Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 560 Codice della Navigazione – Nave esercitata da armatore non proprietario

    Art. 560 Codice della Navigazione – Nave esercitata da armatore non proprietario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la nave sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilità in seguito ad un atto illecito, quando il creditore sia di ciò a conoscenza. Sezione III Dei privilegi sulle cose caricate

  • Art. 559 Codice della Navigazione – Altre cause d’estinzione dei privilegi

    Art. 559 Codice della Navigazione – Altre cause d’estinzione dei privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I privilegi sulla nave si estinguono altresì:

    a) con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave;

    b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria. Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in cui è iscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave è già partita.

  • Art. 558 Codice della Navigazione – Estinzione dei privilegi

    Art. 558 Codice della Navigazione – Estinzione dei privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati nell'articolo 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni. Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità dovute in seguito ad urto o ad altri sinistri nonché di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui il danno è stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito è sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell'equipaggio nel porto di assunzione, successivamente all'estinzione del contratto. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della esigibilità del credito. La facoltà di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell'articolo 552. I termini suddetti sono sospesi finchè la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali del Regno; ma tale sospensione non può oltrepassare i tre anni dal giorno in cui il credito è sorto.

  • Art. 555 Codice della Navigazione – Concorso di privilegi relativi a più viaggi

    Art. 555 Codice della Navigazione – Concorso di privilegi relativi a più viaggi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I crediti privilegiati dell'ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti. Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o di lavoro comprendente più viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti dell'ultimo viaggio.

  • Art. 554 Codice della Navigazione – Estensione del privilegio sul nolo a favore dell’equipaggio

    Art. 554 Codice della Navigazione – Estensione del privilegio sul nolo a favore dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il privilegio stabilito a favore dell'equipaggio si estende a tutti i noli dovuti per i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento o di lavoro.

  • Art. 553 Codice della Navigazione – Surrogazione dell’indennità alla nave e al nolo

    Art. 553 Codice della Navigazione – Surrogazione dell’indennità alla nave e al nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la nave è perita o deteriorata o il nolo è in tutto o in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente:

    a) le indennità per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;

    b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo;

    c) le indennità e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave. Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennità di assicurazione, né i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato.

  • Art. 552 Codice della Navigazione – Privilegi sulla nave e sul nolo

    Art. 552 Codice della Navigazione – Privilegi sulla nave e sul nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio: 1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione; i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto; 2° i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio; 3° i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall'autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna; 4° le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni; 5° le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio; 6° i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio.

  • Art. 551 Codice della Navigazione – Trasferimento del privilegio

    Art. 551 Codice della Navigazione – Trasferimento del privilegio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il trasferimento del credito privilegiato produce anche il trasferimento del privilegio. Sezione II Dei privilegi sulla nave e sul nolo

  • Lavoro sportivo: dimissioni, recesso del lavoratore e svincolo

    Lavoro sportivo

    Dimissioni e svincolo nel lavoro sportivo

    Lasciare una società sportiva prima della fine del contratto non è libero come si potrebbe pensare. Per l’atleta e per il tecnico la parola d’ordine è giusta causa, e per gli atleti si intreccia con lo svincolo federale.

    In sintesi

    Anche per il lavoratore sportivo, abbandonare un contratto a termine prima della scadenza non è libero: serve una giusta causa o un’ipotesi prevista dal contratto e dagli accordi di categoria, pena conseguenze risarcitorie. Lo svincolo dell’atleta segue inoltre i regolamenti federali. Nelle collaborazioni il recesso del collaboratore segue le regole del contratto. Per i subordinati si applicano anche le regole generali sulle dimissioni.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021; regole generali sulle dimissioni del lavoro subordinato; regolamenti federali sullo svincolo
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoratori sportivi subordinati, collaboratori e autonomi; atleti tesserati
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e regolamenti delle federazioni

    Il termine impegna anche il lavoratore

    Le deroghe della riforma sul contratto a termine valgono in entrambe le direzioni. Se la società non può recedere liberamente prima della scadenza, lo stesso vale per il lavoratore: lasciare il rapporto prima del termine non è un diritto libero. Il recesso del lavoratore è ammesso solo per giusta causa o nelle ipotesi previste dal contratto e dagli accordi di categoria.

    Un abbandono ingiustificato espone il lavoratore a possibili conseguenze risarcitorie verso la società, oltre agli effetti sul piano sportivo.

    Lo svincolo dell’atleta

    Per gli atleti c’è un profilo ulteriore: lo svincolo, cioè l’atto disciplinato dai regolamenti federali con cui l’atleta si libera dal vincolo sportivo con la società e può tesserarsi altrove. È un piano distinto da quello del rapporto di lavoro, ma spesso collegato: chi vuole cambiare società deve gestire sia l’aspetto lavorativo sia quello del tesseramento, secondo le regole della propria federazione.

    Tabella riepilogativa

    Recesso del lavoratore sportivo secondo la forma del rapporto
    Situazione Regola
    Contratto a termine, recesso per giusta causa Ammesso, chiusura immediata
    Contratto a termine, recesso senza giusta causa Possibili conseguenze risarcitorie
    Lavoro subordinato a tempo indeterminato Dimissioni con preavviso e regole generali
    Collaborazione coordinata e continuativa Recesso secondo le regole del contratto
    Atleta tesserato Svincolo secondo i regolamenti federali

    Nota: il profilo del rapporto di lavoro e quello del tesseramento sportivo vanno gestiti entrambi. Lasciare la società richiede di curare entrambi gli aspetti.

    Le dimissioni nel lavoro subordinato

    Per i rapporti di lavoro subordinato si applicano, in linea generale, le regole comuni sulle dimissioni, comprese le modalità telematiche previste dalla legge, salvo le specificità ed eccezioni applicabili al settore. Trattandosi di un terreno tecnico, è prudente verificare con un consulente del lavoro le formalità del caso concreto, per evitare vizi nella comunicazione.

    Il recesso nelle collaborazioni

    Nelle collaborazioni coordinate e continuative il recesso del collaboratore segue le regole del contratto di collaborazione, comprese eventuali clausole di preavviso. Non si applica l’apparato delle dimissioni del lavoro dipendente, ma vanno comunque rispettati i termini pattuiti. Un buon contratto chiarisce in anticipo come e con quanto preavviso ciascuna parte può recedere.

    Casi pratici

    Tizio — Atleta che vuole cambiare squadra a stagione in corso
    Tizio ha un contratto annuale ma riceve un’offerta da un altro club a metà stagione. Non può semplicemente andarsene: senza giusta causa, il recesso anticipato lo espone a conseguenze risarcitorie. Inoltre deve gestire lo svincolo secondo i regolamenti federali per potersi tesserare altrove.
    Caia — Allenatrice con giusta causa di recesso
    Caia ha un contratto a termine ma la società non le versa i compensi pattuiti da mesi. Il mancato pagamento può integrare una giusta causa di recesso: Caia può lasciare il rapporto anche prima della scadenza, facendo valere l’inadempimento della società.
    Sempronio — Collaboratore che recede con preavviso
    Sempronio è istruttore in co.co.co. e vuole interrompere la collaborazione. Il suo contratto prevede una clausola di preavviso: rispettandola, Sempronio può recedere regolarmente, senza applicare le procedure di dimissioni del lavoro dipendente.
  • Lavoro sportivo: contratto a tempo determinato e durata

    Lavoro sportivo

    Contratto a tempo determinato nel lavoro sportivo: forma e durata

    Lo sport vive di stagioni, ritiri e campionati: il contratto a termine è la sua forma naturale. Per questo il D.Lgs 36/2021 deroga a molte delle regole rigide del lavoro a tempo determinato comune.

    In sintesi

    Nel lavoro sportivo subordinato il contratto a tempo determinato è la forma fisiologica, soprattutto nel professionismo, dove la disciplina del D.Lgs 36/2021 deroga ai limiti ordinari del lavoro a termine: niente obbligo di causale, niente tetti di durata massima complessiva, niente limiti al numero di proroghe e rinnovi. Serve però sempre la forma scritta. Nel dilettantismo prevale la collaborazione coordinata e continuativa entro i limiti orari di legge.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021 (disciplina del lavoro sportivo subordinato); deroghe al D.Lgs 81/2015 sul contratto a termine
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoro sportivo subordinato (in particolare professionismo); cenni al dilettantismo
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi collettivi di categoria nel professionismo
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e correttivi

    Perché il termine è la regola, non l’eccezione

    Nel lavoro comune il contratto a tempo indeterminato è la forma ordinaria e quello a termine è soggetto a vincoli stringenti. Nello sport il rapporto è strutturalmente legato a cicli definiti: una stagione, un campionato, un ciclo di preparazione olimpica. Il legislatore ne ha preso atto, prevedendo che il contratto di lavoro sportivo subordinato possa essere a tempo determinato come forma normale, senza le rigidità del lavoro a termine comune.

    Le deroghe alle regole comuni

    Per il lavoro sportivo subordinato il D.Lgs 36/2021 esclude l’applicazione di diverse regole che valgono per gli altri contratti a termine. In particolare non operano:

    • l’obbligo di indicare una causale per i contratti oltre una certa durata;
    • il limite di durata massima complessiva dei rapporti a termine tra le stesse parti;
    • il numero massimo di proroghe e rinnovi;
    • l’obbligo di intervalli minimi tra un contratto e il successivo;
    • i limiti quantitativi (percentuali di lavoratori a termine sull’organico).

    Queste deroghe rendono possibile, ad esempio, che un atleta o un allenatore venga ingaggiato per più stagioni consecutive con contratti a termine rinnovati, senza che il rapporto si converta automaticamente a tempo indeterminato.

    La forma scritta resta obbligatoria

    La flessibilità non significa informalità. Il contratto di lavoro sportivo deve essere redatto in forma scritta. La forma scritta serve a fissare durata, compenso e condizioni, ed è funzionale agli adempimenti verso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) per l’area del dilettantismo. La mancanza di forma scritta espone l’ente a contestazioni sulla regolarità del rapporto.

    Tabella riepilogativa

    Contratto a termine: regime comune e regime sportivo a confronto
    Aspetto Lavoro a termine comune Lavoro sportivo subordinato
    Causale Obbligatoria oltre una certa durata Non richiesta
    Durata massima complessiva Prevista (tetto legale) Non si applica
    Numero di proroghe/rinnovi Limitato Non limitato
    Intervalli tra contratti Richiesti Non richiesti
    Forma scritta Richiesta Richiesta

    Nota: le deroghe riguardano il lavoro sportivo subordinato. Nel dilettantismo la forma tipica è la collaborazione coordinata e continuativa entro i limiti orari di legge.

    Il dilettantismo: co.co.co. più che termine

    Nell’area del dilettantismo la forma più diffusa non è il contratto subordinato a termine, ma la collaborazione coordinata e continuativa, che si presume quando la prestazione resta entro i limiti orari di legge e c’è coordinamento tecnico-sportivo. Resta comunque possibile, quando ne ricorrono i presupposti, un rapporto di lavoro subordinato (anche a termine) o autonomo. La scelta dipende dalle caratteristiche concrete della prestazione.

    Casi pratici

    Tizio — Atleta ingaggiato per due stagioni
    Tizio firma con una società professionistica un contratto a termine biennale, coprendo due stagioni sportive. Grazie alle deroghe del D.Lgs 36/2021 il contratto non richiede causale e non incontra i tetti di durata del lavoro a termine comune. Al termine, le parti possono rinnovare senza i limiti ordinari sul numero di rinnovi.
    Caia — Allenatrice con contratti annuali ripetuti
    Caia allena la stessa squadra da quattro stagioni, con contratti a termine annuali rinnovati di anno in anno. Nel lavoro comune una simile successione potrebbe far scattare la conversione a tempo indeterminato; nel lavoro sportivo subordinato le deroghe lo consentono, purché ogni contratto sia in forma scritta.
    Sempronio — Istruttore in una ASD
    Sempronio insegna in una associazione dilettantistica per poche ore a settimana. Più che un contratto subordinato a termine, la forma adatta è la collaborazione coordinata e continuativa, presunta entro i limiti orari di legge, con il regime fiscale e contributivo agevolato del dilettantismo.
  • Lavoro sportivo: apprendistato e formazione del giovane atleta

    Lavoro sportivo

    Apprendistato sportivo: la formazione del giovane atleta

    Lo sport è un mestiere che si impara presto. La riforma valorizza la formazione del giovane atleta e prevede l’apprendistato come strumento per accompagnare la crescita tecnica e professionale, soprattutto nel professionismo.

    In sintesi

    L’art. 30 del D.Lgs. 36/2021 consente alle società e associazioni sportive dilettantistiche e alle società professionistiche di assumere giovani atleti con l’apprendistato per la qualifica e il diploma (art. 43 D.Lgs. 81/2015), anche dai 14 anni, e con l’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45). Il contratto dura al massimo tre anni (quattro per il diploma quadriennale) e alla scadenza si risolve automaticamente. Per le ore di formazione in aula non è dovuta retribuzione, per quelle in società il 10%, salvo contratti collettivi.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021; disciplina generale dell’apprendistato (D.Lgs 81/2015)
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Giovani atleti di società e associazioni dilettantistiche e di società professionistiche (art. 30)
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; accordi di categoria e regolamenti federali
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e disciplina dell’apprendistato

    Lo sport, mestiere che si impara da giovani

    La carriera di un atleta inizia spesso nell’adolescenza, all’interno dei settori giovanili e dei vivai. La riforma riconosce l’importanza di accompagnare questa crescita con strumenti adeguati, tra cui l’apprendistato, contratto a contenuto formativo che unisce prestazione e formazione. È un modo per dare struttura giuridica al percorso del giovane sportivo che diventa lavoratore.

    Quando si usa l’apprendistato nello sport

    L’art. 30 del D.Lgs. 36/2021 permette sia alle società e associazioni sportive dilettantistiche sia alle società professionistiche di stipulare due tipi di apprendistato: quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di scuola superiore e il certificato di specializzazione tecnica (art. 43 D.Lgs. 81/2015), e quello di alta formazione e ricerca (art. 45). Le regole speciali sono tre:

    • per l’apprendistato di primo livello l’età minima è 14 anni invece di 15 (c. 1-bis);
    • alla scadenza fissata nel contratto il rapporto si risolve automaticamente: non prosegue a tempo indeterminato come negli altri settori (c. 3);
    • se la società assume l’atleta subito dopo l’apprendistato deve pagare il premio di formazione all’eventuale diversa società o associazione in cui l’atleta ha svolto prima attività giovanile, amatoriale o dilettantistica (c. 3).

    La formazione è il cuore del contratto

    A differenza di un normale rapporto di lavoro, l’apprendistato ha una finalità formativa. Il giovane non solo presta la propria attività, ma segue un percorso di crescita. Nel contesto sportivo questo significa formazione tecnico-atletica e professionale, accompagnata dall’inserimento nella società. La presenza di un contenuto formativo reale distingue l’apprendistato da un’assunzione ordinaria.

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato e formazione nello sport: dove si colloca
    Contesto Strumento tipico Natura
    Settore giovanile / vivaio (minori non lavoratori) Percorso federale e sportivo Formazione sportiva, non rapporto di lavoro retribuito
    Professionismo, giovane talento Apprendistato Contratto di lavoro a contenuto formativo
    Dilettantismo, giovane da formare Apprendistato (art. 30) Contratto di lavoro a contenuto formativo
    Dilettantismo, giovane retribuito Collaborazione coordinata e continuativa Rapporto presunto fino a 24 ore settimanali (art. 28)

    Nota: per l’apprendistato di primo livello la durata massima è di tre anni, quattro per il diploma professionale quadriennale (art. 43 del D.Lgs. 81/2015). Durata minima, inquadramento fino a due livelli sotto quello finale o retribuzione in percentuale li fissano gli accordi interconfederali e i contratti collettivi (art. 42, c. 5, D.Lgs. 81/2015): nello sport non c’è un unico CCNL, quindi conta il contratto collettivo applicato dalla società.

    Retribuzione dell’apprendista

    Nell’apprendistato di primo livello la legge fissa due regole: per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa il datore non deve retribuzione; per le ore di formazione a suo carico spetta il 10% della retribuzione dovuta, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 43, c. 7, D.Lgs. 81/2015). Per le ore di lavoro vale il contratto collettivo applicato, che può inquadrare l’apprendista fino a due livelli sotto quello finale o pagarlo in percentuale; è vietata la retribuzione a cottimo. Nello sport non esiste un minimo tabellare unico: conta il contratto collettivo della società.

    Il dilettantismo: vivai più che apprendistato

    Nel dilettantismo la formazione del giovane atleta passa spesso dai settori giovanili e dai percorsi federali, in una fase in cui non c’è ancora un rapporto di lavoro retribuito. L’art. 30 consente però anche alle associazioni e società dilettantistiche di usare l’apprendistato. Quando il giovane diventa lavoratore sportivo senza un percorso formativo, la forma presunta resta la collaborazione coordinata e continuativa entro le 24 ore settimanali (art. 28).

    Casi pratici

    Tizio — Giovane talento del vivaio professionistico
    Tizio è un promettente atleta del vivaio di una società professionistica. Per accompagnarne la crescita, la società valuta un contratto di apprendistato, che unisce la prestazione a un percorso formativo strutturato. Alla scadenza del contratto il rapporto si risolve automaticamente: per continuare serve un nuovo contratto di lavoro sportivo (art. 30, c. 3).
    Caia — Atleta minorenne in settore giovanile
    Caia gioca nelle giovanili di una società dilettantistica. In questa fase non è una lavoratrice sportiva retribuita: il suo percorso è di formazione sportiva federale. Solo quando diventerà lavoratrice sportiva a tutti gli effetti si porrà la scelta della forma del rapporto.
    Sempronio — Dal vivaio al primo contratto
    Sempronio passa dal vivaio alla prima squadra di un club professionistico. Il club imposta un apprendistato per consolidarne la formazione e l’inserimento. La retribuzione è ridotta rispetto a un atleta già affermato, in ragione del contenuto formativo del rapporto.
  • Art. 550 Codice della Navigazione – Surrogazione del creditore perdente

    Art. 550 Codice della Navigazione – Surrogazione del creditore perdente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il creditore che ha privilegio sopra una o più cose, qualora si trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda ad altre cose dello stesso debitore, può surrogarsi nel privilegio spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi privilegio di grado inferiore. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.