Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione della Regione Molise sulla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), nella parte in cui si discostava dal modello fissato dalla legge statale.
Di cosa si tratta
La valutazione di impatto ambientale (VIA) è la procedura con cui si verificano gli effetti ambientali di un’opera. La Regione Molise aveva modificato la propria disciplina prevedendo una «presa d’atto» del provvedimento di VIA da parte della Giunta regionale. Il Governo ha ritenuto che ciò contrastasse con la normativa statale di riferimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, che aveva inserito il comma 2-bis nell’art. 8 della legge regionale n. 21 del 2000 sulla procedura di VIA.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede che resti in capo alla Giunta regionale la «presa d’atto» del provvedimento di VIA, anziché prevedere che il provvedimento di VIA sia adottato all’esito della conferenza di servizi e confluisca nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
Il principio
La Regione non può alterare il modello procedimentale della VIA delineato dalla normativa statale di tutela dell’ambiente: la disposizione regionale che introduce una distinta «presa d’atto» della Giunta, in luogo dell’adozione del provvedimento nell’ambito del procedimento unico statale, è illegittima.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte sulla VIA molisana?
Ha annullato la disposizione regionale nella parte in cui prevedeva la «presa d’atto» della Giunta sul provvedimento di VIA, in contrasto con il modello statale del provvedimento autorizzatorio unico.
Qual è la norma statale di riferimento?
L’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), che disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale.
Chi aveva impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale depositato nel febbraio 2020.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela dell’ambiente, alla base della decisione.
- Art. 9 della Costituzione — Tutela dell’ambiente e del paesaggio, valore richiamato dalla disciplina della VIA.
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale