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Autore: Andrea Marton
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Mobilità venatoria in Puglia: processo estinto per rinuncia (Corte cost. ord. n. 51/2021)
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Regione Puglia in materia di mobilità venatoria, dopo che il Governo ha rinunciato al ricorso a seguito di una modifica della norma impugnata.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia aveva consentito ai cacciatori residenti una certa mobilità venatoria gratuita per il prelievo di fauna migratoria in ambiti diversi da quello di residenza. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendola lesiva della tutela dell’ambiente. Poi la Regione ha modificato la disposizione e il Governo ha rinunciato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 33, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, per contrasto con la legge statale sulla protezione della fauna (legge n. 157 del 1992).
La decisione della Corte
A seguito della modifica della disposizione impugnata e della conseguente rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di costituzione della Regione resistente, la Corte ha dichiarato estinto il processo.
Il principio
La rinuncia al ricorso da parte della parte che lo ha promosso, in assenza di costituzione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo costituzionale, senza che la Corte si pronunci nel merito.
Domande e risposte
La legge pugliese sulla caccia è stata annullata?
No. La Corte non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato estinto il processo perché il Governo ha rinunciato al ricorso dopo una modifica della norma.
Perché il Governo ha rinunciato?
Perché, a seguito di una successiva legge regionale che ha modificato la disposizione impugnata, sono venute meno le ragioni dell’impugnazione.
Cosa significa «estinzione del processo»?
Significa che il giudizio si chiude senza decisione di merito, in questo caso per effetto della rinuncia al ricorso.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (comma 2, lettera s), parametro su cui era fondato il ricorso.
Corte cost. n. 50/2021 – Aziende ospedaliere della Calabria: illegittima la legge regionale
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni di una legge della Regione Calabria sulle aziende ospedaliere del capoluogo, e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle altre questioni.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria aveva legiferato sull’assetto delle aziende ospedaliere della città capoluogo e poi su una serie di interventi di «manutenzione normativa». Il Governo ha impugnato più disposizioni ritenendole invasive delle competenze statali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 6 del 2019, e l’art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 1 del 2020, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 e, in via consequenziale, dell’art. 9, commi 3 e 5, e dell’art. 10 della stessa legge; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative alla legge reg. n. 6 del 2019.
Il principio
La Regione non può invadere ambiti riservati alla competenza statale: le disposizioni regionali in contrasto con il riparto di competenze fissato dall’art. 117 Cost. sono illegittime, con conseguente caducazione anche delle norme ad esse strettamente connesse.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte sulla legge calabrese?
Ha annullato l’art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 1 del 2020 e, in via consequenziale, altri commi e l’art. 10; sulle altre questioni ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con due ricorsi in via principale del 2019 e del 2020.
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, per le disposizioni del 2019, era venuto meno l’interesse a una pronuncia di merito, ad esempio per modifiche normative successive.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato e Regioni, parametro centrale della decisione.
- Art. 120 della Costituzione — Limiti all’esercizio dei poteri regionali, evocato dal Governo.