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Autore: Andrea Marton
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Corte cost. n. 157/2021 – Gratuito patrocinio per lo straniero e impossibilità di certificazione consolare: la decisione
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, del Testo unico spese di giustizia, nella parte in cui non consente al cittadino extra-UE, quando sia impossibile produrre la certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero, di presentare una dichiarazione sostitutiva.
Di cosa si tratta
Per accedere al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea deve di norma allegare una certificazione dell’autorità consolare sui redditi prodotti all’estero. La questione è nata davanti al TAR Piemonte, dove tale certificazione risultava impossibile da ottenere.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, ha impugnato l’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), nella parte in cui non prevede forme sostitutive di certificazione in caso di impossibile produzione dell’attestazione consolare.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, nella parte in cui non consente al cittadino extra-UE, in caso di impossibilità di presentare la documentazione consolare, di produrre una dichiarazione sostitutiva. Non occorre un’impossibilità assoluta: è sufficiente che l’istante dimostri di essersi tempestivamente e utilmente attivato per ottenere le certificazioni.
Il principio
Il diritto di difesa e l’accesso al gratuito patrocinio impongono che, quando è impossibile ottenere la certificazione consolare, lo straniero possa avvalersi della dichiarazione sostitutiva, provando di aver fatto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza. Non è richiesta un’impossibilità assoluta, incompatibile con un istituto volto a garantire la difesa del non abbiente.
Domande e risposte
Che cosa cambia per lo straniero che chiede il gratuito patrocinio?
Se è impossibile ottenere la certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero, lo straniero può ora presentare una dichiarazione sostitutiva, purché dimostri di essersi attivato con diligenza per ottenere i documenti.
Occorre dimostrare un’impossibilità assoluta?
No. Secondo la Corte basta un’impossibilità relativa, desumibile dal fatto che il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le certificazioni.
Quali diritti tutela questa decisione?
Il diritto di difesa e l’effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale, anche per chi non ha mezzi economici sufficienti.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — parametro invocato, diritto di difesa anche per i non abbienti
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato, uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 113 della Costituzione — parametro invocato, tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
Corte cost. n. 156/2021 – Norme finanziarie della Regione Siciliana e copertura della spesa: la decisione
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni finanziarie della Regione Siciliana (artt. 5 e 6 della legge reg. n. 13 del 2019 e art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020), pronunciando inoltre l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere su altre censure.
Di cosa si tratta
Il giudizio riguarda norme di spesa contenute in leggi finanziarie della Regione Siciliana, impugnate dal Governo per problemi di copertura finanziaria e di rispetto delle competenze statali in materia di bilancio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via diretta gli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019 e l’art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 (nel testo previgente), dell’art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020 che lo modificava, e dell’art. 6 della legge reg. n. 13 del 2019. Ha dichiarato estinto il processo sulle censure relative all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e d), e cessata la materia del contendere sulle censure relative all’art. 15.
Il principio
Le norme regionali di spesa devono rispettare l’obbligo di copertura finanziaria e le competenze statali in materia di armonizzazione dei bilanci: le disposizioni che vi contravvengono sono illegittime. Per le altre censure, l’estinzione e la cessazione della materia del contendere riflettono le vicende processuali e le modifiche normative sopravvenute.
Domande e risposte
Quali norme sono state dichiarate illegittime?
L’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, l’art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020 che lo modificava e l’art. 6 della legge reg. n. 13 del 2019.
Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, per effetto di modifiche o eventi sopravvenuti, non c’è più un contrasto da decidere su quelle specifiche censure, che vengono quindi chiuse senza pronuncia di merito.
Quale principio sulla finanza pubblica viene in rilievo?
L’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, sancito dall’art. 81 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — parametro invocato, obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato, competenza statale in materia di armonizzazione dei bilanci