Lavoro sportivo
Apprendistato sportivo: la formazione del giovane atleta
Lo sport è un mestiere che si impara presto. La riforma valorizza la formazione del giovane atleta e prevede l’apprendistato come strumento per accompagnare la crescita tecnica e professionale, soprattutto nel professionismo.
In sintesi
L’art. 30 del D.Lgs. 36/2021 consente alle società e associazioni sportive dilettantistiche e alle società professionistiche di assumere giovani atleti con l’apprendistato per la qualifica e il diploma (art. 43 D.Lgs. 81/2015), anche dai 14 anni, e con l’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45). Il contratto dura al massimo tre anni (quattro per il diploma quadriennale) e alla scadenza si risolve automaticamente. Per le ore di formazione in aula non è dovuta retribuzione, per quelle in società il 10%, salvo contratti collettivi.
Lo sport, mestiere che si impara da giovani
La carriera di un atleta inizia spesso nell’adolescenza, all’interno dei settori giovanili e dei vivai. La riforma riconosce l’importanza di accompagnare questa crescita con strumenti adeguati, tra cui l’apprendistato, contratto a contenuto formativo che unisce prestazione e formazione. È un modo per dare struttura giuridica al percorso del giovane sportivo che diventa lavoratore.
Quando si usa l’apprendistato nello sport
L’art. 30 del D.Lgs. 36/2021 permette sia alle società e associazioni sportive dilettantistiche sia alle società professionistiche di stipulare due tipi di apprendistato: quello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di scuola superiore e il certificato di specializzazione tecnica (art. 43 D.Lgs. 81/2015), e quello di alta formazione e ricerca (art. 45). Le regole speciali sono tre:
- per l’apprendistato di primo livello l’età minima è 14 anni invece di 15 (c. 1-bis);
- alla scadenza fissata nel contratto il rapporto si risolve automaticamente: non prosegue a tempo indeterminato come negli altri settori (c. 3);
- se la società assume l’atleta subito dopo l’apprendistato deve pagare il premio di formazione all’eventuale diversa società o associazione in cui l’atleta ha svolto prima attività giovanile, amatoriale o dilettantistica (c. 3).
La formazione è il cuore del contratto
A differenza di un normale rapporto di lavoro, l’apprendistato ha una finalità formativa. Il giovane non solo presta la propria attività, ma segue un percorso di crescita. Nel contesto sportivo questo significa formazione tecnico-atletica e professionale, accompagnata dall’inserimento nella società. La presenza di un contenuto formativo reale distingue l’apprendistato da un’assunzione ordinaria.
Tabella riepilogativa
Apprendistato e formazione nello sport: dove si colloca
| Contesto |
Strumento tipico |
Natura |
| Settore giovanile / vivaio (minori non lavoratori) |
Percorso federale e sportivo |
Formazione sportiva, non rapporto di lavoro retribuito |
| Professionismo, giovane talento |
Apprendistato |
Contratto di lavoro a contenuto formativo |
| Dilettantismo, giovane da formare |
Apprendistato (art. 30) |
Contratto di lavoro a contenuto formativo |
| Dilettantismo, giovane retribuito |
Collaborazione coordinata e continuativa |
Rapporto presunto fino a 24 ore settimanali (art. 28) |
Nota: per l’apprendistato di primo livello la durata massima è di tre anni, quattro per il diploma professionale quadriennale (art. 43 del D.Lgs. 81/2015). Durata minima, inquadramento fino a due livelli sotto quello finale o retribuzione in percentuale li fissano gli accordi interconfederali e i contratti collettivi (art. 42, c. 5, D.Lgs. 81/2015): nello sport non c’è un unico CCNL, quindi conta il contratto collettivo applicato dalla società.
Retribuzione dell’apprendista
Nell’apprendistato di primo livello la legge fissa due regole: per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa il datore non deve retribuzione; per le ore di formazione a suo carico spetta il 10% della retribuzione dovuta, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi (art. 43, c. 7, D.Lgs. 81/2015). Per le ore di lavoro vale il contratto collettivo applicato, che può inquadrare l’apprendista fino a due livelli sotto quello finale o pagarlo in percentuale; è vietata la retribuzione a cottimo. Nello sport non esiste un minimo tabellare unico: conta il contratto collettivo della società.
Il dilettantismo: vivai più che apprendistato
Nel dilettantismo la formazione del giovane atleta passa spesso dai settori giovanili e dai percorsi federali, in una fase in cui non c’è ancora un rapporto di lavoro retribuito. L’art. 30 consente però anche alle associazioni e società dilettantistiche di usare l’apprendistato. Quando il giovane diventa lavoratore sportivo senza un percorso formativo, la forma presunta resta la collaborazione coordinata e continuativa entro le 24 ore settimanali (art. 28).
Casi pratici
Tizio — Giovane talento del vivaio professionistico
Tizio è un promettente atleta del vivaio di una società professionistica. Per accompagnarne la crescita, la società valuta un contratto di apprendistato, che unisce la prestazione a un percorso formativo strutturato. Alla scadenza del contratto il rapporto si risolve automaticamente: per continuare serve un nuovo contratto di lavoro sportivo (art. 30, c. 3).
Caia — Atleta minorenne in settore giovanile
Caia gioca nelle giovanili di una società dilettantistica. In questa fase non è una lavoratrice sportiva retribuita: il suo percorso è di formazione sportiva federale. Solo quando diventerà lavoratrice sportiva a tutti gli effetti si porrà la scelta della forma del rapporto.
Sempronio — Dal vivaio al primo contratto
Sempronio passa dal vivaio alla prima squadra di un club professionistico. Il club imposta un apprendistato per consolidarne la formazione e l’inserimento. La retribuzione è ridotta rispetto a un atleta già affermato, in ragione del contenuto formativo del rapporto.