Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 475 Codice della Navigazione – Formazione della massa debitoria

    Art. 475 Codice della Navigazione – Formazione della massa debitoria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla formazione della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione dei danni e delle spese in ragione del valore dei beni per lui in rischio, fatta eccezione dei corredi dell'equipaggio e dei bagagli non registrati.

  • Art. 474 Codice della Navigazione – Spese del regolamento della contribuzione

    Art. 474 Codice della Navigazione – Spese del regolamento della contribuzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese relative alle operazioni di liquidazione e di regolamento.

  • Art. 473 Codice della Navigazione – Danni alla nave e al carico

    Art. 473 Codice della Navigazione – Danni alla nave e al carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla nave, al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla spedizione, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo, cioè nel porto in cui viene scaricata l'ultima partita di carico presente a bordo all'atto del provvedimento volontario. Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione:

    a) delle spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita;

    b) dei danni subiti anteriormente al provvedimento volontario;

    c) del valore residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento volontario e per cause a questo estranee. Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella massa creditoria ai sensi della lettera c del precedente comma, è determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del danno, ovvero sulla base di quanto anche prima è stato realizzato o sarebbe stato possibile realizzare mediante alienazione.

  • Art. 472 Codice della Navigazione – Perdita del nolo

    Art. 472 Codice della Navigazione – Perdita del nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base dell'ammontare lordo, fatta deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.

  • Art. 471 Codice della Navigazione – Spese eccezionali

    Art. 471 Codice della Navigazione – Spese eccezionali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria è valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore è stata sostituita. A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonché i premi di assicurazione relativi all'operazione. Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate.

  • Art. 470 Codice della Navigazione – Formazione della massa creditoria

    Art. 470 Codice della Navigazione – Formazione della massa creditoria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ciascuno dei danneggiati partecipa alla formazione della massa creditoria, e concorre alla ripartizione, per l'ammontare dei danni effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza del provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento della nave non descritti nell'inventario ovvero su provviste di bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate dal caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento.

  • Art. 469 Codice della Navigazione – Avarie comuni

    Art. 469 Codice della Navigazione – Avarie comuni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi, a norma dell'articolo 302, dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi.

  • Art. 468 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    Art. 468 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna si applicano le norme di questo titolo, in quanto gli usi speciali non dispongano diversamente. DELLA CONTRIBUZIONE ALLE AVARIE COMUNI

  • Art. 467 Codice della Navigazione – Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci

    Art. 467 Codice della Navigazione – Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il possessore dell'originale trasferibile della polizza di carico o della polizza ricevuto per l'imbarco ovvero di un ordine di consegna è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo, in base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo. Dei contratti di utilizzazione nella navigazione interna

  • Art. 466 Codice della Navigazione – Ordini di consegna

    Art. 466 Codice della Navigazione – Ordini di consegna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando ciò sia stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere, dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite delle merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l'imbarco o dalla polizza di carico. In tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono tenuti, all'atto dell'emissione degli ordini di consegna, a prenderne nota sull'originale trasferibile della polizza, con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci specificate in ciascun ordine, e con l'apposizione della propria firma e di quella del richiedente; quando l'intero carico rappresentato dalla polizza sia frazionato fra i vari ordini di consegna, sono tenuti altresì a ritirare l'originale trasferibile della polizza. Gli ordini di consegna emessi a norma dei comma precedenti attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463; possono essere al portatore, all'ordine o nominativi. Agli ordini di consegna predetti si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'emissione e la circolazione della polizza di carico.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: trasferimento e mutamento di mansioni

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Trasferimento e mutamento di mansioni nel CCNL della ristorazione collettiva

    Spostamenti di sede e cambi di mansione hanno limiti precisi (art. 2103 c.c.). E attenzione: il cambio appalto non è un trasferimento, è un cambio di datore sulla stessa commessa.

    In sintesi

    Il trasferimento di sede richiede comprovate ragioni tecnico-organizzative (art. 2103 c.c.). Il mutamento di mansioni ammette quelle equivalenti e superiori (con il trattamento dell’attività svolta e assegnazione definitiva dopo tre mesi, art. 58 CCNL); le mansioni inferiori solo nei casi tassativi, conservando livello e retribuzione. Il cambio appalto non è un trasferimento: è un cambio di datore sulla stessa commessa, con rapporto instaurato ex novo e trattamento economico garantito (artt. 229-230).

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Trasferimento e mutamento di mansioni: il quadro

    Due istituti distinti, entrambi disciplinati dall’art. 2103 del Codice civile e dal CCNL. Il trasferimento riguarda lo spostamento del luogo di lavoro; il mutamento di mansioni (jus variandi) riguarda il tipo di attività assegnata. Nella ristorazione collettiva il tema ha una declinazione particolare per via del lavoro su commesse dislocate in sedi diverse.

    Il trasferimento di sede

    Il trasferimento del lavoratore da un’unità produttiva all’altra (ad esempio da una mensa a un’altra) è legittimo solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Il CCNL nazionale non detta regole proprie sul trasferimento: non prevede preavvisi, rimborsi o indennità specifiche. Tutela i dirigenti sindacali, il cui trasferimento deve essere motivato e non può dipendere dall’esercizio della carica per tutta la durata del mandato e fino a tre mesi dopo (art. 44, c. 3), e invita le aziende a considerare con attenzione le richieste di ricongiungimento familiare di chi lavora lontano dalla residenza (art. 136). Eventuali condizioni di miglior favore vanno cercate negli accordi territoriali o aziendali.

    Il mutamento di mansioni (jus variandi)

    Il datore può modificare le mansioni entro questi limiti:

    • mansioni equivalenti: sempre ammesse, purché dello stesso livello di inquadramento (art. 58 parla di mansioni di assunzione, di livello superiore acquisito o equivalenti alle ultime svolte, senza diminuzione della retribuzione);
    • mansioni superiori: ammesse, con diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e, dopo tre mesi (art. 58, c. 1), assegnazione definitiva al livello superiore;
    • mansioni inferiori: ammesse solo nei casi tassativi dell’art. 2103 c.c. (modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione), con conservazione del livello e della retribuzione.

    Tabella riepilogativa

    Mutamento di mansioni: regole
    Tipo di mansione Ammissibilità Effetti
    Equivalenti (stesso livello) Sempre Nessuna modifica retributiva
    Superiori Sì Trattamento dell’attività svolta; definitive dopo 3 mesi (art. 58)
    Inferiori Solo nei casi tassativi (art. 2103 c.c.) Conservazione di livello e retribuzione
    Trasferimento di sede Con comprovate ragioni tecnico-organizzative Tutele di legge; il CCNL tutela i dirigenti sindacali (art. 44) e non prevede indennità proprie

    Assegnazione a mansioni superiori

    Se il lavoratore è adibito a mansioni superiori e l’assegnazione si protrae per tre mesi (art. 58, c. 1: «un periodo non superiore a tre mesi») senza essere una sostituzione di un assente con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione diventa definitiva, con passaggio al livello superiore e relativo trattamento. Se le mansioni sono promiscue si guarda all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale purché abitualmente prestata e non accessoria o di semplice addestramento (art. 59). È una tutela importante per chi, di fatto, copre stabilmente ruoli più qualificati nella brigata di cucina.

    Trasferimento e cambio appalto: non confonderli

    Il cambio appalto non è un trasferimento. Quando la commessa passa a una nuova impresa, il lavoratore cambia datore di lavoro ma di norma non cambia sede: continua a lavorare nella stessa mensa, alle dipendenze del subentrante, con il trattamento economico garantito dalla clausola sociale (artt. 226, 229 e 230). Il trasferimento, invece, è un atto del datore che sposta il lavoratore tra le proprie unità produttive ed è soggetto ai limiti dell’art. 2103 c.c.

    Casi pratici

    Tizio — Spostamento a un’altra mensa
    Il datore vuole spostare Tizio da una mensa cittadina a una in un comune distante. Il trasferimento è legittimo solo con comprovate ragioni tecnico-organizzative; Tizio verifica i limiti di legge: il CCNL nazionale non prevede preavvisi o rimborsi per il trasferimento, che vanno cercati in un eventuale accordo aziendale o territoriale.
    Caia — Mansioni superiori stabili
    Caia (5° livello) copre stabilmente da oltre tre mesi mansioni di capo partita (4° livello), non per sostituire un assente. Scaduti i tre mesi dell’art. 58, ha diritto all’assegnazione definitiva al livello superiore con il relativo trattamento.
    Sempronio — Cambio gestore, stessa mensa
    La commessa di Sempronio passa a una nuova impresa. Non è un trasferimento: Sempronio continua a lavorare nella stessa mensa, ma con il nuovo datore, con il trattamento economico garantito dalla clausola sociale. Le regole sul trasferimento dell’art. 2103 c.c. non si applicano al passaggio di gestione.
  • Art. 465 Codice della Navigazione – Duplicati della polizza

    Art. 465 Codice della Navigazione – Duplicati della polizza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Dell'originale della polizza ricevuto per l'imbarco o della polizza di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati. I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell'articolo 463. I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.

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