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Autore: Andrea Marton
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Corte cost. n. 42/2021 – Provincia di Trento: graduatorie concorsuali e proroghe
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.La Corte costituzionale ha deciso più questioni sulle leggi della Provincia autonoma di Trento in materia di personale e graduatorie concorsuali, dichiarando illegittima una norma e respingendo o dichiarando inammissibili le altre. Ha confermato che i vincoli puntuali statali sull’uso delle graduatorie non si applicano automaticamente alla Provincia autonoma.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva approvato norme sull’utilizzo e la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici provinciali. Lo Stato lamentava il contrasto con i limiti temporali fissati a livello statale e con i principi di coordinamento della finanza pubblica e di uguaglianza. Si poneva il problema del rapporto tra questi vincoli statali e l’autonomia speciale trentina.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni delle leggi della Provincia autonoma di Trento n. 13 e n. 12 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, e in relazione allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, della legge prov. n. 13 del 2019, nella parte indicata. Ha dichiarato inammissibili alcune questioni (art. 10, commi 1 e 2; art. 11, comma 4), cessata la materia del contendere su un’altra (art. 11, comma 1) e non fondate le questioni sull’art. 10 della legge prov. n. 12 del 2019.
Il principio
I vincoli statali puntuali sull’utilizzo delle graduatorie concorsuali non sono opponibili alla Provincia autonoma di Trento, alla quale i vincoli di coordinamento della finanza pubblica si applicano solo nelle forme generali previste dallo statuto e dal meccanismo dei saldi concordati. La diversa disciplina delle graduatorie per il personale sanitario è sorretta da una ratio ragionevole, legata all’esigenza di aggiornamento professionale.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte sulle graduatorie concorsuali trentine?
Ha confermato che i limiti temporali puntuali fissati dallo Stato sull’uso delle graduatorie non si applicano automaticamente alla Provincia autonoma di Trento, salvo che nelle forme generali previste dallo statuto.
Tutte le norme provinciali sono state salvate?
No. La Corte ha dichiarato illegittima una disposizione (art. 15, comma 1, della legge prov. n. 13 del 2019), mentre ha respinto o dichiarato inammissibili le altre censure.
Perché il personale sanitario è trattato diversamente?
Perché, secondo la Corte, è ragionevole evitare assunzioni a distanza di tempo troppo lunga dal concorso, data la maggiore necessità di aggiornamento professionale nel ruolo sanitario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, evocato sulla disciplina delle graduatorie
- Art. 117 della Costituzione — riparte le competenze tra Stato, Regioni e Province autonome
Corte cost. n. 41/2021 – Giudici ausiliari d’appello: illegittimità ‘a termine’ fino al riordino della magistratura onoraria
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che hanno istituito i giudici ausiliari d’appello, perché questi magistrati onorari sono stabilmente inseriti nei collegi delle corti d’appello. Per non pregiudicare l’amministrazione della giustizia, ne ha però ammesso una temporanea tollerabilità costituzionale fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.
Di cosa si tratta
Per smaltire l’arretrato delle corti d’appello, una legge del 2013 aveva istituito i giudici ausiliari d’appello, magistrati onorari chiamati a far parte dei collegi giudicanti. La Costituzione, però, prevede che i giudici onorari possano svolgere solo funzioni attribuite a giudici singoli, mentre questi ausiliari erano inseriti stabilmente in organi collegiali, esercitandovi direttamente le funzioni giurisdizionali.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato, con due ordinanze, questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella legge n. 98 del 2013), in riferimento all’art. 106, primo e secondo comma, della Costituzione, in tema di magistratura onoraria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 del d.l. n. 69 del 2013, ma in modo peculiare: nella parte in cui non prevedono che si applichino soltanto fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017.
Il principio
L’inserimento stabile di un giudice onorario in un organo collegiale contrasta con l’art. 106 Cost., che riserva ai giudici onorari le funzioni di giudice singolo. Tuttavia, per evitare un immediato pregiudizio all’amministrazione della giustizia e in considerazione della riforma in corso, la Corte ha riconosciuto alla disciplina una temporanea tollerabilità costituzionale: le norme restano applicabili fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.
Domande e risposte
Chi sono i giudici ausiliari d’appello?
Sono magistrati onorari istituiti nel 2013 per aiutare a smaltire l’arretrato delle corti d’appello, chiamati a far parte dei collegi giudicanti in secondo grado.
Perché la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità?
Perché erano inseriti stabilmente in collegi giudicanti, mentre l’art. 106 della Costituzione consente di affidare ai giudici onorari solo funzioni attribuite a giudici singoli.
Cosa significa illegittimità ‘a termine’ o tollerabilità temporanea?
Significa che la Corte, per non bloccare la giustizia d’appello, ha consentito alla disciplina di restare applicabile fino al completamento del riordino della magistratura onoraria, anziché annullarla con effetto immediato.
Norme collegate
- Art. 106 della Costituzione — disciplina le nomine in magistratura e prevede che ai giudici onorari possano essere attribuite solo le funzioni dei giudici singoli