Autore: Andrea Marton

  • Articolo 145 Codice della Strada: Precedenza

    Articolo 145 Codice della Strada: Precedenza

    Art. 145 C.d.S. – Precedenza

    In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

    1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

    2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

    3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

    4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

    5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

    6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

    7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

    8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L’obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

    9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

    10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

    11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

  • Articolo 146 Codice della Strada: Violazione della segnaletica stradale

    Articolo 146 Codice della Strada: Violazione della segnaletica stradale

    Art. 146 C.d.S. – Violazione della segnaletica stradale

    In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

    1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

    2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall’articolo 191, comma 4.

    3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

    3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

  • Articolo 147 Codice della Strada: Comportamento ai passaggi a livello

    Articolo 147 Codice della Strada: Comportamento ai passaggi a livello

    Art. 147 C.d.S. – Comportamento ai passaggi a livello

    In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

    1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell’art. 44.

    2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all’art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.

    3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:

    a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;

    b) siano in movimento di apertura le semibarriere;

    c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;

    d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.

    4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.

    5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

    6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

  • Articolo 148 Codice della Strada: Sorpasso

    Articolo 148 Codice della Strada: Sorpasso

    Art. 148 C.d.S. – Sorpasso

    In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

    1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

    2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

    a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;

    b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;

    c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

    d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell’utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l’utente da sorpassare.

    3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.

    4. L’utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

    5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all’osservanza di quest’ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

    6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

    7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.

    8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.

    9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.

    10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

    11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

    12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:

    a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;

    b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall’apposita segnaletica orizzontale;

    c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

    d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

    13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

    14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall’apposito segnale.

    15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

    16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

  • Articolo 149 Codice della Strada: Distanza di sicurezza tra veicoli

    Articolo 149 Codice della Strada: Distanza di sicurezza tra veicoli

    Art. 149 C.d.S. – Distanza di sicurezza tra veicoli

    In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

    1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

    2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

    3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.

    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

    5. Quando dall’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

    6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433, salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI.

  • Articolo 150 Codice della Strada: Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna

    Articolo 150 Codice della Strada: Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna

    Art. 150 C.d.S. – Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna

    In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

    1. Quando l’incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.

    2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.

    3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.

    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

    5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l’art. 149, commi 5 e 6.

  • Articolo 151 Codice della Strada: Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

    Articolo 151 Codice della Strada: Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

    Art. 151 C.d.S. – Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

    In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

    1. Ai fini del presente titolo si intende per:

    a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;

    b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;

    c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

    d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

    e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

    f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;

    g) dispositivo d’illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;

    h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;

    i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;

    l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;

    m) luce d’ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;

    n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;

    o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;

    p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

    p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

    p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;

    p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;

    p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;

    p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177;

    p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.

  • Articolo 152 Codice della Strada: Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

    Articolo 152 Codice della Strada: Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

    Art. 152 C.d.S. – Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

    In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

    1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.

    1-bis. [Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l’uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione] (abrogato).

    1-ter. [Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d’ingombro] (abrogato).

    2. [Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza] (abrogato).

    3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

  • Articolo 153 Codice della Strada: Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

    Articolo 153 Codice della Strada: Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

    Art. 153 C.d.S. – Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

    In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

    1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

    2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma *1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente.

    3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

    a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

    b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;

    c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.

    4. È consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati.

    5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

    6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

    7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

    a) nei casi di ingombro della carreggiata;

    b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

    c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

    d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

    e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

    8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.

    9. È vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151.

    10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

    1*1. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

  • Articolo 154 Codice della Strada: Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

    Articolo 154 Codice della Strada: Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

    Art. 154 C.d.S. – Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

    In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

    1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

    a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

    b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

    2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.

    3. I conducenti devono, altresì:

    a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;

    b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;

    c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

    4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

    5. Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

    6. L’inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.

    7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

    8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.