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Autore: Andrea Marton
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Corte cost. n. 24/2021 – Intervento dei terzi nel giudizio costituzionale: inammissibile l’intervento della FEDERBINGO
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di un’associazione di categoria in un giudizio incidentale. Mancava un interesse qualificato e immediatamente inerente al rapporto dedotto in giudizio, e l’intervento era anche tardivo.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio incidentale di legittimita` costituzionale, la FEDERBINGO, federazione dei concessionari dei giochi del bingo, ha cercato di intervenire ad adiuvandum, pur non essendo parte del giudizio principale da cui la questione era sorta.
La questione di legittimità costituzionale
La questione affrontata riguardava l’ammissibilita` dell’intervento di un soggetto terzo nel giudizio incidentale, alla luce degli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che disciplinano modalita` e termini dell’intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi della FEDERBINGO. Da un lato l’atto di intervento era stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni; dall’altro l’associazione non era titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma di un mero interesse connesso agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti.
Il principio
Nel giudizio incidentale possono intervenire soggetti diversi dalle parti del giudizio principale solo se titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato dalla norma censurata; l’atto di intervento deve inoltre rispettare il termine perentorio di venti giorni.
Domande e risposte
Chi puo` intervenire in un giudizio davanti alla Corte costituzionale?
Nel giudizio incidentale possono intervenire, oltre alle parti del giudizio principale, solo i soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Perché l’intervento della FEDERBINGO è stato respinto?
Perché l’atto era tardivo rispetto al termine perentorio di venti giorni e perché l’associazione vantava solo un interesse generale connesso agli scopi statutari, non un interesse qualificato e immediatamente inerente al giudizio.
Il termine per intervenire è perentorio?
Sì: il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’atto introduttivo in Gazzetta Ufficiale ha natura perentoria, e l’intervento operato dopo la scadenza e` inammissibile.
Corte cost. n. 23/2021 – OGM e mense pubbliche: la Corte annulla in parte la legge del Molise sui prodotti senza OGM
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una legge della Regione Molise che prevedeva un titolo preferenziale, negli appalti delle mense pubbliche, per i prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati. La disciplina contrastava con il diritto dell’Unione europea e con la competenza statale.
Di cosa si tratta
Una legge della Regione Molise del 2019 stabiliva che negli appalti per la ristorazione collettiva di scuole, universita`, ospedali e luoghi di cura costituisse titolo preferenziale, oltre alla filiera corta, anche l’utilizzo di prodotti non contenenti OGM.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Molise n. 12 del 2019, che aggiungeva il comma 2-bis all’art. 2 della legge regionale n. 7 del 2008, lamentando il contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e con la competenza esclusiva statale, anche in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 1 della legge regionale limitatamente alle parole “e dagli organismi non geneticamente modificati” e “oppure l’utilizzo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati”. Ha rilevato che la previsione determinava una violazione della direttiva 2001/18/CE e si risolveva in una misura ad effetto equivalente vietata dall’art. 34 TFUE.
Il principio
Una norma regionale che riserva un trattamento preferenziale, negli appalti pubblici, ai prodotti privi di OGM contrasta con il diritto dell’Unione europea, costituendo una misura ad effetto equivalente a una restrizione quantitativa agli scambi (art. 34 TFUE), e invade la competenza statale: la Regione non puo` discriminare i prodotti geneticamente modificati ammessi dalla disciplina europea.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge del Molise?
Che negli appalti per la ristorazione collettiva pubblica costituisse titolo preferenziale l’utilizzo di prodotti della filiera corta e di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati.
Perché è stata dichiarata in parte illegittima?
Perché il trattamento preferenziale dei prodotti senza OGM violava la direttiva 2001/18/CE e si risolveva in una misura ad effetto equivalente a una restrizione agli scambi, vietata dall’art. 34 del TFUE.
La filiera corta è stata toccata dalla pronuncia?
No: l’illegittimita` ha riguardato solo le parole relative ai prodotti privi di OGM; il favore per la filiera corta non e` stato colpito dalla decisione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera s), invocato; le norme regionali violano anche vincoli UE