Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 586 Codice della Navigazione – Regolamento di competenza; incompetenza per materia

    Art. 586 Codice della Navigazione – Regolamento di competenza; incompetenza per materia

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto. L'incompetenza per materia del comandante di porto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • Art. 585 Codice della Navigazione – Dei giudici di primo grado

    Art. 585 Codice della Navigazione – Dei giudici di primo grado

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia è amministrata in primo grado:

    a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;

    b) dai tribunali. I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

  • Art. 584 Codice della Navigazione – Verificazione della relazione di eventi straordinari

    Art. 584 Codice della Navigazione – Verificazione della relazione di eventi straordinari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha ricevuto la relazione del comandante prevista nell'articolo 304, deve verificare d'urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della presenza del comandante e separatamente l'uno dall'altro, i componenti dell'equipaggio e i passeggeri che creda opportuno sentire, nonché raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro dichiarazioni deve redigersi processo verbale. Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta dell'ufficio stesso, nell'albo dell'ufficio portuale e in quello della borsa più vicina al luogo ove la nave è ancorata. Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne assumono la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della verificazione. Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorità debbono procedere negli speciali casi previsti da questo codice, quando la relazione è confermata dalle testimonianze o dalle altre prove raccolte dal presidente del tribunale, dal pretore o dal console, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse. DELLE CAUSE MARITTIME Disposizioni generali

  • Art. 583 Codice della Navigazione – Spese per l’inchiesta formale

    Art. 583 Codice della Navigazione – Spese per l’inchiesta formale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando l'inchiesta formale è disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro. Non sono tenuti ad anticipare le spese dell'inchiesta formale, anche se è stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonché gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l'unico materiale di esercizio dell'armatore e non siano assicurati.

  • Art. 582 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria della relazione d’inchiesta

    Art. 582 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria della relazione d’inchiesta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.

  • Art. 581 Codice della Navigazione – Svolgimento dell’inchiesta

    Art. 581 Codice della Navigazione – Svolgimento dell’inchiesta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'inchiesta formale è eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l'autorità marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell'autorità medesima. La commissione inquirente procede all'accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro, eseguendo sopraluoghi, raccogliendo deposizioni, e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca. Hanno facoltà di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l'armatore e il proprietario della nave, i componenti dell'equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico. Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed è avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente può procedere all'esame dell'equipaggio, informandone l'autorità consolare competente. Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilità del sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.

  • Art. 580 Codice della Navigazione – Autorità competente

    Art. 580 Codice della Navigazione – Autorità competente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei naufraghi. Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente, l'inchiesta formale è eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave . Il ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonché di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.

  • Art. 579 Codice della Navigazione – Inchiesta formale

    Art. 579 Codice della Navigazione – Inchiesta formale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa. Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni. L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 APRILE 2020, N. 37 .

  • Lavoro sportivo: ferie, permessi e riposi

    Lavoro sportivo

    Ferie, permessi e riposi nel lavoro sportivo

    Chi lavora nello sport vive a ritmo di calendario: gare nei fine settimana, ritiri, pause estive. Le ferie e i permessi seguono questa logica, ma cambiano profondamente a seconda che il rapporto sia subordinato o di collaborazione.

    In sintesi

    Ferie e permessi nel lavoro sportivo dipendono dalla forma del rapporto. Il lavoratore subordinato sportivo ha diritto a ferie e riposi secondo le regole generali del lavoro dipendente, adattate ai calendari di gare e ritiri. Collaboratori e lavoratori autonomi non hanno ferie retribuite in senso tecnico: i tempi di riposo sono definiti dal contratto e dal coordinamento tecnico-sportivo.

    Riferimenti

    Normativa
    D.Lgs 36/2021; regole generali del lavoro subordinato su ferie e riposi
    In vigore dal
    1° luglio 2023
    Ambito
    Lavoratori sportivi subordinati, collaboratori e autonomi
    Eventuale CCNL
    Assente in via generale; eventuali accordi di categoria
    Fonte
    D.Lgs 36/2021 e principi generali del diritto del lavoro

    Ferie: un diritto legato alla subordinazione

    Le ferie retribuite sono un istituto del lavoro subordinato. Il lavoratore sportivo dipendente ha quindi diritto alle ferie secondo le regole generali, con la peculiarità che la loro collocazione tiene conto del calendario sportivo: si fruiscono tipicamente nelle pause dei campionati. Per chi non è subordinato (collaboratori, autonomi) non esistono ferie retribuite in senso tecnico.

    ROL e permessi retribuiti

    I ROL (riduzioni dell’orario di lavoro) e i permessi retribuiti sono tipici dei contratti collettivi del lavoro dipendente. Poiché nel lavoro sportivo non esiste un CCNL generale, questi istituti non sono previsti in via generale: nel lavoro subordinato sportivo si applicano le regole comuni ed eventuali accordi di categoria, mentre nelle collaborazioni non operano in senso tecnico.

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e riposi secondo la forma del rapporto
    Istituto Lavoro subordinato sportivo Co.co.co. e lavoro autonomo
    Ferie retribuite Sì, regole generali adattate al calendario No, in senso tecnico
    Permessi retribuiti / ROL Secondo regole generali ed accordi di categoria Non previsti in senso tecnico
    Riposo settimanale Sì, gestito in modo flessibile Tempi definiti dal contratto
    Pause stagionali (es. estate) Periodo di ferie/riposo Assenza di attività, non ferie retribuite

    Nota: il diritto al riposo del subordinato resta pieno; cambia la sua collocazione, che si adatta a gare, ritiri e preparazione.

    Conciliare ferie e calendario sportivo

    Nel lavoro subordinato sportivo le ferie vanno godute compatibilmente con le esigenze dell’attività. Un atleta non può andare in ferie in piena stagione agonistica: il riposo si colloca nelle pause del campionato o a fine stagione. Questo non comprime il diritto, ma ne adatta l’esercizio alla natura ciclica dello sport.

    I riposi nelle collaborazioni

    Per i collaboratori coordinati e continuativi il riferimento non è il monte ferie, ma il contratto, che definisce la prestazione e i suoi tempi. I periodi in cui non c’è attività (la sospensione estiva dei corsi di una palestra dilettantistica, ad esempio) non sono ferie retribuite: semplicemente, in quei periodi non c’è prestazione e quindi non c’è compenso. È bene che il contratto chiarisca queste fasi per evitare malintesi.

    Casi pratici

    Tizio — Tecnico subordinato in pausa estiva
    Tizio è un tecnico con contratto subordinato. A fine stagione, durante la pausa estiva del campionato, fruisce delle ferie retribuite maturate, secondo le regole generali e gli eventuali accordi di categoria. Il diritto resta pieno, ma la collocazione tiene conto del calendario.
    Caia — Istruttrice in co.co.co. e sospensione dei corsi
    Caia è istruttrice in collaborazione coordinata e continuativa. In estate i corsi della ASD si fermano. Quel periodo non è ferie retribuite: è assenza di attività, e quindi senza compenso. Il contratto di Caia chiarisce questa pausa stagionale per evitare equivoci.
    Sempronio — Riposo settimanale flessibile
    Sempronio è dipendente di una società sportiva e gioca nel fine settimana. Il suo riposo settimanale non cade la domenica, ma in un giorno infrasettimanale, in modo flessibile. Le regole generali sul riposo si applicano adattandosi al calendario delle gare.
  • Art. 578 Codice della Navigazione – Inchiesta sommaria

    Art. 578 Codice della Navigazione – Inchiesta sommaria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti. Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto. Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità inquirente, se non è competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorità, che di tale competenza è investita.

  • Art. 577 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 577 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell'obbligazione. DISPOSIZIONI PROCESSUALI DELL'ISTRUZIONE PREVENTIVA

  • Art. 576 Codice della Navigazione – Collocazione degli interessi

    Art. 576 Codice della Navigazione – Collocazione degli interessi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fermo per il rimanente il disposto dell'articolo 2855 del codice civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di cui al secondo comma del predetto articolo, è limitata all'annata anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave. Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad un'altra sola annualità d'interessi.

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