Art. 2811 c.c. Miglioramenti e accessioni
In vigore dal 19/04/1942
L’ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell’immobile ipotecario, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

In vigore dal 19/04/1942
L’ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell’immobile ipotecario, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

In vigore dal 19/04/1942
Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l’iscrizione dell’ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.
Tali diritti si estinguono con l’espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d’enfiteusi sui beni soggetti all’ipoteca e hanno trascritto l’acquisto posteriormente all’iscrizione dell’ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti.
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento.
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente.

In vigore dal 19/04/1942
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all’autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.

In vigore dal 19/04/1942
Le ipoteche costituite sull’usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto.
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l’estinzione dell’usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l’ipoteca costituita sull’usufrutto, l’estensione non pregiudica il credito garantito con l’ipoteca stessa.

In vigore dal 19/04/1942
Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l’affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si estendono alla piena proprietà.
Nel caso di devoluzione o di cessazione dell’enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell’enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.
Quando l’enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell’enfiteuta.
Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell’enfiteuta, le ipoteche gravanti sull’uno e sull’altro continuano a gravarli separatamente; ma se l’ipoteca grava soltanto sull’uno o sull’altro diritto, essa si estende alla piena proprietà.

In vigore dal 19/04/1942
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.
Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull’uno e sull’altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.

In vigore dal 19/04/1942
Hanno ipoteca legale:
l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;
i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

In vigore dal 19/04/1942
Ogni sentenza, che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.

In vigore dal 19/04/1942
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando e stato reso esecutivo.

In vigore dal 19/04/1942
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l’efficacia dall’autorità giudiziaria italiana salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.