione delle udienze?

    L’art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, che consentiva ai capi degli uffici giudiziari di sospendere le udienze per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

  • Corte cost. n. 14/2021 – Incidente probatorio e testimonianza del minore non vittima del reato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, che consente di assumere in incidente probatorio la testimonianza del minorenne anche quando non è vittima del reato. Conta perché tutela il minore-testimone e bilancia le esigenze del processo penale.

    Di cosa si tratta

    L’incidente probatorio è lo strumento che consente di assumere una prova prima del dibattimento, «cristallizzandola». Per alcuni reati gravi la legge permette di sentire in questa sede i minorenni, anche quando sono semplici testimoni e non vittime, per evitare loro di rivivere l’esperienza in aula. Un giudice ha dubitato che ciò fosse ragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente l’assunzione in incidente probatorio della testimonianza del minorenne che non sia anche persona offesa dal reato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione (uguaglianza e giusto processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la possibilità di sentire in incidente probatorio anche il minore-testimone non vittima del reato non viola né l’uguaglianza né i principi del giusto processo, essendo giustificata dall’esigenza di tutela del minore coinvolto nel procedimento.

    Il principio

    L’assunzione anticipata, in incidente probatorio, della testimonianza del minorenne anche quando non è vittima del reato è compatibile con gli artt. 3 e 111 Cost.: la peculiare condizione del minore-testimone giustifica la deroga all’ordinaria assunzione dibattimentale della prova, senza ledere uguaglianza e giusto processo.

    Domande e risposte

    Che cosa consente l’art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale?

    Consente, per i delitti indicati dalla norma, di assumere in incidente probatorio la testimonianza del minorenne anche quando non è la persona offesa dal reato, ma un semplice testimone.

    Perché il giudice riteneva la norma incostituzionale?

    Perché a suo avviso sottrarre la testimonianza del minore-testimone all’ordinaria sede dibattimentale, per la sola minore età, violerebbe l’uguaglianza (art. 3) e i principi del giusto processo (art. 111).

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione non fondata: la deroga è giustificata dalla tutela del minore coinvolto nel procedimento e non contrasta con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 13/2021 – Assistenza nelle aree pediatriche in Sicilia: estinto il giudizio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alla legge della Regione Siciliana sul riordino dell’assistenza nelle aree pediatriche, impugnata dallo Stato per profili di finanza pubblica. Conta come esempio di chiusura del giudizio senza decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva approvato una legge per riordinare l’assistenza nelle aree pediatriche, fissando criteri per il numero di infermieri pediatrici da assumere. Lo Stato l’aveva impugnata ritenendo che quei criteri ignorassero i vincoli di spesa e di programmazione del personale previsti dalla disciplina statale, anche in relazione al piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 21 (Riordino del settore dell’assistenza nelle aree pediatriche), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, lamentando il contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica in materia di personale del Servizio sanitario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, essendo venute meno le ragioni dell’impugnazione nel corso del giudizio.

    Il principio

    Anche in materia di organizzazione sanitaria regionale, quando vengono meno le ragioni dell’impugnazione, il processo costituzionale si estingue senza una pronuncia sul merito della questione sollevata.

    Domande e risposte

    Come si è concluso il giudizio sulla legge siciliana?

    Con una dichiarazione di estinzione del processo, senza decisione nel merito delle questioni sollevate.

    Che cosa contestava lo Stato alla legge siciliana?

    Che i criteri per determinare il numero di infermieri pediatrici da assumere fossero svincolati dai piani di fabbisogno del personale e dai vincoli di spesa statali, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).

    La Corte ha valutato se la legge fosse legittima?

    No: ha dichiarato estinto il processo, quindi non si è pronunciata sul merito della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 18/2021 – Cognome del figlio: la Corte solleva davanti a sé la questione del cognome materno

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha sollevato davanti a sé la questione di legittimita` della regola che impone automaticamente il cognome paterno al figlio nato fuori dal matrimonio, sospendendo il giudizio in attesa della decisione. È il passaggio che ha poi condotto al superamento dell’automatica prevalenza del cognome paterno.

    Di cosa si tratta

    Quando un figlio nato fuori dal matrimonio e` riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, l’art. 262, primo comma, del codice civile prevede che assuma il cognome del padre. Il caso riguardava genitori che, di comune accordo, volevano trasmettere al figlio il solo cognome materno, possibilita` esclusa dalla norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione di legittimita` costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio il solo cognome materno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha sollevato davanti a sé (autorimessione) la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU. Ha sospeso il giudizio principale fino alla definizione della questione.

    Il principio

    L’automatica prevalenza del cognome paterno, negando rilievo a una diversa volonta` concordemente espressa dai genitori, incide sul diritto all’identita` personale del figlio e sul principio di uguaglianza tra i genitori: questione che la Corte, richiamando la propria sentenza n. 286 del 2016 e la giurisprudenza CEDU (caso Cusan e Fazzo c. Italia), ha ritenuto pregiudiziale e ha rimesso a sé stessa.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte solleva la questione “davanti a sé”?

    È l’autorimessione: la Corte stessa, nel corso di un giudizio, solleva una nuova questione di costituzionalita` pregiudiziale e ne dispone la trattazione davanti a sé, sospendendo il giudizio in corso.

    Quale norma è in discussione?

    L’art. 262, primo comma, del codice civile, che impone l’acquisizione del cognome paterno al figlio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori.

    Perché si invoca anche la CEDU?

    Perché la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Cusan e Fazzo contro Italia, aveva gia` ritenuto che la rigidita` del sistema italiano violi gli artt. 8 e 14 CEDU sul rispetto della vita privata e familiare e sul divieto di discriminazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 12/2021 – Salute sessuale e fertilità maschile: estinto il giudizio sulla legge del Lazio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Regione Lazio in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile, dopo la rinuncia al ricorso da parte dello Stato. Conta perché mostra come l’intervento legislativo regionale possa far venir meno le ragioni dell’impugnazione.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato una legge della Regione Lazio sulla salute sessuale e la fertilità maschile, contestandone in particolare i profili finanziari. Nel corso del giudizio, però, la Regione ha modificato la propria legge rendendo inapplicabili le disposizioni contestate, e lo Stato ha deciso di rinunciare al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Lazio 25 novembre 2019, n. 25 (Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile). A seguito delle modifiche apportate dalla Regione, che hanno reso inapplicabili le disposizioni finanziarie censurate, e della comunicazione sulla loro mancata applicazione, lo Stato ha rinunciato al ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di costituzione della Regione resistente, comporta l’estinzione del giudizio ai sensi delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Il principio

    Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la parte resistente non si è costituita in giudizio, il processo costituzionale si estingue: la rinuncia, divenuta possibile perché le modifiche legislative regionali hanno fatto venir meno le ragioni dell’impugnazione, chiude il giudizio senza decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Come si è concluso il giudizio sulla legge laziale?

    Con una dichiarazione di estinzione del processo: lo Stato ha rinunciato al ricorso e, poiché la Regione non si era costituita, il giudizio si è estinto senza decisione nel merito.

    Perché lo Stato ha rinunciato?

    Perché la Regione Lazio aveva modificato la propria legge rendendo inapplicabili le disposizioni finanziarie censurate, così facendo venir meno le ragioni dell’impugnazione.

    La legge regionale è stata dichiarata legittima?

    No: la Corte non si è pronunciata sul merito. Ha solo dichiarato estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso.

  • Corte cost. n. 17/2021 – Liberazione anticipata e revoca: la Corte respinge l’estensione al “quasi reato”

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla revoca della liberazione anticipata. Il giudice chiedeva di equiparare la sentenza di proscioglimento per “quasi reato” alla condanna ai fini della revoca, ma la Corte non puo` introdurre per via additiva nuovi casi di revoca in danno del condannato.

    Di cosa si tratta

    La liberazione anticipata e` lo sconto di pena che riduce la durata della detenzione per il condannato che ha partecipato all’opera di rieducazione. La legge prevede la revoca del beneficio in caso di condanna per delitto non colposo. Nel caso esaminato il giudice si chiedeva se anche una sentenza di proscioglimento per il cosiddetto “quasi reato” (art. 115 cod. pen.) potesse giustificare la revoca.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato questioni di legittimita` costituzionale dell’art. 54, comma 3, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non equipara la sentenza di proscioglimento per “quasi reato” alla sentenza di condanna ai fini della revoca della liberazione anticipata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha osservato che la liberazione anticipata e la sua revoca attengono alla dimensione sostanziale del trattamento punitivo; un intervento additivo che ampli i casi di revoca a danno del condannato e` precluso, perché in malam partem, e rientra nelle scelte riservate al legislatore.

    Il principio

    In materia penale la Corte non puo` introdurre per via additiva nuovi casi di revoca di un beneficio penitenziario con effetti sfavorevoli al condannato: l’ampliamento delle ipotesi di revoca della liberazione anticipata, incidendo sul trattamento punitivo in senso peggiorativo, e` riservato alle scelte discrezionali del legislatore.

    Domande e risposte

    Cos’è la liberazione anticipata?

    È una riduzione della pena detentiva concessa al condannato che partecipa all’opera di rieducazione; incide direttamente sulla durata della pena, comportando un’anticipata scarcerazione.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice chiedeva alla Corte un intervento additivo per estendere i casi di revoca del beneficio a danno del condannato: un effetto in malam partem che la Corte non puo` produrre, essendo riservato al legislatore.

    Cosa significa “quasi reato” ex art. 115 cod. pen.?

    È l’ipotesi di accordo o istigazione non seguiti dal reato: il fatto non e` punito come delitto, ma puo` dar luogo a una misura di sicurezza in caso di pericolosita` sociale.

    Norme collegate