Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 42/2021 – Provincia di Trento: graduatorie concorsuali e proroghe

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    La Corte costituzionale ha deciso più questioni sulle leggi della Provincia autonoma di Trento in materia di personale e graduatorie concorsuali, dichiarando illegittima una norma e respingendo o dichiarando inammissibili le altre. Ha confermato che i vincoli puntuali statali sull’uso delle graduatorie non si applicano automaticamente alla Provincia autonoma.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Trento aveva approvato norme sull’utilizzo e la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici provinciali. Lo Stato lamentava il contrasto con i limiti temporali fissati a livello statale e con i principi di coordinamento della finanza pubblica e di uguaglianza. Si poneva il problema del rapporto tra questi vincoli statali e l’autonomia speciale trentina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni delle leggi della Provincia autonoma di Trento n. 13 e n. 12 del 2019, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, e in relazione allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, della legge prov. n. 13 del 2019, nella parte indicata. Ha dichiarato inammissibili alcune questioni (art. 10, commi 1 e 2; art. 11, comma 4), cessata la materia del contendere su un’altra (art. 11, comma 1) e non fondate le questioni sull’art. 10 della legge prov. n. 12 del 2019.

    Il principio

    I vincoli statali puntuali sull’utilizzo delle graduatorie concorsuali non sono opponibili alla Provincia autonoma di Trento, alla quale i vincoli di coordinamento della finanza pubblica si applicano solo nelle forme generali previste dallo statuto e dal meccanismo dei saldi concordati. La diversa disciplina delle graduatorie per il personale sanitario è sorretta da una ratio ragionevole, legata all’esigenza di aggiornamento professionale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sulle graduatorie concorsuali trentine?

    Ha confermato che i limiti temporali puntuali fissati dallo Stato sull’uso delle graduatorie non si applicano automaticamente alla Provincia autonoma di Trento, salvo che nelle forme generali previste dallo statuto.

    Tutte le norme provinciali sono state salvate?

    No. La Corte ha dichiarato illegittima una disposizione (art. 15, comma 1, della legge prov. n. 13 del 2019), mentre ha respinto o dichiarato inammissibili le altre censure.

    Perché il personale sanitario è trattato diversamente?

    Perché, secondo la Corte, è ragionevole evitare assunzioni a distanza di tempo troppo lunga dal concorso, data la maggiore necessità di aggiornamento professionale nel ruolo sanitario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 41/2021 – Giudici ausiliari d’appello: illegittimità ‘a termine’ fino al riordino della magistratura onoraria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che hanno istituito i giudici ausiliari d’appello, perché questi magistrati onorari sono stabilmente inseriti nei collegi delle corti d’appello. Per non pregiudicare l’amministrazione della giustizia, ne ha però ammesso una temporanea tollerabilità costituzionale fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.

    Di cosa si tratta

    Per smaltire l’arretrato delle corti d’appello, una legge del 2013 aveva istituito i giudici ausiliari d’appello, magistrati onorari chiamati a far parte dei collegi giudicanti. La Costituzione, però, prevede che i giudici onorari possano svolgere solo funzioni attribuite a giudici singoli, mentre questi ausiliari erano inseriti stabilmente in organi collegiali, esercitandovi direttamente le funzioni giurisdizionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, con due ordinanze, questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella legge n. 98 del 2013), in riferimento all’art. 106, primo e secondo comma, della Costituzione, in tema di magistratura onoraria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 del d.l. n. 69 del 2013, ma in modo peculiare: nella parte in cui non prevedono che si applichino soltanto fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017.

    Il principio

    L’inserimento stabile di un giudice onorario in un organo collegiale contrasta con l’art. 106 Cost., che riserva ai giudici onorari le funzioni di giudice singolo. Tuttavia, per evitare un immediato pregiudizio all’amministrazione della giustizia e in considerazione della riforma in corso, la Corte ha riconosciuto alla disciplina una temporanea tollerabilità costituzionale: le norme restano applicabili fino al completamento del riordino della magistratura onoraria.

    Domande e risposte

    Chi sono i giudici ausiliari d’appello?

    Sono magistrati onorari istituiti nel 2013 per aiutare a smaltire l’arretrato delle corti d’appello, chiamati a far parte dei collegi giudicanti in secondo grado.

    Perché la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità?

    Perché erano inseriti stabilmente in collegi giudicanti, mentre l’art. 106 della Costituzione consente di affidare ai giudici onorari solo funzioni attribuite a giudici singoli.

    Cosa significa illegittimità ‘a termine’ o tollerabilità temporanea?

    Significa che la Corte, per non bloccare la giustizia d’appello, ha consentito alla disciplina di restare applicabile fino al completamento del riordino della magistratura onoraria, anziché annullarla con effetto immediato.

    Norme collegate

    • Art. 106 della Costituzione — disciplina le nomine in magistratura e prevede che ai giudici onorari possano essere attribuite solo le funzioni dei giudici singoli
  • Corte cost. n. 40/2021 – Conflitto tra il giudice di Verona e il Senato: ricorso improcedibile

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    Con l’ordinanza n. 40 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica.

    Di cosa si tratta

    I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sono controversie su chi spetti l’esercizio di un determinato potere costituzionale. In questo caso un giudice penale (il GUP di Verona) aveva promosso un conflitto nei confronti del Senato della Repubblica. La Corte non è entrata nel merito della controversia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona ha promosso un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe della decisione.

    La decisione della Corte

    Con ordinanza, la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza pronunciarsi quindi sul merito del conflitto.

    Il principio

    La pronuncia ha natura processuale: dichiarando improcedibile il ricorso, la Corte non ha esaminato chi, tra il giudice e il Senato, fosse titolare del potere conteso. Le ragioni dell’improcedibilità sono indicate nel testo integrale dell’ordinanza.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È una controversia, decisa dalla Corte costituzionale, su quale organo spetti l’esercizio di un determinato potere previsto dalla Costituzione.

    Cosa significa ricorso improcedibile?

    Significa che la Corte non può esaminare il merito della controversia per ragioni di natura processuale: il giudizio si chiude senza una decisione sul contenuto del conflitto.

    La Corte ha stabilito chi avesse ragione?

    No. Trattandosi di una pronuncia di improcedibilità, la Corte non ha deciso nel merito quale potere spettasse al giudice o al Senato.

  • Corte cost. n. 39/2021 – Imposta di registro: si tassa l’atto, non l’operazione economica complessiva

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sull’art. 20 del Testo unico dell’imposta di registro, come riformato nel 2017. È legittimo applicare l’imposta guardando solo agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza considerare elementi esterni o atti collegati: la scelta non viola la capacità contributiva né l’uguaglianza tributaria.

    Di cosa si tratta

    L’imposta di registro si applica quando si registra un atto. Per anni la giurisprudenza aveva consentito all’Agenzia delle entrate di riqualificare più atti collegati, guardando alla sostanza economica complessiva dell’operazione (ad esempio trattando come cessione d’azienda una serie di atti separati). Nel 2017 il legislatore ha modificato l’art. 20 stabilendo che si guardi solo agli elementi desumibili dall’atto presentato, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti collegati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Bologna ha sollevato questioni sull’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dalla legge n. 205 del 2017, e sull’art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018 (norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e ad altri parametri (artt. 24, 81, 97, 101, 102, 108).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 20, richiamando la propria precedente sentenza n. 158 del 2020; ha dichiarato non fondata la questione sulla natura interpretativa (e quindi retroattiva) della norma del 2018 in riferimento all’art. 3 Cost., e inammissibili le ulteriori censure formulate in modo generico o perplesso.

    Il principio

    È una scelta legittima del legislatore identificare il presupposto dell’imposta di registro nei soli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza dare rilievo a elementi extratestuali o ad atti collegati. Tale criterio non contrasta con il principio di capacità contributiva né con quelli di ragionevolezza e uguaglianza tributaria; l’eventuale contrasto con la sostanza economica resta affrontabile con la disciplina dell’abuso del diritto.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con la riforma dell’art. 20?

    L’imposta di registro si applica guardando solo agli effetti giuridici dell’atto presentato, senza riqualificare più atti collegati in base alla sostanza economica complessiva dell’operazione.

    L’Agenzia delle entrate può ancora contestare le operazioni elusive?

    Sì. La Corte precisa che la riqualificazione in termini sostanziali resta praticabile attraverso le regole sull’abuso del diritto (art. 10-bis dello Statuto del contribuente).

    La norma del 2018 ha effetto retroattivo?

    Sì, perché il legislatore l’ha qualificata come interpretazione autentica dell’art. 20; la Corte ha ritenuto non fondata la censura di illegittimità di tale scelta in riferimento all’art. 3 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 38/2021 – Trasporto pubblico locale: proroga dei contratti e tutela della concorrenza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Molise che, spostando in avanti il termine per pubblicare il bando di gara, finiva per prolungare la validità dei contratti di trasporto pubblico locale in essere, in contrasto con il diritto europeo e con la tutela della concorrenza. Ha invece salvato un’altra norma regionale di mero adeguamento dei contratti.

    Di cosa si tratta

    L’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale deve avvenire tramite gara, secondo regole europee che fissano termini precisi per aprire il mercato a nuovi operatori. La Regione Molise aveva spostato al 31 dicembre 2020 il termine entro cui i Comuni dovevano pubblicare il bando di gara, confermando di fatto la validità dei contratti già in essere. Una seconda norma prevedeva l’adeguamento dei contratti ponte nelle more dell’aggiudicazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15, e l’art. 3, comma 2, della legge della Regione Molise 30 dicembre 2019, n. 22, in riferimento all’art. 117, primo comma (vincoli europei, regolamento CE n. 1370/2007), e secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019, che prorogava di fatto i contratti in essere. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019, perché fondate su un erroneo presupposto interpretativo: quella norma non proroga alcun contratto, ma si limita a sollecitare l’adeguamento dei contratti ponte nelle more della gara.

    Il principio

    La disciplina delle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale, ed è vincolata ai termini fissati dal diritto europeo. Una legge regionale che, spostando il termine per pubblicare il bando di gara, prolunga la validità dei contratti in essere viola tali vincoli; non li viola, invece, una norma che si limiti a migliorare il contenuto dei contratti ponte senza prorogarne la durata.

    Domande e risposte

    Perché la prima norma molisana è stata bocciata?

    Perché spostando in avanti il termine per pubblicare il bando di gara confermava la validità dei contratti in essere oltre i limiti fissati dal regolamento europeo, invadendo la tutela della concorrenza riservata allo Stato.

    Perché la seconda norma è stata salvata?

    Perché la Corte ha ritenuto erroneo il presupposto interpretativo del ricorso: quella norma non proroga i contratti, ma sollecita soltanto l’adeguamento dei contratti ponte nelle more dell’aggiudicazione della gara.

    Chi disciplina le gare per il trasporto pubblico locale?

    Lo Stato, perché le modalità di affidamento di questi servizi rientrano nella tutela della concorrenza, di sua competenza esclusiva, nel rispetto dei termini europei.

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  • Corte cost. n. 37/2021 – COVID-19: la gestione della pandemia spetta allo Stato (profilassi internazionale)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Valle d’Aosta che istituiva un proprio sistema di gestione dell’emergenza COVID-19. La lotta alla pandemia rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale: le Regioni non possono creare un regime parallelo a quello statale.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza COVID-19 la Regione autonoma Valle d’Aosta aveva approvato una legge con misure proprie di contenimento del contagio nelle attività sociali ed economiche, di fatto delineando un sistema di gestione dell’epidemia parallelo e divergente rispetto a quello statale. Si poneva il problema di chi, tra Stato e Regioni, abbia la competenza a regolare la risposta a una pandemia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11, e in particolare numerosi suoi articoli, in riferimento, tra l’altro, all’art. 117, secondo comma, lettere q), m) e h), e terzo comma, agli artt. 118 e 120 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e allo Statuto speciale valdostano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge regionale, che istituivano un sistema parallelo di gestione dell’epidemia. Ha invece dichiarato non fondate le questioni su altre disposizioni (artt. 3, 4 comma 4, 5, 6 e 7).

    Il principio

    La gestione di una pandemia rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.). Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, non possono predisporre un sistema di contenimento del contagio parallelo e divergente rispetto a quello disegnato dalla legislazione statale dell’emergenza.

    Domande e risposte

    Chi decide le misure anti-pandemia, Stato o Regioni?

    Secondo la Corte la competenza spetta allo Stato, perché la lotta a una pandemia rientra nella profilassi internazionale, materia di competenza legislativa esclusiva statale.

    Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare le regole statali?

    Sì. La Corte ha precisato che neppure l’autonomia speciale della Valle d’Aosta consente di derogare alla disciplina statale dell’emergenza in materia di profilassi internazionale.

    Tutta la legge regionale è stata annullata?

    No. Sono state dichiarate illegittime le norme che istituivano un sistema parallelo di gestione dell’epidemia (artt. 1, 2 e 4, commi 1-3), mentre altre disposizioni sono state ritenute non fondate.

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  • Corte cost. n. 36/2021 – Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie: due procedimenti autonomi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Regione Puglia in materia sanitaria. In particolare, una struttura già autorizzata all’esercizio non può vedere automaticamente vincolato il successivo accreditamento: autorizzazione e accreditamento sono procedimenti distinti, fondati su valutazioni di fabbisogno diverse.

    Di cosa si tratta

    Per operare, una struttura sanitaria privata ha bisogno prima dell’autorizzazione all’esercizio e poi dell’accreditamento istituzionale, che le consente di erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale. Sono due passaggi distinti: l’autorizzazione valuta il fabbisogno complessivo, l’accreditamento solo il fabbisogno dei livelli essenziali di assistenza. La legge pugliese, in alcune ipotesi, faceva sì che un’autorizzazione già rilasciata vincolasse il successivo accreditamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diversi articoli della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (assestamento di bilancio), tra cui gli artt. 47 e 49, in riferimento, tra l’altro, ai principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e al riparto di competenze dell’art. 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 e, parzialmente, dell’art. 49, comma 1, della legge regionale pugliese, nelle parti che facevano discendere dall’autorizzazione già rilasciata un vincolo sull’accreditamento. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 10 della medesima legge.

    Il principio

    Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale sono procedimenti autonomi, ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. Le vicende dell’accreditamento restano tendenzialmente estranee alla determinazione del fabbisogno rilevante per l’autorizzazione: la Regione non può derogare a questa distinzione, fissata dai principi fondamentali della legge statale.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra autorizzazione e accreditamento?

    L’autorizzazione consente l’apertura e l’esercizio della struttura sanitaria; l’accreditamento le permette di operare per conto del Servizio sanitario nazionale. Si fondano su valutazioni di fabbisogno diverse.

    Perché l’autorizzazione non può vincolare l’accreditamento?

    Perché i due procedimenti sono autonomi: l’accreditamento valuta solo il fabbisogno dei livelli essenziali di assistenza, mentre l’autorizzazione considera un fabbisogno più ampio. Collegarli automaticamente contrasta con i principi statali.

    La Regione può disciplinare la materia?

    Sì, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in tema di tutela della salute, che la Regione non può derogare.

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  • Corte cost. n. 35/2021 – Sospensione dalla carica dell’amministratore locale condannato in via non definitiva

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla sospensione dalla carica dell’amministratore locale destinatario di una condanna penale non definitiva. La misura non ha funzione sanzionatoria, ma serve a garantire l’onorabilità di chi ricopre cariche pubbliche, ed è ragionevole e proporzionata.

    Di cosa si tratta

    La legge prevede che chi ricopre una carica elettiva locale e subisce una condanna penale, anche non ancora definitiva, per determinati reati venga sospeso dalla carica. Un amministratore sospeso contestava questa misura, ritenendola sproporzionata e non collegata alla concreta gravità del reato o al pericolo di reiterazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato la questione sull’art. 8, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico in materia di incandidabilità), in riferimento agli artt. 117 e 122 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La sospensione dalla carica resta dunque legittima.

    Il principio

    La sospensione non ha funzione sanzionatoria né di cautela penale: è diretta a garantire l’oggettiva onorabilità di chi riveste una carica pubblica. La sua proporzionalità non va valutata rispetto al reato commesso, ma rispetto all’esigenza cautelare perseguita. Essendo temporanea, gradualmente attenuata e destinata a cessare in caso di proscioglimento o assoluzione, la misura rappresenta un bilanciamento non irragionevole degli interessi in gioco.

    Domande e risposte

    La sospensione è una pena anticipata?

    No. La Corte chiarisce che non ha funzione sanzionatoria né di cautela penale: serve solo a garantire l’onorabilità di chi riveste una carica pubblica durante il procedimento.

    La misura è definitiva?

    No. È rigorosamente circoscritta nel tempo e destinata a cessare immediatamente in caso di proscioglimento, assoluzione o non luogo a procedere a favore dell’eletto.

    Perché non rileva la gravità del reato?

    Perché la sospensione dipende dalla condanna come oggettivo presupposto, e la sua proporzionalità va misurata sull’esigenza cautelare di tutelare l’onorabilità della carica, non sulla gravità del fatto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 34/2021 – Dissesto degli enti locali: tutela della nuova amministrazione subentrante

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Testo unico degli enti locali nella parte in cui faceva scattare automaticamente il dissesto quando una nuova amministrazione subentrava senza essere stata messa in condizione di predisporre il piano di riequilibrio finanziario nei termini.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune è in grave difficoltà finanziaria può avviare una procedura di riequilibrio (il PRFP, piano di riequilibrio finanziario pluriennale). La legge fissava un termine perentorio per deliberarlo: se non veniva rispettato scattava automaticamente il dissesto. Il problema sorgeva quando una nuova amministrazione subentrava a mandato già iniziato, ereditando una situazione che non aveva creato e senza poter rispettare un termine decorso prima del suo insediamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, ha sollevato la questione sul combinato disposto degli artt. 243-quater, comma 7, e 243-bis, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali), in relazione al Comune di Buonabitacolo, in riferimento ai principi di equilibrio di bilancio, ragionevolezza, buon andamento e mandato elettorale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 243-bis, comma 5, del Testo unico degli enti locali nella parte in cui non consente, in caso di inizio mandato in pendenza del termine, all’amministrazione subentrante di deliberare il piano di riequilibrio nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato. Una connessa questione, in riferimento all’art. 2 Cost., è stata dichiarata inammissibile.

    Il principio

    È contrario ai principi di equilibrio di bilancio, sana gestione finanziaria, ragionevolezza e buon andamento far scattare automaticamente il dissesto verso una nuova amministrazione che, chiamata a farsi carico di un’eredità finanziaria altrui, non sia stata messa in condizione di predisporre il piano di riequilibrio. La nuova amministrazione deve poter deliberare il piano collegandolo alla situazione esistente al momento dell’effettivo insediamento.

    Domande e risposte

    Cos’è il piano di riequilibrio finanziario pluriennale?

    È lo strumento (PRFP) con cui un ente locale in difficoltà finanziaria cerca di risanare la propria situazione evitando il dissesto, distribuendo il risanamento su più anni.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    La nuova amministrazione che subentra a mandato già iniziato può deliberare il piano di riequilibrio nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, anziché subire l’automatico avvio al dissesto.

    Perché il meccanismo automatico era irragionevole?

    Perché addossava agli amministratori subentrati una responsabilità politica oggettiva per scelte non loro, sganciando il termine dal momento in cui acquisivano effettiva contezza della situazione finanziaria dell’ente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 33/2021 – Maternità surrogata all’estero e riconoscimento del figlio: la parola al legislatore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul riconoscimento, in Italia, del rapporto di filiazione del bambino nato all’estero da maternità surrogata con il genitore d’intenzione. Ha riconosciuto l’esigenza di tutelare il minore ma ha rimesso al legislatore l’individuazione degli strumenti adeguati.

    Di cosa si tratta

    Una coppia aveva avuto un figlio all’estero tramite maternità surrogata, pratica vietata in Italia. Si poneva il problema di riconoscere nel nostro ordinamento il legame giuridico tra il bambino e il genitore d’intenzione (non biologico). Gli strumenti esistenti, come l’adozione in casi particolari, apparivano inadeguati a garantire pienamente i diritti del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, dell’art. 64, comma 1, lettera g), della legge n. 218 del 1995 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 396 del 2000, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla CEDU, alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha riconosciuto la necessità di assicurare tutela giuridica al minore nato da maternità surrogata, ma ha ritenuto che la scelta tra le diverse soluzioni possibili spetti in prima battuta al legislatore, titolare di un significativo margine di manovra.

    Il principio

    Occorre bilanciare la legittima finalità di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata con l’imprescindibile necessità di garantire i diritti del minore già nato. Davanti a un ventaglio di opzioni tutte compatibili con la Costituzione, la Corte si è arrestata, cedendo doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore nell’individuare una soluzione ormai indifferibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha legittimato la maternità surrogata?

    No. La maternità surrogata resta vietata in Italia. La pronuncia riguarda soltanto la tutela del bambino già nato, distinguendo tra il disvalore della pratica e i diritti del minore che da essa nasce.

    Perché l’adozione in casi particolari non basta?

    Perché, secondo la Corte, richiede l’assenso del genitore biologico (che può mancare in caso di crisi della coppia) e non sempre garantisce vincoli pieni di parentela, risultando poco aderente alla specificità della situazione.

    Chi deve risolvere il problema secondo la Corte?

    Il legislatore, al quale spetta individuare, con un significativo margine di manovra, gli strumenti capaci di bilanciare il contrasto alla surrogazione e la tutela dei diritti del minore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 32/2021 – Figli di coppie dello stesso sesso nate da procreazione assistita: l’appello al legislatore

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla mancata tutela del legame tra il bambino nato da procreazione medicalmente assistita praticata da una coppia di donne e la cosiddetta madre intenzionale. Pur riconoscendo un grave vuoto di tutela, ha ritenuto che spetti al legislatore, e non alla Corte, colmarlo.

    Di cosa si tratta

    Una coppia di donne aveva avuto un figlio ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita. L’ordinamento riconosce il rapporto di filiazione solo con la madre biologica, lasciando privo di adeguata tutela il legame con l’altra donna (la madre intenzionale) che ha condiviso il progetto genitoriale. Il giudice riteneva insufficienti gli strumenti esistenti per garantire i diritti del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (procreazione medicalmente assistita) e dell’art. 250 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha riconosciuto l’esistenza di un grave vuoto di tutela del minore, ma ha ritenuto che un intervento puntuale del giudice costituzionale rischierebbe di generare disarmonie nel sistema: la scelta delle soluzioni spetta in primo luogo al legislatore.

    Il principio

    Esiste un interesse preminente del minore a vedere riconosciuti i propri legami affettivi stabili, anche nei confronti della madre intenzionale. Tuttavia, di fronte a una pluralità di soluzioni possibili (dalla riscrittura delle norme sul riconoscimento a una nuova forma di adozione), la Corte ha ceduto il passo alla discrezionalità del legislatore, ammonendo però che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa.

    Domande e risposte

    La Corte ha negato tutela al bambino?

    No nel merito: la Corte ha anzi affermato con forza che esiste un grave vuoto di tutela del minore. Ha però ritenuto di non poter intervenire direttamente, lasciando al legislatore il compito di scegliere la soluzione.

    Cosa significa madre intenzionale?

    È la donna che, all’interno della coppia, ha condiviso e voluto il progetto genitoriale pur non essendo la madre biologica del bambino nato da procreazione assistita.

    La Corte ha rivolto un monito al Parlamento?

    Sì. Ha affermato che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, dato il grave vuoto di tutela dell’interesse del minore riscontrato nella pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 31/2021 – Prodotti a chilometro zero nelle mense scolastiche e tutela della concorrenza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Toscana che favoriva, nelle mense scolastiche, i prodotti a chilometro zero definiti in base alla sola provenienza regionale. Privilegiare gli alimenti prodotti dentro i confini della Regione altera la concorrenza e ostacola la libera circolazione delle merci.

    Di cosa si tratta

    La Regione Toscana aveva approvato una legge per incentivare nelle mense scolastiche i prodotti a chilometro zero e da filiera corta, finanziando progetti pilota che impiegassero almeno il cinquanta per cento di tali prodotti. Il problema: la legge definiva i prodotti a chilometro zero come quelli prodotti o trasformati entro i confini amministrativi della Toscana, legandoli quindi al territorio regionale e non alla effettiva vicinanza tra produzione e consumo o al minore impatto ambientale del trasporto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 10 dicembre 2019, n. 75, in riferimento all’art. 117, primo comma (vincoli europei, artt. 34, 35 e 36 TFUE), all’art. 117, secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza) e all’art. 120 della Costituzione (libera circolazione delle merci tra le Regioni).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), e dell’art. 120 Cost. Ha invece dichiarato inammissibili, perché non incluse nella delibera governativa di impugnazione, alcune censure relative all’art. 2, comma 3; la questione sull’art. 117, primo comma, è stata assorbita.

    Il principio

    Le procedure di selezione e i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici rientrano nella tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato. L’ordinamento consente di premiare i prodotti a chilometro zero e da filiera corta, ma solo se collegati a una reale prossimità tra produzione e consumo o a un minore impatto ambientale: dare priorità ai soli prodotti di origine regionale, invece, altera la concorrenza e ostacola la libera circolazione delle merci.

    Domande e risposte

    Sono sempre vietati i criteri a favore dei prodotti a chilometro zero negli appalti?

    No. La legge consente di premiare i prodotti da filiera corta o a chilometro zero negli appalti di ristorazione collettiva. Ciò che la Corte vieta è selezionarli in base alla sola provenienza regionale, scollegata dalla effettiva distanza o dall’impatto ambientale del trasporto.

    Perché favorire i prodotti regionali viola la concorrenza?

    Perché privilegia gli imprenditori che usano prodotti di una certa area territoriale rispetto a chi offre beni analoghi provenienti da fuori Regione, anche se a distanza uguale o minore dal luogo di consumo. Questo altera la competizione tra operatori economici.

    La legge regionale era illegittima anche perché ostacolava la circolazione delle merci?

    Sì. La Corte ha riscontrato anche la violazione dell’art. 120 Cost., che vieta alle Regioni di adottare misure che ostacolino la libera circolazione delle merci tra le Regioni.

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