Autore: Andrea Marton

  • Mandato d’arresto europeo: atti restituiti al giudice (Corte cost. ord. n. 60/2021)

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente nella questione sull’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005 in materia di mandato d’arresto europeo.

    Di cosa si tratta

    Il mandato d’arresto europeo è lo strumento con cui uno Stato membro chiede a un altro la consegna di una persona. La Corte di cassazione aveva dubitato della legittimità di una norma sui motivi di rifiuto della consegna, ma la Corte costituzionale ha rinviato gli atti al giudice perché rivaluti la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo), come introdotto dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge n. 117 del 2019.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, senza pronunciarsi nel merito della questione.

    Il principio

    Quando sopravvengono elementi che impongono al giudice rimettente una nuova valutazione della rilevanza o della formulazione della questione, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti, affinché il giudice riesamini la questione alla luce del quadro aggiornato.

    Domande e risposte

    La norma sul mandato d’arresto europeo è stata annullata?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente.

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    Significa che il giudice che aveva sollevato la questione deve riesaminarla, di norma alla luce di sopravvenienze normative o giurisprudenziali.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte di cassazione, sezione sesta penale, con ordinanza relativa a un procedimento di mandato d’arresto europeo.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, sfondo della disciplina sul mandato d’arresto europeo.
  • Corte cost. n. 59/2021 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la reintegrazione non è più facoltativa

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 18, settimo comma, dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui, accertata la manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, lasciava al giudice la facoltà («può altresì applicare») di disporre la reintegrazione, anziché imporla.

    Di cosa si tratta

    Quando un lavoratore è licenziato per «giustificato motivo oggettivo» (ad esempio per ragioni organizzative) e si accerta che il fatto posto a base del licenziamento è manifestamente insussistente, si pone il problema delle conseguenze: indennità oppure reintegrazione nel posto. La norma rimetteva la scelta al giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 41, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della legge n. 92 del 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede che il giudice, accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» — invece che «applica altresì» — la tutela reintegratoria di cui al quarto comma del medesimo art. 18.

    Il principio

    Quando è accertata la manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la reintegrazione non può essere rimessa a una scelta discrezionale del giudice: la tutela reintegratoria si applica, in coerenza con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, senza ingiustificate disparità rispetto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i lavoratori?

    Se è accertata la manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve disporre la reintegrazione, che non è più una semplice facoltà.

    Quale norma è stata modificata?

    L’art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), nel testo introdotto dalla riforma Fornero (legge n. 92 del 2012).

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 7 febbraio 2020.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 58/2021 – Finanza di Valle d’Aosta e Trento e legge di bilancio 2020: questioni respinte

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate alcune questioni sollevate dalla Valle d’Aosta contro la legge di bilancio statale 2020 e ha dichiarato cessata la materia del contendere su altre, riservando a separata pronuncia le restanti questioni del Trentino.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio dello Stato può incidere sulle risorse delle Regioni e Province autonome. La Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento avevano impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio 2020 ritenendole lesive della loro autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato l’art. 1, commi 147, 149 e 269, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in riferimento alle norme dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione, nonché agli artt. 3, 5, 97, 117 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi e riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni della Provincia di Trento, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sui commi 147 e 149 promosse dalla Valle d’Aosta e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative al comma 269.

    Il principio

    Le disposizioni statali contestate non sono state ritenute lesive dell’autonomia finanziaria garantita dagli statuti speciali nei limiti esaminati; per la parte rimasta, la materia del contendere è cessata in corso di giudizio.

    Domande e risposte

    La legge di bilancio statale è stata annullata?

    No. La Corte ha respinto le questioni sui commi 147 e 149 e ha dichiarato cessata la materia del contendere sul comma 269.

    Chi aveva impugnato la legge?

    La Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento, con due ricorsi in via principale del 2020.

    Cosa significa «riservata a separata pronuncia»?

    Significa che alcune questioni sollevate dalla Provincia di Trento sono state rinviate a una distinta decisione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 57/2021 – Scarcerazioni per emergenza COVID e regime del 41-bis: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina, adottata durante l’emergenza COVID-19, relativa al riesame dei provvedimenti di detenzione domiciliare e differimento pena per detenuti per gravi delitti e al regime del 41-bis.

    Di cosa si tratta

    Durante la pandemia, alcuni detenuti per gravi reati avevano ottenuto misure alternative al carcere. Un decreto-legge aveva poi previsto la rivalutazione di quei provvedimenti. La questione toccava anche il regime di carcere duro (41-bis) e il diritto ai colloqui con i familiari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 e dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del curatore dei minori e ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

    Il principio

    La Corte non ha esaminato il merito: le questioni sono state dichiarate inammissibili. La pronuncia di inammissibilità non si traduce in un giudizio di conformità o difformità della norma alla Costituzione.

    Domande e risposte

    La norma sulle scarcerazioni COVID è stata annullata?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito: ha dichiarato le questioni inammissibili.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con due ordinanze del giugno 2020.

    Cosa comporta una pronuncia di inammissibilità?

    Significa che la Corte non entra nel merito: la norma resta in vigore, ma la questione potrebbe essere riproposta in presenza di presupposti diversi.

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  • Corte cost. n. 56/2021 – Detenzione domiciliare per ultrasettantenni e recidiva: illegittima la preclusione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma dell’ordinamento penitenziario che escludeva dalla detenzione domiciliare per ultrasettantenni chi fosse stato condannato con l’aggravante della recidiva (art. 99 c.p.).

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario consente, a determinate condizioni, la detenzione domiciliare per i condannati che hanno compiuto settant’anni. La norma escludeva però chi fosse mai stato condannato con l’aggravante della recidiva, sbarrando l’accesso a questa misura anche per fatti risalenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 01, della legge n. 354 del 1975, limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale».

    Il principio

    L’automatica esclusione dalla detenzione domiciliare per ultrasettantenni fondata sulla mera pregressa condanna con l’aggravante della recidiva è irragionevole e contraria alla funzione rieducativa della pena: la valutazione va rimessa al giudice in concreto, senza preclusioni assolute.

    Domande e risposte

    Cosa cambia dopo la sentenza?

    Il condannato ultrasettantenne non è più escluso automaticamente dalla detenzione domiciliare per il solo fatto di essere stato condannato in passato con l’aggravante della recidiva.

    Quale norma è stata colpita?

    L’art. 47-ter, comma 01, dell’ordinamento penitenziario, limitatamente all’inciso che richiamava l’aggravante della recidiva (art. 99 c.p.).

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Magistrato di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 20 marzo 2020.

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  • Corte cost. n. 55/2021 – Concorso anomalo e recidiva reiterata: cade il divieto di prevalenza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava al giudice di far prevalere l’attenuante del «concorso anomalo» (art. 116, secondo comma, c.p.) sulla recidiva reiterata. Ora il giudice può riconoscere la diminuzione di pena.

    Di cosa si tratta

    Nel concorso di persone, l’art. 116 c.p. prevede un’attenuante per chi risponde di un reato più grave di quello voluto (il cosiddetto «concorso anomalo»). Una regola del codice impediva però di far prevalere questa attenuante quando l’imputato era recidivo reiterato, costringendo a una pena più severa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità dell’art. 69, quarto comma, del codice penale (come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005), nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante del concorso anomalo sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 116, secondo comma, c.p. sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, c.p.

    Il principio

    Il divieto assoluto di far prevalere l’attenuante del concorso anomalo sulla recidiva reiterata viola i principi di eguaglianza e di proporzionalità e la funzione rieducativa della pena: il giudice deve poter valutare in concreto la minore gravità della condotta e riconoscere la corrispondente diminuzione di pena.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per l’imputato?

    Il giudice ora può far prevalere l’attenuante del concorso anomalo (art. 116, secondo comma, c.p.) sulla recidiva reiterata, applicando la relativa riduzione di pena, prima preclusa.

    Cos’è il «concorso anomalo»?

    È l’ipotesi in cui un concorrente risponde di un reato diverso e più grave di quello voluto; l’art. 116, secondo comma, c.p. prevede in tal caso una diminuzione di pena.

    Quali principi costituzionali sono stati applicati?

    La Corte ha richiamato il principio di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3) e la funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).

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  • Corte cost. n. 54/2021 – Recupero dei sottotetti in Veneto: parzialmente illegittima la legge regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Veneto sul recupero abitativo dei sottotetti, limitatamente al richiamo alla SCIA, respingendo invece le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva dettato nuove regole per recuperare a fini abitativi i sottotetti degli edifici. Il Governo ha impugnato la legge ritenendo che invadesse competenze statali, in particolare in materia di titoli edilizi e di tutela del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 1, 2, commi 1, 2 e 3, e 3 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 51, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, limitatamente alle parole che assoggettavano determinati interventi alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001; ha dichiarato non fondate le altre questioni, alcune nei sensi di cui in motivazione.

    Il principio

    La Regione non può introdurre titoli edilizi in contrasto con la disciplina statale di principio (d.P.R. n. 380 del 2001): è illegittimo il richiamo alla SCIA nella parte in cui si discosta da tale disciplina, mentre il resto dell’intervento regionale sul recupero dei sottotetti è stato ritenuto legittimo.

    Domande e risposte

    La legge veneta sui sottotetti è stata cancellata?

    No. La Corte ne ha annullato solo una parte (il richiamo alla SCIA nell’art. 3, comma 2); le altre disposizioni restano in vigore.

    Perché il richiamo alla SCIA è stato annullato?

    Perché il regime dei titoli edilizi rientra nei principi fissati dalla normativa statale (d.P.R. n. 380 del 2001), che la Regione non può derogare.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale del 2020.

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  • Corte cost. n. 53/2021 – Valutazione di impatto ambientale in Molise: legge regionale illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione della Regione Molise sulla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), nella parte in cui si discostava dal modello fissato dalla legge statale.

    Di cosa si tratta

    La valutazione di impatto ambientale (VIA) è la procedura con cui si verificano gli effetti ambientali di un’opera. La Regione Molise aveva modificato la propria disciplina prevedendo una «presa d’atto» del provvedimento di VIA da parte della Giunta regionale. Il Governo ha ritenuto che ciò contrastasse con la normativa statale di riferimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, che aveva inserito il comma 2-bis nell’art. 8 della legge regionale n. 21 del 2000 sulla procedura di VIA.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede che resti in capo alla Giunta regionale la «presa d’atto» del provvedimento di VIA, anziché prevedere che il provvedimento di VIA sia adottato all’esito della conferenza di servizi e confluisca nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

    Il principio

    La Regione non può alterare il modello procedimentale della VIA delineato dalla normativa statale di tutela dell’ambiente: la disposizione regionale che introduce una distinta «presa d’atto» della Giunta, in luogo dell’adozione del provvedimento nell’ambito del procedimento unico statale, è illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sulla VIA molisana?

    Ha annullato la disposizione regionale nella parte in cui prevedeva la «presa d’atto» della Giunta sul provvedimento di VIA, in contrasto con il modello statale del provvedimento autorizzatorio unico.

    Qual è la norma statale di riferimento?

    L’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), che disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale depositato nel febbraio 2020.

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  • Corte cost. n. 75/2021 – Credito agrario in Sicilia: incostituzionale la proroga regionale delle scadenze dei prestiti

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma siciliana che imponeva agli istituti di credito di prorogare di diciotto mesi le scadenze dei prestiti agricoli. La disciplina dei rapporti di diritto privato e dell’autonomia negoziale spetta in via esclusiva allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Per aiutare le aziende agricole siciliane in crisi, una legge regionale aveva imposto a banche ed enti di credito di prorogare di diciotto mesi le scadenze dei debiti agricoli già contratti. Questo intervento incideva direttamente sui contratti già in essere tra banche e imprenditori agricoli.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (misure finanziarie), in riferimento all’art. 3 della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello statuto siciliano, nella parte in cui imponeva la proroga di diciotto mesi delle passività agricole scadute o in scadenza. Giudice rimettente: la Corte di cassazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005. La norma incideva sul tempo di adempimento delle obbligazioni e quindi sull’autonomia negoziale, riconducibile alla disciplina dei rapporti di diritto privato, riservata in via esclusiva allo Stato e non alla competenza regionale.

    Il principio

    La proroga imposta per legge regionale delle scadenze dei prestiti incide sull’autonomia negoziale e sui rapporti di diritto privato, materia di competenza esclusiva statale fondata sull’esigenza di garantire un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale: la Regione non può intervenire su tali rapporti, neppure per finalità di sostegno alle imprese agricole.

    Domande e risposte

    La Regione Siciliana poteva prorogare per legge le scadenze dei prestiti agricoli?

    No. La Corte ha dichiarato la norma incostituzionale: incidere sul tempo di adempimento dei contratti significa intervenire sull’autonomia negoziale, materia di diritto privato riservata allo Stato.

    Perché non rientra nella competenza regionale in materia di credito?

    Perché non si trattava di organizzare il sistema creditizio regionale, ma di modificare le condizioni dei singoli contratti già conclusi, cioè rapporti di diritto privato.

    Quale principio costituzionale è stato decisivo?

    L’art. 3 Cost., per l’esigenza di garantire un trattamento uniforme dei rapporti privatistici su tutto il territorio nazionale, che fonda la competenza esclusiva statale in materia di diritto privato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 52/2021 – Legge di stabilità 2019 della Sardegna: una norma illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione della legge di stabilità 2019 della Regione Sardegna (art. 8, comma 18), respingendo le altre censure o dichiarandole estinte.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato più disposizioni della legge di stabilità 2019 della Sardegna, ritenendo che alcune di esse violassero la Costituzione. La Corte ha esaminato le diverse questioni, accogliendone una e respingendo le altre.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 4, comma 26, 8, commi 18, 34 e 35, e 9 della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 e 118, ultimo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 18; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 4, comma 26 (in riferimento all’art. 3 Cost.); ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 9; ha dichiarato estinto il processo sulle questioni relative all’art. 8, commi 34 e 35.

    Il principio

    Anche nelle Regioni a statuto speciale il legislatore regionale deve rispettare i limiti costituzionali: la disposizione in contrasto con tali limiti è illegittima, mentre per le altre le censure sono state respinte o sono venute meno in corso di giudizio.

    Domande e risposte

    Tutta la legge di stabilità sarda è stata annullata?

    No. La Corte ha annullato solo l’art. 8, comma 18; ha respinto le censure su altre disposizioni e dichiarato estinto il processo su alcune.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale notificato nel marzo 2019.

    Cosa vuol dire «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    È un rigetto che fa salva una determinata interpretazione della norma, indicata dalla Corte nella motivazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 74/2021 – Xylella e paesaggio in Puglia: incostituzionali le deroghe regionali ai vincoli paesaggistici

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 e, in parte, dell’art. 36 di una legge della Regione Puglia che consentivano deroghe ai vincoli paesaggistici. La tutela del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato e prevale sulle scelte urbanistiche locali.

    Di cosa si tratta

    Per contrastare la diffusione del batterio della xylella, che colpisce gli ulivi, la Regione Puglia aveva consentito di impiantare nuove essenze arboree nelle aree infette in deroga ai vincoli paesaggistici, e aveva subordinato alcune previsioni di tutela alla volontà dei singoli Comuni. Il Governo ha contestato queste scelte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 26 e 36 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (assestamento di bilancio), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 nella sua interezza e dell’art. 36 limitatamente alle parole che consentivano ai Comuni di non avvalersi delle previsioni paesaggistiche. Ha invece dichiarato non fondata un’ulteriore questione sull’art. 36, riferita all’art. 145 del Codice dei beni culturali.

    Il principio

    La tutela del paesaggio rientra nella competenza esclusiva dello Stato e prevale sulle scelte urbanistiche locali: la Regione non può introdurre deroghe ai vincoli paesaggistici né subordinare l’applicazione delle previsioni di tutela alla mera volontà dei Comuni, perché ciò comprometterebbe l’unitarietà e l’efficacia del piano paesaggistico.

    Domande e risposte

    La Regione poteva derogare ai vincoli paesaggistici per combattere la xylella?

    No. La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma: la tutela del paesaggio è competenza esclusiva dello Stato e non può essere derogata da una legge regionale, neppure per finalità agricole.

    Cosa è stato annullato dell’art. 36?

    La parte che consentiva ai Comuni di sottrarsi alle previsioni paesaggistiche con una semplice delibera del consiglio comunale, in contrasto con il principio di prevalenza della tutela paesaggistica.

    Perché il paesaggio prevale sulle scelte urbanistiche locali?

    Perché la sua tutela ha carattere unitario e va salvaguardata dalla frammentazione degli interventi locali, secondo la competenza esclusiva statale prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 73/2021 – Correzione di un errore materiale nella sentenza n. 33 del 2021

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha corretto un errore materiale contenuto nella sentenza n. 33 del 2021: nella motivazione era stato citato erroneamente l’art. 330 del codice civile al posto dell’art. 300. Si tratta di una mera correzione, senza incidenza sul contenuto della decisione.

    Di cosa si tratta

    Talvolta, nelle motivazioni delle decisioni giudiziarie, possono comparire sviste o refusi che non riflettono la reale volontà del giudice. Per rimediarvi esiste l’istituto della correzione dell’errore materiale, che consente di emendare il testo senza modificarne la sostanza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di una questione di legittimità costituzionale, ma di un giudizio per la correzione di un errore materiale: nella motivazione della sentenza n. 33 del 2021, al punto 5.8 del Considerato in diritto, era citato per mero errore l’art. 330 del codice civile in luogo dell’art. 300 del codice civile. La Corte ha agito ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale: nella sentenza n. 33 del 2021, al punto 5.8 del Considerato in diritto, le parole «all’art. 330 cod. civ.» sono sostituite dalle parole «all’art. 300 cod. civ.».

    Il principio

    La correzione dell’errore materiale consente di emendare refusi e sviste presenti nelle decisioni della Corte senza alterarne il contenuto sostanziale: l’ordinanza si limita a sostituire l’esatto riferimento normativo erroneamente indicato.

    Domande e risposte

    Questa ordinanza cambia il contenuto della sentenza n. 33 del 2021?

    No. Si limita a correggere un refuso nel riferimento a un articolo del codice civile, senza incidere sulla sostanza della decisione.

    Cos’è un errore materiale?

    È una svista o un refuso evidente, come un numero di articolo sbagliato, che può essere corretto con un’apposita procedura senza riaprire il merito della decisione.

    Su quale base la Corte ha disposto la correzione?

    Sull’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che disciplina la correzione degli errori materiali.