CCNL Ristorazione Collettiva
Welfare e sanità integrativa nel CCNL della ristorazione collettiva
Tre pilastri oltre la busta paga: sanità integrativa (Fondo Est e QU.A.S.), previdenza complementare (Fon.Te.) e bilateralità (EBNT). Strumenti reali, finanziati in larga parte dal datore.
In sintesi
Il welfare del settore poggia su tre pilastri: la sanità integrativa con il Fondo Est per i dipendenti e QU.A.S. per i Quadri; la previdenza complementare con Fon.Te., il fondo negoziale del terziario e turismo; la bilateralità con l’EBNT e gli enti territoriali. L’iscrizione ai fondi sanitari e i versamenti sono obblighi del datore (Fondo Est: 12 euro al mese, 15 dal 2027; Fon.Te.: 0,55% lavoratore e 0,55% datore; EBNT: 0,40% di paga base e contingenza, metà a testa). Al cambio appalto le tutele proseguono e la posizione Fon.Te. resta del lavoratore.
Il welfare contrattuale del settore
Oltre alla retribuzione, il CCNL costruisce un sistema di welfare che integra le tutele pubbliche: sanità integrativa, previdenza complementare e bilateralità. Sono strumenti concreti che incidono sulle prestazioni e sulla protezione del lavoratore, finanziati in larga parte dal datore di lavoro.
La sanità integrativa: Fondo Est e QU.A.S.
Per i lavoratori dipendenti il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il Fondo Est, costituito da Fipe, Filcams, Fisascat e UILTuCS. Garantisce prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale (rimborsi, visite, accertamenti, ecc.). Per i Quadri opera invece il fondo QU.A.S. L’iscrizione e il versamento dei contributi sono obblighi a carico del datore di lavoro (art. 186 CCNL). Il contributo al Fondo Est è di 12 euro al mese per dodici mensilità a carico del datore (dal 1° gennaio 2027 l’ipotesi del 2024 lo aumenta di 3 euro), più una quota di iscrizione una tantum di 15 euro per i lavoratori a tempo pieno e di 8 euro per i part-time. Sono iscritti i lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti compresi, esclusi i Quadri; i lavoratori a termine con durata iniziale superiore a tre mesi possono iscriversi su richiesta scritta, con onere a proprio carico per i periodi non lavorati. Per i Quadri la cassa QU.A.S. (art. 153) costa 340 euro l’anno a carico dell’azienda e 50 a carico del Quadro, con una quota di iscrizione una tantum di 340 euro a carico dell’azienda; l’ipotesi del 2024 aggiunge 20 euro a carico del datore dal 1° gennaio 2025 e altri 20 dal 1° gennaio 2026.
I contributi sono quelli del CCNL; l’elenco delle prestazioni, i rimborsi e i massimali dipendono dai piani sanitari dei fondi (Fondo Est, QU.A.S.).
La previdenza complementare: Fon.Te.
Il fondo pensione complementare di riferimento è Fon.Te., fondo negoziale del terziario, turismo e servizi, costituito da Confcommercio con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL. Vi possono aderire, volontariamente, i dipendenti a tempo indeterminato (pieno o part-time), i lavoratori a termine con contratto di durata superiore a tre mesi e gli apprendisti coperti dal CCNL (art. 185). L’adesione consente di costruire una pensione integrativa destinando:
- il TFR maturando, nella misura del 3,45% o del 6,91% della retribuzione utile per il TFR (D.Lgs. 252/2005);
- un contributo del lavoratore dello 0,55% della retribuzione utile per il TFR (di cui 0,05% di quota associativa);
- il contributo del datore dello 0,55% (di cui 0,05% di quota associativa), dovuto se il lavoratore aderisce; più una quota una tantum di 15,50 euro all’iscrizione (11,88 a carico dell’azienda e 3,62 del lavoratore).
I versamenti alla previdenza complementare godono di vantaggi fiscali entro i limiti di legge. Per i neoassunti alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 l’adesione al fondo è automatica, con facoltà di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, c. 7, D.Lgs. 252/2005). L’ipotesi del 2024 consente di destinare a Fon.Te. anche il premio di risultato di default o la somma di 140 euro prevista in alternativa come welfare (art. 13).
Tabella riepilogativa
Welfare contrattuale: i pilastri
| Strumento |
Fondo / ente |
A chi si rivolge |
Finalità |
| Sanità integrativa dipendenti |
Fondo Est |
Lavoratori dipendenti |
Prestazioni sanitarie integrative (12 euro al mese a carico del datore) |
| Sanità integrativa quadri |
QU.A.S. |
Quadri |
Prestazioni sanitarie integrative (340 euro l’anno datore + 50 Quadro) |
| Previdenza complementare |
Fon.Te. |
Dipendenti e apprendisti |
Pensione integrativa (0,55% lavoratore + 0,55% datore + TFR) |
| Bilateralità |
EBNT ed enti territoriali |
Imprese e lavoratori del settore |
Welfare, formazione, sostegno al reddito (0,40% di paga base e contingenza, metà a testa) |
I nomi dei fondi e i contributi sono quelli del CCNL (artt. 24, 153, 185 e 186); prestazioni e modalità di adesione sono nei regolamenti dei singoli fondi ed enti.
La bilateralità: EBNT ed enti territoriali
La bilateralità è il sistema di enti paritetici (datori e sindacati) che erogano servizi al settore: formazione, sostegno al reddito, prestazioni di welfare e supporto alle imprese. Il riferimento nazionale è l’EBNT (Ente Bilaterale Nazionale Turismo), affiancato dagli enti bilaterali territoriali. Il finanziamento è dello 0,40% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità: 0,20% a carico del datore e 0,20% del lavoratore (art. 24); il 30% della quota destinata agli enti territoriali va al sostegno al reddito nelle crisi aziendali (art. 21). L’azienda che omette il versamento deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari allo 0,60% di paga base e contingenza per quattordici mensilità, e resta comunque obbligata verso i lavoratori per le prestazioni dell’ente.
Obblighi del datore e tutela del lavoratore
L’iscrizione ai fondi di assistenza sanitaria (Fondo Est per i dipendenti, QU.A.S. per i Quadri) e il versamento dei relativi contributi sono obblighi contrattuali. La mancata iscrizione priva il lavoratore di prestazioni a cui ha diritto: se il datore omette i versamenti al Fondo Est deve erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di 16 euro lordi per 14 mensilità (art. 186, c. 12), fermo il risarcimento del maggior danno, e le prestazioni sanitarie restano comunque dovute. È bene verificare in busta paga i versamenti ai fondi e, in caso di omissioni, rivolgersi al sindacato.
Welfare e cambio appalto
Al cambio appalto, con il passaggio per clausola sociale, l’impresa subentrante assume il lavoratore ex novo (art. 229) e deve iscriverlo ai fondi del settore (Fondo Est/QU.A.S.) e versare i contributi di bilateralità dalla nuova assunzione, proseguendo le tutele. La posizione di previdenza complementare presso Fon.Te. resta intestata al lavoratore: si continua a versare presso il nuovo datore senza perdere il montante accumulato. È opportuno verificare la continuità dei versamenti nel passaggio.
Casi pratici
Tizio — Rimborso dal Fondo Est
Tizio (addetto mensa) sostiene una spesa per accertamenti sanitari. Essendo iscritto al Fondo Est dal datore, presenta la richiesta di rimborso al fondo secondo il regolamento delle prestazioni in vigore, ottenendo il rimborso previsto.
Caia — Adesione a Fon.Te.
Caia (cuoca) decide di aderire a Fon.Te. versando la propria quota: scatta così anche il contributo del datore, e può destinare il TFR alla previdenza complementare per costruirsi una pensione integrativa con i vantaggi fiscali previsti.
Sempronio — Continuità del welfare al cambio gestore
Sempronio passa alla nuova impresa per clausola sociale. Verifica che il subentrante lo iscriva al Fondo Est e prosegua i versamenti, e che la sua posizione su Fon.Te. continui senza interruzioni: il montante accumulato resta suo e si alimenta con il nuovo datore.