Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2645-ter Codice Civile: Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

    Articolo 2645-ter Codice Civile: Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

    Art. 2645-ter c.c. Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

    In vigore dal 19/04/1942

    Gli atti in forma pubblica in cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

  • Articolo 2646 Codice Civile: Trascrizione delle divisioni

    Articolo 2646 Codice Civile: Trascrizione delle divisioni

    Art. 2646 c.c. Trascrizione delle divisioni

    In vigore dal 19/04/1942

    Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.

    Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l’atto di opposizione indicato dall’art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.

  • Articolo 2647 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

    Articolo 2647 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

    Art. 2647 c.c. Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

    In vigore dal 19/04/1942

    Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lett. c), d), e) ed f) dell’art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

    Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

    La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d’ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte.

  • Articolo 2648 Codice Civile: Accettazione di eredità e acquisto di legato

    Articolo 2648 Codice Civile: Accettazione di eredità e acquisto di legato

    Art. 2648 c.c. Accettazione di eredità e acquisto di legato

    In vigore dal 19/04/1942

    Si devono trascrivere l’accettazione della eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell’

  • Articolo 2649 Codice Civile: Cessione dei beni ai creditori

    Articolo 2649 Codice Civile: Cessione dei beni ai creditori

    Art. 2649 c.c. Cessione dei beni ai creditori

    In vigore dal 19/04/1942

    Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

    Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.

  • Articolo 2650 Codice Civile: Continuità delle trascrizioni

    Articolo 2650 Codice Civile: Continuità delle trascrizioni

    Art. 2650 c.c. Continuità delle trascrizioni

    In vigore dal 19/04/1942

    Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto.anteriore di acquisto.

    Quando l’atto anteriore di acquisto e stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell’art. 2644.

    L’ipoteca legale a favore dell’alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni q iscrizioni eseguite anteriormente contro l’acquirente o il condividente tenuto a conguaglio.

  • Articolo 2651 Codice Civile: Trascrizione di sentenze

    Articolo 2651 Codice Civile: Trascrizione di sentenze

    Art. 2651 c.c. Trascrizione di sentenze

    In vigore dal 19/04/1942

    Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai nn. 1, 2 e 4 dell’art. 2643.

  • Articolo 2652 Codice Civile: Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

    Articolo 2652 Codice Civile: Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

    Art. 2652 c.c. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

    In vigore dal 19/04/1942

    Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

    # le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell’

  • Articolo 2653 Codice Civile: Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti

    Articolo 2653 Codice Civile: Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti

    Art. 2653 c.c. Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti

    In vigore dal 19/04/1942

    Devono parimenti essere trascritti:

    le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni immobili e le domande dirette all’accertamento dei diritti stessi.

    La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;

    la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.

    La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall’enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;

    le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.

    Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;

    le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.

    La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;

    gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili.

    L’interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell’atto o della domanda.

    Alla domanda giudiziale e equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

  • Articolo 2654 Codice Civile: Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

    Articolo 2654 Codice Civile: Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

    Art. 2654 c.c. Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.