Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 157/2021 – Gratuito patrocinio per lo straniero e impossibilità di certificazione consolare: la decisione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, del Testo unico spese di giustizia, nella parte in cui non consente al cittadino extra-UE, quando sia impossibile produrre la certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero, di presentare una dichiarazione sostitutiva.

    Di cosa si tratta

    Per accedere al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea deve di norma allegare una certificazione dell’autorità consolare sui redditi prodotti all’estero. La questione è nata davanti al TAR Piemonte, dove tale certificazione risultava impossibile da ottenere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, ha impugnato l’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), nella parte in cui non prevede forme sostitutive di certificazione in caso di impossibile produzione dell’attestazione consolare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, nella parte in cui non consente al cittadino extra-UE, in caso di impossibilità di presentare la documentazione consolare, di produrre una dichiarazione sostitutiva. Non occorre un’impossibilità assoluta: è sufficiente che l’istante dimostri di essersi tempestivamente e utilmente attivato per ottenere le certificazioni.

    Il principio

    Il diritto di difesa e l’accesso al gratuito patrocinio impongono che, quando è impossibile ottenere la certificazione consolare, lo straniero possa avvalersi della dichiarazione sostitutiva, provando di aver fatto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza. Non è richiesta un’impossibilità assoluta, incompatibile con un istituto volto a garantire la difesa del non abbiente.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia per lo straniero che chiede il gratuito patrocinio?

    Se è impossibile ottenere la certificazione consolare sui redditi prodotti all’estero, lo straniero può ora presentare una dichiarazione sostitutiva, purché dimostri di essersi attivato con diligenza per ottenere i documenti.

    Occorre dimostrare un’impossibilità assoluta?

    No. Secondo la Corte basta un’impossibilità relativa, desumibile dal fatto che il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le certificazioni.

    Quali diritti tutela questa decisione?

    Il diritto di difesa e l’effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale, anche per chi non ha mezzi economici sufficienti.

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  • Corte cost. n. 156/2021 – Norme finanziarie della Regione Siciliana e copertura della spesa: la decisione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni finanziarie della Regione Siciliana (artt. 5 e 6 della legge reg. n. 13 del 2019 e art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020), pronunciando inoltre l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere su altre censure.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio riguarda norme di spesa contenute in leggi finanziarie della Regione Siciliana, impugnate dal Governo per problemi di copertura finanziaria e di rispetto delle competenze statali in materia di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via diretta gli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019 e l’art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 (nel testo previgente), dell’art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020 che lo modificava, e dell’art. 6 della legge reg. n. 13 del 2019. Ha dichiarato estinto il processo sulle censure relative all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e d), e cessata la materia del contendere sulle censure relative all’art. 15.

    Il principio

    Le norme regionali di spesa devono rispettare l’obbligo di copertura finanziaria e le competenze statali in materia di armonizzazione dei bilanci: le disposizioni che vi contravvengono sono illegittime. Per le altre censure, l’estinzione e la cessazione della materia del contendere riflettono le vicende processuali e le modifiche normative sopravvenute.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state dichiarate illegittime?

    L’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, l’art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020 che lo modificava e l’art. 6 della legge reg. n. 13 del 2019.

    Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per effetto di modifiche o eventi sopravvenuti, non c’è più un contrasto da decidere su quelle specifiche censure, che vengono quindi chiuse senza pronuncia di merito.

    Quale principio sulla finanza pubblica viene in rilievo?

    L’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, sancito dall’art. 81 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 155/2021 – Tutela del paesaggio e legge regionale siciliana: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibili» le questioni sull’art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 17 del 2004, in materia di autorizzazione paesaggistica. La Corte non è entrata nel merito.

    Di cosa si tratta

    La norma regionale impugnata riguardava aspetti dell’autorizzazione paesaggistica nel territorio siciliano. La questione è sorta davanti al TAR Sicilia, sezione di Catania, in una controversia con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha impugnato l’art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché allo statuto regionale in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni. La decisione non è entrata nel merito della disciplina paesaggistica regionale.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente non pone le questioni in termini tali da consentire l’esame del merito, la Corte ne dichiara l’inammissibilità e la norma regionale resta in vigore.

    Domande e risposte

    La norma regionale è stata annullata?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, quindi la disposizione resta in vigore.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 9 (tutela del paesaggio) e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, oltre allo statuto regionale in relazione al Codice dei beni culturali.

    Che cosa tutela l’art. 9 della Costituzione?

    L’art. 9 affida alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.

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  • Corte cost. n. 154/2021 – Previdenza complementare e legittimazione del fondo: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibili» le questioni sull’art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari. L’intervento richiesto avrebbe imposto scelte riservate al legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 disciplina il finanziamento delle forme pensionistiche complementari. La questione è nata in una causa di lavoro davanti al Tribunale di Sassari, tra un lavoratore e una società cooperativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 47 e 76 della Costituzione, chiedendo un intervento additivo sulla legittimazione ad agire e sui versamenti dovuti al fondo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’intervento additivo richiesto avrebbe esteso le ipotesi di sostituzione processuale e di litisconsorzio necessario — istituti rimessi all’ampia discrezionalità del legislatore — con un alto tasso di manipolatività non consentito alla Corte.

    Il principio

    Non spetta alla Corte introdurre nuove ipotesi di sostituzione processuale o di litisconsorzio necessario: si tratta di scelte ad ampia discrezionalità legislativa. La Corte ha comunque segnalato l’opportunità di una più attenta sistemazione della materia da parte del legislatore.

    Domande e risposte

    La norma sulla previdenza complementare è stata annullata?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili e la norma resta in vigore.

    Perché la Corte non ha potuto accogliere le questioni?

    Perché l’intervento richiesto avrebbe creato nuove ipotesi di sostituzione processuale e di litisconsorzio necessario, scelte che spettano al legislatore e non alla Corte.

    La Corte ha comunque segnalato qualcosa al legislatore?

    Sì. Ha osservato che la materia, rilevante per i rapporti tra previdenza complementare volontaria e regime pensionistico pubblico, dovrebbe essere oggetto di una più attenta sistemazione legislativa.

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  • Corte cost. n. 153/2021 – Inquadramento del personale di un’agenzia regionale per legge: la decisione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna n. 18 del 2020, che disciplinava per legge l’inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS nel contratto collettivo regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale impugnata interveniva con norma di legge sull’inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS, materia che spetta alla contrattazione collettiva. Il ricorso è stato proposto in via diretta dal Governo contro la Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 18, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2020. La disciplina del rapporto di lavoro e del relativo trattamento economico spetta alla contrattazione collettiva; al legislatore regionale è precluso intervenire con legge, anche solo riproducendo le previsioni della fonte negoziale, per il divieto di novazione della fonte.

    Il principio

    La regolazione del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale, riconducibile all’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato, è affidata alla contrattazione collettiva: la Regione non può sostituirsi a essa con una propria legge, neppure riproducendone i contenuti.

    Domande e risposte

    Perché la legge regionale è stata annullata?

    Perché interveniva con legge su una materia — l’inquadramento e il trattamento economico del personale — riservata alla contrattazione collettiva e alla competenza statale in tema di ordinamento civile.

    La Regione poteva almeno riprodurre il contenuto del contratto collettivo?

    No. Secondo la Corte vige il divieto di novazione della fonte: la Regione non può recepire in legge le previsioni della fonte negoziale.

    Chi può impugnare direttamente una legge regionale?

    Lo Stato, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, può impugnare in via diretta le leggi regionali ritenute lesive delle competenze costituzionali.

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  • Corte cost. n. 152/2021 – Patente di guida negata a chi ha precedenti per droga: la decisione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato «non fondate» le questioni sull’art. 120, comma 1, del codice della strada, che impedisce il rilascio della patente a chi è stato condannato per determinati reati in materia di stupefacenti. La disciplina è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 120, comma 1, del codice della strada elenca i requisiti morali per ottenere la patente e prevede tra le condizioni ostative al rilascio alcune condanne in materia di sostanze stupefacenti. Le questioni sono nate davanti al TAR Lombardia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, ha impugnato l’art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni. Gli elementi differenziali tra il diniego di rilascio e la revoca della patente giustificano, senza manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento; non è violato il diritto al lavoro, perché nessuna norma costituzionale assicura a tutti il diritto di guidare veicoli a motore.

    Il principio

    La legge può subordinare il rilascio della patente al possesso di determinati requisiti, escludendolo per chi abbia precedenti penali in materia di stupefacenti: non esiste un diritto costituzionale incondizionato a guidare, e la disciplina non viola né il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro. La Corte auspica comunque un migliore coordinamento sistematico delle ipotesi ostative da parte del legislatore.

    Domande e risposte

    Chi ha precedenti per droga può ottenere la patente?

    Secondo la disciplina ritenuta legittima dalla Corte, alcune condanne in materia di stupefacenti costituiscono condizioni che impediscono il rilascio della patente.

    La norma viola il diritto al lavoro?

    No, secondo la Corte: nessuna norma costituzionale garantisce a tutti il diritto di guidare veicoli a motore, e il diniego della patente non comprime di per sé il diritto al lavoro.

    La Corte ha rivolto inviti al legislatore?

    Sì. La Corte ha auspicato una nuova configurazione e un migliore coordinamento sistematico delle condizioni ostative al rilascio della patente.

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  • Corte cost. n. 151/2021 – Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibili» le questioni sull’art. 18 della legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni amministrative. La Corte non è entrata nel merito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 18 della legge n. 689 del 1981 disciplina l’ordinanza-ingiunzione e i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Le questioni sono nate in tre giudizi davanti al Tribunale di Venezia, con il Comune di Venezia tra le parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, ha impugnato l’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni. La decisione non è entrata nel merito della disciplina sanzionatoria.

    Il principio

    Quando il modo in cui il giudice rimettente imposta la questione non consente alla Corte di esaminarne il merito, le questioni vengono dichiarate inammissibili e la norma resta in vigore.

    Domande e risposte

    La norma sulle sanzioni amministrative è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili, quindi l’art. 18 della legge n. 689 del 1981 resta in vigore.

    Che cosa significa che i giudizi sono stati «riuniti»?

    Significa che le tre questioni, identiche nell’oggetto, sono state trattate e decise insieme con un’unica pronuncia.

    Quali parametri erano stati invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) e 117, primo comma, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 150/2021 – Carcere per i giornalisti e diffamazione a mezzo stampa: la decisione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge sulla stampa del 1948, che puniva con la reclusione (oltre alla multa) la diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di un fatto determinato. La pena detentiva fissa è stata cancellata; resta invece il reato di diffamazione dell’art. 595, terzo comma, del codice penale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 13 della legge n. 47 del 1948 prevedeva, per la diffamazione commessa con il mezzo della stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena della reclusione da uno a sei anni insieme alla multa. La questione è nata in due processi penali a carico di giornalisti, davanti ai Tribunali di Salerno e di Bari.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Salerno e di Bari hanno impugnato l’art. 13 della legge n. 47 del 1948 e l’art. 595, terzo comma, del codice penale, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 10 della CEDU (libertà di espressione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 47 del 1948 e, in via consequenziale, dell’art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 (analoga previsione per le trasmissioni radiotelevisive). Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 595, terzo comma, del codice penale, che resta in vigore.

    Il principio

    La previsione di una pena detentiva fissa, obbligatoriamente affiancata alla multa, per la diffamazione a mezzo stampa è sproporzionata e incompatibile con la libertà di manifestazione del pensiero e di stampa: il giornalista non può essere esposto in via ordinaria al carcere per il solo fatto di aver diffamato a mezzo stampa. Resta legittima la diversa e più lieve cornice sanzionatoria dell’art. 595 del codice penale.

    Domande e risposte

    Un giornalista può ancora finire in carcere per diffamazione?

    La pena detentiva fissa e obbligatoria dell’art. 13 della legge sulla stampa è stata cancellata. Resta il reato di diffamazione dell’art. 595 del codice penale, con la sua cornice sanzionatoria, ritenuta legittima dalla Corte.

    Che cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 13 della legge n. 47 del 1948 e, in via consequenziale, l’art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 sulle trasmissioni radiotelevisive.

    La diffamazione è stata depenalizzata?

    No. La diffamazione resta un reato secondo l’art. 595 del codice penale: la Corte ha eliminato solo la pena detentiva fissa prevista dalla speciale norma sulla stampa per l’attribuzione di un fatto determinato.

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  • Corte cost. n. 149/2021 – Banche di credito cooperativo e prelievo del 20% sulle riserve: la decisione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato «non fondate» le questioni sull’art. 2, commi 3-ter e 3-quater, del d.l. n. 18 del 2016, che prevede un prelievo a carico delle banche di credito cooperativo che escono dal gruppo bancario cooperativo conferendo l’azienda a una spa. La disciplina è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) del 2016 ha previsto, per la BCC che sceglie di non aderire al gruppo bancario cooperativo e conferisce la propria azienda bancaria a una società per azioni, un versamento (prelievo) calcolato sulle riserve. Il caso nasce da una controversia tra l’Ente Cambiano e l’Agenzia delle entrate, arrivata alla Corte di cassazione tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione tributaria, ha impugnato l’art. 2, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge n. 49 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Il bilanciamento operato dal legislatore non contraddice la tutela del risparmio: il prelievo non mette in discussione i requisiti patrimoniali necessari all’attività bancaria né la solidità dell’impresa, e accompagna in modo non irragionevole la scelta di uscire dal settore cooperativo proseguendo come spa.

    Il principio

    Il prelievo previsto a carico della banca di credito cooperativo che conferisce l’azienda a una spa rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola la tutela del risparmio, della funzione sociale della cooperazione e della capacità contributiva, perché non compromette i requisiti patrimoniali né la solidità della banca.

    Domande e risposte

    Il prelievo sulle riserve delle BCC è stato dichiarato incostituzionale?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina del prelievo è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Perché il prelievo non viola la tutela del risparmio?

    Perché, secondo la Corte, non incide sui requisiti patrimoniali richiesti per l’attività bancaria né sulla solidità dell’impresa, che restano garantiti dal controllo della Banca d’Italia.

    Quali principi costituzionali erano stati invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 41 (libertà di iniziativa economica), 45 (funzione sociale della cooperazione), 47 (tutela del risparmio) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 148/2021 – Notifica nel processo amministrativo e rimessione in termini: la decisione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 44, comma 4, del codice del processo amministrativo, nella parte che limitava la possibilità di rinnovare la notifica. La questione sollevata in riferimento all’eccesso di delega è stata invece ritenuta manifestamente infondata.

    Di cosa si tratta

    La norma riguarda la rinnovazione della notifica del ricorso nel processo amministrativo quando la prima notifica non vada a buon fine. Il caso nasce davanti al Consiglio di Stato, in una controversia tra alcuni eredi e i Ministeri della giustizia e dell’economia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha impugnato l’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al d.lgs. n. 104 del 2010, limitatamente alle parole che subordinavano la rinnovazione della notifica alla valutazione che l’esito negativo dipendesse da causa non imputabile al notificante; era inoltre dedotta la violazione dell’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, limitatamente alle parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,». Ha invece dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

    Il principio

    La possibilità di rinnovare la notifica del ricorso non può essere irragionevolmente limitata alla sola ipotesi in cui il giudice ritenga che l’esito negativo non sia imputabile al notificante: la parte di norma che introduceva quel filtro è stata espunta, mentre l’impianto generato dalla delega legislativa è stato ritenuto legittimo.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia con questa decisione?

    Viene rimosso il limite che subordinava la rinnovazione della notifica alla valutazione del giudice sull’assenza di colpa del notificante: resta la possibilità di rinnovare la notifica in modo più ampio.

    La norma è stata annullata del tutto?

    No. È stata dichiarata illegittima solo una parte (un inciso), mentre il resto della disposizione rimane in vigore.

    La censura sull’eccesso di delega è stata accolta?

    No. La questione fondata sull’art. 76 della Costituzione è stata dichiarata manifestamente infondata.

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  • Corte cost. n. 147/2021 – Termini di custodia cautelare e giudizio abbreviato: inammissibilità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibile» la questione sull’art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000, in materia di termini di custodia cautelare nel giudizio abbreviato. La decisione non è entrata nel merito.

    Di cosa si tratta

    La disposizione impugnata riguarda i termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. La questione è nata in un processo penale davanti alla Corte di assise d’appello di Reggio Calabria, dove l’imputato lamentava un trattamento irragionevole rispetto ad altre situazioni processuali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise d’appello di Reggio Calabria ha impugnato l’art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella legge n. 144 del 2000, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza).

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e i presupposti della questione nel processo in corso, né aveva prospettato sopravvenienze idonee a incidere sulla legalità della pena in esecuzione.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità deve dimostrarne in modo adeguato la rilevanza per il giudizio che sta trattando. In mancanza, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    La norma sui termini di custodia cautelare è stata annullata?

    No. La Corte non si è pronunciata sul contenuto: ha dichiarato la questione inammissibile, quindi la norma resta in vigore.

    Che cosa significa «inammissibile»?

    Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione, perché mancavano i presupposti processuali per farlo, in particolare un’adeguata dimostrazione della rilevanza.

    Quale parametro costituzionale era stato invocato?

    L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e di ragionevolezza.

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  • Corte cost. n. 146/2021 – Confisca urbanistica e proporzionalità: l’inammissibilità sulla lottizzazione abusiva

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    La Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibile» la questione sull’art. 44, comma 2, del Testo unico edilizia, sollevata perché non prevedrebbe, in caso di confisca sproporzionata per lottizzazione abusiva, una sanzione alternativa meno grave. La Corte non è entrata nel merito: la richiesta avrebbe imposto una scelta riservata al legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 disciplina la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. La Corte d’appello di Bari, in un processo penale, riteneva che in alcuni casi tale confisca potesse risultare sproporzionata alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in particolare la sentenza Giem e altri c. Italia del 2018), senza che la legge offrisse una misura alternativa più lieve.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bari ha impugnato l’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (tutela della proprietà), nella parte in cui non consente, quando la confisca risulti sproporzionata, di applicare una sanzione meno grave come l’adeguamento parziale delle opere.

    La decisione della Corte

    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La soluzione richiesta dal giudice rimettente non era costituzionalmente obbligata: introdurre una sanzione alternativa all’obbligo di confisca avrebbe richiesto una scelta tra più opzioni possibili, spettante alla discrezionalità del legislatore e non alla Corte.

    Il principio

    Quando per rimediare a un dubbio di costituzionalità esistono più soluzioni alternative, tutte plausibili, la scelta spetta al legislatore: la Corte non può sostituirsi a esso creando una nuova sanzione. La questione è perciò inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che la confisca urbanistica è incostituzionale?

    No. La Corte non si è pronunciata sul merito: ha dichiarato la questione inammissibile, cioè non l’ha esaminata nel contenuto perché la soluzione chiesta spettava al legislatore.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice chiedeva di introdurre una sanzione alternativa alla confisca, ma tra le possibili alternative la scelta è riservata al legislatore e non può essere compiuta dalla Corte.

    Che cosa cambia per chi subisce una lottizzazione abusiva?

    Nulla in via diretta: la norma resta in vigore così com’è. La questione della proporzionalità della confisca resta affidata alla valutazione del giudice nel caso concreto e a un eventuale intervento del legislatore.

    Norme collegate