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Autore: Andrea Marton
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Mandato d’arresto europeo: atti restituiti al giudice (Corte cost. ord. n. 60/2021)
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.Con ordinanza, la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente nella questione sull’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005 in materia di mandato d’arresto europeo.
Di cosa si tratta
Il mandato d’arresto europeo è lo strumento con cui uno Stato membro chiede a un altro la consegna di una persona. La Corte di cassazione aveva dubitato della legittimità di una norma sui motivi di rifiuto della consegna, ma la Corte costituzionale ha rinviato gli atti al giudice perché rivaluti la questione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo), come introdotto dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge n. 117 del 2019.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, senza pronunciarsi nel merito della questione.
Il principio
Quando sopravvengono elementi che impongono al giudice rimettente una nuova valutazione della rilevanza o della formulazione della questione, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti, affinché il giudice riesamini la questione alla luce del quadro aggiornato.
Domande e risposte
La norma sul mandato d’arresto europeo è stata annullata?
No. La Corte non si è pronunciata nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Cosa significa «restituzione degli atti»?
Significa che il giudice che aveva sollevato la questione deve riesaminarla, di norma alla luce di sopravvenienze normative o giurisprudenziali.
Chi aveva sollevato la questione?
La Corte di cassazione, sezione sesta penale, con ordinanza relativa a un procedimento di mandato d’arresto europeo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, sfondo della disciplina sul mandato d’arresto europeo.
Corte cost. n. 59/2021 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la reintegrazione non è più facoltativa
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 18, settimo comma, dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui, accertata la manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, lasciava al giudice la facoltà («può altresì applicare») di disporre la reintegrazione, anziché imporla.
Di cosa si tratta
Quando un lavoratore è licenziato per «giustificato motivo oggettivo» (ad esempio per ragioni organizzative) e si accerta che il fatto posto a base del licenziamento è manifestamente insussistente, si pone il problema delle conseguenze: indennità oppure reintegrazione nel posto. La norma rimetteva la scelta al giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 41, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede che il giudice, accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» — invece che «applica altresì» — la tutela reintegratoria di cui al quarto comma del medesimo art. 18.
Il principio
Quando è accertata la manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la reintegrazione non può essere rimessa a una scelta discrezionale del giudice: la tutela reintegratoria si applica, in coerenza con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, senza ingiustificate disparità rispetto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Domande e risposte
Cosa cambia per i lavoratori?
Se è accertata la manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve disporre la reintegrazione, che non è più una semplice facoltà.
Quale norma è stata modificata?
L’art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), nel testo introdotto dalla riforma Fornero (legge n. 92 del 2012).
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 7 febbraio 2020.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, fondamento della decisione.
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica, bilanciata con la tutela del lavoratore.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e tutela giurisdizionale, parametro evocato.