Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 214/2021 – Rito abbreviato e reati da ergastolo: manifesta infondatezza sull’uguaglianza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, sollevata in riferimento al principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Una legge del 2019 esclude il rito abbreviato — che consente uno sconto di pena — per i delitti puniti con l’ergastolo. Un giudice riteneva irragionevole e discriminatorio che imputati di reati gravi non potessero accedere al rito, a differenza di chi commette reati meno gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione: l’esclusione del rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo non viola l’art. 3 Cost.

    Il principio

    Riservare i delitti più gravi, puniti con l’ergastolo, al rito ordinario non costituisce una disparità di trattamento irragionevole: la diversa gravità dei reati giustifica un diverso regime processuale, nell’ambito della discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Chi è imputato di un reato da ergastolo può chiedere il rito abbreviato?

    No. La legge n. 33 del 2019 lo esclude e la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura di disuguaglianza.

    Perché l’esclusione non viola il principio di uguaglianza?

    Perché la maggiore gravità dei delitti puniti con l’ergastolo giustifica un trattamento processuale differenziato, senza irragionevolezza.

    Che differenza c’è con la sentenza n. 208 del 2021?

    La sentenza n. 208 ha esaminato la stessa norma rispetto alla durata del processo (art. 111); questa ordinanza riguarda invece il principio di uguaglianza (art. 3).

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  • Corte cost. n. 213/2021 – Sospensione COVID delle esecuzioni di rilascio degli immobili: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla sospensione, durante l’emergenza COVID-19, dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, sollevate dai giudici dell’esecuzione di Trieste e Savona.

    Di cosa si tratta

    Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, il legislatore ha più volte sospeso l’esecuzione degli sfratti e dei rilasci di immobili. Alcuni giudici dell’esecuzione dubitavano che queste sospensioni, sacrificando i diritti dei proprietari, fossero compatibili con la Costituzione e la CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di Trieste e di Savona, in funzione di giudici dell’esecuzione, hanno impugnato l’art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, l’art. 17-bis del d.l. n. 34 del 2020 e altre norme di proroga, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alla sospensione delle esecuzioni di rilascio, senza esaminarle nel merito.

    Il principio

    L’ammissibilità del giudizio costituzionale presuppone che il rimettente individui correttamente l’oggetto e motivi la rilevanza delle questioni; in difetto, anche su materie sensibili come la sospensione COVID degli sfratti, la Corte non può pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se le sospensioni COVID degli sfratti erano legittime?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi non si è pronunciata nel merito sulla legittimità delle sospensioni.

    Quali diritti dei proprietari erano in gioco?

    Erano richiamati il diritto di proprietà (art. 42), la tutela giurisdizionale (art. 24) e il giusto processo (art. 111), oltre a parametri europei come la CEDU.

    Perché le questioni sono state ritenute inammissibili?

    Per ragioni processuali legate al modo in cui i giudici hanno individuato l’oggetto e motivato la rilevanza, che hanno impedito l’esame di merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 212/2021 – Giornalisti della Regione Toscana: illegittimo lo sforamento dei limiti al salario accessorio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Toscana sull’inquadramento dei giornalisti, nella parte in cui consentiva di superare il limite statale al fondo per il trattamento accessorio, dichiarando non fondate le altre questioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana ha disciplinato l’inquadramento del personale giornalista a tempo indeterminato dei propri uffici stampa, prevedendo un assegno ad personam. Il Governo ha impugnato la legge, contestando in particolare il meccanismo che permetteva di superare il tetto fissato dallo Stato per il salario accessorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, 3 e 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione alle norme statali sul lavoro pubblico e sui limiti al trattamento accessorio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale, nella parte in cui consentiva ai risparmi da riassorbimento dell’assegno ad personam di concorrere a superare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017; ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 1 e 8.

    Il principio

    I limiti statali alla spesa per il trattamento economico accessorio del personale pubblico vincolano anche le Regioni: una norma regionale che ne consenta il superamento invade la competenza statale in materia di ordinamento civile e contrasta con i vincoli di finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa ha annullato la Corte della legge toscana sui giornalisti?

    Ha annullato l’art. 3 nella parte che permetteva di superare il tetto statale al fondo per il salario accessorio, lasciando in vigore l’inquadramento del personale.

    Perché la Regione non poteva superare quel limite?

    Perché il tetto al trattamento accessorio è fissato dalla legge statale e attiene all’ordinamento civile e ai vincoli di finanza pubblica, materie sottratte alla Regione.

    Le altre parti della legge sono rimaste valide?

    Sì. Le questioni sugli artt. 1 e 8 sono state dichiarate non fondate, quindi l’inquadramento dei giornalisti previsto da quelle norme è rimasto in vigore.

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  • Corte cost. n. 211/2021 – Lavori pubblici in Puglia: questione inammissibile sul riparto di competenze

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 23 della legge della Regione Puglia in materia di opere e lavori pubblici, sollevata in riferimento alla competenza statale esclusiva sull’ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    In una controversia tra un’impresa edile e un Comune, davanti alla Corte di cassazione, veniva in rilievo una norma regionale pugliese sui lavori pubblici. La Cassazione dubitava che la Regione potesse disciplinare profili riconducibili all’ordinamento civile, materia riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi nel merito del riparto di competenze.

    Il principio

    Per ottenere una pronuncia nel merito il giudice rimettente deve motivare adeguatamente la rilevanza della questione e la sua riconducibilità al parametro evocato; in difetto, la questione è dichiarata inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha dichiarato illegittima la norma pugliese?

    No. Ha dichiarato la questione inammissibile, quindi non si è pronunciata sulla legittimità della norma regionale.

    Cosa riserva allo Stato l’art. 117, secondo comma, lettera l)?

    Riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, tra l’altro, l’ordinamento civile, cioè la disciplina dei rapporti tra privati.

    Perché una questione finisce dichiarata inammissibile?

    Perché presenta vizi processuali, ad esempio una motivazione insufficiente sulla rilevanza, che impediscono alla Corte di esaminarla nel merito.

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  • Corte cost. n. 210/2021 – Buoni fruttiferi postali e modifica del tasso: questioni inammissibili e non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sulla disciplina dei buoni fruttiferi postali serie «Q/P» e sui rendimenti applicabili, sollevata in un arbitrato tra un risparmiatore e la controparte.

    Di cosa si tratta

    I buoni fruttiferi postali sono titoli di risparmio molto diffusi. La controversia riguardava i tassi applicabili a determinate serie di buoni e la disciplina che ne aveva modificato i rendimenti. Un arbitro chiamato a decidere la lite dubitava della legittimità costituzionale di tali norme.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’Arbitro unico di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e dell’art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU), oltre che alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento alla normativa europea sugli aiuti di Stato e ha dichiarato non fondate le restanti questioni, riferite agli artt. 3, 24, 42, 47, 77, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    La disciplina che ha definito i rendimenti dei buoni fruttiferi postali, fissando un assetto retributivo dei titoli, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i parametri costituzionali sulla tutela del risparmio, della proprietà e del giusto processo.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato le norme sui buoni fruttiferi postali?

    No. Ha dichiarato non fondate le questioni nel merito e inammissibile quella sugli aiuti di Stato, quindi le norme restano in vigore.

    Quali diritti dei risparmiatori erano in discussione?

    Erano evocati la tutela del risparmio (art. 47), il diritto di proprietà (art. 42) e il diritto di difesa (art. 24), oltre alla ragionevolezza della disciplina.

    Cosa significa che una questione è «inammissibile»?

    Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito per ragioni processuali; qui la censura sugli aiuti di Stato non è stata ritenuta scrutinabile in quei termini.

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  • Corte cost. n. 209/2021 – Sanità in Sardegna: illegittime tre norme della riforma regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tre disposizioni della riforma del sistema sanitario della Regione Sardegna, per violazione dei limiti delle competenze statutarie e dei principi statali in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna ha approvato nel 2020 una riforma del proprio sistema sanitario. Il Governo ha impugnato alcune norme ritenendo che superassero le competenze della Regione, in particolare quelle sulla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, che la legge statale vincola all’elenco nazionale degli idonei.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24, in riferimento ai limiti statutari (artt. 3 e 4 dello Statuto speciale) e ai principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, dell’art. 13, comma 1, e dell’art. 47, comma 9, della legge regionale sarda n. 24 del 2020.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale, nell’esercizio della competenza in materia sanitaria, devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in tema di tutela della salute: le norme regionali che li contraddicono sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sulla riforma sanitaria sarda?

    Ha dichiarato illegittime tre disposizioni (artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9) della legge regionale n. 24 del 2020, perché in contrasto con i principi statali.

    Perché la Regione non poteva nominare i direttori generali in quel modo?

    Perché la legge statale impone di attingere all’elenco nazionale degli idonei e la Regione, pur a statuto speciale, deve rispettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute.

    Cosa prevede l’art. 117, terzo comma, della Costituzione?

    Indica le materie di competenza concorrente, tra cui la tutela della salute, nelle quali le Regioni legiferano nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

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  • Corte cost. n. 208/2021 – Esclusione del rito abbreviato per i reati da ergastolo e ragionevole durata del processo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo: la scelta del legislatore non viola il principio di ragionevole durata del processo.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio abbreviato è un rito che consente lo sconto di pena in cambio della rinuncia al dibattimento e accelera i tempi del processo. Una legge del 2019 lo ha escluso per i delitti più gravi, puniti con l’ergastolo. Il giudice dubitava che questa esclusione allungasse irragionevolmente i processi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Rimini ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33), in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, sulla ragionevole durata del processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: l’esclusione del rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo non contrasta con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.

    Il principio

    La ragionevole durata del processo è un valore costituzionale che deve essere bilanciato con altri interessi di pari rango; la scelta di riservare i delitti più gravi al rito ordinario rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sé l’art. 111 Cost.

    Domande e risposte

    Si può chiedere il rito abbreviato per i reati da ergastolo?

    No. La legge n. 33 del 2019 lo esclude e la Corte ha ritenuto questa esclusione conforme alla Costituzione.

    Perché l’esclusione non viola la durata ragionevole del processo?

    Perché la ragionevole durata va bilanciata con altri valori e il legislatore può legittimamente riservare i delitti più gravi al rito ordinario, con maggiori garanzie.

    Cosa stabilisce l’art. 111, secondo comma, della Costituzione?

    Stabilisce che il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, e che la legge ne assicura la ragionevole durata.

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  • Corte cost. n. 207/2021 – Detrazione del 2 per mille ai partiti e divieto di mandato imperativo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla detrazione fiscale per le erogazioni ai partiti politici: la disciplina del 2 per mille non viola il divieto di mandato imperativo né la libertà del parlamentare.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato ha sostituito il finanziamento pubblico diretto dei partiti con forme di contribuzione volontaria dei cittadini, tra cui detrazioni fiscali per le erogazioni liberali. Il giudice tributario dubitava che questo meccanismo incidesse sul libero mandato dei parlamentari, tutelato dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito, con modificazioni, in legge n. 13 del 2014, poi modificato dalla legge n. 190 del 2014), in riferimento all’art. 67 della Costituzione, che sancisce il divieto di mandato imperativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina della contribuzione volontaria e indiretta ai partiti, comprese le agevolazioni fiscali, non si pone in contrasto con l’art. 67 Cost.

    Il principio

    Le agevolazioni fiscali a sostegno della contribuzione volontaria ai partiti non incidono sul divieto di mandato imperativo: il libero mandato del parlamentare riguarda l’esercizio delle funzioni rappresentative e non è intaccato dai meccanismi di finanziamento privato dei partiti.

    Domande e risposte

    La detrazione per le erogazioni ai partiti è costituzionale?

    Sì. La Corte ha ritenuto non fondata la questione: la disciplina del 2 per mille e delle erogazioni volontarie non viola la Costituzione.

    Cosa tutela l’art. 67 della Costituzione?

    Stabilisce che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, cioè senza obbligo di seguire istruzioni di chi lo ha eletto o finanziato.

    Perché il finanziamento volontario non viola il libero mandato?

    Perché le agevolazioni fiscali riguardano il sostegno ai partiti da parte dei cittadini e non vincolano l’attività dei singoli parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni.

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  • Corte cost. n. 206/2021 – Revoca della patente a chi è sottoposto a misure di prevenzione: questione assorbita

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione sulla revoca automatica della patente a chi è o è stato sottoposto a misure di prevenzione: la norma era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 99 del 2020.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada prevedeva che il prefetto revocasse la patente a chi fosse sottoposto a misure di prevenzione. Un cittadino, commerciante ambulante, si era visto revocare la patente pur dovendo lavorare per mantenere tre figli minori. Il giudice riteneva irragionevole l’automatismo, senza valutazione del caso concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Catania, prima sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 4, 30, 31, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui imponeva al prefetto di «provvedere», anziché consentirgli di «poter provvedere», alla revoca.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto: dopo l’ordinanza di rimessione era intervenuta la sentenza n. 99 del 2020, che aveva già dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione in senso conforme a quanto chiesto dal giudice.

    Il principio

    Quando la norma censurata è già stata dichiarata illegittima da una precedente pronuncia della Corte, in senso conforme alla richiesta del giudice rimettente, la nuova questione resta priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    La patente può essere revocata automaticamente per le misure di prevenzione?

    No. La revoca automatica prevista dalla norma era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 99 del 2020, che ha eliminato l’automatismo.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la questione era diventata priva di oggetto: la norma era già stata cancellata da una pronuncia precedente, in linea con quanto chiedeva il giudice.

    Cosa significa «sopravvenuta carenza di oggetto»?

    Significa che la disposizione da esaminare non esisteva più nei termini contestati, perché già rimossa dalla Corte, rendendo inutile una nuova decisione.

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  • Corte cost. n. 205/2021 – Sfratto per morosità: il termine di grazia copre anche le spese processuali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 55 della legge sulle locazioni: per ottenere la sanatoria giudiziale dello sfratto il conduttore deve pagare, entro il termine di grazia, tutto il dovuto, comprese le spese processuali. Le altre questioni sono state dichiarate inammissibili.

    Di cosa si tratta

    Nei procedimenti di sfratto per morosità il giudice può concedere al conduttore un termine di grazia per sanare il debito e conservare la casa. Il caso nasceva da inquilini che avevano pagato canoni e oneri, ma non le spese processuali: il Tribunale di Modena dubitava che negare per questo la sanatoria fosse costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Modena ha impugnato l’art. 55, quinto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, e — con una seconda ordinanza — gli artt. 660, sesto comma, e 663 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., lamentando l’asimmetria difensiva dell’intimato comparso senza avvocato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 55 (artt. 2, 3 e 111 Cost.), richiamando la propria sentenza n. 79 del 2020, e ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 660 e 663 cod. proc. civ. per insufficiente e perplessa motivazione sulla rilevanza, dato che erano state sollevate solo all’udienza di verifica della sanatoria.

    Il principio

    Rientra nella discrezionalità del legislatore modellare gli istituti processuali a carattere speciale ed eccezionale: includere le spese processuali nell’importo da pagare entro il termine di grazia è frutto di un bilanciamento ragionevole tra le posizioni di conduttore e locatore. Il pagamento deve essere tempestivo e integrale.

    Domande e risposte

    Il conduttore può pagare solo canoni e oneri ed evitare lo sfratto?

    No. Secondo la Corte, perché operi la sanatoria del termine di grazia il pagamento deve essere integrale e comprendere anche le spese processuali fissate dal giudice.

    Perché le questioni sono state ritenute infondate?

    Perché includere le spese nell’importo da versare è una scelta ragionevole del legislatore nel bilanciamento tra le parti, già ritenuta legittima con la sentenza n. 79 del 2020.

    Cosa significa che le altre questioni sono inammissibili?

    Significa che la Corte non le ha esaminate nel merito: l’ordinanza del giudice non aveva motivato adeguatamente perché una decisione della Corte sarebbe stata rilevante in quella fase avanzata del processo.

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  • Assegno di mantenimento e tasse: come si dichiara nel 730 (coniuge sì, figli no)

    La risposta secca

    Bisogna distinguere due assegni diversi. L’assegno periodico versato all’ex coniuge ha rilevanza fiscale: chi lo paga lo deduce dal proprio reddito (art. 10 TUIR), chi lo riceve lo dichiara come reddito e ci paga l’IRPEF (art. 50 TUIR). Il mantenimento destinato ai figli, invece, è fiscalmente neutro per entrambi: non si deduce e non si tassa. Attenzione: l’assegno versato una tantum (in un’unica soluzione) non è né deducibile né tassabile, e tutto vale solo se gli importi risultano da un provvedimento del giudice.

    L’assegno al coniuge: chi lo versa lo deduce

    Il punto di partenza è l’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR (D.P.R. 917/1986). La norma stabilisce che gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (divorzio) sono oneri deducibili dal reddito complessivo di chi li versa. È una deduzione: riduce la base imponibile su cui si calcola l’IRPEF, quindi abbassa l’imposta in proporzione alla propria aliquota.

    La deduzione opera però a tre condizioni precise. Primo: deve trattarsi di assegni periodici (mensili, di norma), non di un pagamento in soluzione unica. Secondo: la separazione deve essere legale, non una semplice separazione di fatto. Terzo, e decisivo per il taglio di questa guida: la deduzione spetta solo per la quota destinata al coniuge, perché la stessa lettera c) esclude espressamente la parte destinata al mantenimento dei figli.

    Il chi-paga deduce, dunque, ma deve poter dimostrare quanto ha effettivamente versato. Per questo è prassi indispensabile conservare i bonifici o le ricevute: il versamento in contanti senza traccia rende molto difficile sostenere la deduzione in caso di controllo.

    L’assegno al coniuge: chi lo riceve lo tassa

    Per simmetria, ciò che è deducibile per chi paga è imponibile per chi incassa. L’art. 50, comma 1, lett. i) del TUIR qualifica gli assegni periodici percepiti dal coniuge come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In concreto, il coniuge che riceve l’assegno periodico (la quota a sé destinata) lo deve dichiarare e ci paga l’IRPEF con le normali aliquote a scaglioni, secondo il principio di cassa: conta quanto effettivamente incassato nell’anno.

    Una novità recente da segnalare: la Legge n. 51 del 15 aprile 2025 ha modificato il regime di queste somme, abrogando il vecchio comma 3 dell’art. 50 con effetto dal 1° maggio 2025. La conseguenza è che il coniuge percettore di questi assegni assimilati può ora beneficiare delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente previste dall’art. 13 del TUIR, che prima erano precluse. È un alleggerimento del prelievo per chi riceve.

    Il meccanismo, quindi, è a specchio: lo Stato non tassa due volte la stessa somma. La toglie dall’imponibile di chi la versa e la mette nell’imponibile di chi la riceve. È un trasferimento di materia imponibile da un contribuente all’altro.

    Il mantenimento dei figli: fiscalmente neutro

    Qui sta la distinzione che la maggior parte delle persone confonde. Il mantenimento dei figli non segue affatto la regola del coniuge: è irrilevante ai fini fiscali per entrambi i genitori.

    • Per il genitore che paga: la quota destinata ai figli non è deducibile. La lettera c) dell’art. 10 la esclude in modo esplicito.
    • Per il genitore che riceve (in genere il collocatario): quella somma non è reddito e non si dichiara. Non concorre al reddito complessivo e non genera alcuna imposta.

    La logica è intuitiva: il mantenimento dei figli non è un arricchimento del genitore che lo incassa, ma denaro vincolato a coprire le esigenze dei minori. Per questo il legislatore lo tiene fuori dal circuito IRPEF, a differenza dell’assegno al coniuge che invece costituisce un reddito di sostentamento personale.

    L’assegno unico (coniuge più figli) e la presunzione del 50%

    Nella pratica nasce un problema molto frequente. Spesso il provvedimento del giudice fissa un importo unico a carico del genitore, senza specificare quanto è destinato al coniuge e quanto ai figli. Come si calcola allora la quota deducibile?

    Interviene una presunzione legale. Quando l’assegno è stabilito cumulativamente per coniuge e figli e il provvedimento non distingue le due componenti, si considera che il 50% dell’importo sia destinato al mantenimento dei figli, indipendentemente dal numero dei figli. La regola è prevista dall’art. 3 del D.P.R. 42/1988 ed è stata ribadita dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 15/E del 2023).

    Conseguenza concreta: di un assegno unico non distinto, solo la metà (la quota presunta per il coniuge) è deducibile per chi paga e tassabile per chi riceve; l’altra metà è neutra perché imputata ai figli. Se invece il provvedimento distingue chiaramente le due voci, allora valgono gli importi indicati e non si applica la presunzione.

    L’assegno una tantum: né deduzione né tassa

    C’è un caso che spiazza molti contribuenti. Se l’assegno è stato pattuito e versato in un’unica soluzione (la cosiddetta liquidazione una tantum), perde ogni rilevanza fiscale: non è deducibile per chi paga e, di riflesso, non è tassabile per chi riceve.

    La ragione sta nella parola “periodici” dell’art. 10: la deduzione spetta solo agli assegni con carattere periodico e ricorrente. La somma versata in blocco non ha quella natura. È un dettaglio importante anche perché la regola vale anche se il pagamento avviene a rate: ciò che conta è la qualificazione data dal provvedimento, cioè il fatto che si tratti di una liquidazione in unica soluzione frazionata nel tempo, e non di un assegno periodico vero e proprio. Chi pattuisce una una tantum rinuncia, di fatto, al beneficio fiscale della deduzione.

    Dove si mette nel 730: il Quadro E, rigo E22

    Sul piano operativo, chi versa l’assegno periodico al coniuge indica la somma deducibile nel Quadro E del modello 730, dedicato a oneri e spese, e precisamente nel rigo E22 (“Assegno periodico corrisposto al coniuge”). In quel rigo va riportata la sola quota destinata al coniuge, già al netto della parte per i figli (o già ridotta al 50% se l’assegno era unico e non distinto). È buona prassi indicare anche il codice fiscale del coniuge percettore.

    Chi riceve l’assegno, invece, lo dichiara come reddito assimilato a lavoro dipendente: confluisce nel quadro dei redditi (per il 730, il Quadro C, redditi di lavoro dipendente e assimilati). Anche qui va inserita solo la quota di propria spettanza, escludendo la parte attribuita ai figli, che resta fuori dalla dichiarazione.

    In sintesi: la stessa somma compare in due dichiarazioni opposte. Come onere deducibile nel 730 di chi la versa, come reddito nel 730 di chi la incassa.

    I documenti necessari

    Per beneficiare della deduzione (e per gestire correttamente la tassazione) servono alcuni documenti, da conservare anche dopo l’invio:

    • Il provvedimento dell’autorità giudiziaria da cui risultano gli assegni: sentenza di separazione o divorzio, decreto di omologa, o verbale di accordo recepito dal giudice. Senza un titolo dell’autorità giudiziaria la deduzione non spetta.
    • La prova dei pagamenti effettivamente eseguiti nell’anno: bonifici, ricevute, estratti conto. Servono per dimostrare l’importo dedotto.
    • L’eventuale documentazione che distingue la quota coniuge dalla quota figli, se il provvedimento la specifica; in mancanza, si applica la presunzione del 50%.

    Conservare questi documenti è essenziale: in caso di controllo, è il contribuente a dover provare di avere diritto alla deduzione.

    Caso pratico: Tizio, Caia e i due figli Sempronio e Mevia

    Vediamo come funziona con un esempio. Tizio, separato legalmente da Caia, in base alla sentenza versa 1.200 euro al mese: 500 euro come assegno per Caia e 700 euro per il mantenimento dei figli Sempronio e Mevia. Gli importi sono distinti nel provvedimento.

    Lato Tizio (chi paga): può dedurre nel rigo E22 solo i 500 euro mensili destinati a Caia, cioè 6.000 euro l’anno. I 700 euro per i figli (8.400 euro l’anno) non si deducono.

    Lato Caia (chi riceve): deve dichiarare come reddito assimilato i 6.000 euro percepiti per sé; gli 8.400 euro per i figli non si dichiarano e non le fanno pagare un euro di tasse in più.

    Variante: se la sentenza avesse fissato un assegno unico di 1.200 euro senza distinguere, sarebbe scattata la presunzione del 50%: deducibili (e tassabili) solo 600 euro al mese, gli altri 600 imputati ai figli e quindi neutri. Seconda variante: se Tizio avesse versato a Caia una una tantum di 80.000 euro alla separazione, quella somma non sarebbe deducibile per lui né tassabile per lei.

    Domande frequenti

    Se ricevo solo il mantenimento per i figli devo presentare il 730?

    No, non per quelle somme: il mantenimento dei figli non è reddito e non va dichiarato. Resta l’obbligo di dichiarare eventuali altri redditi che si possiedono (lavoro, affitti, eccetera), ma l’assegno per i figli non vi entra mai.

    Mio marito paga ma siamo solo separati di fatto: posso essere tassata?

    Il regime fiscale di deduzione e tassazione scatta con la separazione legale o il divorzio, non con la separazione di fatto. Senza un provvedimento dell’autorità giudiziaria che fissi l’assegno, non c’è né deduzione per chi versa né tassazione per chi riceve.

    L’assegno è aumentato per adeguamento ISTAT: cambia qualcosa?

    No, la natura resta quella di assegno periodico. Conta l’importo effettivamente versato e incassato nell’anno (principio di cassa): si deduce e si tassa la cifra realmente corrisposta, rivalutazioni comprese, sempre limitatamente alla quota destinata al coniuge.

    Posso dedurre l’assegno se lo pago in contanti senza ricevute?

    In teoria il diritto alla deduzione c’è se l’assegno risulta da provvedimento del giudice, ma in pratica senza una traccia del pagamento (bonifico o ricevuta) è molto difficile difendere la deduzione in caso di controllo. Il consiglio operativo è versare sempre con strumenti tracciabili.

  • Addebito per tradimento: ottengo più soldi o un risarcimento? Cosa ottieni davvero

    La risposta in breve

    No: chiedere l’addebito per il tradimento non ti fa avere più soldi e non ti dà un risarcimento automatico. L’addebito serve solo a far perdere all’altro coniuge il diritto al mantenimento e i diritti di eredità. Non aumenta il tuo assegno e non è un “premio” per chi ha subito il torto. In più devi provare in giudizio che il tradimento è stato la causa della crisi, non una conseguenza di un matrimonio già finito. Spesso, quindi, non conviene: allunga la causa, la rende più costosa e mette l’onere della prova proprio sulle tue spalle.

    Cosa fa davvero l’addebito (art. 151 c.c.)

    Quando si parla di addebito si immagina spesso una specie di condanna: il coniuge “colpevole” che paga al coniuge “tradito”. La realtà giuridica è diversa e molto più sobria.

    L’art. 151, comma 2, del codice civile prevede che il giudice, nel pronunciare la separazione, dichiari “a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. Tra questi doveri c’è anche la fedeltà (art. 143 c.c.). L’addebito, quindi, è una dichiarazione di responsabilità sul perché il matrimonio è finito, non una somma di denaro che cambia di mano.

    Gli effetti concreti dell’addebito sono essenzialmente due, e riguardano chi lo subisce, non chi lo chiede:

    • Perdita del mantenimento. Il coniuge a cui la separazione è addebitata non ha diritto all’assegno di mantenimento. Attenzione: conserva però il diritto agli alimenti (artt. 433 e seguenti c.c.) se si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento. Gli alimenti, però, coprono solo lo stretto necessario per vivere, sono ben più limitati del mantenimento e si ottengono a condizioni più rigorose.
    • Perdita dei diritti successori. Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde i diritti di eredità che invece spettano al coniuge separato senza addebito. In pratica, se l’altro coniuge muore durante la separazione, chi ha l’addebito non eredita come erede legittimo (salvo, in casi limitati, un assegno vitalizio se al momento della morte percepiva gli alimenti).

    Da nessuna parte, come si vede, è scritto che chi ottiene l’addebito a proprio favore riceve di più. L’addebito toglie qualcosa all’altro, ma non aggiunge nulla a te.

    Il mito del risarcimento automatico (sfatato)

    È l’equivoco più diffuso: “mi ha tradito, quindi mi deve un risarcimento”. Non è così. L’addebito non comporta in automatico alcun risarcimento e non incide sull’importo dell’assegno spettante a chi lo chiede.

    Il punto è che il mantenimento, quando spetta, si calcola sul tenore di vita e sui redditi dei coniugi, non sulla colpa. L’addebito può far perdere il mantenimento a chi lo subisce, ma non lo aumenta per chi lo ottiene. Se hai diritto a 800 euro al mese in base ai redditi, resteranno 800 euro al mese anche con un addebito a tuo favore: l’unico effetto è che tu li ricevi e l’altro, in una situazione speculare, non li riceverebbe.

    Chiarito questo, cade gran parte della convenienza che molti immaginano. Chiedere l’addebito “per farlo pagare” porta, nella maggioranza dei casi, una soddisfazione morale e nulla più sul piano economico immediato.

    Il nesso causale: il tradimento deve aver causato la crisi (Cass. 15196/2023)

    C’è un ostacolo ulteriore, spesso decisivo. Per ottenere l’addebito non basta dimostrare che c’è stato il tradimento: bisogna provare che quel tradimento è stato la causa della rottura del matrimonio.

    La Cassazione (ordinanza n. 15196 del 2023) ha ribadito un principio consolidato: la violazione del dovere di fedeltà giustifica l’addebito solo se è stata la causa dell’intollerabilità della convivenza. Se invece l’infedeltà è intervenuta quando il legame era già logorato, quando cioè la crisi era già in atto e la comunione materiale e spirituale era venuta meno, il tradimento non è più causa, ma effetto della crisi. In quel caso l’addebito non spetta.

    Questo sposta tutto sul terreno della prova. Non è sufficiente dire “mi ha tradito”: occorre ricostruire la storia del matrimonio e dimostrare che, prima del tradimento, l’unione era ancora viva e che è stato proprio quel comportamento a farla saltare. È una prova spesso difficile, perché il coniuge accusato cercherà di dimostrare l’esatto contrario: che la crisi era cominciata prima.

    Quando il tradimento dà diritto a un risarcimento (art. 2059 c.c.)

    Esiste una strada per ottenere un vero risarcimento, ma è stretta e separata dall’addebito. Si tratta del cosiddetto danno endofamiliare (o endoconiugale), risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.

    La giurisprudenza ammette che la violazione dei doveri coniugali possa dare luogo a un risarcimento del danno non patrimoniale, ma solo a condizioni rigorose. Non basta l’infedeltà in sé. Occorre che il comportamento del coniuge:

    • superi la soglia della normale tollerabilità, per modalità o gravità;
    • provochi la lesione di un diritto costituzionalmente protetto dell’altro coniuge, come la salute, l’onore o la dignità personale (si pensi a un tradimento ostentato pubblicamente, tale da ledere la reputazione, o che provochi una patologia depressiva medicalmente accertata);
    • sia provato in giudizio in modo specifico, sia quanto al fatto sia quanto al danno e al nesso causale.

    La Cassazione è chiara: il danno non si presume dal solo tradimento e non può essere integrato d’ufficio dal giudice. L’infedeltà, anche quando rende intollerabile la convivenza, non è di per sé un danno ingiusto risarcibile. Va dimostrato che ha leso un diritto fondamentale. È un’azione autonoma, che può essere esperita anche senza ottenere l’addebito, ma proprio per questo richiede una prova solida e mirata.

    L’onere della prova è tutto sulle tue spalle

    Sia per l’addebito sia per il danno endofamiliare, la regola è la stessa e va capita bene prima di iniziare: chi chiede deve provare.

    Significa che spetta a te dimostrare il tradimento, dimostrare che è stato la causa della crisi e, se vuoi il risarcimento, dimostrare anche la lesione del diritto costituzionale e il danno subito. Il coniuge accusato non deve provare la propria innocenza: gli basta mettere in dubbio la tua ricostruzione.

    Le prove ammesse sono quelle lecite: testimonianze, messaggi, eventuali relazioni investigative. Vanno raccolte con attenzione, perché prove ottenute violando la privacy o la legge possono essere inutilizzabili e, in alcuni casi, esporre chi le ha raccolte a responsabilità. Tutto questo ha un costo, in tempo e in denaro, che va messo nel conto.

    Quando conviene chiederlo e quando no

    Mettendo insieme i pezzi, l’addebito conviene in pochi casi mirati. Può avere senso quando:

    • è l’altro coniuge a chiedere il mantenimento a te, e tu vuoi evitarlo: ottenere l’addebito a suo carico glielo fa perdere;
    • hai prove solide e immediate del tradimento e del fatto che ha causato la rottura, senza dover allungare di anni la causa;
    • esiste anche un possibile profilo di danno grave e provabile (lesione della salute o della dignità), da far valere con l’autonoma azione risarcitoria.

    Al contrario, di solito non conviene quando:

    • lo chiedi solo “per principio”, aspettandoti più soldi o un risarcimento automatico: non arriveranno;
    • la crisi era già in atto prima del tradimento: rischi di perdere la causa sul nesso causale;
    • non hai prove robuste: l’onere è tuo e una causa persa costa comunque tempo e spese legali;
    • saresti tu, semmai, a poter chiedere il mantenimento: l’addebito a tuo carico te lo farebbe perdere, quindi è l’altro a doverci pensare, non tu.

    In molte separazioni la scelta più razionale è rinunciare all’addebito e concentrarsi sugli aspetti che incidono davvero sul portafoglio: assegno di mantenimento, assegnazione della casa, mantenimento dei figli.

    Un caso pratico

    Caia scopre che il marito Tizio ha una relazione e vuole “fargliela pagare” chiedendo l’addebito, convinta di ottenere così un risarcimento e un assegno più alto.

    Primo problema: Caia ha un buon reddito da lavoro, simile a quello di Tizio. Anche senza alcun addebito, non avrebbe diritto a un mantenimento significativo, perché il mantenimento dipende dai redditi, non dalla colpa. L’addebito, quindi, non le porterebbe un euro in più.

    Secondo problema: emerge che i due dormivano in stanze separate e avevano smesso di frequentarsi da oltre un anno prima della relazione di Tizio. Davanti al giudice, Tizio dimostra che la crisi era già in atto: il tradimento è stato effetto, non causa, della rottura. Sul punto la Cassazione, con l’ordinanza 15196/2023, è netta. L’addebito non viene concesso.

    Terzo problema: per ottenere un risarcimento ex art. 2059 c.c., Caia avrebbe dovuto provare una lesione grave di un suo diritto costituzionale (ad esempio una depressione clinica documentata) causata dal comportamento di Tizio. Non avendo questa prova, l’azione non avrebbe avuto fondamento.

    Risultato: la richiesta di addebito ha solo allungato la causa e aumentato le spese, senza alcun beneficio economico. La scelta razionale, per Caia, sarebbe stata concentrarsi su una separazione rapida e sull’assetto dei rapporti con gli eventuali figli.

    Domande frequenti

    Se ottengo l’addebito a favore mio, l’altro deve pagarmi un risarcimento?

    No, non automaticamente. L’addebito di per sé non comporta alcun risarcimento. Un risarcimento è possibile solo con un’azione autonoma ex art. 2059 c.c., dimostrando che il comportamento ha leso un tuo diritto costituzionale (salute, onore, dignità) in modo grave e provato.

    Con l’addebito a suo carico, l’altro coniuge resta senza nulla?

    Non del tutto. Perde il diritto al mantenimento e i diritti successori, ma conserva il diritto agli alimenti se si trova in stato di bisogno e non riesce a provvedere a sé. Gli alimenti, però, coprono solo lo stretto necessario per vivere e si ottengono a condizioni più rigorose del mantenimento.

    Basta dimostrare il tradimento per ottenere l’addebito?

    No. Bisogna anche provare che il tradimento è stato la causa della crisi coniugale. Se la convivenza era già intollerabile prima, il tradimento è considerato conseguenza e non causa della rottura, e l’addebito non viene concesso (Cass. 15196/2023).

    Chi deve dimostrare tutto questo?

    L’onere della prova è a carico di chi chiede l’addebito. Devi provare tu, con mezzi leciti (testimoni, messaggi, eventuali indagini), sia il tradimento sia il nesso con la crisi. Il coniuge accusato non deve dimostrare la propria innocenza.