Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 499 Codice della Navigazione – Azione dell’equipaggio

    Art. 499 Codice della Navigazione – Azione dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.

  • Art. 498 Codice della Navigazione – Navi dello stesso proprietario od armatore

    Art. 498 Codice della Navigazione – Navi dello stesso proprietario od armatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se la nave soccorritrice e la nave assistita o salvata appartengono allo stesso proprietario o sono armate dallo stesso armatore.

  • Art. 497 Codice della Navigazione – Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

    Art. 497 Codice della Navigazione – Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La spesa per le indennità e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie comuni, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.

  • Art. 496 Codice della Navigazione – Ripartizione del compenso

    Art. 496 Codice della Navigazione – Ripartizione del compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata. La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero ammontare del compenso stesso.

  • Art. 495 Codice della Navigazione – Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

    Art. 495 Codice della Navigazione – Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l'ammontare dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute. Quando ad una stessa operazione di assistenza e di salvataggio abbiano partecipato più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970.

  • Art. 494 Codice della Navigazione – Efficacia della determinazione convenzionale del compenso

    Art. 494 Codice della Navigazione – Efficacia della determinazione convenzionale del compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato, non è efficace nei confronti dei componenti dell'equipaggio che non l'abbiano accettata, a meno che sia stata approvata dall'associazione sindacale che li rappresenta.

  • Art. 493 Codice della Navigazione – Compenso per salvataggio di persone

    Art. 493 Codice della Navigazione – Compenso per salvataggio di persone

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando l'ammontare relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose. Il compenso è dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone salvate.

  • Art. 492 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per salvataggio di cose

    Art. 492 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per salvataggio di cose

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose, dà diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.

  • Art. 491 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile

    Art. 491 Codice della Navigazione – Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso. Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.

  • Art. 490 Codice della Navigazione – Obbligo di salvataggio

    Art. 490 Codice della Navigazione – Obbligo di salvataggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.

  • Art. 489 Codice della Navigazione – Obbligo di assistenza

    Art. 489 Codice della Navigazione – Obbligo di assistenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

  • Art. 488 Codice della Navigazione – Danni non derivanti da collisione materiale

    Art. 488 Codice della Navigazione – Danni non derivanti da collisione materiale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale. DELL'ASSISTENZA E SALVATAGGIO DEL RICUPERO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI Dell'assistenza e del salvataggio

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