Autore: Andrea Marton

  • Mobilità venatoria in Puglia: processo estinto per rinuncia (Corte cost. ord. n. 51/2021)

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sulla legge della Regione Puglia in materia di mobilità venatoria, dopo che il Governo ha rinunciato al ricorso a seguito di una modifica della norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva consentito ai cacciatori residenti una certa mobilità venatoria gratuita per il prelievo di fauna migratoria in ambiti diversi da quello di residenza. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendola lesiva della tutela dell’ambiente. Poi la Regione ha modificato la disposizione e il Governo ha rinunciato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge della Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 33, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, per contrasto con la legge statale sulla protezione della fauna (legge n. 157 del 1992).

    La decisione della Corte

    A seguito della modifica della disposizione impugnata e della conseguente rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di costituzione della Regione resistente, la Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte della parte che lo ha promosso, in assenza di costituzione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo costituzionale, senza che la Corte si pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    La legge pugliese sulla caccia è stata annullata?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato estinto il processo perché il Governo ha rinunciato al ricorso dopo una modifica della norma.

    Perché il Governo ha rinunciato?

    Perché, a seguito di una successiva legge regionale che ha modificato la disposizione impugnata, sono venute meno le ragioni dell’impugnazione.

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    Significa che il giudizio si chiude senza decisione di merito, in questo caso per effetto della rinuncia al ricorso.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (comma 2, lettera s), parametro su cui era fondato il ricorso.
  • Corte cost. n. 50/2021 – Aziende ospedaliere della Calabria: illegittima la legge regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni di una legge della Regione Calabria sulle aziende ospedaliere del capoluogo, e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle altre questioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva legiferato sull’assetto delle aziende ospedaliere della città capoluogo e poi su una serie di interventi di «manutenzione normativa». Il Governo ha impugnato più disposizioni ritenendole invasive delle competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 6 del 2019, e l’art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 1 del 2020, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 e, in via consequenziale, dell’art. 9, commi 3 e 5, e dell’art. 10 della stessa legge; ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative alla legge reg. n. 6 del 2019.

    Il principio

    La Regione non può invadere ambiti riservati alla competenza statale: le disposizioni regionali in contrasto con il riparto di competenze fissato dall’art. 117 Cost. sono illegittime, con conseguente caducazione anche delle norme ad esse strettamente connesse.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sulla legge calabrese?

    Ha annullato l’art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 1 del 2020 e, in via consequenziale, altri commi e l’art. 10; sulle altre questioni ha dichiarato cessata la materia del contendere.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con due ricorsi in via principale del 2019 e del 2020.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per le disposizioni del 2019, era venuto meno l’interesse a una pronuncia di merito, ad esempio per modifiche normative successive.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 72/2021 – Bilancio della Regione Basilicata: questioni infondate sulla copertura ed estinzione parziale del giudizio

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla copertura finanziaria di due norme della Regione Basilicata e estinto il processo sulle altre. Le modifiche legislative sopravvenute e la rinuncia hanno definito il giudizio promosso dal Governo.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune norme della legge collegata alla stabilità regionale 2018 della Basilicata, contestando in particolare l’assenza di copertura finanziaria per alcuni oneri di spesa e profili attinenti alla tutela dell’ambiente. Nel corso del giudizio il legislatore regionale è intervenuto modificando le disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 30, 36, 42, 43 e 44 della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (collegato alla legge di stabilità regionale 2018), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria e tutela dell’ambiente). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 30 e 36, promosse per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. Ha invece dichiarato estinto il processo limitatamente agli artt. 42, 43 e 44, in conseguenza della rinuncia e in mancanza di costituzione della Regione su quei punti.

    Il principio

    L’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. non risulta violato quando la spesa trova adeguata copertura; il processo costituzionale si estingue, limitatamente alle questioni interessate, in caso di rinuncia non seguita dalla costituzione della parte resistente.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il Governo alla Regione Basilicata?

    La mancanza di copertura finanziaria per alcune spese previste dalla legge regionale e, per altre norme, il contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Perché il processo si è estinto su alcune norme?

    Perché sulle questioni relative agli artt. 42, 43 e 44 è intervenuta una rinuncia e la Regione non si è costituita su quei punti, determinando l’estinzione del giudizio limitatamente ad essi.

    Le norme sulla copertura finanziaria erano incostituzionali?

    No. La Corte ha ritenuto non fondate le censure sugli artt. 30 e 36, escludendo la violazione dell’obbligo di copertura finanziaria.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 71/2021 – Mansioni superiori dei DSGA scolastici: legittimo il compenso che si riduce con l’anzianità

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sul compenso degli assistenti amministrativi incaricati delle mansioni di DSGA. Il meccanismo che riduce l’integrazione retributiva con l’aumentare dell’anzianità non viola né il principio di eguaglianza né quello della retribuzione proporzionata.

    Di cosa si tratta

    Nelle scuole, gli assistenti amministrativi possono essere incaricati di svolgere le mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). La legge riconosce loro, come compenso, la differenza tra lo stipendio iniziale del DSGA e quello già percepito: con l’aumentare dell’anzianità, questa integrazione si riduce fino ad azzerarsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, per il presunto contrasto con la ragionevolezza, con l’eguaglianza e con il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il criterio di calcolo non è irragionevole né lesivo dell’eguaglianza: le situazioni poste a confronto sono diverse, anche perché agli assistenti amministrativi con esperienza nelle mansioni di DSGA il legislatore ha riservato un regime agevolato di accesso al profilo superiore, tale da escludere la denunciata disparità di trattamento.

    Il principio

    Non è irragionevole, né contrario al principio di retribuzione proporzionata, un compenso per mansioni superiori commisurato alla differenza con il trattamento già goduto, che si riduce con l’anzianità: rientra nella discrezionalità del legislatore, e le situazioni messe a confronto presentano differenze che escludono la disparità di trattamento.

    Domande e risposte

    Perché il compenso per le mansioni di DSGA può azzerarsi con l’anzianità?

    Perché la legge riconosce solo la differenza tra lo stipendio iniziale del DSGA e quello già percepito: chi ha maggiore anzianità ha già uno stipendio vicino o pari a quello iniziale del profilo superiore.

    Questo meccanismo viola il diritto a una giusta retribuzione?

    No. La Corte ha ritenuto rispettato l’art. 36 Cost., perché il lavoratore percepisce comunque almeno il trattamento corrispondente alla qualifica iniziale superiore.

    C’è discriminazione tra assistenti amministrativi e dirigenti scolastici?

    No. Le situazioni sono diverse, e per gli assistenti con esperienza nelle mansioni di DSGA il legislatore ha previsto un regime agevolato di accesso, escludendo la disparità.

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  • Corte cost. n. 49/2021 – Proroga delle concessioni per le sale bingo: legittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina della proroga tecnica delle concessioni per la gestione del gioco del bingo (art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017). La norma resta in vigore.

    Di cosa si tratta

    Le sale bingo operano in base a concessioni statali. In attesa delle nuove gare, il legislatore ha previsto una «proroga tecnica» delle concessioni in scadenza, subordinata al pagamento di un canone. Alcune società concessionarie hanno contestato questo meccanismo davanti al giudice amministrativo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con due ordinanze, ha impugnato l’art. 1, comma 1047, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 41, nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale. Ha inoltre escluso di poter restituire gli atti al giudice rimettente nonostante i numerosi interventi legislativi sopravvenuti, anche legati all’emergenza COVID-19.

    Il principio

    La disciplina della proroga tecnica delle concessioni del bingo, con il relativo canone, non è stata ritenuta in contrasto con la libertà di iniziativa economica né con i principi di eguaglianza e con il diritto dell’Unione europea evocati dal rimettente.

    Domande e risposte

    La proroga delle concessioni bingo è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina della proroga tecnica resta valida.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Il TAR Lazio, sezione seconda, con due ordinanze del 26 marzo 2019, nell’ambito di ricorsi proposti da società concessionarie.

    Hanno influito le norme COVID-19 sul bingo?

    La Corte ha dato conto dei numerosi interventi legislativi, anche emergenziali, ma ha escluso che imponessero la restituzione degli atti al giudice rimettente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 70/2021 – Bilancio 2020 e Provincia di Trento: cessata la materia del contendere e questioni infondate

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    La Corte ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere e in parte non fondate le questioni promosse dalla Provincia autonoma di Trento sulla legge di bilancio 2020. Le modifiche normative sopravvenute e una corretta interpretazione delle norme hanno superato i dubbi di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento ha impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio statale 2020, ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria e delle prerogative riconosciute dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Nel corso del giudizio sono intervenute modifiche normative e accordi tra Stato e Provincia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate varie disposizioni dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio 2020), tra cui i commi 290, 548 e 602, in riferimento agli artt. 3, 117, 119 e 120 della Costituzione, allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, a tutela dell’autonomia finanziaria provinciale. Ricorrente: la Provincia autonoma di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative ai commi 548 e 290, in conseguenza delle modifiche e degli accordi sopravvenuti, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni. Sul comma 602, in combinato con il comma 590, ha ritenuto infondate le censure: dal testo non era ricavabile alcun precetto lesivo per gli enti territoriali.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio, le modifiche normative o gli accordi sopravvenuti fanno venir meno l’interesse al ricorso, la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Le questioni residue sono infondate se dalla disposizione impugnata, correttamente interpretata, non si ricava alcun precetto lesivo dell’autonomia degli enti territoriali.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per fatti sopravvenuti (qui modifiche normative e accordi tra Stato e Provincia), è venuto meno l’interesse a una decisione nel merito su quelle specifiche questioni.

    Perché le questioni sul comma 602 sono state ritenute infondate?

    Perché, interpretando correttamente la norma, non emergeva alcun precetto idoneo a ledere l’autonomia finanziaria degli enti territoriali.

    La decisione ha esaurito tutto il ricorso della Provincia?

    No. La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso.

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  • Corte cost. n. 48/2021 – Raccolta firme per le liste elettorali e giurisdizione del giudice ordinario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sulle regole per la raccolta delle sottoscrizioni necessarie a presentare liste alle elezioni della Camera (art. 18-bis del d.P.R. n. 361 del 1957). Le norme restano in vigore.

    Di cosa si tratta

    Per candidarsi alle elezioni politiche occorre raccogliere un certo numero di firme a sostegno delle liste, salvo i casi di esenzione. Un esponente politico e un movimento avevano contestato davanti al Tribunale di Roma il numero di firme richieste e il regime delle esenzioni, ritenendoli un ostacolo eccessivo al diritto di candidarsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 1 e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 2 (regime delle esenzioni) e non fondate quelle relative al comma 1 (numero delle sottoscrizioni). Nel decidere, ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

    Il principio

    La Corte ha ribadito che il controllo degli Uffici elettorali circoscrizionali sulla ammissione delle liste ha natura amministrativa e che la «verifica dei poteri» riservata alla Camera dall’art. 66 Cost. non sottrae al giudice ordinario la tutela nella fase preparatoria del procedimento elettorale; nel merito, la soglia di firme richiesta dall’art. 18-bis, comma 1, non è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Le regole sulla raccolta firme sono state cancellate?

    No. La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: le regole sulle sottoscrizioni restano in vigore.

    Il giudice ordinario poteva occuparsi della questione?

    Sì. La Corte ha escluso il difetto di giurisdizione: la tutela nella fase preparatoria delle elezioni spetta al giudice ordinario, perché il controllo degli uffici elettorali ha natura amministrativa.

    Quante firme servono per presentare una lista?

    Il numero è fissato dall’art. 18-bis, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, con un regime di esenzioni; la Corte non ha ritenuto incostituzionale tale disciplina.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 69/2021 – Misure di sicurezza e cautelari: questioni manifestamente inammissibili per irrilevanza

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal GUP di Cosenza in materia di misure cautelari e di sicurezza. Le norme censurate non dovevano essere applicate nel giudizio principale, dove si discuteva solo dell’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (il ricovero in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e i rapporti tra le regole sulle misure cautelari personali e quelle sulle misure di sicurezza. Il giudice dubitava della legittimità di alcune disposizioni del codice di procedura penale e del codice penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 299, comma 3-bis, e 300, comma 2, del codice di procedura penale, e l’art. 222, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 13, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 5 della CEDU e al principio di ragionevolezza. Giudice rimettente: il GUP del Tribunale ordinario di Cosenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni. Le norme censurate non erano applicabili nel giudizio principale: in particolare l’art. 222, primo comma, cod. pen. riguarda l’applicazione definitiva della misura di sicurezza, mentre nel procedimento si discuteva solo della sua applicazione provvisoria, regolata da altre disposizioni.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la norma censurata non deve essere applicata nel giudizio principale: la rilevanza è condizione indispensabile, e nel caso dell’applicazione solo provvisoria della misura di sicurezza non venivano in gioco le disposizioni impugnate.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili?

    Perché le norme censurate non erano rilevanti: nel giudizio si discuteva solo dell’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, non delle ipotesi disciplinate dalle disposizioni impugnate.

    Che differenza c’è tra applicazione provvisoria e definitiva della misura di sicurezza?

    L’applicazione provvisoria è regolata da norme diverse e non prevede una durata minima; l’art. 222 cod. pen., censurato, riguarda invece l’applicazione definitiva, non in discussione nel caso.

    Cosa significa «manifestamente inammissibile»?

    È una pronuncia che, in modo evidente, esclude l’esame nel merito perché mancano i presupposti, qui la rilevanza delle norme nel giudizio a quo.

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  • Limiti agli spostamenti dei richiedenti asilo: questione superata (Corte cost. ord. n. 47/2021)

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, perché quella norma era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 186 del 2020: le questioni sono rimaste prive di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Diversi tribunali (Salerno, Ferrara, Palermo) avevano dubitato della legittimità della norma che, introdotta nel 2018, incideva sui documenti e sugli spostamenti dei richiedenti protezione internazionale. Nel frattempo, però, la Corte aveva già cancellato quella disposizione con un’altra sentenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    I tribunali ordinari di Salerno, Ferrara e Palermo avevano impugnato l’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018), per violazione degli artt. 2, 3, 16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al Protocollo n. 4 CEDU e al Patto internazionale sui diritti civili e politici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili: la norma censurata era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 186 del 2020, sicché le questioni risultano ormai prive di oggetto.

    Il principio

    Quando la norma censurata è già stata rimossa dall’ordinamento da una precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, le ulteriori questioni che la riguardano diventano prive di oggetto e vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché la norma contestata era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 186 del 2020: non c’era più nulla su cui decidere.

    La norma sui richiedenti asilo è ancora in vigore?

    No. Era già stata rimossa dall’ordinamento dalla precedente sentenza n. 186 del 2020.

    Cosa significa «privo di oggetto»?

    Significa che la disposizione contestata non esiste più: la Corte non può pronunciarsi nel merito di una norma già annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 68/2021 – Revoca della patente: cessa se la norma applicata viene dichiarata incostituzionale

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non si applicava alla revoca della patente disposta con sentenza penale definitiva. Anche le sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale devono cessare se fondate su una norma dichiarata incostituzionale.

    Di cosa si tratta

    Quando una norma penale viene dichiarata incostituzionale, cessano l’esecuzione e gli effetti delle condanne fondate su di essa, anche se già definitive. Restava dubbio se la stessa regola valesse per le sanzioni amministrative che, pur formalmente non penali, hanno carattere sostanzialmente afflittivo, come la revoca della patente disposta in sede penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt. 136, 3 e altri parametri, nella parte in cui non estende la cessazione degli effetti anche alle sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale ai sensi della CEDU. Giudice rimettente: il GIP del Tribunale ordinario di Milano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto interpretato nel senso che non si applica alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 222, comma 2, del Codice della strada. Gli altri parametri sono rimasti assorbiti.

    Il principio

    Quando una norma è dichiarata incostituzionale, ne cessano l’esecuzione e gli effetti anche con riferimento alle sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale, come la revoca della patente disposta con sentenza penale definitiva: non è ragionevole che il condannato continui a subire una sanzione fondata su una norma riconosciuta illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi si è visto revocare la patente in base a una norma poi dichiarata incostituzionale?

    La revoca, se ha natura sostanzialmente penale ed è stata disposta con sentenza penale definitiva, cessa di produrre effetti, come già avviene per le pene in senso stretto.

    Perché si parla di sanzione «sostanzialmente penale»?

    Perché, secondo i criteri della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alcune sanzioni formalmente amministrative hanno carattere afflittivo tale da essere assimilate alle pene.

    Quale principio costituzionale è stato decisivo?

    L’art. 136 Cost., per cui la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia: la Corte ne ha tratto la necessità di rimuovere anche gli effetti pregiudizievoli ancora in corso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 46/2021 – Compensazioni per gli impianti eolici e blocco degli accordi con i Comuni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate sulla norma (art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018) che ha «cristallizzato» l’efficacia degli accordi tra Comuni e imprese eoliche sottoscritti prima del 3 ottobre 2010. La disposizione resta dunque in vigore.

    Di cosa si tratta

    Alcune imprese titolari di impianti eolici in Puglia avevano smesso di pagare ai Comuni i corrispettivi annui previsti da convenzioni stipulate per la localizzazione degli impianti, sostenendo che si trattasse di misure di compensazione meramente patrimoniali contrarie a norme imperative. Nel corso dei giudizi è entrata in vigore una norma statale che ha confermato l’efficacia di quegli accordi conclusi prima del 3 ottobre 2010. Il Consiglio di Stato ha dubitato della sua legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, con più ordinanze, ha impugnato l’art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi europei sulle fonti rinnovabili e ad obblighi internazionali (CEDU e Protocollo di Kyoto).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi dell’associazione di categoria ANEV; ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate con due delle ordinanze e non fondate quelle sollevate con le altre due ordinanze. La norma sopravvive quindi al vaglio di costituzionalità.

    Il principio

    La disposizione che conferma l’efficacia degli accordi bilaterali tra Comuni e imprese eoliche stipulati prima del 3 ottobre 2010 non è stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali evocati: nei limiti dello scrutinio, gli accordi già conclusi restano validi.

    Domande e risposte

    La norma sugli accordi eolici è stata annullata?

    No. La Corte non ha annullato la disposizione: ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate. La norma resta in vigore.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Consiglio di Stato, con tre ordinanze del 27 gennaio 2020 e una del 27 dicembre 2019, nell’ambito di contenziosi tra imprese eoliche e Comuni pugliesi.

    Cosa prevede la norma contestata?

    Ha «cristallizzato» l’efficacia degli accordi bilaterali tra Comuni e operatori eolici sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, in presenza di determinati presupposti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 67/2021 – Misure anti-COVID: inammissibile anche il conflitto della deputata Cunial

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla deputata Sara Cunial contro Camera, Senato e Governo sui provvedimenti anti-COVID. Come nel caso parallelo, il singolo parlamentare non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette.

    Di cosa si tratta

    Anche questo caso nasce dalle misure adottate per l’emergenza COVID-19. Una deputata lamentava che i contenuti realmente «legislativi» delle limitazioni alle libertà fossero stati riversati nei DPCM e nei decreti ministeriali, ledendo le sue prerogative di rappresentante della Nazione senza vincolo di mandato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da Sara Cunial nella qualità di deputata nei confronti delle due Camere e del Governo, invocando gli artt. 67, 64 e 70 della Costituzione, in relazione ai provvedimenti adottati per l’emergenza epidemiologica. Fase di ammissibilità del ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Va tenuta distinta la legittimazione attiva del singolo parlamentare da quella della Camera di appartenenza: il singolo non può rappresentare l’intero organo né vantare attribuzioni individuali costituzionalmente protette, sicché manca la legittimazione al conflitto. La Corte ha inoltre osservato che il conflitto era proposto anche verso il Senato, organo cui la ricorrente non apparteneva.

    Il principio

    Il singolo parlamentare non è legittimato al conflitto di attribuzione nei confronti delle Camere e del Governo, perché le sue prerogative di rappresentante della Nazione non si traducono in attribuzioni individuali costituzionalmente protette azionabili in questa sede.

    Domande e risposte

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché il singolo parlamentare non ha attribuzioni individuali costituzionalmente protette e non può rappresentare l’organo cui appartiene: vale la stessa regola del conflitto parallelo deciso lo stesso giorno.

    Il divieto di vincolo di mandato dell’art. 67 Cost. dava un titolo a ricorrere?

    No. La Corte ha ritenuto che le prerogative del singolo deputato non si traducono in attribuzioni individuali azionabili tramite il conflitto tra poteri.

    Si poteva agire anche contro il Senato?

    No. La Corte ha rilevato che la ricorrente non apparteneva al Senato, ulteriore ragione di non proponibilità del conflitto verso quell’organo.

    Norme collegate