Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma siciliana che imponeva agli istituti di credito di prorogare di diciotto mesi le scadenze dei prestiti agricoli. La disciplina dei rapporti di diritto privato e dell’autonomia negoziale spetta in via esclusiva allo Stato.
Di cosa si tratta
Per aiutare le aziende agricole siciliane in crisi, una legge regionale aveva imposto a banche ed enti di credito di prorogare di diciotto mesi le scadenze dei debiti agricoli già contratti. Questo intervento incideva direttamente sui contratti già in essere tra banche e imprenditori agricoli.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 20, comma 11, della legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (misure finanziarie), in riferimento all’art. 3 della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello statuto siciliano, nella parte in cui imponeva la proroga di diciotto mesi delle passività agricole scadute o in scadenza. Giudice rimettente: la Corte di cassazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005. La norma incideva sul tempo di adempimento delle obbligazioni e quindi sull’autonomia negoziale, riconducibile alla disciplina dei rapporti di diritto privato, riservata in via esclusiva allo Stato e non alla competenza regionale.
Il principio
La proroga imposta per legge regionale delle scadenze dei prestiti incide sull’autonomia negoziale e sui rapporti di diritto privato, materia di competenza esclusiva statale fondata sull’esigenza di garantire un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale: la Regione non può intervenire su tali rapporti, neppure per finalità di sostegno alle imprese agricole.
Domande e risposte
La Regione Siciliana poteva prorogare per legge le scadenze dei prestiti agricoli?
No. La Corte ha dichiarato la norma incostituzionale: incidere sul tempo di adempimento dei contratti significa intervenire sull’autonomia negoziale, materia di diritto privato riservata allo Stato.
Perché non rientra nella competenza regionale in materia di credito?
Perché non si trattava di organizzare il sistema creditizio regionale, ma di modificare le condizioni dei singoli contratti già conclusi, cioè rapporti di diritto privato.
Quale principio costituzionale è stato decisivo?
L’art. 3 Cost., per l’esigenza di garantire un trattamento uniforme dei rapporti privatistici su tutto il territorio nazionale, che fonda la competenza esclusiva statale in materia di diritto privato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — esigenza di trattamento uniforme dei rapporti di diritto privato sul territorio nazionale
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