Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 510 Codice della Navigazione – Diritti ed obblighi del ritrovatore

    Art. 510 Codice della Navigazione – Diritti ed obblighi del ritrovatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all'autorità predetta. Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila lire di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio marittimo.

  • Art. 509 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 509 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il diritto alle indennità e al compenso di ricupero si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate. Del ritrovamento di relitti di mare

  • Art. 508 Codice della Navigazione – Custodia e vendita delle cose ricuperate

    Art. 508 Codice della Navigazione – Custodia e vendita delle cose ricuperate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'autorità che assume il ricupero o che, a norma dell'articolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime. Durante le operazioni di ricupero l'autorità predetta può procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d'ufficio. Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall'autorità o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato dall'autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l'autorità procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero delle indennità e del compenso spettanti al ricuperatore, nonché delle spese di custodia. Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna.

  • Art. 507 Codice della Navigazione – Ricupero operato dall’autorità marittima

    Art. 507 Codice della Navigazione – Ricupero operato dall’autorità marittima

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell'articolo precedente, il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque del Regno può, se ne è prevedibile un utile risultato, essere assunto dall'autorità marittima, quando i proprietari delle cose non intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il ricupero iniziato. Si considera a tale effetto che i proprietari non intendono assumere o proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro sessanta giorni dallo avviso a tal fine pubblicato dall'autorità marittima nei modi stabiliti dal regolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese entro sessanta giorni dall'invito dell'autorità. Tuttavia il ricupero può in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione. Quando si tratti di nave straniera, l'autorità marittima, prima di iniziare il ricupero, ne dà altresì notizia al console dello Stato di cui la nave batteva la bandiera, affinchè il console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero.

  • Art. 506 Codice della Navigazione – Intervento dell’autorità marittima

    Art. 506 Codice della Navigazione – Intervento dell’autorità marittima

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero.

  • Art. 505 Codice della Navigazione – Ricupero operato dal comandante della nave naufragata

    Art. 505 Codice della Navigazione – Ricupero operato dal comandante della nave naufragata

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in ogni caso è preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore. Il compenso del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio, che hanno cooperato al ricupero, è fissato, in mancanza di accordo con l'armatore, dall'autorità indicata nell'articolo 502 o dall'autorità consolare, in relazione al valore delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.

  • Art. 504 Codice della Navigazione – Ricupero senza mezzi nautici

    Art. 504 Codice della Navigazione – Ricupero senza mezzi nautici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel concorso di più persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell'articolo 501. Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni. In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero, dall'autorità indicata nell'articolo 502, in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.

  • Art. 503 Codice della Navigazione – Indennità e compenso

    Art. 503 Codice della Navigazione – Indennità e compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla consegna delle cose ricuperate, dà diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nonché a un compenso stabilito in ragione del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese generali dell'impresa. Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le norme degli articoli 492, 494,496.

  • Art. 502 Codice della Navigazione – Obblighi del ricuperatore

    Art. 502 Codice della Navigazione – Obblighi del ricuperatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il proprietario del relitto. Entro dieci giorni dall'approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla più vicina autorità preposta alla navigazione marittima o interna.

  • Art. 501 Codice della Navigazione – Assunzione del ricupero

    Art. 501 Codice della Navigazione – Assunzione del ricupero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, è preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, purché entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno.

  • Art. 500 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 500 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate. Del ricupero

  • CCNL Ristorazione Collettiva: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL della ristorazione collettiva

    Il CCNL prevede la tredicesima e la quattordicesima. I premi nascono invece dalla contrattazione di secondo livello e possono diventare welfare con vantaggi fiscali.

    In sintesi

    Il CCNL prevede 14 mensilità: la tredicesima in occasione delle ricorrenze natalizie (art. 183) e la quattordicesima con la retribuzione di luglio (art. 184), entrambe in dodicesimi per chi lavora solo una parte dell’anno. Il premio di risultato non è obbligatorio: nasce dalla contrattazione di secondo livello, è legato a obiettivi e può godere di tassazione agevolata o essere convertito in welfare. Le mensilità aggiuntive concorrono al TFR.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    La tredicesima mensilità

    La tredicesima (art. 183) è una gratifica pari a una mensilità della retribuzione in atto: paga base nazionale, contingenza, scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali ed eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, esclusi gli assegni familiari. Si paga in occasione delle ricorrenze natalizie.

    Se il rapporto inizia o termina nell’anno, o la prestazione è ridotta, le frazioni di mese si cumulano: spetta un rateo per ogni trenta giorni di calendario e per l’eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni; la frazione inferiore non conta. Dall’importo si detraggono i ratei dei periodi di assenza non retribuita.

    La quattordicesima

    La quattordicesima (art. 184) è una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno (paga base, contingenza e le altre voci dell’art. 183, esclusi gli scatti di anzianità) e si paga con la retribuzione di luglio. Spetta per intero a chi ha lavorato nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; negli altri casi si calcola a ratei con la stessa regola dei 15 giorni.

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi a confronto
    Voce Fonte Quando Come si calcola
    Tredicesima CCNL, art. 183 Ricorrenze natalizie Una mensilità con scatti; ratei per 30 giorni e frazioni di almeno 15 giorni
    Quattordicesima CCNL, art. 184 Con la retribuzione di luglio Retribuzione al 30 giugno, senza scatti; intera con 12 mesi di servizio, altrimenti a ratei
    Premio di risultato Contrattazione di 2° livello (art. 13, ipotesi 2024) Secondo accordo Legato a obiettivi; in mancanza di accordo importo fisso per livello (vedi sotto)

    La malattia non riduce i ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 190, c. 4). Il minimo del livello da cui partire è nella tabella dei minimi.

    Il premio di risultato e il welfare

    Il premio di risultato non deriva dal contratto nazionale ma dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale): è legato a obiettivi di produttività, redditività o qualità ed è misurabile. Se in mancanza di accordo entro il 31 ottobre 2026 il premio non è definito, l’ipotesi di rinnovo del 5 giugno 2024 (art. 13) prevede l’erogazione, con la retribuzione di novembre 2027, di un importo fisso tra 112 e 186 euro a seconda del livello (a scelta, 140 euro in welfare). Quando rispetta i requisiti di legge, può beneficiare dell’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 euro per gli anni 2026 e 2027 e può essere convertito, su scelta del lavoratore, in welfare (beni e servizi) con ulteriori vantaggi fiscali. Sulle commesse in appalto i premi possono essere disciplinati da accordi specifici.

    Incidenza su ferie, malattia e TFR

    La tredicesima (e la quattordicesima ove prevista) incide su diversi istituti:

    • non subisce detrazioni per i periodi di malattia (art. 190, c. 4); i periodi di assenza non retribuita riducono i ratei (artt. 183 e 184);
    • concorre alla base di calcolo del TFR in quanto componente della retribuzione annua (art. 217);
    • la tredicesima comprende gli scatti, la quattordicesima no.

    Mensilità aggiuntive e cambio appalto

    Al cambio appalto la anzianità riconosciuta dalla clausola sociale rileva per la maturazione delle mensilità aggiuntive. Le quote di tredicesima/quattordicesima maturate con la gestione uscente vanno conteggiate correttamente nel passaggio: conviene verificare il cedolino di chiusura per le quote già maturate e non ancora erogate.

    Casi pratici

    Tizio — Tredicesima proporzionale
    Tizio è assunto come addetto mensa il 1° luglio. A dicembre riceve la tredicesima proporzionale: avendo lavorato sei mesi pieni, gli spettano sei dodicesimi della mensilità, calcolati sulla retribuzione comprensiva degli scatti eventualmente maturati (art. 183).
    Caia — Premio di risultato convertito in welfare
    Caia (cuoca) matura un premio di risultato previsto da un accordo aziendale di commessa. Sceglie di convertirne una parte in servizi welfare: beneficia così di un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto all’erogazione in denaro.
    Sempronio — Tredicesima al cambio appalto
    Sempronio passa alla nuova impresa a settembre per clausola sociale. A dicembre riceve la tredicesima: verifica che le quote maturate nei mesi precedenti con la gestione uscente siano state correttamente liquidate, e che il subentrante riconosca i mesi successivi al passaggio.
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