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Autore: Andrea Marton
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Corte cost. n. 78/2021 – Norme tecniche per le costruzioni e ricorso generico
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.Con la sentenza n. 78 del 2021 la Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dallo Stato contro una legge della Regione Calabria che aveva eliminato il richiamo alle norme tecniche per le costruzioni. Le censure erano troppo generiche e apodittiche.
Di cosa si tratta
Le norme tecniche per le costruzioni garantiscono la sicurezza degli edifici in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Quando lo Stato impugna una legge regionale davanti alla Corte deve però spiegare con precisione perché quella legge sarebbe incostituzionale: un ricorso vago non supera il vaglio di ammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 62 del 2019, che, modificando il «Piano casa» regionale, aveva soppresso il riferimento alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con d.m. 17 gennaio 2018. I parametri evocati erano l’art. 117, secondo comma, lettera h) (sicurezza), e l’art. 118, terzo comma, della Costituzione. La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Pur ribadendo che le norme tecniche per le costruzioni sono vincolanti anche per le Regioni, ha rilevato che il ricorrente non aveva spiegato perché la sola soppressione del riferimento alla definizione statale di «costruzione esistente» dovesse tradursi in un generale venir meno della sicurezza, né aveva considerato che la legge regionale richiamava comunque, in altre disposizioni, le vigenti normative tecniche.
Il principio
Nei giudizi promossi in via principale la motivazione del ricorso deve essere adeguata e non meramente apodittica; tale esigenza si pone in termini ancora più rigorosi rispetto ai giudizi instaurati in via incidentale. Censure generiche e assertive non superano il vaglio di ammissibilità.
Domande e risposte
La Calabria poteva ignorare le norme tecniche sulle costruzioni?
No. La Corte ha confermato che tali norme sono vincolanti per tutte le Regioni, perché garantiscono un regime unico di sicurezza valido su tutto il territorio nazionale.
Allora perché la legge regionale non è stata annullata?
Perché il ricorso statale era generico: non dimostrava che la semplice eliminazione di un richiamo definitorio determinasse un’effettiva violazione della sicurezza. La questione è stata dichiarata inammissibile, non infondata nel merito.
Inammissibile significa che la legge regionale è legittima?
Significa che la Corte non ha potuto esaminare il merito per come era posta la questione. La legge resta in vigore, ma non vi è stata una pronuncia che la dichiari conforme a Costituzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di sicurezza.
- Art. 118 della Costituzione — disciplina le funzioni amministrative e le forme di coordinamento tra Stato e Regioni.
Corte cost. n. 77/2021 – Sanatoria edilizia regionale e doppia conformità
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Con la sentenza n. 77 del 2021 la Corte costituzionale dichiara illegittima la legge del Veneto che consentiva di «regolarizzare» vecchie difformità edilizie tramite SCIA e sanzione pecuniaria. Si trattava di una sanatoria straordinaria che aggirava il principio statale della doppia conformità.
Di cosa si tratta
Quando un edificio è stato realizzato in modo difforme dal progetto autorizzato, la legge statale consente di sanarlo solo a precise condizioni. La più importante è la «doppia conformità»: l’opera deve essere conforme alle regole urbanistiche sia quando è stata costruita, sia quando si chiede la sanatoria. Le Regioni possono dettagliare, ma non scavalcare questi principi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto n. 50 del 2019, che permettevano di regolarizzare opere eseguite in parziale difformità prima del 1977, con aumenti fino a un quinto del volume o della superficie, mediante SCIA e pagamento di una sanzione. Il parametro evocato era l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alle norme di principio del Testo unico dell’edilizia (artt. 31, 33, 34, 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale e, in via consequenziale, anche degli artt. 3, 4, 5 e 6, privi di autonoma portata. Il meccanismo regionale, combinando esonero dalla demolizione e rilascio di un nuovo titolo tramite SCIA, produceva gli effetti di una sanatoria straordinaria senza rispettare la doppia conformità richiesta dalla legge statale.
Il principio
Spettano al legislatore statale le scelte di principio sulla sanatoria edilizia, in particolare l’an, il quando e il quantum. Alle Regioni competono solo l’articolazione e la specificazione di tali scelte. Costituisce principio fondamentale della materia «governo del territorio» la doppia conformità: la SCIA in sanatoria deve attestare la conformità sia al momento della realizzazione, sia a quello della domanda.
Domande e risposte
Che cos’è la «doppia conformità»?
È la regola per cui un’opera può essere sanata solo se è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia quando fu realizzata, sia quando si chiede la sanatoria. La legge veneta non la rispettava.
La Regione sosteneva fosse solo una «fiscalizzazione dell’illecito»: la tesi è stata accolta?
No. La Corte ha rilevato che il meccanismo non si limitava a sostituire la demolizione con una sanzione, ma rilasciava anche un nuovo titolo abilitativo, configurando una vera sanatoria straordinaria.
Cosa succede agli altri articoli della legge?
Sono caduti anch’essi, in via consequenziale, perché privi di portata autonoma una volta annullate le norme principali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartisce la competenza legislativa tra Stato e Regioni, riservando allo Stato i principi nel «governo del territorio».