Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 536 Codice della Navigazione – Danni di avaria comune

    Art. 536 Codice della Navigazione – Danni di avaria comune

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di surrogarsi all'assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

  • Art. 535 Codice della Navigazione – Differenza tra il nuovo e il vecchio

    Art. 535 Codice della Navigazione – Differenza tra il nuovo e il vecchio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.

  • CCNL Ristorazione Collettiva: welfare e sanità integrativa

    CCNL Ristorazione Collettiva

    Welfare e sanità integrativa nel CCNL della ristorazione collettiva

    Tre pilastri oltre la busta paga: sanità integrativa (Fondo Est e QU.A.S.), previdenza complementare (Fon.Te.) e bilateralità (EBNT). Strumenti reali, finanziati in larga parte dal datore.

    In sintesi

    Il welfare del settore poggia su tre pilastri: la sanità integrativa con il Fondo Est per i dipendenti e QU.A.S. per i Quadri; la previdenza complementare con Fon.Te., il fondo negoziale del terziario e turismo; la bilateralità con l’EBNT e gli enti territoriali. L’iscrizione ai fondi sanitari e i versamenti sono obblighi del datore (Fondo Est: 12 euro al mese, 15 dal 2027; Fon.Te.: 0,55% lavoratore e 0,55% datore; EBNT: 0,40% di paga base e contingenza, metà a testa). Al cambio appalto le tutele proseguono e la posizione Fon.Te. resta del lavoratore.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Decorrenza / scadenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
    Ambito
    Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
    Fonte
    Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

    Il welfare contrattuale del settore

    Oltre alla retribuzione, il CCNL costruisce un sistema di welfare che integra le tutele pubbliche: sanità integrativa, previdenza complementare e bilateralità. Sono strumenti concreti che incidono sulle prestazioni e sulla protezione del lavoratore, finanziati in larga parte dal datore di lavoro.

    La sanità integrativa: Fondo Est e QU.A.S.

    Per i lavoratori dipendenti il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il Fondo Est, costituito da Fipe, Filcams, Fisascat e UILTuCS. Garantisce prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale (rimborsi, visite, accertamenti, ecc.). Per i Quadri opera invece il fondo QU.A.S. L’iscrizione e il versamento dei contributi sono obblighi a carico del datore di lavoro (art. 186 CCNL). Il contributo al Fondo Est è di 12 euro al mese per dodici mensilità a carico del datore (dal 1° gennaio 2027 l’ipotesi del 2024 lo aumenta di 3 euro), più una quota di iscrizione una tantum di 15 euro per i lavoratori a tempo pieno e di 8 euro per i part-time. Sono iscritti i lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti compresi, esclusi i Quadri; i lavoratori a termine con durata iniziale superiore a tre mesi possono iscriversi su richiesta scritta, con onere a proprio carico per i periodi non lavorati. Per i Quadri la cassa QU.A.S. (art. 153) costa 340 euro l’anno a carico dell’azienda e 50 a carico del Quadro, con una quota di iscrizione una tantum di 340 euro a carico dell’azienda; l’ipotesi del 2024 aggiunge 20 euro a carico del datore dal 1° gennaio 2025 e altri 20 dal 1° gennaio 2026.

    I contributi sono quelli del CCNL; l’elenco delle prestazioni, i rimborsi e i massimali dipendono dai piani sanitari dei fondi (Fondo Est, QU.A.S.).

    La previdenza complementare: Fon.Te.

    Il fondo pensione complementare di riferimento è Fon.Te., fondo negoziale del terziario, turismo e servizi, costituito da Confcommercio con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL. Vi possono aderire, volontariamente, i dipendenti a tempo indeterminato (pieno o part-time), i lavoratori a termine con contratto di durata superiore a tre mesi e gli apprendisti coperti dal CCNL (art. 185). L’adesione consente di costruire una pensione integrativa destinando:

    • il TFR maturando, nella misura del 3,45% o del 6,91% della retribuzione utile per il TFR (D.Lgs. 252/2005);
    • un contributo del lavoratore dello 0,55% della retribuzione utile per il TFR (di cui 0,05% di quota associativa);
    • il contributo del datore dello 0,55% (di cui 0,05% di quota associativa), dovuto se il lavoratore aderisce; più una quota una tantum di 15,50 euro all’iscrizione (11,88 a carico dell’azienda e 3,62 del lavoratore).

    I versamenti alla previdenza complementare godono di vantaggi fiscali entro i limiti di legge. Per i neoassunti alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 l’adesione al fondo è automatica, con facoltà di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, c. 7, D.Lgs. 252/2005). L’ipotesi del 2024 consente di destinare a Fon.Te. anche il premio di risultato di default o la somma di 140 euro prevista in alternativa come welfare (art. 13).

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale: i pilastri
    Strumento Fondo / ente A chi si rivolge Finalità
    Sanità integrativa dipendenti Fondo Est Lavoratori dipendenti Prestazioni sanitarie integrative (12 euro al mese a carico del datore)
    Sanità integrativa quadri QU.A.S. Quadri Prestazioni sanitarie integrative (340 euro l’anno datore + 50 Quadro)
    Previdenza complementare Fon.Te. Dipendenti e apprendisti Pensione integrativa (0,55% lavoratore + 0,55% datore + TFR)
    Bilateralità EBNT ed enti territoriali Imprese e lavoratori del settore Welfare, formazione, sostegno al reddito (0,40% di paga base e contingenza, metà a testa)

    I nomi dei fondi e i contributi sono quelli del CCNL (artt. 24, 153, 185 e 186); prestazioni e modalità di adesione sono nei regolamenti dei singoli fondi ed enti.

    La bilateralità: EBNT ed enti territoriali

    La bilateralità è il sistema di enti paritetici (datori e sindacati) che erogano servizi al settore: formazione, sostegno al reddito, prestazioni di welfare e supporto alle imprese. Il riferimento nazionale è l’EBNT (Ente Bilaterale Nazionale Turismo), affiancato dagli enti bilaterali territoriali. Il finanziamento è dello 0,40% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità: 0,20% a carico del datore e 0,20% del lavoratore (art. 24); il 30% della quota destinata agli enti territoriali va al sostegno al reddito nelle crisi aziendali (art. 21). L’azienda che omette il versamento deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari allo 0,60% di paga base e contingenza per quattordici mensilità, e resta comunque obbligata verso i lavoratori per le prestazioni dell’ente.

    Obblighi del datore e tutela del lavoratore

    L’iscrizione ai fondi di assistenza sanitaria (Fondo Est per i dipendenti, QU.A.S. per i Quadri) e il versamento dei relativi contributi sono obblighi contrattuali. La mancata iscrizione priva il lavoratore di prestazioni a cui ha diritto: se il datore omette i versamenti al Fondo Est deve erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di 16 euro lordi per 14 mensilità (art. 186, c. 12), fermo il risarcimento del maggior danno, e le prestazioni sanitarie restano comunque dovute. È bene verificare in busta paga i versamenti ai fondi e, in caso di omissioni, rivolgersi al sindacato.

    Welfare e cambio appalto

    Al cambio appalto, con il passaggio per clausola sociale, l’impresa subentrante assume il lavoratore ex novo (art. 229) e deve iscriverlo ai fondi del settore (Fondo Est/QU.A.S.) e versare i contributi di bilateralità dalla nuova assunzione, proseguendo le tutele. La posizione di previdenza complementare presso Fon.Te. resta intestata al lavoratore: si continua a versare presso il nuovo datore senza perdere il montante accumulato. È opportuno verificare la continuità dei versamenti nel passaggio.

    Casi pratici

    Tizio — Rimborso dal Fondo Est
    Tizio (addetto mensa) sostiene una spesa per accertamenti sanitari. Essendo iscritto al Fondo Est dal datore, presenta la richiesta di rimborso al fondo secondo il regolamento delle prestazioni in vigore, ottenendo il rimborso previsto.
    Caia — Adesione a Fon.Te.
    Caia (cuoca) decide di aderire a Fon.Te. versando la propria quota: scatta così anche il contributo del datore, e può destinare il TFR alla previdenza complementare per costruirsi una pensione integrativa con i vantaggi fiscali previsti.
    Sempronio — Continuità del welfare al cambio gestore
    Sempronio passa alla nuova impresa per clausola sociale. Verifica che il subentrante lo iscriva al Fondo Est e prosegua i versamenti, e che la sua posizione su Fon.Te. continui senza interruzioni: il montante accumulato resta suo e si alimenta con il nuovo datore.
  • Art. 532 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione delle merci

    Art. 532 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne deve eseguire il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel luogo di destinazione. Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall'arrivo nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza maggiore, l'assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo giorno. In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di caricazione e di destinazione è compresa nell'assicurazione solo in quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque per la durata massima di quindici giorni. L'assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

  • Art. 531 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione della nave a viaggio

    Art. 531 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione della nave a viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave inizia l'imbarco delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave è ancorata od ormeggiata a destinazione o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall'arrivo. Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, per il quale la nave stessa è stata assicurata, la precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova caricazione. L'assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

  • Art. 530 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione della nave a tempo

    Art. 530 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione della nave a tempo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove l'assicurazione è stata conclusa. L'assicurazione, scaduta in corso di viaggio, è prorogata di diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave è ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione, ma l'assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.

  • Art. 529 Codice della Navigazione – Rischio nell’assicurazione del nolo da guadagnare

    Art. 529 Codice della Navigazione – Rischio nell’assicurazione del nolo da guadagnare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore del nolo da guadagnare risponde della perdita totale o parziale del diritto del noleggiante al nolo, conseguente al verificarsi di un sinistro della navigazione.

  • Art. 528 Codice della Navigazione – Rischio nell’assicurazione dei profitti sperati sulle merci

    Art. 528 Codice della Navigazione – Rischio nell’assicurazione dei profitti sperati sulle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore dei profitti sperati sulle merci risponde del felice arrivo delle merci a destinazione.

  • Art. 527 Codice della Navigazione – Ricorso di terzi danneggiati da urto

    Art. 527 Codice della Navigazione – Ricorso di terzi danneggiati da urto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi. Negli stessi limiti sono a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere, con il consenso dell'assicuratore medesimo, alle pretese del terzo. Quando la nave è totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui è richiesta la limitazione del debito dell'armatore, è inferiore al minimo previsto nell'articolo 276, l'assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l'ammontare complessivo del minimo stesso e dell'indennità, spettante all'assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile di quest'ultima.

  • Art. 526 Codice della Navigazione – Contribuzione in avaria comune

    Art. 526 Codice della Navigazione – Contribuzione in avaria comune

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'assicurato per contribuzione in avaria comune.

  • Art. 525 Codice della Navigazione – Vizio occulto della nave

    Art. 525 Codice della Navigazione – Vizio occulto della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall'assicurato con la normale diligenza.

  • Art. 524 Codice della Navigazione – Colpa e dolo dell’equipaggio

    Art. 524 Codice della Navigazione – Colpa e dolo dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'assicurato. Tuttavia, se l'assicurato è anche comandante della nave, l'assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo. Nell'assicurazione delle merci, l'assicuratore risponde altresì del dolo del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.